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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5940/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonino Alati, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Spagnolio n. 11, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, la ricorrente in epigrafe agiva al fine di accertare l'illegittimità dell'azione di ripetizione avanzata dal resistente CP_1
Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di essere, sin dall'01.09.2016, titolare di pensione di reversibilità n. 20066947, cat. SO;
- che l' a partire da gennaio 2022 e fino al mese di aprile 2024, CP_1 procedeva a trattenere dall'assegno pensionistico la somma di € 6.394,65 (€ 228,38 mensili); - di non aver mai ricevuto motivazioni circa le ragioni e natura delle trattenute effettuate sulla pensione e che per tali motivi, tramite PEC del 04.10.2024, invitava l'Ente a comunicare le ragioni che avevano dato origine al recupero delle somme menzionate;
- che l' con PEC del 07.10.2024, comunicava che le trattenute erano CP_1 state operate in quanto aveva omesso di presentare il modello RED per l'anno 2018;
- che, in data 29.08.2022, tramite patronato aveva presentato CP_2 domanda di ricostituzione reddituale per sospensione ex art. 35, co 10 bis D. L. 207/2008, e dichiarava che per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 non aveva percepito alcun reddito rilevante ai fini della prestazione richiesta.
Tanto premesso, rilevava di non aver alcun obbligo di comunicazione reddituale per l'anno 2018, in quanto titolare del solo reddito da pensione di reversibilità. Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero della somma di € 6.394,65, effettuato dell mediante trattenuta diretta mensile CP_1 sulla pensione di reversibiltà n. 20066947, cat. SO, della sig.ra UD OV e, conseguentemente, condannare l'Ente previdenziale alla restituzione a favore della ricorrente dell'intera somma, oltre interessi e rivalutazione”, vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' rilevando, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità del ricorso. Nel merito, deduceva la legittimità del provvedimento di recupero, argomentando che la richiesta di restituzione derivava dalla mancata comunicazione, sollecitata con lettere del 30.12.2020 e 24.06.2021, dei dati reddituali per l'anno 2018, rilevanti ai fini della misura della prestazione in godimento. Evidenziava che, in mancanza di dati reddituali, l' era tenuto a CP_1 procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera C, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010. Concludeva chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile nonche infondato in fatto ed in diritto.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
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1. Come anticipato, l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo di un presunto indebito previdenziale, comunicato dall' con CP_1 lettera del 20.10.2021, derivante dalla mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2018, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera C, del D.L. n. 78/2010, con conseguente revoca definitiva della prestazione collegata per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 e recupero delle somme già corrisposte attraverso trattenute mensili sulla pensione Cat. SO n. 20066947.
2. Orbene, in primo luogo, i vizi preliminari sollevati dall' sono CP_1 infondati. È inconferente la inammissibilità e l'improcedibilità della domanda non vertendosi in ipotesi di riconoscimento di un trattamento pensionistico o prestazionale bensì di legittimità di quanto già riscosso, con la conseguenza che la preventiva fase amministrativa non è necessaria. Infatti, sul punto la Suprema Corte ha affermato: “Occorre dunque ribadire che la previa domanda amministrativa costituisce un requisito necessario in generale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato;
potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes ( Cass. n. 30283/2018, cit.)” (cfr. Cass. n. 30670/2019).
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. Innanzitutto, va ricordato il quadro normativo generale e giurisprudenziale utile a governare la fattispecie. L'art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008, conv. in L. n. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone che: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente, salvo che per le prestazioni che vanno comunicate al Casellario centrale dei Pensionati. L'art. 13, comma 6, lett. C, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, ha inserito poi, nell'art. 35, del D.L. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. In tema, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “La norma è chiara nel riferirsi alla sola ipotesi in cui vi siano redditi che rilevano ai fini del diritto alla prestazione: laddove non ci sia situazione finanziaria incidente, viene meno la ratio di una disposizione che prescrive una comunicazione al fine di consentire, all' , di verificare la CP_1 permanenza del diritto a fruire di prestazioni che al reddito sono collegate. Del resto, l'obbligo di rendere all informazioni relative alle condizioni economiche sussiste ormai per i soli CP_1 assistiti che non siano tenuti alla presentazione dei redditi o in relazione a quei redditi la cui produzione non sia già nota all , sempre però che tali redditi vi siano, non potendosi CP_1 dare rilievo alla mancata comunicazione, ex se, del fatto negativo della inesistenza dei medesimi (cfr. Cass., sez. lav., n. 17411/2025).
Chiarito ciò, deve ritenersi dunque che l'obbligo di comunicazione dei redditi persiste soltanto in riferimento a chi possieda redditi “incidenti” sulle prestazioni in godimento, dovendo quindi escludersi che l' possa CP_1 procedere alla revoca definitiva della prestazione e al recupero delle somme corrisposte laddove si accerti che il titolare della prestazione non avesse alcun reddito idoneo ad incidere sull'an o sul quantum della prestazione, come è pacificamente nel caso di specie, in cui la ricorrente ha dedotto e dimostrato di non aver prodotto alcun reddito nell'anno 2018, diverso dalla pensione di reversibilità corrisposta, e tale deduzione non è stata in alcun modo contestata dall' CP_1 Questa l'interpretazione peraltro offerta dallo stesso istituto nella circolare n. 195/2015, che, dopo aver espressamente individuato con apposita tabella le prestazioni collegate al reddito per le quali sussiste obbligo di comunicazione, stabilisce che “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all , nonché quella del coniuge o dei CP_1 familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati)”. CP_1
Con riferimento alla campagna di comunicazione con modello RED, la circolare precisa: “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' CP_1
i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.” Il tenore testuale della circolare evidenzia quindi chiaramente che l'obbligo di comunicazione sussiste soltanto per coloro che abbiano in concreto tratto redditi ulteriori, rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione fiscale o dagli archivi pensionistici, in grado di incidere sulla spettanza o sulla misura della prestazione. Tale conclusione appare ancor più chiaramente al punto 3.3. della circolare, rubricato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni”, ove si prevede: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in CP_1 generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all . CP_1 CP_1
Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”.
Pertanto, considerando la ricorrente non ha percepito alcun reddito ulteriore nell'anno di riferimento (2018) rispetto alla pensione di reversibilità in godimento, non può dirsi sussistente alcun obbligo di comunicazione al riguardo. Inoltre, sotto altro profilo va rilevato che l non ha provveduto al CP_1 rispetto delle tempistiche di cui alla già menzionata legge, sia nel sospendere cautelativamente la prestazione, sia nel revocarla definitivamente per l'anno successivo a quello di riferimento (2018), con conseguente lesione del legittimo affidamento della ricorrente;
infatti, per come sostenuto dall' la CP_1 sospensione della pensione risulta asseritamente comunicata con lettera del 24.06.2021 e la revoca definitiva è avvenuta con missiva del 20.10.2021 (cfr. prod. . CP_1
4. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, la domanda va accolta, con conseguente accertamento dell'insussistenza dell'indebito di cui alla richiesta di restituzione formulata dall' in data 20.10.2021, per il periodo CP_1 dal 01.01.2019 al 31.12.2019, per l'importo di € 6.394,65 e condanna alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute sulla pensione di reversibilità n. 20066947.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto dalla ricorrente l'importo di € 6.394,65 di cui al provvedimento dell' del 20.10.2021 e, per CP_1
l'effetto, condanna l alla restituzione in favore della ricorrente delle CP_1 somme nelle more trattenute a titolo di indebito sulla pensione cat. SO n. 20066947;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 14 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano