Articolo 35 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 34Articolo 36
Versione
15 maggio 1981
Art. 35.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 1292 e 7031 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1981, per l'attuazione delle disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge finanziaria 1981.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981