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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2131/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carinola - Piazza O. Mazza 81030 Carinola CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1 IMU 2012
- ING. FISCALE n. 26 IMU 2012
- ING. FISCALE n. 26 IMU 2013
- ING. FISCALE n. 26 IMU 2014
- ING. FISCALE n. 26 I.C.I. 2012
- ING. FISCALE n. 26 I.C.I. 2013
- ING. FISCALE n. 26 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5311/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato al Comune di Carinola, ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe emessa nei suoi confronti quale erede di Nominativo_2 dalla Pubblialifana srl, affidataria del servizio di riscossione coattiva dell'ente locale, notificatagli il 4.2.2025, per il mancato pagamento della somma complessiva di € 4.601,00 già oggetto di ingiunzione fiscale n. 26 indicata come notificata il 30.12.2024, avente ad oggetto ICI-IMU anni 2012-2013-2014.
A fondamento del ricorso ha dedotto:
1- la mancata notifica degli atti presupposti, assumendo di aver ricevuto e impugnato solo l'avviso di accertamento per l'anno 2014, annullato con sentenza della CTP di Caserta n.
6204/1/2018 depositata il 19.12.2018 e di non aver, invece, avuto alcuna conoscenza di altri atti prodromici;
2- il difetto di motivazione;
3- la decadenza dal potere impositivo.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, in subordine riconoscere come non dovute le sanzioni irrogate.
Il Comune di Carinola non si è costituito.
La Corte, in composizione monocratica, con ordinanza comunicata al ricorrente l'11.7.2025, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 Dlgs. 546/21992 nei confronti della Pubblialifana srl quale litisconsorte necessario, essendo il concessionario che ha emesso l'atto impugnato nonché curato la prodromica ingiunzione fiscale asseritamente non notificata, assegnando, a tal fine, termine fino al 30.9.2025
e rinviando all'udienza del 5.12.2025.
Verificata la mancata integrazione del contradittorio, la causa è stata decisa all'udienza del 5.12.2025 come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorzio necessario, determina l'estinzione del giudizio.
Invero, l'atto impugnato è stato emesso dalla Pubblialifana srl quale concessionaria del Comune di Carinola, mentre il ricorso è stato proposto esclusivamente contro l'ente locale, che peraltro non ha curato l'ingiunzione fiscale posta a base dell'intimazione qui impugnata e di cui il ricorrente lamenta l'omessa notifica.
Ricorrendo, pertanto, l'ipotesi dell'art. 14 dlgs 546/192 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio, la cui mancanza ottemperanza determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 ult. Comma cpc, applicabile al giudizio tributario.
Nulla per le spese stante la contumacia del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara l'estinzione del giudizio;
2- nulla per le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2131/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carinola - Piazza O. Mazza 81030 Carinola CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1 IMU 2012
- ING. FISCALE n. 26 IMU 2012
- ING. FISCALE n. 26 IMU 2013
- ING. FISCALE n. 26 IMU 2014
- ING. FISCALE n. 26 I.C.I. 2012
- ING. FISCALE n. 26 I.C.I. 2013
- ING. FISCALE n. 26 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5311/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato al Comune di Carinola, ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe emessa nei suoi confronti quale erede di Nominativo_2 dalla Pubblialifana srl, affidataria del servizio di riscossione coattiva dell'ente locale, notificatagli il 4.2.2025, per il mancato pagamento della somma complessiva di € 4.601,00 già oggetto di ingiunzione fiscale n. 26 indicata come notificata il 30.12.2024, avente ad oggetto ICI-IMU anni 2012-2013-2014.
A fondamento del ricorso ha dedotto:
1- la mancata notifica degli atti presupposti, assumendo di aver ricevuto e impugnato solo l'avviso di accertamento per l'anno 2014, annullato con sentenza della CTP di Caserta n.
6204/1/2018 depositata il 19.12.2018 e di non aver, invece, avuto alcuna conoscenza di altri atti prodromici;
2- il difetto di motivazione;
3- la decadenza dal potere impositivo.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, in subordine riconoscere come non dovute le sanzioni irrogate.
Il Comune di Carinola non si è costituito.
La Corte, in composizione monocratica, con ordinanza comunicata al ricorrente l'11.7.2025, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 Dlgs. 546/21992 nei confronti della Pubblialifana srl quale litisconsorte necessario, essendo il concessionario che ha emesso l'atto impugnato nonché curato la prodromica ingiunzione fiscale asseritamente non notificata, assegnando, a tal fine, termine fino al 30.9.2025
e rinviando all'udienza del 5.12.2025.
Verificata la mancata integrazione del contradittorio, la causa è stata decisa all'udienza del 5.12.2025 come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorzio necessario, determina l'estinzione del giudizio.
Invero, l'atto impugnato è stato emesso dalla Pubblialifana srl quale concessionaria del Comune di Carinola, mentre il ricorso è stato proposto esclusivamente contro l'ente locale, che peraltro non ha curato l'ingiunzione fiscale posta a base dell'intimazione qui impugnata e di cui il ricorrente lamenta l'omessa notifica.
Ricorrendo, pertanto, l'ipotesi dell'art. 14 dlgs 546/192 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio, la cui mancanza ottemperanza determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 ult. Comma cpc, applicabile al giudizio tributario.
Nulla per le spese stante la contumacia del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara l'estinzione del giudizio;
2- nulla per le spese.