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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1607/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
AN ELIANA, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4546/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Sede 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4742/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300014626000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2017.0059739589000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.20200032585457000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.20200.070372872000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente sig.ra Resistente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300014626000 – 2024, avente ad oggetto cinque cartelle di pagamento relative alla TARI per gli anni dal 2015 al 2010, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta decadenza/prescrizione.
L'AD e il Comune di Marano si costituivano in giudizio evidenziando la legittimità del proprio operato e chiedevano il rigetto del ricoroso.
La Corte di primo grado, rilevando l'omessa notifica degli atti presupposti, accoglieva il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello l'AD censura diffusamente la sentenza impugnata evidenziando come dagli atti già depositati in primo grado emergesse la ritualità della notifica degli atti presupposti.
Con proprie controdeduzioni si costituisce la contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il conseguente rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si illustrano. Oggetto del contenzioso è l'impugnativa del preavviso di fermo amministrativo n.07180202300014626000 pacificamente notificato il 13.05.2024 con cui veniva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di €.
4.494,72, con riferimento a tre cartelle esattoriali per il mancato pagamento della TARI al Comune di Marano.
La contribuente lamenta l'omessa notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione e, di conseguenza, chiede l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo per mancata notifica degli atti pregressi.
L'eccezione non merita pregio.
Dall'esame degli atti, infatti, risulta che l'Agenzia ha notificato regolarmente il preavviso di fermo amministrativo in data 13.05.2024.
Rituali sono anche le notifiche delle cartelle secondo il seguente prospetto:
1) la cartella esattoriale n 07120170059739589000, anno di imposta 2015 somme iscritte a ruolo nel 2017,
è stata notificata in data 24.09.2018;
2) la cartella esattoriale n. 07120200032585457000, anni 2017 e 2018, iscritte a ruolo nel 2020, èstata notificata in data 08.01.2022 a mani proprie del destinatario;
3) la cartella esattoriale n. 07120200046089259000 anni 2017 per somme iscritte a ruolo nel 2020, è stata notificata in data 07.03.2022.
Va, infine, segnalato che l'AD ha notificato l'intimazione di pagamento n. 07120239001071235000 secondo il disposto del DPR 602/70 essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle il 1.09.2023.
La contribuente, quindi, ha ritualmente ricevuto le notifiche delle cartelle di pagamento, due delle quali a mani proprie, e, dopo aver ricevuto l'intimazione in data 01.9.2023 avrebbe potuto impugnare nei sessanta giorni successivi.
Così ricostruito l'iter notificatorio può agevolmente osservarsi che il preavviso di fermo amministrativo, è stato emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, pertanto, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3005 del 7 febbraio
2020).
Di nulla, pertanto, può dolersi la contribuente con la conseguenza che l'appello deve essere accolto.
Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese che si liquidano in euro 500,00 oltre Iva e Cpa se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
AN ELIANA, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4546/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Sede 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4742/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300014626000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2017.0059739589000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.20200032585457000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.20200.070372872000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente sig.ra Resistente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300014626000 – 2024, avente ad oggetto cinque cartelle di pagamento relative alla TARI per gli anni dal 2015 al 2010, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta decadenza/prescrizione.
L'AD e il Comune di Marano si costituivano in giudizio evidenziando la legittimità del proprio operato e chiedevano il rigetto del ricoroso.
La Corte di primo grado, rilevando l'omessa notifica degli atti presupposti, accoglieva il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello l'AD censura diffusamente la sentenza impugnata evidenziando come dagli atti già depositati in primo grado emergesse la ritualità della notifica degli atti presupposti.
Con proprie controdeduzioni si costituisce la contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il conseguente rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si illustrano. Oggetto del contenzioso è l'impugnativa del preavviso di fermo amministrativo n.07180202300014626000 pacificamente notificato il 13.05.2024 con cui veniva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di €.
4.494,72, con riferimento a tre cartelle esattoriali per il mancato pagamento della TARI al Comune di Marano.
La contribuente lamenta l'omessa notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione e, di conseguenza, chiede l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo per mancata notifica degli atti pregressi.
L'eccezione non merita pregio.
Dall'esame degli atti, infatti, risulta che l'Agenzia ha notificato regolarmente il preavviso di fermo amministrativo in data 13.05.2024.
Rituali sono anche le notifiche delle cartelle secondo il seguente prospetto:
1) la cartella esattoriale n 07120170059739589000, anno di imposta 2015 somme iscritte a ruolo nel 2017,
è stata notificata in data 24.09.2018;
2) la cartella esattoriale n. 07120200032585457000, anni 2017 e 2018, iscritte a ruolo nel 2020, èstata notificata in data 08.01.2022 a mani proprie del destinatario;
3) la cartella esattoriale n. 07120200046089259000 anni 2017 per somme iscritte a ruolo nel 2020, è stata notificata in data 07.03.2022.
Va, infine, segnalato che l'AD ha notificato l'intimazione di pagamento n. 07120239001071235000 secondo il disposto del DPR 602/70 essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle il 1.09.2023.
La contribuente, quindi, ha ritualmente ricevuto le notifiche delle cartelle di pagamento, due delle quali a mani proprie, e, dopo aver ricevuto l'intimazione in data 01.9.2023 avrebbe potuto impugnare nei sessanta giorni successivi.
Così ricostruito l'iter notificatorio può agevolmente osservarsi che il preavviso di fermo amministrativo, è stato emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, pertanto, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3005 del 7 febbraio
2020).
Di nulla, pertanto, può dolersi la contribuente con la conseguenza che l'appello deve essere accolto.
Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese che si liquidano in euro 500,00 oltre Iva e Cpa se dovuti.