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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 40063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40063 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. FA IN, nata a [...] il [...] 2. GE CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Perugia Visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere OV RI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori: l'Avv. UC Mastronardi in difesa della parte civile TE UC si riporta alle conclusioni scritte già depositate unitamente alla nota spese chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. L'Avv. Stefano Troiano, anche in sostituzione dell’Avv. Pasquale Landolfi, in difesa degli imputati, insiste per l’accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e/o con rinvio alle sezioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40063 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. FA IN e GE CO, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia e con due distinti ricorsi, impugnano per cassazione la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 04/02/2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, ha assolto gli imputati dal reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, dichiarando estinto per prescrizione il residuo addebito di truffa e riducendo ad euro 35.000,00 l’importo della provvisionale disposta, quale parte del danno patrimoniale di cui deve intendersi raggiunta la prova, in favore della parte civile TE UC. 2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi che, per comodità espositiva e ai sensi dell’art. 176 disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nel seguito della motivazione. 3. Il difensore e procuratore speciale della parte civile TE UC, in data 13 novembre 2025, ha presentato conclusioni scritte e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso dell’Avv. Pasquale Landolfi. 1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per mancata ammissione della perizia fonica chiesta dalla difesa volta a verificare la paternità della voce presente nella registrazione telefonica prodotta dalla parte civile, espressamente disconosciuta dall’imputata e, dunque, da ritenersi rilevante anche ai fini della declaratoria di responsabilità civile. Al riguardo, si rappresenta che l’attribuibilità della voce all’imputata conseguiva esclusivamente al narrato della persona offesa e che neppure i testi sentiti – che la Corte aveva indicato a conferma dell’attendibilità dell’accusa privata – pur avendo confermato di avere assistito alla telefonata, nulla potevano aggiungere sull’identità dell’interlocutore con cui il TE aveva conversato. Peraltro, si trattava di registrazioni effettuate con un dispositivo che non era stato consegnato agli inquirenti, del cui integrale contenuto nulla si conosceva (se le conversazioni fossero integrali, tagliate, se solo alcune presenti ovvero altre deliberatamente non consegnate). 1.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione nella valutazione della prova fonica contestata, avendo omesso la Corte d’appello di spiegare in modo adeguato in forza di quali ragioni abbia ritenuto autentica e riferibile all’imputata la conversazione registrata malgrado l’assenza di accertamenti tecnici 3 anche sull’origine, sulla datazione e sull’integrità dei files audio prodotti. I primi due motivi – che possono trattarsi unitariamente attese le reciproche interazioni – sono manifestamente infondati. Il rigetto della richiesta di perizia volta a verificare l’integrità del file audio su cui la persona offesa (TE UC) avrebbe registrato le conversazioni intrattenute con gli imputati, nonché l’esatta paternità delle voci attribuite agli stessi imputati è stata motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata – con ciò validandosi l’ordinanza di rigetto adottata dal primo giudice all’udienza del 26 febbraio 2020 – facendosi riferimento alla preliminare verifica dell’attendibilità della stessa persona offesa che ha reso quegli accertamenti non indispensabili ai fini del decidere. Le sentenze di merito hanno, invero, fatto riferimento, ai fini della valutazione della credibilità del narrato del TE, ad altre fonti di prova, tra le quali si sono indicate quelle costituite dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti – i quali hanno riferito circostanze apprese anche direttamente – ritenute convergenti rispetto al nucleo essenziale dell’accusa formulata nei confronti degli imputati, della ex fidanzata e di altri testimoni passati in rassegna dal Tribunale (Marafini, Peverini, Stabile), nonché richiamandosi il contenuto della documentazione attestante le numerosissime telefonate partire dalle utenze degli imputati all’indirizzo del TE e della sua famiglia. Inoltre, a corredo dell’esclusione dell’integrità della fonte di prova documentale – perché a tale categoria va ricondotta la registrazione delle conversazioni effettuate dalla persona offesa – se ne è anche valorizzato il contenuto, oggetto di perizia trascrittiva, sottolineandone la piena coerenza con gli accadimenti narrati dal TE e la coincidenza degli interlocutori con i nominativi degli imputati. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto dalla Corte di appello del tutto superfluo accedere alla richiesta difensiva di svolgere un accertamento tecnico sul punto, posto che non si sono ravvisati motivi per dubitare della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sulla provenienza dagli imputati di tali dichiarazioni e sul relativo contenuto. Se, dunque, l’acquisizione del supporto costituisce incombente funzionale alla verifica della genuinità delle comunicazioni, spetta al giudice di merito verificare, di volta in volta, se la disponibilità dello stesso sia o meno necessaria ai fini dell’apprezzamento da compiersi, dando adeguata motivazione delle ragioni della propria decisione nell’un senso o nell’altro. Canone interpretativo cui il giudice censurato ha mostrato di essersi attenuto, laddove ha spiegato come non fosse possibile dubitare dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla luce del complesso degli elementi di prova aventi carattere confermativo citati. Peraltro, in proposito, la Corte di merito non ha mancato di rilevare che le circostanze che emergono dalla fonte contestata appaiono coincidenti con il narrato della persona offesa, con la conseguenza che 4 la prova documentale non inficia il giudizio di attendibilità espresso riguardo al narrato dichiarativo. Si è fatta, quindi, corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità alla stregua del quale, ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni effettuate dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771 – 01: fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi. Da ultimo, Sez. 5, n. 28899 del 18/06/2025, P. non mass. e Sez. 2, n. 7659 del 17/01/2025, C., non mass.). 1.3. Con il terzo motivo si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 529, 530 e 129 cod. proc. pen., nonché ai principi di cui all’art. 27 Cost. (presunzione di innocenza) e 6 CEDU. Si lamenta che la Corte di merito sia pervenuta, pur in costanza di prescrizione del reato, alla conferma della condanna dell’imputata al risarcimento del danno senza svolgere alcun ulteriore accertamento istruttorio sul merito, né accogliendo la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa. Ciò in violazione anche del principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui permane in capo al giudice penale l’obbligo di applicare le regole e le garanzie proprie dell’accertamento penale anche quando decide sugli effetti civili dopo la prescrizione: donde la preclusione per il giudice penale di confermare la condanna civile su un mero dubbio o su prove non rigorose, dovendosi prosciogliere l’imputato se manca la prova piena della sua responsabilità. A fronte di un evidente deficit probatorio che aveva determinato le richieste istruttoria in appello, la Corte territoriale si era limitata a prendere atto della prescrizione affidandosi, in punto di responsabilità, ai criteri probabilistici propri del giudizio civile in contrasto con l’osservanza della regola penalistica sopra enunciata. Da qui anche il contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui rispettivamente agli artt. 27 Cost. e 6 CEDU e con la giurisprudenza della Corte costituzionale formatasi in materia che il ricorrente passa in rassegna. Si rappresenta, infine, che la vicenda, per come prospettata dalla parte civile, si configura come un accordo preordinato a commettere un reato (riconducibile al paradigma dell’art. 322 cod. pen.) e, dunque, priva di valenza costitutiva del diritto al risarcimento del danno di colui che, in esecuzione di tale accordo, abbia 5 eventualmente pagato. Nel caso in esame, pertanto, il denaro versato al fine di corrompere l’inconsapevole magistrato costituisce una prestazione illecita e, come tale, non ripetibile ex art. 1418 cod. civ. Infine, in sede di discussione si prospetta il profilo di criticità rappresentato dal fatto che la provvista sarebbe stata messa a disposizione dal padre delle persone offese. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale, intervenuta nelle more l'estinzione del reato di truffa per prescrizione, non si è affatto limitata a prendere atto della causa estintiva, ma ha proceduto, stante la presenza della parte civile, a valutare, alla stregua dei motivi di appello redatti dalle difese agli effetti penali (stante l’intervenuta condanna in primo grado degli imputati anche in ordine a tale capo di imputazione), il compendio probatorio acquisito, al fine di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l'assoluzione nel merito. Né tali conclusioni sono contraddette dal richiamo, nell’incipit dei motivi della decisione, ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite “Tettamanti” che, per quanto espressamente enunciato dalle successive Sezioni Unite “Calpitano” (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880 – 01), risultano compatibili con l'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. espressa dalla Consulta nella sentenza n. 182 del 2021, riconoscendo, in definitiva, una forma di tutela che, consentendo addirittura di pervenire all'assoluzione, non pone in discussione la presunzione di innocenza, in linea con la giurisprudenza di Strasburgo, secondo la quale gli Stati contraenti possono assicurare un livello di garanzie superiore rispetto allo standard minimo convenzionalmente assicurato. Il rigetto degli approfondimenti istruttori chiesti dalla difesa, pertanto, lungi dal fondarsi su un esito processuale incompatibile con la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 578 cod. proc. pen., consegue ad una valutazione di superfluità continente con l’ambito di cognizione proprio del giudice dell’impugnazione penale. Riguardo, infatti, al diniego della rinnovazione di prova fonica inerente alla paternità della voce registrata dalla persona offesa, dell’escussione dei testi di polizia giudiziaria e della teste RT, la sentenza impugnata, per come osservato a proposito del motivo spiegato dal comune difensore, risulta corredata da congrua motivazione in punto di diniego. Quanto, invece, alla rinnovazione dell’esame della teste MA ES TO, ritenuta superflua dal Tribunale, nonché dell’imputata, il motivo è generico perché non indica specificamente i temi di prova sottesi alla necessità della ripetizione. Peraltro, con riguardo all’esame dell’imputata, questo dovrebbe vertere sul contenuto della documentazione bancaria successivamente acquisita, dei cui esiti, però, dalla lettura della sentenza 6 di primo grado risulta che la ricorrente ebbe contezza anche in ragione di quanto evidenziato dalla Corte di merito a proposito dei tempi di deposito. Andavano, dunque, specificate le circostanze concrete su cui avrebbe dovuto vertere l’esame. Inammissibile, infine, è la censura inerente alla sussistenza del diritto al risarcimento del danno in costanza di truffa in re illicita, in quanto trattasi di doglianza che, investendo i presupposti relativi all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, andava ritualmente proposta, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’art. 80 cod. proc. pen. Né, in mera ipotesi, a tale esclusione potrebbe provvedere la Corte di legittimità considerato che tale facoltà è attribuita al solo giudice di primo grado nel rispetto degli stringenti termini di cui all’art. 82 cod. proc. pen. E tanto a prescindere dall’ulteriore rilievo che tale violazione di legge non risulta essere stata dedotta coi motivi di appello. Parimenti inammissibile è la doglianza inerente alla spettanza in capo al TE UC del diritto al risarcimento del danno agitata dalle difese per la prima volta in sede di discussione e tanto a prescindere dal rilievo che le somme sarebbero state versate in nome e per conto del danneggiato, il quale resterebbe parte unica dello schema negoziale truffaldino. 2. Ricorso dell’Avv. Stefano Troiano. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione. La censura attiene alla violazione del diritto di difesa conseguente al deposito e all’acquisizione durante il dibattimento di atti di indagine non depositati al fascicolo del pubblico ministero (segnatamente gli accertamenti bancari effettuati dalla Guardia di Finanza sui conti correnti riconducibili agli imputati depositati a seguito dell’esame dei testi di polizia giudiziaria) di cui le difese non avevano avuto conoscenza e sui quali non avevano potuto esaminare i testi d’accusa ovvero far rispondere gli imputati, così impedendo ai ricorrenti di delineare un’adeguata strategia difensiva. Il tema era rilevante poiché dalla verifica della documentazione bancaria si era potuto ricavare che non vi era corrispondenza con l’importo che sarebbe stato rinvenuto sui conti correnti degli imputati (pari ad euro 24.396,00 volto a dimostrare la ricezione delle somme di denaro indicate dalla persona offesa). Sul punto la Corte di merito aveva reso una motivazione non confacente e neppure l’argomento secondo cui, anche laddove tali documenti fossero ritenuti inutilizzabili resterebbe il dato probatorio della testimonianza del teste di polizia giudiziaria, era spendile poiché proprio il contenuto di quella documentazione ne smentiva il narrato. Apparente, infine, era la motivazione secondo cui la responsabilità penale degli imputati non verrebbe meno in quanto risultante dal compendio probatorio esaminato dal primo giudice, in quanto priva dell’indicazione 7 di quell’argomento decisivo che consentirebbe ai giudici di appello di ritenere dimostrata aliunde la responsabilità penale degli imputati. Il motivo è manifestamente infondato. La prevalente giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, atteso che la legge processuale non prevede tale ultimo vizio (cfr. art. 416, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale «la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3») ed anzi contempla espressamente la facoltà delle parti di trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma 3, cod. proc. pen.). Tale orientamento consente di superare l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa che da tale tardivo deposito ne fa discendere financo una irragionevole regressione del procedimento. Il tema va dunque spostato sul versante della rinnovazione istruttoria, altro aspetto che la difesa aveva dedotto con i motivi di appello, lamentando la mancata rinnovazione parziale del dibattimento, pure sollecitata al primo giudice, volta ad escutere nuovamente i finanziari HE e OL, nonché la teste RT sull’assegno postale che anziché destinato agli imputati sarebbe stato dalla medesima incassato. Al riguardo, la sentenza impugnata ne ha disatteso il rilievo dando atto di come i riscontri bancari e la relativa documentazione, pur esponendo plurimi versamenti in contanti in entrata, non siano precisi, con ciò finendo per sposare sul punto la tesi difensiva che contesta la valenza del riscontro individuato dal primo giudice nell’entità complessiva della somma che su detti conti sarebbe finita, non affatto corrispondente a quella complessivamente indicata dai testi di polizia giudiziaria. Si è però escluso, con motivazione non manifestamente illogica, che la mancata corrispondenza delle somme accertate sia distonica rispetto all’attendibilità del narrato della persona offesa che agli imputati addebita la ricezione di diverse somme, sul rilievo che si trattava di dazioni in contanti e che gli imputati avevano tutto l’interesse ad occultare e a non versare sui propri conti. A tale conclusione, del resto, i giudici di appello giungono non solo in forza del dato logico, peraltro di comune esperienza, sopra indicato, ma soprattutto in forza del contenuto delle conversazioni da cui ricavano, in coerenza coi dati testuali del 8 contenuto dei colloqui, l’avvenuta consegna di denaro dal TE agli imputati. Con la conseguenza che, analogamente, non si presta a rilievi di legittimità l’ulteriore argomento che fonda il diniego di rinnovazione dell’esame della ex fidanzata della persona offesa, secondo cui appare logico che l’assegno di mille euro dato dal nonno al TE (per come dal primo riferito) fosse stato monetizzato dalla RT e poi consegnato in contanti agli imputati. Alla luce di tali osservazioni non assume, quindi, valenza dirimente ai fini del denunciato vizio di “nullità della sentenza per difetto di motivazione” l’argomento – invero opinabile – con cui la Corte di merito ha disatteso “a monte” l’ammissibilità della censura difensiva facendo riferimento ad una sorta di preventiva conoscenza che la difesa avrebbe dovuto avere del contenuto della documentazione contabile, laddove si fosse attivata per tempo in ragione del fatto che tale acquisizione aveva formato oggetto di delega di indagine da parte del pubblico ministero. Per come osservato nel motivo di ricorso, nulla riscontrava a quel tempo che detta delega avesse avuto formale esecuzione e che la documentazione contabile, pur non ancora materialmente trasmessa e versata in atti, fosse in realtà stata acquisita. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al rigetto della perizia fonica e all’omessa acquisizione agli atti della consulenza tecnica della difesa. Il motivo ripercorre quello spiegato dal comune difensore, aggiungendosi l’ulteriore rilievo della mancanza di motivazione in ordine all’impugnazione che la difesa aveva operato con l’atto di appello dell’ordinanza non ammissiva dell’esame del consulente e financo del deposito della sua relazione. Ciò aveva determinato una violazione del diritto di difesa riferibile agli artt. 190, 468, comma 1, cod. proc. pen., 152 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all’art. 508, comma 1, cod. proc. pen. Infine, un ulteriore doglianza riguarda l’omesso ascolto da parte del primo giudice di un frame di un file audio che non era stato oggetto di perizia trascrittiva in quanto la parte civile che aveva effettuato la registrazione non era presente alla conversazione ivi contenuta, di cui la difesa si era lamentata con l’atto di appello. In conclusione, si lamenta che dinanzi alla centralità del mezzo istruttorio, la motivazione resa dalla Corte d’appello – secondo cui la riapertura dell’istruttoria era inutile e in alcun modo obbligatoria alla luce della ricostruzione operata – era viziata in quanto il mezzo di prova avrebbe avuto anche ricadute sull’accertamento della responsabilità civile. Il motivo è generico. Richiamate le ragioni spese a proposito del motivo spiegato dal comune difensore, quanto all’ascolto di un frame di un file audio che non era stato oggetto di perizia trascrittiva in quanto la parte che aveva effettuato 9 la registrazione (la parte civile stessa) non era presente alla conversazione tra presenti contenuta in tale registrazione, non se ne è indicata la specifica rilevanza che renda tale acquisizione probatoria decisiva e centrale. Né tale verifica compete alla Corte di legittimità che, sul punto, non trattandosi di questione processuale non può accedere agli atti. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili con particolare riguardo alla misura della provvisionale e all’entità del danno di cui si è ritenuta raggiunta la prova, nonostante al dibattimento non fosse emerso alcun elemento certo: le evenienze documentali – che la difesa passa in rassegna – erano incompatibili con quanto stabilito;
non confacente era lo stesso contenuto ricavabile dalle intercettazioni stante l’assenza di prova della ricezione delle somme a cui, in quel contesto, si era fatto pure riferimento e l’assenza di ammissione da parte dell’imputata della ricezione di una somma pari a quella poi liquidata – a titolo di danno patrimoniale – alla parte civile (euro 35 mila). Il motivo è inammissibile alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva (v. anche punto 8.1. della sentenza di primo grado ove si rimettono le parti al giudice civile per l’integrale quantificazione del danno) non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, RA Sara, Rv. 277711 – 01; da ultimo, Sez. 4, n. 32520 dell’01/01/2025, Ricciuti, non mass.; Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., non mass.). 3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, condannandosi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. Consegue, altresì, la condanna degli imputati in solido alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile UC TE liquidate come in dispositivo tenuto conto dell’attività defensionale svolta, della tariffa legale applicabile e delle richieste contenute nella nota spese presentata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 10 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TE UC che liquida in complessivi euro 2.741,00, oltre accessori di legge. Così deciso, li 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente OV RI ND PE
udita la relazione svolta dal Consigliere OV RI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori: l'Avv. UC Mastronardi in difesa della parte civile TE UC si riporta alle conclusioni scritte già depositate unitamente alla nota spese chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. L'Avv. Stefano Troiano, anche in sostituzione dell’Avv. Pasquale Landolfi, in difesa degli imputati, insiste per l’accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e/o con rinvio alle sezioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40063 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. FA IN e GE CO, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia e con due distinti ricorsi, impugnano per cassazione la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 04/02/2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, ha assolto gli imputati dal reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, dichiarando estinto per prescrizione il residuo addebito di truffa e riducendo ad euro 35.000,00 l’importo della provvisionale disposta, quale parte del danno patrimoniale di cui deve intendersi raggiunta la prova, in favore della parte civile TE UC. 2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi che, per comodità espositiva e ai sensi dell’art. 176 disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nel seguito della motivazione. 3. Il difensore e procuratore speciale della parte civile TE UC, in data 13 novembre 2025, ha presentato conclusioni scritte e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso dell’Avv. Pasquale Landolfi. 1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per mancata ammissione della perizia fonica chiesta dalla difesa volta a verificare la paternità della voce presente nella registrazione telefonica prodotta dalla parte civile, espressamente disconosciuta dall’imputata e, dunque, da ritenersi rilevante anche ai fini della declaratoria di responsabilità civile. Al riguardo, si rappresenta che l’attribuibilità della voce all’imputata conseguiva esclusivamente al narrato della persona offesa e che neppure i testi sentiti – che la Corte aveva indicato a conferma dell’attendibilità dell’accusa privata – pur avendo confermato di avere assistito alla telefonata, nulla potevano aggiungere sull’identità dell’interlocutore con cui il TE aveva conversato. Peraltro, si trattava di registrazioni effettuate con un dispositivo che non era stato consegnato agli inquirenti, del cui integrale contenuto nulla si conosceva (se le conversazioni fossero integrali, tagliate, se solo alcune presenti ovvero altre deliberatamente non consegnate). 1.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione nella valutazione della prova fonica contestata, avendo omesso la Corte d’appello di spiegare in modo adeguato in forza di quali ragioni abbia ritenuto autentica e riferibile all’imputata la conversazione registrata malgrado l’assenza di accertamenti tecnici 3 anche sull’origine, sulla datazione e sull’integrità dei files audio prodotti. I primi due motivi – che possono trattarsi unitariamente attese le reciproche interazioni – sono manifestamente infondati. Il rigetto della richiesta di perizia volta a verificare l’integrità del file audio su cui la persona offesa (TE UC) avrebbe registrato le conversazioni intrattenute con gli imputati, nonché l’esatta paternità delle voci attribuite agli stessi imputati è stata motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata – con ciò validandosi l’ordinanza di rigetto adottata dal primo giudice all’udienza del 26 febbraio 2020 – facendosi riferimento alla preliminare verifica dell’attendibilità della stessa persona offesa che ha reso quegli accertamenti non indispensabili ai fini del decidere. Le sentenze di merito hanno, invero, fatto riferimento, ai fini della valutazione della credibilità del narrato del TE, ad altre fonti di prova, tra le quali si sono indicate quelle costituite dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti – i quali hanno riferito circostanze apprese anche direttamente – ritenute convergenti rispetto al nucleo essenziale dell’accusa formulata nei confronti degli imputati, della ex fidanzata e di altri testimoni passati in rassegna dal Tribunale (Marafini, Peverini, Stabile), nonché richiamandosi il contenuto della documentazione attestante le numerosissime telefonate partire dalle utenze degli imputati all’indirizzo del TE e della sua famiglia. Inoltre, a corredo dell’esclusione dell’integrità della fonte di prova documentale – perché a tale categoria va ricondotta la registrazione delle conversazioni effettuate dalla persona offesa – se ne è anche valorizzato il contenuto, oggetto di perizia trascrittiva, sottolineandone la piena coerenza con gli accadimenti narrati dal TE e la coincidenza degli interlocutori con i nominativi degli imputati. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto dalla Corte di appello del tutto superfluo accedere alla richiesta difensiva di svolgere un accertamento tecnico sul punto, posto che non si sono ravvisati motivi per dubitare della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sulla provenienza dagli imputati di tali dichiarazioni e sul relativo contenuto. Se, dunque, l’acquisizione del supporto costituisce incombente funzionale alla verifica della genuinità delle comunicazioni, spetta al giudice di merito verificare, di volta in volta, se la disponibilità dello stesso sia o meno necessaria ai fini dell’apprezzamento da compiersi, dando adeguata motivazione delle ragioni della propria decisione nell’un senso o nell’altro. Canone interpretativo cui il giudice censurato ha mostrato di essersi attenuto, laddove ha spiegato come non fosse possibile dubitare dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla luce del complesso degli elementi di prova aventi carattere confermativo citati. Peraltro, in proposito, la Corte di merito non ha mancato di rilevare che le circostanze che emergono dalla fonte contestata appaiono coincidenti con il narrato della persona offesa, con la conseguenza che 4 la prova documentale non inficia il giudizio di attendibilità espresso riguardo al narrato dichiarativo. Si è fatta, quindi, corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità alla stregua del quale, ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni effettuate dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771 – 01: fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi. Da ultimo, Sez. 5, n. 28899 del 18/06/2025, P. non mass. e Sez. 2, n. 7659 del 17/01/2025, C., non mass.). 1.3. Con il terzo motivo si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 529, 530 e 129 cod. proc. pen., nonché ai principi di cui all’art. 27 Cost. (presunzione di innocenza) e 6 CEDU. Si lamenta che la Corte di merito sia pervenuta, pur in costanza di prescrizione del reato, alla conferma della condanna dell’imputata al risarcimento del danno senza svolgere alcun ulteriore accertamento istruttorio sul merito, né accogliendo la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa. Ciò in violazione anche del principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui permane in capo al giudice penale l’obbligo di applicare le regole e le garanzie proprie dell’accertamento penale anche quando decide sugli effetti civili dopo la prescrizione: donde la preclusione per il giudice penale di confermare la condanna civile su un mero dubbio o su prove non rigorose, dovendosi prosciogliere l’imputato se manca la prova piena della sua responsabilità. A fronte di un evidente deficit probatorio che aveva determinato le richieste istruttoria in appello, la Corte territoriale si era limitata a prendere atto della prescrizione affidandosi, in punto di responsabilità, ai criteri probabilistici propri del giudizio civile in contrasto con l’osservanza della regola penalistica sopra enunciata. Da qui anche il contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui rispettivamente agli artt. 27 Cost. e 6 CEDU e con la giurisprudenza della Corte costituzionale formatasi in materia che il ricorrente passa in rassegna. Si rappresenta, infine, che la vicenda, per come prospettata dalla parte civile, si configura come un accordo preordinato a commettere un reato (riconducibile al paradigma dell’art. 322 cod. pen.) e, dunque, priva di valenza costitutiva del diritto al risarcimento del danno di colui che, in esecuzione di tale accordo, abbia 5 eventualmente pagato. Nel caso in esame, pertanto, il denaro versato al fine di corrompere l’inconsapevole magistrato costituisce una prestazione illecita e, come tale, non ripetibile ex art. 1418 cod. civ. Infine, in sede di discussione si prospetta il profilo di criticità rappresentato dal fatto che la provvista sarebbe stata messa a disposizione dal padre delle persone offese. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale, intervenuta nelle more l'estinzione del reato di truffa per prescrizione, non si è affatto limitata a prendere atto della causa estintiva, ma ha proceduto, stante la presenza della parte civile, a valutare, alla stregua dei motivi di appello redatti dalle difese agli effetti penali (stante l’intervenuta condanna in primo grado degli imputati anche in ordine a tale capo di imputazione), il compendio probatorio acquisito, al fine di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l'assoluzione nel merito. Né tali conclusioni sono contraddette dal richiamo, nell’incipit dei motivi della decisione, ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite “Tettamanti” che, per quanto espressamente enunciato dalle successive Sezioni Unite “Calpitano” (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880 – 01), risultano compatibili con l'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. espressa dalla Consulta nella sentenza n. 182 del 2021, riconoscendo, in definitiva, una forma di tutela che, consentendo addirittura di pervenire all'assoluzione, non pone in discussione la presunzione di innocenza, in linea con la giurisprudenza di Strasburgo, secondo la quale gli Stati contraenti possono assicurare un livello di garanzie superiore rispetto allo standard minimo convenzionalmente assicurato. Il rigetto degli approfondimenti istruttori chiesti dalla difesa, pertanto, lungi dal fondarsi su un esito processuale incompatibile con la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 578 cod. proc. pen., consegue ad una valutazione di superfluità continente con l’ambito di cognizione proprio del giudice dell’impugnazione penale. Riguardo, infatti, al diniego della rinnovazione di prova fonica inerente alla paternità della voce registrata dalla persona offesa, dell’escussione dei testi di polizia giudiziaria e della teste RT, la sentenza impugnata, per come osservato a proposito del motivo spiegato dal comune difensore, risulta corredata da congrua motivazione in punto di diniego. Quanto, invece, alla rinnovazione dell’esame della teste MA ES TO, ritenuta superflua dal Tribunale, nonché dell’imputata, il motivo è generico perché non indica specificamente i temi di prova sottesi alla necessità della ripetizione. Peraltro, con riguardo all’esame dell’imputata, questo dovrebbe vertere sul contenuto della documentazione bancaria successivamente acquisita, dei cui esiti, però, dalla lettura della sentenza 6 di primo grado risulta che la ricorrente ebbe contezza anche in ragione di quanto evidenziato dalla Corte di merito a proposito dei tempi di deposito. Andavano, dunque, specificate le circostanze concrete su cui avrebbe dovuto vertere l’esame. Inammissibile, infine, è la censura inerente alla sussistenza del diritto al risarcimento del danno in costanza di truffa in re illicita, in quanto trattasi di doglianza che, investendo i presupposti relativi all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, andava ritualmente proposta, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’art. 80 cod. proc. pen. Né, in mera ipotesi, a tale esclusione potrebbe provvedere la Corte di legittimità considerato che tale facoltà è attribuita al solo giudice di primo grado nel rispetto degli stringenti termini di cui all’art. 82 cod. proc. pen. E tanto a prescindere dall’ulteriore rilievo che tale violazione di legge non risulta essere stata dedotta coi motivi di appello. Parimenti inammissibile è la doglianza inerente alla spettanza in capo al TE UC del diritto al risarcimento del danno agitata dalle difese per la prima volta in sede di discussione e tanto a prescindere dal rilievo che le somme sarebbero state versate in nome e per conto del danneggiato, il quale resterebbe parte unica dello schema negoziale truffaldino. 2. Ricorso dell’Avv. Stefano Troiano. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione. La censura attiene alla violazione del diritto di difesa conseguente al deposito e all’acquisizione durante il dibattimento di atti di indagine non depositati al fascicolo del pubblico ministero (segnatamente gli accertamenti bancari effettuati dalla Guardia di Finanza sui conti correnti riconducibili agli imputati depositati a seguito dell’esame dei testi di polizia giudiziaria) di cui le difese non avevano avuto conoscenza e sui quali non avevano potuto esaminare i testi d’accusa ovvero far rispondere gli imputati, così impedendo ai ricorrenti di delineare un’adeguata strategia difensiva. Il tema era rilevante poiché dalla verifica della documentazione bancaria si era potuto ricavare che non vi era corrispondenza con l’importo che sarebbe stato rinvenuto sui conti correnti degli imputati (pari ad euro 24.396,00 volto a dimostrare la ricezione delle somme di denaro indicate dalla persona offesa). Sul punto la Corte di merito aveva reso una motivazione non confacente e neppure l’argomento secondo cui, anche laddove tali documenti fossero ritenuti inutilizzabili resterebbe il dato probatorio della testimonianza del teste di polizia giudiziaria, era spendile poiché proprio il contenuto di quella documentazione ne smentiva il narrato. Apparente, infine, era la motivazione secondo cui la responsabilità penale degli imputati non verrebbe meno in quanto risultante dal compendio probatorio esaminato dal primo giudice, in quanto priva dell’indicazione 7 di quell’argomento decisivo che consentirebbe ai giudici di appello di ritenere dimostrata aliunde la responsabilità penale degli imputati. Il motivo è manifestamente infondato. La prevalente giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, atteso che la legge processuale non prevede tale ultimo vizio (cfr. art. 416, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale «la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3») ed anzi contempla espressamente la facoltà delle parti di trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma 3, cod. proc. pen.). Tale orientamento consente di superare l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa che da tale tardivo deposito ne fa discendere financo una irragionevole regressione del procedimento. Il tema va dunque spostato sul versante della rinnovazione istruttoria, altro aspetto che la difesa aveva dedotto con i motivi di appello, lamentando la mancata rinnovazione parziale del dibattimento, pure sollecitata al primo giudice, volta ad escutere nuovamente i finanziari HE e OL, nonché la teste RT sull’assegno postale che anziché destinato agli imputati sarebbe stato dalla medesima incassato. Al riguardo, la sentenza impugnata ne ha disatteso il rilievo dando atto di come i riscontri bancari e la relativa documentazione, pur esponendo plurimi versamenti in contanti in entrata, non siano precisi, con ciò finendo per sposare sul punto la tesi difensiva che contesta la valenza del riscontro individuato dal primo giudice nell’entità complessiva della somma che su detti conti sarebbe finita, non affatto corrispondente a quella complessivamente indicata dai testi di polizia giudiziaria. Si è però escluso, con motivazione non manifestamente illogica, che la mancata corrispondenza delle somme accertate sia distonica rispetto all’attendibilità del narrato della persona offesa che agli imputati addebita la ricezione di diverse somme, sul rilievo che si trattava di dazioni in contanti e che gli imputati avevano tutto l’interesse ad occultare e a non versare sui propri conti. A tale conclusione, del resto, i giudici di appello giungono non solo in forza del dato logico, peraltro di comune esperienza, sopra indicato, ma soprattutto in forza del contenuto delle conversazioni da cui ricavano, in coerenza coi dati testuali del 8 contenuto dei colloqui, l’avvenuta consegna di denaro dal TE agli imputati. Con la conseguenza che, analogamente, non si presta a rilievi di legittimità l’ulteriore argomento che fonda il diniego di rinnovazione dell’esame della ex fidanzata della persona offesa, secondo cui appare logico che l’assegno di mille euro dato dal nonno al TE (per come dal primo riferito) fosse stato monetizzato dalla RT e poi consegnato in contanti agli imputati. Alla luce di tali osservazioni non assume, quindi, valenza dirimente ai fini del denunciato vizio di “nullità della sentenza per difetto di motivazione” l’argomento – invero opinabile – con cui la Corte di merito ha disatteso “a monte” l’ammissibilità della censura difensiva facendo riferimento ad una sorta di preventiva conoscenza che la difesa avrebbe dovuto avere del contenuto della documentazione contabile, laddove si fosse attivata per tempo in ragione del fatto che tale acquisizione aveva formato oggetto di delega di indagine da parte del pubblico ministero. Per come osservato nel motivo di ricorso, nulla riscontrava a quel tempo che detta delega avesse avuto formale esecuzione e che la documentazione contabile, pur non ancora materialmente trasmessa e versata in atti, fosse in realtà stata acquisita. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al rigetto della perizia fonica e all’omessa acquisizione agli atti della consulenza tecnica della difesa. Il motivo ripercorre quello spiegato dal comune difensore, aggiungendosi l’ulteriore rilievo della mancanza di motivazione in ordine all’impugnazione che la difesa aveva operato con l’atto di appello dell’ordinanza non ammissiva dell’esame del consulente e financo del deposito della sua relazione. Ciò aveva determinato una violazione del diritto di difesa riferibile agli artt. 190, 468, comma 1, cod. proc. pen., 152 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all’art. 508, comma 1, cod. proc. pen. Infine, un ulteriore doglianza riguarda l’omesso ascolto da parte del primo giudice di un frame di un file audio che non era stato oggetto di perizia trascrittiva in quanto la parte civile che aveva effettuato la registrazione non era presente alla conversazione ivi contenuta, di cui la difesa si era lamentata con l’atto di appello. In conclusione, si lamenta che dinanzi alla centralità del mezzo istruttorio, la motivazione resa dalla Corte d’appello – secondo cui la riapertura dell’istruttoria era inutile e in alcun modo obbligatoria alla luce della ricostruzione operata – era viziata in quanto il mezzo di prova avrebbe avuto anche ricadute sull’accertamento della responsabilità civile. Il motivo è generico. Richiamate le ragioni spese a proposito del motivo spiegato dal comune difensore, quanto all’ascolto di un frame di un file audio che non era stato oggetto di perizia trascrittiva in quanto la parte che aveva effettuato 9 la registrazione (la parte civile stessa) non era presente alla conversazione tra presenti contenuta in tale registrazione, non se ne è indicata la specifica rilevanza che renda tale acquisizione probatoria decisiva e centrale. Né tale verifica compete alla Corte di legittimità che, sul punto, non trattandosi di questione processuale non può accedere agli atti. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili con particolare riguardo alla misura della provvisionale e all’entità del danno di cui si è ritenuta raggiunta la prova, nonostante al dibattimento non fosse emerso alcun elemento certo: le evenienze documentali – che la difesa passa in rassegna – erano incompatibili con quanto stabilito;
non confacente era lo stesso contenuto ricavabile dalle intercettazioni stante l’assenza di prova della ricezione delle somme a cui, in quel contesto, si era fatto pure riferimento e l’assenza di ammissione da parte dell’imputata della ricezione di una somma pari a quella poi liquidata – a titolo di danno patrimoniale – alla parte civile (euro 35 mila). Il motivo è inammissibile alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva (v. anche punto 8.1. della sentenza di primo grado ove si rimettono le parti al giudice civile per l’integrale quantificazione del danno) non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, RA Sara, Rv. 277711 – 01; da ultimo, Sez. 4, n. 32520 dell’01/01/2025, Ricciuti, non mass.; Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., non mass.). 3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, condannandosi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. Consegue, altresì, la condanna degli imputati in solido alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile UC TE liquidate come in dispositivo tenuto conto dell’attività defensionale svolta, della tariffa legale applicabile e delle richieste contenute nella nota spese presentata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 10 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TE UC che liquida in complessivi euro 2.741,00, oltre accessori di legge. Così deciso, li 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente OV RI ND PE