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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/12/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
EN RG, giusta procura in atti attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
UE NC convenuto avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
IN FATTO
Con atto di citazione del 12 maggio 2022, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 04/06/2022,
conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, chiedendone la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento dei danni subiti nel proprio appartamento sito a Messina – vill. Pace a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà di CP_1
, per la complessiva somma di Euro 8.500,00, ovvero della diversa somma, maggiore o
[...] minore, ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 4 Si costituiva in giudizio, con comparsa del 10/02/2022, il quale, addebitando al CP_1 comportamento di parte attrice il ritardo nel compimento dell'esecuzione dei lavori di riparazione, chiedeva il rigetto delle domande attoree;
in subordine chiedeva il ridimensionamento della domanda risarcitoria in € 4.000,00, somma corrispondente alla quantificazione operata in sede di perizia giurata dal tecnico di parte.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 22/11/2023.
All'udienza a trattazione scritta del 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
IN DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In materia di risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua trova applicazione l'art. 2051 c.c., in base alla quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'art. 2051 c.c. delinea la responsabilità del custode per i danni cagionati sulla base di un criterio di imputazione oggettivo, prescindendo, quindi, dall'accertamento di eventuali connotati colposi del soggetto custode.
Per escludere la responsabilità del danno cagionato, pertanto, il custode deve provare il caso fortuito, quale elemento che attiene non già al proprio comportamento bensì al profilo causale dell'evento dedotto (ex multis, Cass. n. 25018/2020).
Orbene, nel caso che ci occupa risulta documentalmente provato, mediante la produzione delle relazioni di intervento redatte dai Vigili del Fuoco del Comando di Messina intervenute sui luoghi in data 23 Aprile, 26 Aprile e 5 Maggio 2021, come parte dell'appartamento di proprietà di
, ossia una porzione del solaio del salone e del tramezzo della camera da letto, sia Parte_1 stato interessato da una copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante, di proprietà di e che tale circostanza abbia determinato il conseguente dissesto CP_1 statico di elementi costruttivi, quali intonaco e laterizi (si veda relazione di intervento dei VV.FF. del 01/02/2022).
pagina 2 di 4 Risulta dagli atti di causa, inoltre, che, nell'aprile 2022, il convenuto abbia effettivamente provveduto alla sostituzione della tubazione idraulica danneggiata, con conseguente cessazione del fenomeno infiltrativo.
E' stato, infine, appurato in corso di causa (vedasi ctu tecnica d'ufficio a firma dell'Arch. Per_1
) che le dedotte infiltrazioni provenissero, in particolare, dalla cucina del soprastante
[...] appartamento di parte convenuta, corrispondente, nell'appartamento posto al piano terra di proprietà dell'attore, al soggiorno ed a parte della camera da letto, ove insistevano, in effetti, i danni dedotti in giudizio.
Non vi è dubbio, pertanto, che i danni lamentati dall'attore, come riconosciuti dal CTU, siano riconducibili alla rottura delle tubazioni avvenuta a suo tempo nella cucina del soprastante appartamento di , corrispondente alla parete interessata dalle infiltrazioni dedotte CP_1 in giudizio, e ove, in seguito alla riparazione effettuata dal convenuto, il CTU ha effettivamente individuato e descritto le tracce dell'intervento eseguito.
Quanto alla quantificazione del danno, l'attore ha documentato di aver sostenuto per l'intervento di ripristino strutturale del tetto, comprensivo di intonacatura, stuccatura e pitturazione di tutto l'appartamento, la somma di Euro 5.327,87, oltre iva, per un importo complessivo di euro
6.500,00, di cui alla fattura n. 23 del 22 Luglio 2023.
Tale importo, invero, differisce rispetto a quello determinato dal consulente tecnico con il computo metrico estimativo e pari ad €. 3.990,07 al netto dell'i.v.a. (22%), per un totale quindi, i.v.a. inclusa di 4.867,89.
Tale differenza, oltre ad una minima oscillazione dei prezzi prevedibile per le diverse imprese operanti nel settore edile, come indicato al CTU, dipende dal fatto che la fattura riporta in descrizione la spese per “pitturazione di tutto l'appartamento”.
Tuttavia, tale voce di spesa non può essere addebitata al convenuto e, pertanto, va esclusa dal risarcimento del danno subito.
Si ritiene, pertanto, di non doversi discostare dal computo metrico determinato dal consulente tecnico, il quale ha indicato in maniera dettagliata e puntuale gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni subiti nella sola porzione di appartamento interessata dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà del sig. , con applicazione CP_1 del prezzario listino Sicilia 2022, per un importo di € 3.990,07, al netto dell'i.v.a. (22%), per un pagina 3 di 4 totale quindi, i.v.a. inclusa di € 4.867,89, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda alla decisione, nonché interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Tale importo, peraltro, è pressoché corrispondente alla spesa indicata dal tecnico di parte nella perizia giurata del 14.10.2021.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del convenuto.
Le stesse, avuto riguardo all'entità della causa, vanno liquidate in euro 1.966,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri medi di cui al D. M. n. 147/2022 relativi alle controversie di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00, in euro 425,00 per la fase di studio
(parametro medio), euro 425 per la fase introduttiva (parametro medio), euro 426,00 per la fase istruttoria (parametro minimo), euro 426,00 per la fase decisoria (parametro minimo), euro 237,00 per C.U. euro 27,00 per bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2361/2022 R.G., così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore CP_1 di , la complessiva somma di euro 4.867,89, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 ed interessi dalla domanda alla data della decisione, nonché oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. Condanna a pagare a le spese processuali, che liquida in CP_1 Parte_1 euro 1.966,00, oltre spese generali, iva e cpa,
Così deciso in Messina il 30.11.2025
Il giudice
AR EL
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il GOP dott.ssa Marina Italiano.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
EN RG, giusta procura in atti attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
UE NC convenuto avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
IN FATTO
Con atto di citazione del 12 maggio 2022, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 04/06/2022,
conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, chiedendone la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento dei danni subiti nel proprio appartamento sito a Messina – vill. Pace a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà di CP_1
, per la complessiva somma di Euro 8.500,00, ovvero della diversa somma, maggiore o
[...] minore, ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 4 Si costituiva in giudizio, con comparsa del 10/02/2022, il quale, addebitando al CP_1 comportamento di parte attrice il ritardo nel compimento dell'esecuzione dei lavori di riparazione, chiedeva il rigetto delle domande attoree;
in subordine chiedeva il ridimensionamento della domanda risarcitoria in € 4.000,00, somma corrispondente alla quantificazione operata in sede di perizia giurata dal tecnico di parte.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 22/11/2023.
All'udienza a trattazione scritta del 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
IN DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In materia di risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua trova applicazione l'art. 2051 c.c., in base alla quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'art. 2051 c.c. delinea la responsabilità del custode per i danni cagionati sulla base di un criterio di imputazione oggettivo, prescindendo, quindi, dall'accertamento di eventuali connotati colposi del soggetto custode.
Per escludere la responsabilità del danno cagionato, pertanto, il custode deve provare il caso fortuito, quale elemento che attiene non già al proprio comportamento bensì al profilo causale dell'evento dedotto (ex multis, Cass. n. 25018/2020).
Orbene, nel caso che ci occupa risulta documentalmente provato, mediante la produzione delle relazioni di intervento redatte dai Vigili del Fuoco del Comando di Messina intervenute sui luoghi in data 23 Aprile, 26 Aprile e 5 Maggio 2021, come parte dell'appartamento di proprietà di
, ossia una porzione del solaio del salone e del tramezzo della camera da letto, sia Parte_1 stato interessato da una copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante, di proprietà di e che tale circostanza abbia determinato il conseguente dissesto CP_1 statico di elementi costruttivi, quali intonaco e laterizi (si veda relazione di intervento dei VV.FF. del 01/02/2022).
pagina 2 di 4 Risulta dagli atti di causa, inoltre, che, nell'aprile 2022, il convenuto abbia effettivamente provveduto alla sostituzione della tubazione idraulica danneggiata, con conseguente cessazione del fenomeno infiltrativo.
E' stato, infine, appurato in corso di causa (vedasi ctu tecnica d'ufficio a firma dell'Arch. Per_1
) che le dedotte infiltrazioni provenissero, in particolare, dalla cucina del soprastante
[...] appartamento di parte convenuta, corrispondente, nell'appartamento posto al piano terra di proprietà dell'attore, al soggiorno ed a parte della camera da letto, ove insistevano, in effetti, i danni dedotti in giudizio.
Non vi è dubbio, pertanto, che i danni lamentati dall'attore, come riconosciuti dal CTU, siano riconducibili alla rottura delle tubazioni avvenuta a suo tempo nella cucina del soprastante appartamento di , corrispondente alla parete interessata dalle infiltrazioni dedotte CP_1 in giudizio, e ove, in seguito alla riparazione effettuata dal convenuto, il CTU ha effettivamente individuato e descritto le tracce dell'intervento eseguito.
Quanto alla quantificazione del danno, l'attore ha documentato di aver sostenuto per l'intervento di ripristino strutturale del tetto, comprensivo di intonacatura, stuccatura e pitturazione di tutto l'appartamento, la somma di Euro 5.327,87, oltre iva, per un importo complessivo di euro
6.500,00, di cui alla fattura n. 23 del 22 Luglio 2023.
Tale importo, invero, differisce rispetto a quello determinato dal consulente tecnico con il computo metrico estimativo e pari ad €. 3.990,07 al netto dell'i.v.a. (22%), per un totale quindi, i.v.a. inclusa di 4.867,89.
Tale differenza, oltre ad una minima oscillazione dei prezzi prevedibile per le diverse imprese operanti nel settore edile, come indicato al CTU, dipende dal fatto che la fattura riporta in descrizione la spese per “pitturazione di tutto l'appartamento”.
Tuttavia, tale voce di spesa non può essere addebitata al convenuto e, pertanto, va esclusa dal risarcimento del danno subito.
Si ritiene, pertanto, di non doversi discostare dal computo metrico determinato dal consulente tecnico, il quale ha indicato in maniera dettagliata e puntuale gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni subiti nella sola porzione di appartamento interessata dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà del sig. , con applicazione CP_1 del prezzario listino Sicilia 2022, per un importo di € 3.990,07, al netto dell'i.v.a. (22%), per un pagina 3 di 4 totale quindi, i.v.a. inclusa di € 4.867,89, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda alla decisione, nonché interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Tale importo, peraltro, è pressoché corrispondente alla spesa indicata dal tecnico di parte nella perizia giurata del 14.10.2021.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del convenuto.
Le stesse, avuto riguardo all'entità della causa, vanno liquidate in euro 1.966,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri medi di cui al D. M. n. 147/2022 relativi alle controversie di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00, in euro 425,00 per la fase di studio
(parametro medio), euro 425 per la fase introduttiva (parametro medio), euro 426,00 per la fase istruttoria (parametro minimo), euro 426,00 per la fase decisoria (parametro minimo), euro 237,00 per C.U. euro 27,00 per bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2361/2022 R.G., così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore CP_1 di , la complessiva somma di euro 4.867,89, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 ed interessi dalla domanda alla data della decisione, nonché oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. Condanna a pagare a le spese processuali, che liquida in CP_1 Parte_1 euro 1.966,00, oltre spese generali, iva e cpa,
Così deciso in Messina il 30.11.2025
Il giudice
AR EL
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il GOP dott.ssa Marina Italiano.
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