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25 novembre 2001
25 novembre 2001
Art. 6. Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale). 1. La sottoscrizione del capitale delle societa' per azioni, delle societa' in accomandita per azioni e delle societa' a responsabilita' limitata puo' essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , e successive modificazioni, nonche' le imprese di assicurazione.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE , relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE , relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario:
"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 ;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 ;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 , le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).".
Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , e successive modificazioni, nonche' le imprese di assicurazione.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE , relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE , relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario:
"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 ;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 ;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 , le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).".
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