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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1685/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Maria Pia Teti Pt_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Saverio Cosi Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5770/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 16 agosto
2023 conveniva in giudizio l' proponendo azione avverso il Controparte_1 Pt_1 diniego di sgravio, riguardante – a quanto consta dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio – 10 cartelle di pagamento e 13 avvisi di addebito, emesso in pari data, di cui alla richiesta inviata all'istituto con PEC del 14 agosto 2023.
Il ricorrente, premettendo l'impugnabilità del provvedimento di diniego di sgravio in questione, affermava di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in discorso soltanto a seguito della verifica della propria posizione
Pag. 1 di 6 debitoria, finalizzata ad accertare l'esistenza di eventuali carichi pendenti, così da poter avviare la procedura di autocompensazione dei crediti di natura tributaria e previdenziale prevista dal d.l. n. 78/2010. Assumeva in sostanza che i crediti dell' di cui agli Pt_1 atti in esame, mai validamente notificati, erano estinti per intervenuta prescrizione, anche in difetto del compimento di atti interruttivi, non potendo trovare applicazione nel caso di specie quanto previsto dalla legge n. 215/2021 in tema di estratto di ruolo e sostenendo la sussistenza del proprio interesse ad agire.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo testualmente: “in via preliminare: Rilevare
d'ufficio, l'intervenuta prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità (sic!) della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c. (sic!) In via principale: accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.”; il tutto, vinte le spese, con loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo carenza di interesse ad Pt_1 agire, evidenziando che l'azione in esame costituiva un chiaro aggiramento dell'ormai non consentita impugnativa dell'estratto di ruolo, così eccependone l'inammissibilità per violazione del d.l. n. 146/2021 ed inoltre per la sua tardività rispetto alla notifica dei titoli, regolarmente effettuata. Affermava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della rituale notifica degli atti in questione e della sospensione dei relativi termini in forza della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, anche sollecitando il giudice all'acquisizione della dovuta ulteriore documentazione dall'agente della riscossione.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5770/2024, depositata il 16 maggio 2024, che
• affermava che oggetto del giudizio era costituito dai “suddetti ruoli contestati” elencando tuttavia sole 7 cartelle di pagamento
• respingeva l'eccezione di difetto di interesse ad agire evidenziando che la normativa in materia di impugnativa di estratto di ruolo non trovava applicazione
Pag. 2 di 6 nel caso di eccepita sussistenza di fatti estintivi successivi alla notifica della cartella
• riteneva fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal , rilevando CP_1
l'assenza di atti interruttivi successivi alla notifica di quelli che ha definito come
“avvisi di addebito…relativi agli anni dal 2008 al 2010” così accogliendo il ricorso, dichiarando che nulla era “dovuto dall'opponente in relazione ai titolo esattoriali impugnati” specificamente individuati nelle 7 cartelle di pagamento di cui sopra, e condannando l'istituto al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello l' con ricorso depositato Pt_1 presso questa Corte il 19 giugno 2024 censurando la sentenza per non avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso altrui per carenza di interesse ad agire, in applicazione del disposto del d.l. n. 146/2021, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva il richiamando in CP_1 maniera del tutto incongrua la normativa tributaria, estranea al presente giudizio, di fatto ripetendo testualmente, a parte qualche lievissima e irrilevante modifica, le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, tanto è vero che concludeva, in maniera altrettanto incongrua, nei seguenti termini: “Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità”, senza nemmeno dare l'impressione di essersi reso conto di essere parte di un giudizio di appello.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto in forza delle ragioni che si espongono di seguito, nondimeno risulta necessario esprimere alcune ulteriori considerazioni in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio.
Osserva infatti la Corte che sia il Tribunale sia le parti, anche in questo grado di appello, si sono pronunciate solo in riferimento ad alcune delle cartelle di pagamento citate nel
Pag. 3 di 6 ricorso introduttivo del giudizio, segnatamente riguardo a sole 7 delle 10 complessivamente lì indicate, così meglio specificate in sentenza
1. 097 2008 0225612044 € 993,55,
2. 097 2008 0248625302 € 1.102,00,
3. 097 2009 0062125408 € 8.460,48,
4. 097 2009 0125839001 € 1.108,91,
5. 097 2010 0006070748 € 1.108,68,
6. 097 2010 0138419957 € 1.137,52,
7. 097 2010 0169320726 € 1.132,62.
Invero, non si ravvisa infatti alcuna pronuncia del Tribunale e nessuna ulteriore argomentazione delle parti in riferimento alle altre 3 cartelle di pagamento e ai 13 avvisi di addebito ugualmente indicati in ricorso, dovendosi ulteriormente rilevare che il primo giudice ha erroneamente indicato come “avvisi di addebito” quelle che in realtà sono delle cartelle di pagamento.
Ne consegue che, sebbene siano indicati nel ricorso introduttivo, risultano estranee al presente giudizio, per come devoluto a questa Corte dalle parti, sia le ulteriori 3 cartelle di pagamento, sia tutti i 13 avvisi di addebito contenuti nello specchietto di cui alle pagine
1 e 2 dello stesso ricorso.
Tanto doverosamente chiarito, si deve osservare che l' si limita contestare il Pt_1 mancato rilievo della carenza di interesse ad agire in capo all'originario ricorrente, richiamandosi al dettato del d.l. n. 146/2021 e a giurisprudenza formatasi sul punto.
Osserva tuttavia la Corte che la formulazione di un'eccezione di prescrizione, come avvenuto nel caso di specie, integra un'azione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella di pagamento (o di avviso di addebito) ritualmente notificata e non impugnata eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella (o avviso di addebito) in virtù di fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizionale). Tale eventualità non rientra dunque nella sfera di applicabilità della normativa introdotta dal d.l. n. 146/2021 stante l'inequivoco tenore della disposizione (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi…) e l'ammissibilità dell'azione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.
Pag. 4 di 6 Secondo quanto condivisibilmente ritenuto fin da Cass. n. 29294/2019 la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella (o dall'avviso di addebito), per effetto della mancata opposizione alla medesima, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle (o avvisi di addebito) in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
Nel caso in esame l'incertezza oggettiva è stata resa palese dalla posizione difensiva assunta anche in epoca anteriore al giudizio – segnatamente nell'atto di diniego di sgravio
– dall'ente convenuto, odierno appellante, che ha negato l'intervenuta prescrizione dei crediti, assumendo a vario titolo la regolarità della notificazione o il compimento di atti interruttivi successivi.
Pertanto, l'azione proposta dall'odierna parte appellata era ammissibile in quanto mirante
(anche) a far valere un fatto estintivo successivo alla notificazione dei titoli in questione e l'appello deve essere respinto, non senza ribadire che, in assenza di impugnativa da parte del Notarstefano, la pronuncia riguarda solo ed esclusivamente le 7 cartelle di pagamento espressamente elencate dal primo giudice e non anche le ulteriori 3 cartelle di pagamento e i 13 avvisi di addebito indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che vede confermata la sussistenza di buona parte delle pretese originariamente oggetto di ricorso, unitamente alla palese incongruenza delle difese spiegate dalla parte appellata, sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese del presente grado di appello.
Si deve, nondimeno, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato Pt_1 il 19 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5770/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del grado di giudizio
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1685/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Maria Pia Teti Pt_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Saverio Cosi Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5770/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 16 agosto
2023 conveniva in giudizio l' proponendo azione avverso il Controparte_1 Pt_1 diniego di sgravio, riguardante – a quanto consta dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio – 10 cartelle di pagamento e 13 avvisi di addebito, emesso in pari data, di cui alla richiesta inviata all'istituto con PEC del 14 agosto 2023.
Il ricorrente, premettendo l'impugnabilità del provvedimento di diniego di sgravio in questione, affermava di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in discorso soltanto a seguito della verifica della propria posizione
Pag. 1 di 6 debitoria, finalizzata ad accertare l'esistenza di eventuali carichi pendenti, così da poter avviare la procedura di autocompensazione dei crediti di natura tributaria e previdenziale prevista dal d.l. n. 78/2010. Assumeva in sostanza che i crediti dell' di cui agli Pt_1 atti in esame, mai validamente notificati, erano estinti per intervenuta prescrizione, anche in difetto del compimento di atti interruttivi, non potendo trovare applicazione nel caso di specie quanto previsto dalla legge n. 215/2021 in tema di estratto di ruolo e sostenendo la sussistenza del proprio interesse ad agire.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo testualmente: “in via preliminare: Rilevare
d'ufficio, l'intervenuta prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità (sic!) della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c. (sic!) In via principale: accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.”; il tutto, vinte le spese, con loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo carenza di interesse ad Pt_1 agire, evidenziando che l'azione in esame costituiva un chiaro aggiramento dell'ormai non consentita impugnativa dell'estratto di ruolo, così eccependone l'inammissibilità per violazione del d.l. n. 146/2021 ed inoltre per la sua tardività rispetto alla notifica dei titoli, regolarmente effettuata. Affermava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della rituale notifica degli atti in questione e della sospensione dei relativi termini in forza della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, anche sollecitando il giudice all'acquisizione della dovuta ulteriore documentazione dall'agente della riscossione.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5770/2024, depositata il 16 maggio 2024, che
• affermava che oggetto del giudizio era costituito dai “suddetti ruoli contestati” elencando tuttavia sole 7 cartelle di pagamento
• respingeva l'eccezione di difetto di interesse ad agire evidenziando che la normativa in materia di impugnativa di estratto di ruolo non trovava applicazione
Pag. 2 di 6 nel caso di eccepita sussistenza di fatti estintivi successivi alla notifica della cartella
• riteneva fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal , rilevando CP_1
l'assenza di atti interruttivi successivi alla notifica di quelli che ha definito come
“avvisi di addebito…relativi agli anni dal 2008 al 2010” così accogliendo il ricorso, dichiarando che nulla era “dovuto dall'opponente in relazione ai titolo esattoriali impugnati” specificamente individuati nelle 7 cartelle di pagamento di cui sopra, e condannando l'istituto al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello l' con ricorso depositato Pt_1 presso questa Corte il 19 giugno 2024 censurando la sentenza per non avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso altrui per carenza di interesse ad agire, in applicazione del disposto del d.l. n. 146/2021, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva il richiamando in CP_1 maniera del tutto incongrua la normativa tributaria, estranea al presente giudizio, di fatto ripetendo testualmente, a parte qualche lievissima e irrilevante modifica, le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, tanto è vero che concludeva, in maniera altrettanto incongrua, nei seguenti termini: “Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità”, senza nemmeno dare l'impressione di essersi reso conto di essere parte di un giudizio di appello.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto in forza delle ragioni che si espongono di seguito, nondimeno risulta necessario esprimere alcune ulteriori considerazioni in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio.
Osserva infatti la Corte che sia il Tribunale sia le parti, anche in questo grado di appello, si sono pronunciate solo in riferimento ad alcune delle cartelle di pagamento citate nel
Pag. 3 di 6 ricorso introduttivo del giudizio, segnatamente riguardo a sole 7 delle 10 complessivamente lì indicate, così meglio specificate in sentenza
1. 097 2008 0225612044 € 993,55,
2. 097 2008 0248625302 € 1.102,00,
3. 097 2009 0062125408 € 8.460,48,
4. 097 2009 0125839001 € 1.108,91,
5. 097 2010 0006070748 € 1.108,68,
6. 097 2010 0138419957 € 1.137,52,
7. 097 2010 0169320726 € 1.132,62.
Invero, non si ravvisa infatti alcuna pronuncia del Tribunale e nessuna ulteriore argomentazione delle parti in riferimento alle altre 3 cartelle di pagamento e ai 13 avvisi di addebito ugualmente indicati in ricorso, dovendosi ulteriormente rilevare che il primo giudice ha erroneamente indicato come “avvisi di addebito” quelle che in realtà sono delle cartelle di pagamento.
Ne consegue che, sebbene siano indicati nel ricorso introduttivo, risultano estranee al presente giudizio, per come devoluto a questa Corte dalle parti, sia le ulteriori 3 cartelle di pagamento, sia tutti i 13 avvisi di addebito contenuti nello specchietto di cui alle pagine
1 e 2 dello stesso ricorso.
Tanto doverosamente chiarito, si deve osservare che l' si limita contestare il Pt_1 mancato rilievo della carenza di interesse ad agire in capo all'originario ricorrente, richiamandosi al dettato del d.l. n. 146/2021 e a giurisprudenza formatasi sul punto.
Osserva tuttavia la Corte che la formulazione di un'eccezione di prescrizione, come avvenuto nel caso di specie, integra un'azione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella di pagamento (o di avviso di addebito) ritualmente notificata e non impugnata eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella (o avviso di addebito) in virtù di fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizionale). Tale eventualità non rientra dunque nella sfera di applicabilità della normativa introdotta dal d.l. n. 146/2021 stante l'inequivoco tenore della disposizione (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi…) e l'ammissibilità dell'azione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.
Pag. 4 di 6 Secondo quanto condivisibilmente ritenuto fin da Cass. n. 29294/2019 la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella (o dall'avviso di addebito), per effetto della mancata opposizione alla medesima, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle (o avvisi di addebito) in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
Nel caso in esame l'incertezza oggettiva è stata resa palese dalla posizione difensiva assunta anche in epoca anteriore al giudizio – segnatamente nell'atto di diniego di sgravio
– dall'ente convenuto, odierno appellante, che ha negato l'intervenuta prescrizione dei crediti, assumendo a vario titolo la regolarità della notificazione o il compimento di atti interruttivi successivi.
Pertanto, l'azione proposta dall'odierna parte appellata era ammissibile in quanto mirante
(anche) a far valere un fatto estintivo successivo alla notificazione dei titoli in questione e l'appello deve essere respinto, non senza ribadire che, in assenza di impugnativa da parte del Notarstefano, la pronuncia riguarda solo ed esclusivamente le 7 cartelle di pagamento espressamente elencate dal primo giudice e non anche le ulteriori 3 cartelle di pagamento e i 13 avvisi di addebito indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che vede confermata la sussistenza di buona parte delle pretese originariamente oggetto di ricorso, unitamente alla palese incongruenza delle difese spiegate dalla parte appellata, sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese del presente grado di appello.
Si deve, nondimeno, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato Pt_1 il 19 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5770/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del grado di giudizio
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 6 di 6