Sentenza 4 novembre 2025
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- 1. Licenziamento disciplinare e filmati video, utilizzabili in giudizio?Redazione Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 19 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2025, n. 29139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29139 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
2025
4086
AULA 'A'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Numero registro generale 5377/2024 Numero sezionale 4086/2025 Numero di raccolta generale 29139/2025 Data gezione 04/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO MANNA Dott. ANTONELLA PAGETTA
Licenziamento
ex lege n. 92 del 2012
R.G.N.5377/2024
Cron. Rep.
Ud. 08/10/2025
- Presidente - PU
- Consigliere -
Dott. CARLA PONTERIO
- Consigliere -
Dott. GUGLIELMO CINQUE Dott. FABRIZIO AMENDOLA ha pronunciato la seguente
- Rel. Consigliere - - Consigliere -
SENTENZA
sul ricorso 5377-2024 proposto da: IE AL, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CODINI;
- ricorrente -
contro
METRO ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA CELEBRANO, MARINA OLGIATI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4806/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2023 R.G.N. 2539/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato FRANCESCO CODINI;
udito l'avvocato ANDREA CELEBRANO.
Fatti di causa
Firmato Da: GUGLIELMO CINQUE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6e1ba2e14eb7247c-Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1db9dd270b3af65f
Numero registro generale 5377/2024
1. Con lettera del 17 marzo 2022, ricevuta il 19.3.2022, lumero sezionale 4086/2025 Numero di raccolta generale 29139/2025 Metro Italia S.p.A. contestava al dipendente ES pubblicazione 04/11/2025 ER di avere, in data 12.2.2022, simulato un infortunio sul lavoro consistito in una caduta da una scala a tre gradini mentre era intento ad appendere un cartello "bollo prezzo".
2. Ritenute non idonee le giustificazioni addotte, la società intimava al dipendente il licenziamento per giusta causa
con effetto immediato.
3. Impugnato il provvedimento di recesso il Tribunale di Roma, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege n. 92/2012, rigettava le domande del lavoratore dirette ad ottenere, in via principale, la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione di una indennità pari a dodici mensilità; in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della richiesta di reintegra, il riconoscimento delle indennità risarcitorie nella misura massima prevista dalla legge.
4. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4806/2023, confermava la pronuncia di primo grado, respingendo il reclamo di ND ER.
5. I giudici di seconde cure, in sintesi, rilevavano che: a) i filmati video allegati dalla azienda (e peraltro richiamati dallo stesso lavoratore nella lettera di giustificazioni a conforto della propria tesi) erano ammissibili in rito e probanti la condotta addebitata;
b) dall'esame degli stessi, conformemente a quanto sottolineato dal Tribunale, si evinceva che ND ER non si era accasciato a causa di un capogiro, ma si era volontariamente e di proposito gettato sul carrello;
c) ulteriori richieste istruttorie, articolate dal reclamante, erano inconferenti in considerazione delle risultanze del video che non risultava essere stato manomesso;
d) non vi era prova di un atteggiamento ritorsivo o discriminatorio della società
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datrice di lavoro nei confronti del dipendente;
versione dell'accaduto fornita dal lavoratore, oltre
merregistro generale 5377/2024 Numero sezionale 4086/2025 accolta generale 29139/2025
essere stata contraddittoria, non era compatibile conta pubblicazione 04/11/2025 quanto emergeva dal video prodotto in atti.
6. Avverso la sentenza di secondo grado ND ER proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resisteva con controricorso la Metro Italia S.p.A.
7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: conclusioni ribadite in sede di udienza.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati, come individuati dallo stesso ricorrente.
2. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost e dell'art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello esplicitato le ragioni del proprio convincimento ex art. 116 c.p.c., limitandosi a un mero e generico rinvio alle motivazioni delle precedenti decisioni;
conseguentemente, il motivo lamenta una manifesta insufficienza e/o illogicità della motivazione.
3. Con il secondo motivo, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., si denuncia nullità della sentenza per nullità dell'atto parte della serie procedimentale antecedente la sentenza stessa, in particolare per nullità della prova precostituita e illegittimamente depositata dalla controparte, rappresentata dai filmati video in formato M4V e Mp4 non consentiti dalla normativa del D.G.S.I.A.
4. Con il terzo motivo, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia violazione e falsa/errata applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 13 del Provvedimento 16 aprile 2014 del Ministero della Giustizia e dell'art. 34 del Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 dello stesso Ministero, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto
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Numero sezionale 4086/2025
legittima e ammissibile l'acquisizione dei video depositat registro generale 5377/2024 da controparte, nonché violazione dell'art. 4 dello Statut accolta generale 29139/2025 dei Lavoratori.
Data pubblicazione 04/11/2025
5. Con il quarto motivo, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2106 cod. civ. e 7 della legge n. 300 del 1970, per abuso del potere disciplinare da parte del datore e, conseguentemente, per non avere rilevato la violazione di parte datoriale del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, nonché degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., per omessa considerazione della prova fornita dal lavoratore circa l'esercizio del potere disciplinare contrario ai principi di correttezza e buona fede.
6. Con il quinto motivo, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 24 e 111 Cost, dell'art. 115 co. 1 n. 4 c.p.c., degli artt. 2697 e 2907 cc, nonché dell'art. 112 c.p.c., per avere posto la Corte distrettuale posto a base del proprio ragionamento i succitati documenti inammissibili, depositati illegittimamente, omettendo di ammettere la prova testimoniale e, conseguentemente, per non aver motivato su un punto decisivo della controversia, essendo le prove non ammesse ovvero non esaminate in concreto idonee a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di guisa che la ratio decidendi risultava priva di fondamento;
si deduce, altresì, l'omesso esame di un fatto decisivo per mancata ammissione delle istanze istruttorie ex art. 360 co. 1 n. 5
c.p.c.
7. Il primo motivo è infondato.
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registro generale 5377/2024 Numero sezionale 4086/2025 raccolta generale 29139/2025 la pubblicazione 04/11/2025
8. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 CODY con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del <<minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. per tutte, Cass. n. 7090/2022).
ed dal
9. Inoltre, la motivazione della sentenza con rinvio per relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro
processo,
è
ammissibile
e
rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato (Cass. n. 21443/2022). 10. Nella fattispecie, sotto un profilo formale, la pronuncia non rivela una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, essendovi - anzi una chiara esplicitazione del quadro probatorio nonché una accurata disamina logico-giuridica che lascia trasparire il percorso argomentativo seguito sia in ordine alla ritenuta ammissibilità dei filmati prodotti in giudizio (condivisione dell'assunto del Tribunale riguardante la conformità del formato zip alle previsione dell'art. 13 delle Specifiche tecniche PCT DM n. 44/2011) sia sulla conseguente ricostruzione dell'episodio desunto, appunto, dal video.
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Numero sezionale 4086/2025
11. Non v'è alcuna violazione del "minimo costituzionare registro generale 5377/2024 che determini l'impossibilità di rendere percepibil dccolta generale 29139/2025 ragioni su cui la decisione della Corte territoriale si a pubblicazione 04/11/2025 fondata. 12. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono infondati con le precisazioni motivazionali che seguono. 13. La tesi del ricorrente, circa l'inutilizzabilità dei filmati prodotti in giudizio, fa leva sul fatto che essi erano stati depositati in giudizio nel formato "M4V e MP4", non consentiti dalla normativa del D.G.S.I.A. (art. 13), poi compressi in formato zip. 14. Secondo ND ER il formato compresso zip avrebbe potuto contenere, ai sensi dell'art. 13 Specifiche tecniche PCT DM n. 44/2011, ratione temporis vigente, solo i formati ammessi per il deposito telematico e cioè: ".pdf.rtf.txt.jpg.gif.tiff.xml." 15. Ad avviso del ricorrente la società, per non incorrere in vizi procedurali, avrebbe dovuto salvare i video in un supporto informatico (attraverso la masterizzazione su chiavetta usb, cd, dvd) e chiedere l'autorizzazione al capo dell'ufficio del deposito in modalità non telematica, non essendo appunto possibile veicolare telematicamente la
documentazione.
16. Orbene, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 13 Specifiche tecniche PCT (Formato dei documenti informatici allegati Rif. Art. 12 DM n. 44 del 2011), ratione temporis vigente, era previsto che "1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e consentiti nei seguenti formati: .pdf.rtf.txt.jpg.gif.tiff.xml.eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
sono
2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip.rar.arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma
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elettronica qualificata;
nel caso di formati compressi la firma digitate, registro generale 5377/2024 se presente, deve essere applicata dopo la compressione". Numero di raccolta generale 29139/2025 Numero sezionale 4086/2025 17. Solo con le Specifiche Tecniche del Provvedimentata pubblicazione 04/11/2025 D.G.S.I.A. del 2.8.2024 (in vigore dal 30.9.2024), è stato possibile depositare file multimediali come audio e video direttamente online, senza dover utilizzare supporti fisici (USB o CD). I formati accettati includono: mp4, mp3, mpeg2, avi, flac, wav, oltre a file compressi (*.zip e *.rar). 18. Secondo i giudici del merito il formato cd. zip era consentito dalla normativa e i video erano stati prodotti in medesimo formato anche nella fase di opposizione, ex lege n. 92 del 2012, dallo stesso lavoratore che, addirittura, nella lettera di giustificazioni ne aveva richiamato il contenuto ritenendo di potere trarre da essi elementi di difesa. 19. Così delineata la problematica in esame, rileva questa Corte che effettivamente l'originario deposito dei file video e audio non era stato effettuato in modo conforme alle Specifiche Tecniche in vigore al momento della produzione in giudizio, ma ciò non può comportare alcuna nullità della loro ammissione tale da integrare un error in procedendo comportante la nullità della gravata sentenza.
del
20. Deve, infatti, preliminarmente precisarsi, come correttamente evidenziato nella requisitoria Procuratore Generale, che la ratio dell'art. 13 delle Specifiche Tecniche del Provvedimento D.G.S.I.A., di cui si discute, è quella di garantire una "tutela del sistema", nel senso che la parte processuale può e deve confidare nel corretto deposito dei file se effettuato in modo conforme alle modalità previste dalle Specifiche stesse. 21. E invero le Specifiche tecniche non prevedono alcuna espressa sanzione processuale, in ordine ad una nullità o illegittimità dei documenti prodotti con regole diverse da quelle statuite, ma tutelano solo il depositante che si sia conformato ad esse.
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22.
Numero registro generale 5377/2024
Ciò che potrebbe assumere rilevanza, in caso dumero sezionale 4086/2025 adozione di modalità differenti da quelle previste dalla pubblicazione 04/11/2025
Numero di raccolta generale 29139/2025
Specifiche, è unicamente un profilo di lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio che potrebbero determinarsi, per la controparte, da un deposito non conforme alle norme tecniche o effettuato in modo irregolare. 23. Sotto questo profilo, però, deve evidenziarsi che i file, nel caso in esame, erano stati resi accessibili alle parti già nel giudizio di primo grado, senza che fosse, quindi, pregiudicato il contraddittorio o il diritto di difesa, avendo avuto modo il lavoratore di visionare i filmati e, anzi, come ribadito concordemente dai giudici di merito, egli stesso li aveva utilizzati nel medesimo formato, per sostenere le proprie tesi difensive, procedendo a sua volta al loro deposito. 24. Conseguentemente, non ravvisandosi alcuna nullità o illegittimità della produzione dei file, è insindacabile, nel giudizio di cassazione, anche la non ammissione delle prove testimoniali, basata sul fatto che la dinamica dell'infortunio era ricavabile in modo diretto dai video senza alcuna necessità di ricorrere alla prova orale;
si verte, quindi, in ipotesi di apprezzamento delle risultanze processuali di competenza del giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 25. Il quarto motivo, infine, è anche esso non meritevole di
accoglimento.
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Numero sezionale 4086/2025
26. In primo luogo, della questione relativa Nura registro generale 5377/2024 tempestività della contestazione la sentenza non parla. accolta generale 29139/2025 il ricorrente ha specificato il "dove", il "come" e il "quando a pubblicazione 04/11/2025 tale questione sia stata prospettata nei precedenti gradi di
merito.
27. In secondo luogo, la doglianza difetta di specificità perché l'infortunio è avvenuto il 12.2.2022; il 17 febbraio 2022, a seguito della visione dei filmati, la società è venuta a conoscenza della simulazione;
il 19 marzo del 2022, vi è stata la contestazione disciplinare. 28. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa S.C., in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006) e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003). 29. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a rilevare una violazione circa la tempestività della contestazione, ma senza assolutamente spiegare ragioni per le quali, in relazione alla cronologia dei fatti sopra riportati, sia ravvisabile la asserita tardività della contestazione stessa, in un contesto in cui la Corte territoriale ha dato atto che il video non era stato mai manipolato e che non vi era stata malafede da parte della società che, anzi, inizialmente aveva fatto affidamento su quanto dichiarato
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Numero registro generale 5377/2024
da ND ER e aveva anche regolarmente inviat@umero sezionale 4086/2025 Numero di raccolta generale 29139/2025 all'INAIL la denuncia di infortunio. Data pubblicazione 04/11/2025 30. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere
rigettato.
31. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 32. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare, in favore della società contro ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'8.10.2025 Il Presidente Dott. Antonio Manna
Il cons. est.
Dott. Guglielmo Cinque
Firmato Da: GUGLIELMO CINQUE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6e1ba2e14eb7247c-Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1db9dd270b3af65f