Articolo 18 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
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Art. 18. Funzioni e compiti conservati allo Stato 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai sensi dell' articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell' articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonche' le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza economica strategica o di attivita' valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attivita' di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34)) ;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , nonche' la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita' e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell' articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 ;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall' articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall' articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 , e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 , per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell' articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a gare internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68 .
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.
Entrata in vigore il 1 maggio 2019
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