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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 2246/2025, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. GARATTI LUCIANO RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il 28/09/1974, Parte_1 Controparte_1 scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con decreto di omologazione di questo Tribunale del 31.1.1986 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi, alle seguenti condizioni: assegnazione alla moglie dell'abitazione coniugale sita in Cividate Camuno;
rinuncia dei coniugi alla richiesta reciproca di assegno di mantenimento.
2. Con ricorso depositato il 4.3.25, il ricorrente ha chiesto il divorzio dalla resistente.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla parte resistente, che tuttavia non si è costituita in giudizio.
Il solo ricorrente è quindi comparso in data 16.9.25 per la prima udienza, dove il tentativo di conciliazione non ha potuto essere esperito stante l'assenza della resistente. In quella sede, il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da ricorso introduttivo) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rifuse le spese del giudizio in caso di opposizione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e ed annotato Parte_1 Controparte_1 nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Cividate Camuno in data 30/09/1974 - Parte II - Serie A;
ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 5.3.25, non ha formulato osservazioni.
4. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa e indirettamente dalla contumacia della resistente. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge divorzile, essendo trascorso più di un anno dalla separazione.
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi: nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio il 28/7/1974 a Cividate Camuno (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cividate Camuno al numero 22, parte II, serie A, dell'anno 1974);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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