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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
NO DE, Relatore
SANTAMARIA AMATO GAETANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2473/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini, 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Eredita' NT Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 771/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12
e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 00979711371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 00979711371 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 00979711371 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2542/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/AN: L'ufficio chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conseguente dichiarazione della legittimità dell'avviso impugnato e vittoria di spese per entrambi gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: La contribuente chiedeva in via preliminare la dichiarazione di inefficacia del ricorso perchè tardivo, nel merito l'annullamento dell'atto impositivo impugnato con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate direzione provinciale di Monza e Brianza proponeva appello avverso la sentenza n.
771/12/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 06/03/2023, non notificata avente ad oggetto l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.
TP7/00979711371.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni il curatore dell'eredità giacente, Avv. Nominativo_1, ed all'esito dell'udienza a distanza del 3.12.25 il Collegio riteneva il processo in decisione e pronunciava sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso di liquidazione n. TP7/00979711371l'Ufficio liquidava l'imposta principale di successione, le imposte ipotecarie, catastali e ipocatastali e relative sanzioni per tardivo versamento imposte ipocatastali e di bollo ex art. 13 DLGS 471/97, per complessivi euro 12.082,44 e procedeva alla notifica dell'atto a tutti gli eredi ed aventi diritto, applicando l'aliquota dell'8% prevista nel caso in cui gli eredi siano “estranei” al de cuius.
In data 1/04/2022 la ricorrente proponeva ricorso-reclamo chiedendo l'annullamento dell'atto per l'illegittimità della pretesa.
Con sentenza n. 771/12/2023 depositata in data 6/03/2023, l'adita Corte di GiustiziaTributaria di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che nel caso di specie non si ravvisassero “i presupposti soggettivi e oggettivi per l'imposizione tributaria”.
In via preliminare l' Ufficio rilevava la nullità della sentenza oggetto d'impugnazione per carenza di motivazione in violazione degli artt. 111 della Costituzione, 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c, sostenendo che i Giudici avessero accolto acriticamente le eccezioni di controparte, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dall'Ufficio negli scritti difensivi depositati.
L'Ufficio ribadiva, invero, la piena legittimità e fondatezza dell'atto impugnato, atteso che l'istituto dell'eredità giacente, disciplinato nel capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532, è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione mortis causa, coincidente con la morte della persona, e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato.
Con la nomina a curatore dell'eredità giacente, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sorgerebbero a carico specifichi obblighi fiscali, tra cui anche l'obbligo del pagamento dell'imposta di successione, disciplinata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo il curatore indicato ex lege quale responsabile solidale d'imposta, anche se non propriamente soggetto passivo, qual è, invece, l'erede accettante.
Il primo adempimento fiscale che il curatore dovrebbe compiere è indicato nel comma 2 dell'art. 28 del TUS
e riguarda la dichiarazione di successione da produrre, ex art. 31, comma 2, lettera c), all'ufficio del registro entro il termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di nomina a curatore. L'ufficio del registro, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 346/1990, determina il quantum dell'imposta considerando, come eredi, i chiamati che non hanno rinunziato all'eredità - indicati dal curatore nella dichiarazione di successione - secondo l'individuazione dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 346/1990, da considerarsi soggetti ad alcuni obblighi, quali responsabili d'imposta, al pari del curatore. Tale indirizzo sarebbe stato recepito dal legislatore nell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 che indica i soggetti tenuti al pagamento delle imposte: “Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.
La ratio sottostante alla norma richiamata sarebbe l'interesse dello Stato a riscuotere in tempi brevi l'imposta successoria.
L'orientamento giurisprudenziale, di cui alla sentenza del Supremo Collegio, n. 16428 del 15/07/2009, che il Collegio di prime cure non aveva considerato, confermerebbe che «per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella dell'atto pubblico con il quale la contribuente ha dichiarato di accettare l'eredità, il soggetto passivo d'imposta è indubbiamente il curatore dell'eredità giacente».
Il curatore dell'eredità giacente così come gli altri soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione è dunque, in quanto tale, obbligato al pagamento delle imposte, nel limite del valore dell'attivo ereditario posseduto.
I giudici di prime cure avrebbero escluso il curatore dell'eredità giacente dal profilo di assolvimento delle imposte, perché non avrebbe il possesso dei beni, assunto errato secondo l'ufficio che sostiene che il suo possesso materiale dei beni che vengono acquisiti alla procedura dell'eredità giacente emergerebbe dalla lettura dell'art. 528 del codice civile che, infatti, prevede la nomina del curatore dell'eredità giacente “quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari”.
Né, invero, dalla documentazione allegata alla dichiarazione di successione si evince che l'eredità fosse stata devoluta a favore dello Stato, unico caso che giustificherebbe l'inserimento del codice 36 in luogo del codice 35.
Secondo l'ufficio, inoltre, i Giudici di primo grado avrebbero affermato con motivazione lacunosa e generica la mancata sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'imposizione tributaria, omettendo totalmente di pronunciarsi sull'assoggettabilità della dichiarazione di successione alle formalità di trascrizione e voltura nel caso di eredità giacente;
al tal proposito l'appellante richiamava l'articolo 5 del D.lgs. 31 ottobre
1990, n. 347 (T.U.I.C.): "Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione".
Il comma 2 dell'articolo 5 precisa, tuttavia, che “la trascrizione del certificato è richiestaai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”. In base a tale disposizione, quindi, la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'imposta catastale. L'articolo 76 (Voltura in caso di eredità giacente) del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153
(Regolamento per la conservazione del nuovo catasto) stabilisce che verificandosi il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternità dell'amministratore legale [...] ma se poi i beni venissero devoluti ad eredi successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali. Sulla base della richiamata disposizione sussisterebbe l'obbligo, dunque, di volturare gli immobili compresi nell'attivo ereditario a favore dell'eredità giacente e, pertanto, dovrebbe essere corrisposta la relativa imposta, nella misura proporzionale prevista dall'art. 10, comma 1, del d.lgs.
n. 347 del 1990.
In definitiva, gli obblighi inerenti l'autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali dovrebbero essere assolti anche da parte del Curatore dell'eredità giacente, quale obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, amministratore dell'eredità e come tale responsabile d'imposta.
L'appellante concludeva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente dichiarazione della legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. TP7/00979711371 relativo alla dichiarazione di successione del sig. Resistente_1, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il curatore dell'eredità giacente deducendo in via pregiudiziale il ritardo nella notifica del ricorso in appello avvenuta in data 26/08/2024 a mezzo Pec.
Ai sensi dell'art. 1, comma 199 della L. 197/2022, invero, “per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentali, delle pronunce giurisdizionali […] che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023”.
Nella fattispecie in esame la sentenza era stata depositata il 6/03/2023 (non notificata) e il termine lungo di 6 mesi per l'impugnazione scadeva il 6/10/2023 (considerando la sospensione feriale) quindi ben oltre il
31/07/2023.
A ciò conseguirebbe che il ricorso in appello notificato il 26/08/2024 da parte AN dovesse considerarsi inefficace giuridicamente
L'appellata sosteneva, altresì, che la sentenza fosse adeguatamente motivata, avendo il Giudice indicato i passaggi logici sottesi alla decisione.
Sosteneva, altresì, che come riportato anche nel ricorso introduttivo, le passività accertate in sede di inventario e meglio dettagliate nel verbale allegato eccedessero il valore delle attività e ne azzerassero la base imponibile come riportato da pagina 7 a pagina 12 del verbale di inventario (all. sub 3).
Sottolineava, altresì, il curatore che la tesi espressa dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 587/2021 sarebbe erronea, perché l'Agenzia delle entrate si limita ad evidenziare che “il presupposto del tributo successorio coincide con il momento in cui sorge una delazione per causa di morte”.
Detto assunto sarebbe in contrasto con l'art. 1 DLgs 346/1990, il quale sancisce che l'imposta di successione
è un prelievo che si applica “ai trasferimenti di beni e diritti per successione per causa di morte”, ed il successivo art. 5 che essa è dovuta “dagli eredi e dai legatari”.
Così disponendo, il Legislatore avrebbe fissato il principio secondo cui il presupposto del tributo altro non
è che l'incremento patrimoniale conseguito dall'erede e/o dal legatario.
Nel caso dell'eredità giacente, proprio per il periodo di vacatio tipica che intercorre tra la data di apertura della successione e quella dell'effettiva trasmissione ereditaria, non si verificherebbe nessun tipo di arricchimento ed il Curatore verrebbe nominato solo per amministrare la massa relitta, della quale avrebbe la mera detenzione, essendo soggetto ad autorizzazioni preventive e controlli successivi del Giudice.
Ribadiva, quindi, il Curatore che l'avviso impugnato fosse stato emesso in assoluta carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'imposizione tributaria in caso di successione, non essendovi – allo stato – alcun chiamato all'eredità e non avendo il curatore il “possesso” dei beni ereditari.
Ed, invero, nel caso oggetto della sentenza impugnata non si era in presenza di successibili chiamati all'eredità in quanto tutti i successibili all'eredità abbandonata dal de cuius come si evince a pagina 4 del
Verbale redatto dal Cancelliere e dagli atti notarili prodotti.
E anche il dato letterale delle norme (art. 28 e 36 del TUS) deporrebbe a favore dell'assunto che il curatore dell'eredità giacente non rientra tra i soggetti obbligati al versamento delle imposte.
Infatti, l'art. 28 elenca tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione i curatori dell'eredità giacente mentre l'art. 36 non ricomprende tra i soggetti tenuti al versamento dell'imposta il curatore, con la conseguenza che, se il Legislatore avesse inteso onerare i curatori anche dell'obbligo contributivo, l'avrebbe fatto espressamente
La sentenza menzionata da parte AN (sentenza n. 932/06/2023), inoltre, sarebbe un caso isolato rispetto a tutte le sentenze che codesta Corte di Giustizia, sia di 1 che di 2 grado, aveva depositato recentemente accogliendo i ricorsi presentati dai Curatori.
Essa comunque sarebbe relativa ad un caso in cui non tutti gli eredi avevano rinunciato.
Quanto ai motivi di ricorso ritenuti “riassorbiti” dai Giudici di prime cure, con riferimento alle imposte ipotecarie e di bollo, nonché alla tassa ipotecaria e ai tributi speciali non vi sarebbe alcuna normativa che prevede gli obblighi di trascrizione in capo al Curatore in quanto si tratterebbe di semplice annotazione della dichiarazione di successione presentata, come previsto dall'art. 2643 c.c., venendo meno il presupposto sancito dall'art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 che prevede che oggetto di imposizione siano le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.
Nel caso di eredità giacente non si avrebbe alcuna devoluzione e pertanto non occorrerebbe procedere ad alcuna trascrizione.
Nessuna voltura sarebbe infatti possibile in assenza di possesso, con evidenti conseguenze sulle imposte conseguenti a tali atti.
Il curatore deduceva, altresì, la violazione della buona fede e leale collaborazione fra le parti in quanto l'ufficio avrebbe potuto osservare quanto contenuto nell'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 587 del 2021 che ha precisato che in caso di devoluzione dei beni allo Stato deve essere sospesa la riscossione relativa all'imposta in capo al curatore.
Peraltro la parte conclusiva della risposta all'interpello menzionato recita: “Per completezza, si rappresenta che nell'ipotesi in cui non esistono successibili in relazione alla specifica eredità oggetto di curatela e che, pertanto, l'eredità va devoluta allo Stato a norma dell'art. 586 del codice civile, non sono dovute né l'imposta di successione, ai sensi dell'art. 3 del TUS, né quelle ipotecaria e catastale, ai sensi rispettivamente dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 10, comma 3, del d.lgs n. 347 del 1990. La devoluzione dei beni allo Stato costituisce una causa di chiusura del procedimento dell'eredità giacente. In tale specifica ipotesi di devoluzione dei beni allo Stato, dovrà essere sospesa la riscossione della relativa imposta in capo al curatore e quest'ultimo potrà procedere alla richiesta di rimborso della stessa, qualora già versata.”.
Il curatore concludeva, dunque, affinchè in via pregiudiziale fosse ritenuto inefficace il ricorso in appello dell'ufficio perché notificato oltre i termini di impugnazione previsti dalla normativa vigente;
in via principale chiedeva l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione e della pretesa in esso contenuta e la condanna alle spese della controparte per entrambi i gradi di giudizio.
In subordine l'appellato chiedeva che fosse invitata l'agenzia delle entrate a riliquidare l'avviso conteggiando la base imponibile al netto delle passività elencate nel verbale di inventario allegato, che, eccedendo le attività indicate nella dichiarazione di successione, azzeravano la base imponibile e, quindi, la pretesa.
Ritiene il Collegio che l'appello vada accolto e la sentenza di primo grado confermata.
In tema di imposte di successione, invero, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs., al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale (Cass.
Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28869 del 08/11/2024).
Ed, infatti, l'adempimento della presentazione della dichiarazione (art. 28) si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art. 36). Ha precisato sul punto la Suprema Corte “Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali).
4.5. Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell'art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà”.,,
..In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti «del valore dei beni ereditari in suo possesso»: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires,.. (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28869 del 08/11/2024).
Ne consegue, che, essendo nel caso in esame l'eredità incapiente, ( cfr. documentazione in atti), motivo per il quale vi avevano rinunciato tutti i possibili eredi, il curatore non può ritenersi responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente.
L'appello va, pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Dal momento che il principio di diritto dirimente in astratto sarebbe quello sostenuto dall'appellante, laddove l'appellato ha dedotto anche le ragioni che hanno portato in concreto al rigetto dell'appello si ritiene di compensare le spese.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dalla Commissione ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
NO DE, Relatore
SANTAMARIA AMATO GAETANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2473/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini, 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Eredita' NT Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 771/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12
e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 00979711371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 00979711371 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 00979711371 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2542/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/AN: L'ufficio chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conseguente dichiarazione della legittimità dell'avviso impugnato e vittoria di spese per entrambi gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: La contribuente chiedeva in via preliminare la dichiarazione di inefficacia del ricorso perchè tardivo, nel merito l'annullamento dell'atto impositivo impugnato con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate direzione provinciale di Monza e Brianza proponeva appello avverso la sentenza n.
771/12/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 06/03/2023, non notificata avente ad oggetto l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.
TP7/00979711371.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni il curatore dell'eredità giacente, Avv. Nominativo_1, ed all'esito dell'udienza a distanza del 3.12.25 il Collegio riteneva il processo in decisione e pronunciava sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso di liquidazione n. TP7/00979711371l'Ufficio liquidava l'imposta principale di successione, le imposte ipotecarie, catastali e ipocatastali e relative sanzioni per tardivo versamento imposte ipocatastali e di bollo ex art. 13 DLGS 471/97, per complessivi euro 12.082,44 e procedeva alla notifica dell'atto a tutti gli eredi ed aventi diritto, applicando l'aliquota dell'8% prevista nel caso in cui gli eredi siano “estranei” al de cuius.
In data 1/04/2022 la ricorrente proponeva ricorso-reclamo chiedendo l'annullamento dell'atto per l'illegittimità della pretesa.
Con sentenza n. 771/12/2023 depositata in data 6/03/2023, l'adita Corte di GiustiziaTributaria di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che nel caso di specie non si ravvisassero “i presupposti soggettivi e oggettivi per l'imposizione tributaria”.
In via preliminare l' Ufficio rilevava la nullità della sentenza oggetto d'impugnazione per carenza di motivazione in violazione degli artt. 111 della Costituzione, 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c, sostenendo che i Giudici avessero accolto acriticamente le eccezioni di controparte, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dall'Ufficio negli scritti difensivi depositati.
L'Ufficio ribadiva, invero, la piena legittimità e fondatezza dell'atto impugnato, atteso che l'istituto dell'eredità giacente, disciplinato nel capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532, è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione mortis causa, coincidente con la morte della persona, e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato.
Con la nomina a curatore dell'eredità giacente, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sorgerebbero a carico specifichi obblighi fiscali, tra cui anche l'obbligo del pagamento dell'imposta di successione, disciplinata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo il curatore indicato ex lege quale responsabile solidale d'imposta, anche se non propriamente soggetto passivo, qual è, invece, l'erede accettante.
Il primo adempimento fiscale che il curatore dovrebbe compiere è indicato nel comma 2 dell'art. 28 del TUS
e riguarda la dichiarazione di successione da produrre, ex art. 31, comma 2, lettera c), all'ufficio del registro entro il termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di nomina a curatore. L'ufficio del registro, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 346/1990, determina il quantum dell'imposta considerando, come eredi, i chiamati che non hanno rinunziato all'eredità - indicati dal curatore nella dichiarazione di successione - secondo l'individuazione dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 346/1990, da considerarsi soggetti ad alcuni obblighi, quali responsabili d'imposta, al pari del curatore. Tale indirizzo sarebbe stato recepito dal legislatore nell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 che indica i soggetti tenuti al pagamento delle imposte: “Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.
La ratio sottostante alla norma richiamata sarebbe l'interesse dello Stato a riscuotere in tempi brevi l'imposta successoria.
L'orientamento giurisprudenziale, di cui alla sentenza del Supremo Collegio, n. 16428 del 15/07/2009, che il Collegio di prime cure non aveva considerato, confermerebbe che «per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella dell'atto pubblico con il quale la contribuente ha dichiarato di accettare l'eredità, il soggetto passivo d'imposta è indubbiamente il curatore dell'eredità giacente».
Il curatore dell'eredità giacente così come gli altri soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione è dunque, in quanto tale, obbligato al pagamento delle imposte, nel limite del valore dell'attivo ereditario posseduto.
I giudici di prime cure avrebbero escluso il curatore dell'eredità giacente dal profilo di assolvimento delle imposte, perché non avrebbe il possesso dei beni, assunto errato secondo l'ufficio che sostiene che il suo possesso materiale dei beni che vengono acquisiti alla procedura dell'eredità giacente emergerebbe dalla lettura dell'art. 528 del codice civile che, infatti, prevede la nomina del curatore dell'eredità giacente “quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari”.
Né, invero, dalla documentazione allegata alla dichiarazione di successione si evince che l'eredità fosse stata devoluta a favore dello Stato, unico caso che giustificherebbe l'inserimento del codice 36 in luogo del codice 35.
Secondo l'ufficio, inoltre, i Giudici di primo grado avrebbero affermato con motivazione lacunosa e generica la mancata sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'imposizione tributaria, omettendo totalmente di pronunciarsi sull'assoggettabilità della dichiarazione di successione alle formalità di trascrizione e voltura nel caso di eredità giacente;
al tal proposito l'appellante richiamava l'articolo 5 del D.lgs. 31 ottobre
1990, n. 347 (T.U.I.C.): "Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione".
Il comma 2 dell'articolo 5 precisa, tuttavia, che “la trascrizione del certificato è richiestaai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”. In base a tale disposizione, quindi, la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'imposta catastale. L'articolo 76 (Voltura in caso di eredità giacente) del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153
(Regolamento per la conservazione del nuovo catasto) stabilisce che verificandosi il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternità dell'amministratore legale [...] ma se poi i beni venissero devoluti ad eredi successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali. Sulla base della richiamata disposizione sussisterebbe l'obbligo, dunque, di volturare gli immobili compresi nell'attivo ereditario a favore dell'eredità giacente e, pertanto, dovrebbe essere corrisposta la relativa imposta, nella misura proporzionale prevista dall'art. 10, comma 1, del d.lgs.
n. 347 del 1990.
In definitiva, gli obblighi inerenti l'autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali dovrebbero essere assolti anche da parte del Curatore dell'eredità giacente, quale obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, amministratore dell'eredità e come tale responsabile d'imposta.
L'appellante concludeva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente dichiarazione della legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. TP7/00979711371 relativo alla dichiarazione di successione del sig. Resistente_1, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il curatore dell'eredità giacente deducendo in via pregiudiziale il ritardo nella notifica del ricorso in appello avvenuta in data 26/08/2024 a mezzo Pec.
Ai sensi dell'art. 1, comma 199 della L. 197/2022, invero, “per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentali, delle pronunce giurisdizionali […] che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023”.
Nella fattispecie in esame la sentenza era stata depositata il 6/03/2023 (non notificata) e il termine lungo di 6 mesi per l'impugnazione scadeva il 6/10/2023 (considerando la sospensione feriale) quindi ben oltre il
31/07/2023.
A ciò conseguirebbe che il ricorso in appello notificato il 26/08/2024 da parte AN dovesse considerarsi inefficace giuridicamente
L'appellata sosteneva, altresì, che la sentenza fosse adeguatamente motivata, avendo il Giudice indicato i passaggi logici sottesi alla decisione.
Sosteneva, altresì, che come riportato anche nel ricorso introduttivo, le passività accertate in sede di inventario e meglio dettagliate nel verbale allegato eccedessero il valore delle attività e ne azzerassero la base imponibile come riportato da pagina 7 a pagina 12 del verbale di inventario (all. sub 3).
Sottolineava, altresì, il curatore che la tesi espressa dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 587/2021 sarebbe erronea, perché l'Agenzia delle entrate si limita ad evidenziare che “il presupposto del tributo successorio coincide con il momento in cui sorge una delazione per causa di morte”.
Detto assunto sarebbe in contrasto con l'art. 1 DLgs 346/1990, il quale sancisce che l'imposta di successione
è un prelievo che si applica “ai trasferimenti di beni e diritti per successione per causa di morte”, ed il successivo art. 5 che essa è dovuta “dagli eredi e dai legatari”.
Così disponendo, il Legislatore avrebbe fissato il principio secondo cui il presupposto del tributo altro non
è che l'incremento patrimoniale conseguito dall'erede e/o dal legatario.
Nel caso dell'eredità giacente, proprio per il periodo di vacatio tipica che intercorre tra la data di apertura della successione e quella dell'effettiva trasmissione ereditaria, non si verificherebbe nessun tipo di arricchimento ed il Curatore verrebbe nominato solo per amministrare la massa relitta, della quale avrebbe la mera detenzione, essendo soggetto ad autorizzazioni preventive e controlli successivi del Giudice.
Ribadiva, quindi, il Curatore che l'avviso impugnato fosse stato emesso in assoluta carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'imposizione tributaria in caso di successione, non essendovi – allo stato – alcun chiamato all'eredità e non avendo il curatore il “possesso” dei beni ereditari.
Ed, invero, nel caso oggetto della sentenza impugnata non si era in presenza di successibili chiamati all'eredità in quanto tutti i successibili all'eredità abbandonata dal de cuius come si evince a pagina 4 del
Verbale redatto dal Cancelliere e dagli atti notarili prodotti.
E anche il dato letterale delle norme (art. 28 e 36 del TUS) deporrebbe a favore dell'assunto che il curatore dell'eredità giacente non rientra tra i soggetti obbligati al versamento delle imposte.
Infatti, l'art. 28 elenca tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione i curatori dell'eredità giacente mentre l'art. 36 non ricomprende tra i soggetti tenuti al versamento dell'imposta il curatore, con la conseguenza che, se il Legislatore avesse inteso onerare i curatori anche dell'obbligo contributivo, l'avrebbe fatto espressamente
La sentenza menzionata da parte AN (sentenza n. 932/06/2023), inoltre, sarebbe un caso isolato rispetto a tutte le sentenze che codesta Corte di Giustizia, sia di 1 che di 2 grado, aveva depositato recentemente accogliendo i ricorsi presentati dai Curatori.
Essa comunque sarebbe relativa ad un caso in cui non tutti gli eredi avevano rinunciato.
Quanto ai motivi di ricorso ritenuti “riassorbiti” dai Giudici di prime cure, con riferimento alle imposte ipotecarie e di bollo, nonché alla tassa ipotecaria e ai tributi speciali non vi sarebbe alcuna normativa che prevede gli obblighi di trascrizione in capo al Curatore in quanto si tratterebbe di semplice annotazione della dichiarazione di successione presentata, come previsto dall'art. 2643 c.c., venendo meno il presupposto sancito dall'art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 che prevede che oggetto di imposizione siano le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.
Nel caso di eredità giacente non si avrebbe alcuna devoluzione e pertanto non occorrerebbe procedere ad alcuna trascrizione.
Nessuna voltura sarebbe infatti possibile in assenza di possesso, con evidenti conseguenze sulle imposte conseguenti a tali atti.
Il curatore deduceva, altresì, la violazione della buona fede e leale collaborazione fra le parti in quanto l'ufficio avrebbe potuto osservare quanto contenuto nell'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 587 del 2021 che ha precisato che in caso di devoluzione dei beni allo Stato deve essere sospesa la riscossione relativa all'imposta in capo al curatore.
Peraltro la parte conclusiva della risposta all'interpello menzionato recita: “Per completezza, si rappresenta che nell'ipotesi in cui non esistono successibili in relazione alla specifica eredità oggetto di curatela e che, pertanto, l'eredità va devoluta allo Stato a norma dell'art. 586 del codice civile, non sono dovute né l'imposta di successione, ai sensi dell'art. 3 del TUS, né quelle ipotecaria e catastale, ai sensi rispettivamente dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 10, comma 3, del d.lgs n. 347 del 1990. La devoluzione dei beni allo Stato costituisce una causa di chiusura del procedimento dell'eredità giacente. In tale specifica ipotesi di devoluzione dei beni allo Stato, dovrà essere sospesa la riscossione della relativa imposta in capo al curatore e quest'ultimo potrà procedere alla richiesta di rimborso della stessa, qualora già versata.”.
Il curatore concludeva, dunque, affinchè in via pregiudiziale fosse ritenuto inefficace il ricorso in appello dell'ufficio perché notificato oltre i termini di impugnazione previsti dalla normativa vigente;
in via principale chiedeva l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione e della pretesa in esso contenuta e la condanna alle spese della controparte per entrambi i gradi di giudizio.
In subordine l'appellato chiedeva che fosse invitata l'agenzia delle entrate a riliquidare l'avviso conteggiando la base imponibile al netto delle passività elencate nel verbale di inventario allegato, che, eccedendo le attività indicate nella dichiarazione di successione, azzeravano la base imponibile e, quindi, la pretesa.
Ritiene il Collegio che l'appello vada accolto e la sentenza di primo grado confermata.
In tema di imposte di successione, invero, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs., al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale (Cass.
Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28869 del 08/11/2024).
Ed, infatti, l'adempimento della presentazione della dichiarazione (art. 28) si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art. 36). Ha precisato sul punto la Suprema Corte “Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali).
4.5. Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell'art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà”.,,
..In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti «del valore dei beni ereditari in suo possesso»: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires,.. (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28869 del 08/11/2024).
Ne consegue, che, essendo nel caso in esame l'eredità incapiente, ( cfr. documentazione in atti), motivo per il quale vi avevano rinunciato tutti i possibili eredi, il curatore non può ritenersi responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente.
L'appello va, pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Dal momento che il principio di diritto dirimente in astratto sarebbe quello sostenuto dall'appellante, laddove l'appellato ha dedotto anche le ragioni che hanno portato in concreto al rigetto dell'appello si ritiene di compensare le spese.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dalla Commissione ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.