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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2025, n. 15140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15140 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO CO nato a [...] il [...] D'EL ES nato a [...] il [...] EO CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d'assise d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le posizioni di CO CO e ES D'EL e per il rigetto del ricorso di CC EO. uditi i difensori: l'Avvocato FRANCO MERCUTELLO, per la parte civile Comune di Bitonto, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
l'Avvocato GIUSEPPE GIULITTO, per l'imputato ES D'EL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15140 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 06/03/2025 l'Avvocato DARIO VANNETIELLO, per l'imputato CO CO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato MARIA KAREN GARRINI, per l'imputato CC EO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata 1'8 aprile 2024 dalla Corte di Assise di appello di Bari che, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte, ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato CO CO, ES D'EL e CC EO per concorso nell'omicidio di RO NO e nel tentato omicidio di PE BA, nonché nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate, il tutto aggravato ex art. 7 I. 203 del 1991 sia quanto all'agevolazione che al metodo. 1.1. Il fatto di sangue è accaduto alle ore 8.26 del 30 dicembre 2017 e — secondo la ricostruzione che si deve alle sentenze di merito — si inseriva in un contrasto tra due associazioni criminali del Comune di Bitonto, i clan IA e CO, dissidio teso a conseguire il predominio nella gestione delle piazze di spaccio di stupefacenti;
l'agguato era stato eseguito da due appartenenti alla cosca facente capo a CO CO, oggi collaboratori di giustizia, MI BB e CC EO, che, sparando almeno diciassette colpi di pistola ad altezza uomo, avevano ferito BA, esponente del clan IA, ed avevano ucciso la NO, che passava lì per caso. 1.2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in sede di rito abbreviato, aveva condannato CO e D'EL a venti anni di reclusione e EO a quattordici di reclusione, pena quest'ultima riformata con la prima sentenza di appello, che aveva invece integralmente confermato il giudizio di responsabilità dei tre imputati. La prima sezione penale aveva annullato quest'ultima decisione perché: - quanto alle posizioni di CO e D'EL, aveva rilevato diversi vizi motivazionali nel ragionamento probatorio circa la paternità in capo ai predetti del comando dato ai killer di uccidere qualcuno del fronte contrapposto;
- quanto a EO, aveva reputato viziata l'argomentazione che la Corte distrettuale aveva riservato alla giustificazione della minima diminuzione di pena per la circostanza attenuante della collaborazione. La Corte di Assise di appello, nella sentenza impugnata, ha confermato la decisione di prime cure quanto alla condanna di CO e D'EL, mentre ha riformato in bonam partem il trattamento sanzionatorio per EO, portandolo ad anni dieci di reclusione. Il quarto imputato cui erano addebitati il tentato omicidio di BA, l'uccisione della NO e la detenzione e il porto delle armi adoperate — MI BB — ha avuto la stessa sorte processuale di EO e oggi non è ricorrente. 3. La sentenza della Corte di Assise di appello è stata impugnata da CO CO, da ES D'EL e da CC EO a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 4. Il ricorso a firma dell'Avv. Dario Vannetiello per CO si compone di sette motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e passa in rassegna le valutazioni della sentenza impugnata quanto al contributo ricostruttivo dei collaboratori di giustizia. 4.1.1. Riportando alcuni passaggi dell'atto di appello, il ricorrente lamenta innanzitutto il vaglio positivo circa la portata accusatoria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IT ON TA, che aveva riferito delle confidenze ricevute da BB nei giorni che vanno dal 12 al 16 gennaio 2018, in cui erano stati detenuti insieme. Il ricorrente contesta, in particolare, il valore di riscontro alle dichiarazioni di BB che proverrebbe da quelle di TA, perché la Corte di merito avrebbe trascurato che BB aveva tutto l'interesse a ridimensionare la propria responsabilità anche nel dialogo con TA, attribuendo il comando di morte a CO, dato l'errore commesso nell'individuazione della vittima;
errore che lo aveva certamente reso inviso anche agli occhi dei suoi stessi compagni di malaffare, sia per il disvalore del fatto in sé, sia per la — inevitabile — risposta investigativa che ne era scaturita. Il ricorso prosegue evidenziando alcuni travisamenti avvenuti in tutti igradi del giudizio di merito circa le dichiarazioni di TA, tra cui spicca quello secondo cui questi avrebbe affermato che CO aveva dato telefonicamente a D'EL l'ordine di uccidere, mentre sembrerebbe proprio che il racconto di TA vada nel senso che D'EL avesse riferito a SO, BB e EO di un incontro di persona con CO nel corso del quale questi gli aveva impartito il comando di morte. Ne consegue l'illogicità della motivazione quando la Corte di merito ha affermato che il riferito di TA riscontrerebbe quello di BB. 4.1.2. Venendo allo scrutinio delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia MI BB, il ricorrente assume che la Corte di Assise di appello si sarebbe 3 limitata a riportare le sue propalazioni, aggiungendo sparuti commenti, ma senza avvedersi delle divergenze con il narrato di TA, che l'impugnativa rievoca. Il ricorrente prosegue assumendo che la Corte distrettuale avrebbe superato semplicisticamente le difformità tra il racconto di BB e quello di EO, finendo per ritenere sufficiente la dimostrazione che il quartetto si era trovato sul terrazzino. Ugualmente non sarebbe rispettosa del vincolo di rinvio la notazione della decisione avversata secondo cui il contatto tra D'EL e CO era coerente con la necessità di rispettare la gerarchia, posto che quest'ultimo argomento era stato già ritenuto scarsamente probante dalla prima sezione penale. Il ricorso prosegue criticando l'interpretazione della Corte distrettuale secondo la quale era certo che la notizia della sparatoria (verosimilmente di via Pedini, n.d.e.) era stata data a D'EL da IN "il silenzioso" e censurando altresì la spiegazione data all'assenza di riscontro, sui tabulati, alla telefonata da CO a BB;
giustificazione secondo la quale D'EL aveva passato il telefono a BB mentre parlava con CO, che non collimerebbe con una serie di dati di fatto emergenti dalla stesse dichiarazioni di BB. 4.1.3. In ordine alle dichiarazioni di EO, la Corte distrettuale avrebbe errato limitandosi a riportare, con qualche commento, il contenuto dei verbali della collaborazione, per poi superare le perplessità manifestate dalla prima sezione penale giustificando le discrasie con il contesto in cui EO era stato ascoltato e con un problema di percezione dei movimenti di D'EL. In definitiva, le dichiarazioni dei propalanti, anche all'esito del giudizio di rinvio, continuano a non riscontrarsi reciprocamente e a non essere confortate da riscontri esterni. Poiché il coinvolgimento di CO deriva da dichiarazioni de relato di D'EL, sarebbe stato necessario applicare i principi di Sezioni Unite Aquilina. 4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al versante della sentenza impugnata che riguarda i tabulati del traffico telefonico. Nonostante la scelta del ricorrente di definire la propria posizione con rito abbreviato, la Corte territoriale aveva ampliato la base probatoria (che, ritiene il ricorrente, doveva rimanere "congelata") e, dopo la conclusione delle parti e all'esito della camera di consiglio, aveva disposto d'ufficio l'assunzione di due nuove prove, ossia l'audizione a chiarimenti del Sovr. Patella sull'annotazione di p.g. del 26 marzo 2018 e sull'informativa del 9 luglio 2018 e l'incarico di perizia all'Ing. Reale affinché riferisse sulle modalità di aggancio delle celle telefoniche da parte dell'utenza con finale "252" attribuita a CO, alla luce delle considerazioni della Procura della Repubblica e della consulenza tecnica della difesa. Nello svolgimento dell'incarico peritale, l'Ing. Reale aveva acquisito 4 ulteriore materiale probatorio sia presso la segreteria del pubblico ministero che presso la TIM. L'attività integrativa era consistita sia nella rilettura dei dati già in atti, sia nel recupero di atti non depositati ma presenti presso la segreteria del pubblico ministero. 4.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione ancora quanto al vaglio del materiale probatorio concernente i tabulati telefonici, l'attribuzione ai singoli utilizzatori delle utenze del circuito interno e la loro localizzazione. Ancorché la sentenza rescindente avesse indicato alla Corte del rinvio la necessità di motivare sui risultati dei tabulati e sulla prima consulenza della difesa, la decisione avversata sarebbe andata ultra petitum. Dopo aver riportato un passo della sentenza impugnata, il ricorrente dubita della validità del criterio di attribuzione a CO dell'utenza avente finale "252" e del criterio di individuazione della telefonata tra CO e D'EL in cui sarebbe stato conferito il mandato di morte, anche perché era rimasto non accertato il veicolo informativo che aveva reso edotto CO dell'attentato alla piazza di spaccio che avrebbe provocato la sua reazione. Quello della Corte territoriale non era altro che il tentativo di trovare un punto di incontro tra le accuse di BB e EO e di dimostrare che CO avesse in uso l'utenza "252"- Il ricorrente, a seguire, oltre a ribadire le riserve sull'accertamento compiuto dal perito nominato dalla Corte di Assise di appello, lamenta travisamento della prova per omissione per avere la Corte medesima completamente ignorato il secondo elaborato tecnico della difesa, a firma dell'Ing. Milana. 4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge circa la qualificazione giuridica dei fatti, rispettivamente, come omicidio e tentato omicidio, tema — affrontato nel terzo motivo dei ricorsi dell'Avv. Bongiorno e dell'Avv. Chiariello e oggetto del secondo motivo di appello di quest'ultimo avvocato — dichiarato assorbito dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio. La risposta della sentenza impugnata sul punto — secondo la quale le condizioni del comando impartito da CO evidenziavano il suo concorso nei reati così come contestati — sarebbe apodittica e manifestamente illogica perché presupporrebbe la certezza sul contenuto di detto comando e sul fatto che quest'ultimo dovesse essere attuato da due persone e con armi micidiali, come ritenuto dalla Corte distrettuale. BB, al contrario, si era limitato ad affermare che, a detta di CO, avrebbero dovuto uccidere «qualsiasi persona che noi trovavamo davanti», mentre EO aveva riferito che CO aveva ordinato genericamente di «sparare». La Corte territoriale avrebbe altresì omesso di motivare circa le ragioni del mancato conferimento di incarico per una perizia 5 balistica onde accertare se il proiettile che aveva attinto la NO fosse stato sparato non già da BB e EO, ma da un esponente del clan IA. 4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla circostanza aggravante del metodo mafioso, tema che sarebbe stato affrontato dalla Corte di Assise di appello con il mero richiamo a un'informativa di ben tredici anni antecedente rispetto ai fatti. Quanto al metodo, non sarebbe stata dimostrata la riconducibilità a CO della scelta di realizzare un'azione pubblica ed eclatante;
riguardo all'agevolazione, non era emersa la natura mafiosa del sodalizio (trattandosi solo di un gruppo di persone che commerciavano in stupefacenti), né il dolo intenzionale in capo a CO, non potendosi ritenere che quest'ultimo fosse consapevole dello scopo di EO e TA di dominare la piazza di spaccio. 4.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui richiesta è stata completamente trascurata dalla Corte distrettuale. 4.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, perché la Corte di Assise di appello non ha spiegato le ragioni dell'aumento ex art. 82, comma 2, cod. pen., dei singoli aumenti per continuazione e dell'applicazione dell'art. 99, comma 3, cod. pen. Quanto a quest'ultimo aspetto, la sentenza impugnata non conterrebbe una motivazione adeguata, benché sollecitata dall'appello. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di ES D'EL è a firma dell'Avv. PE Giulitto e conta tre motivi 5.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in quanto la Corte distrettuale si sarebbe discostata dal dictum della sentenza rescindente ed avrebbe "riabilitato" i contributi dichiarativi di TA, BB e EO, senza emendare i vizi all'interno di ciascun riferito. La stessa Corte di merito — prosegue il ricorrente — è stata costretta ad ammettere che vi è una contraddizione tra le dichiarazioni di TA e quelle di BB. A differenza di quest'ultimo, infatti, TA ha collocato D'EL sul teatro del raid di via Pertini e non all'interno del terrazzo di via arco di Cristo e non ha menzionato la telefonata di CO, ma ha sostenuto che D'EL si sarebbe recato personalmente ad avvisare quest'ultimo e che, solo dopo questo incontro, D'EL avrebbe annunciato il programma ritorsivo ai danni dei componenti della fazione antagonista. Sarebbe illogica la motivazione della Corte di merito secondo la quale, se il racconto fosse stato calunnioso, i dichiaranti si sarebbero adeguati alla versione di TA riportata nell'ordinanza cautelare emessa nei loro confronti. A seguire il ricorrente sostiene che la genesi inquinata del percorso 6 collaborativo di BB e EO, pentitisi dopo TA, avrebbe dovuto imporre una particolare cautela valutativa, soprattutto al fine di sciogliere il nodo delle divergenze delle loro dichiarazioni con quelle di quest'ultimo. EO — assume il ricorrente — aveva compreso che la dilatazione dei tempi dettata dalla ricostruzione di TA non era credibile, sicché aveva concentrato tutto in pochi momenti, collocando D'EL sul terrazzo di via arco di Cristo e materializzando l'intervento di CO mediante la telefonata. La Corte di merito — prosegue il ricorso — avrebbe omesso di adeguarsi al mandato della sentenza rescindente, cercando di sanare le incongruenze mediante una lettura atomistica e parziale del dato probatorio. Il ricorrente aggiunge che, dall'esame dei tabulati, non emergerebbe la sequenza di contatti prima tra IN "il silenzioso" e D'EL e poi tra CO a D'LA. Inoltre i tempi delle due telefonate, comparati a quelli descritti da BB, non sarebbero compatibili con l'orario in cui si era verificata la sparatoria. Peraltro lo stesso BB aveva negato di avere ascoltato la telefonata tra CO e D'EL ed aveva affermato che quest'ultimo era stato convocato da CO a casa sua e che era poi tornato sul terrazzo dopo 10-15 minuti, quindi dopo le 8.26, orario della sparatoria. La Corte di merito affronta il tema asserendo che non sarebbe stato certo che D'EL avesse raggiunto casa di CO, ma allora — opina il ricorrente — non si spiegherebbe perché si era allontanato dal terrazzo (i filmati della videosorveglianza di casa CO avevano escluso che D'EL fosse ivi giunto), peraltro dando luogo a una condotta imprudente, dato lo scontro in atto. Il racconto di EO sarebbe del tutto diverso, perché questi aveva riferito che D'EL aveva ricevuto una prima telefonata, sull'utenza dedicata, in cui aveva saputo del raid a via Pedini e poi una seconda telefonata, che D'EL aveva riferito provenire da CO, in cui gli sarebbe stato ordinato di sparare a chiunque avessero incontrato del clan avverso. E comunque anche questa telefonata sarebbe giunta dopo l'orario della sparatoria mortale. Per risolvere il contrasto, la Corte di merito avrebbe adottato una motivazione manifestamente illogica, sostenendo che non si sapeva se D'EL avesse effettivamente raggiunto l'abitazione di CO. E allora non si spiegherebbe perché sarebbe stato necessario detto allontanamento, visto che il mandato di morte era stato già conferito, e perché D'EL avrebbe dovuto allontanarsi di poco dal gruppo per parlare al telefono con CO. Consapevole della discrasia, BB aveva introdotto un altro elemento, vale a dire quello della telefonata a lui di CO, nel corso della quale il ricorrente gli avrebbe ribadito il mandato già conferito a D'EL. Tale dato sarebbe sconfessato da vari elementi: 1) dalla perizia Reale, ove non vi sarebbe riscontro di questa telefonata sul telefono di BB, 2) non vi sarebbero state ragioni per ribadire il comando già dato a D'EL, 3) EO non sapeva nulla di questa ulteriore telefonata. Per 7 contrastare la discrasia con i tabulati, la Corte territoriale formula un'ipotesi del tutto congetturale, vale a dire che CO non avesse chiamato anche BB, ma che D'LA gli avesse passato il suo telefono. Il ricorrente passa, quindi, a denunziare un'altra anomalia, cioè il silenzio di BB sulle telefonate precedenti che la sua utenza aveva intrattenuto con la "252" attribuita a CO prima delle ore 8. Sarebbe manifestamente illogico — aggiunge, ancora, il ricorrente — il tentativo della Corte di ricucire lo strappo tra le dichiarazioni dei collaboratori sulla base del tempo passato, elemento che già la Corte di cassazione aveva svalutato come giustificazione. Neanche sarebbe valido il ragionamento secondo cui il comando di CO si atteggerebbe quale reazione immediata all'attacco alla roccaforte di via Pertini da parte dei IA, posto che non risulta che CO ne avesse avuto conoscenza prima che avvenissero l'uccisione della NO e il ferimento di BA. Il ricorrente prosegue affermando che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con tutte le prove che smentiscono l'esistenza di un'organizzazione gerarchica alla cui sommità vi erano CO e D'EL. In particolare, la Corte di Assise di appello avrebbe trascurato la sentenza di assoluzione di CO per un'aggressione armata ai danni di un avversario per la quale pure era stato accusato da BB e EO, sentenza prodotta ex art. 238-bis cod. proc. peri. Inoltre né CO né D'EL compaiono quali ideatori degli episodi cruenti anteriori alla sparatoria delle 8.26. Non costituirebbe valido riscontro l'intercettazione ambientale a casa di MO SO del 2 gennaio 2018, allorché CO era andato ad informarsi della sua convocazione in Questura e si era mostrato a conoscenza degli accadimenti, giacché già la prima sezione penale aveva svalutato la portata accusatoria di tale elemento in quanto, a quella data, la notizia della sparatoria e dell'identità dei protagonisti era stata già diffusa dai mass media. Secondo il ricorrente, piuttosto, gli elementi di prova depongono per un'iniziativa autonoma di BB e EO, da poco accolti nel gruppo e desiderosi di accreditarsi con i sodali. Altre incongruenze — eloquenti del tentativo di ridimensionare la propria responsabilità e dell'iniziativa autonoma di BB e EO — sarebbero costituite: 1) dal ruolo descritto da ciascuno dei due nella fase della sparatoria, 2) dall'allontanamento di D'EL e SO dal terrazzo senza attendere il rientro dei killer, 3) dal mancato resoconto a CO circa l'esito della sortita e 4) dal mancato aiuto da parte di altri esponenti del gruppo dopo l'agguato, quando i due killer si erano gestiti da soli. In ordine al suggerimento di CO di bruciare le pistole, i racconti dei due collaboratori divergerebbero quanto alla presenza di EO al colloquio, peraltro poco credibile se si pensa alla cautela che CO normalmente usava nel parlare in ambienti chiusi per paura di microspie, al fatto 8 che questi non si era comunque attivato per concretizzare lo scioglimento delle pistole, alla circostanza che non era stato informato del buon esito di questa operazione e, infine, al silenzio registrato sul punto nelle intercettazioni di BB. Ancora: nell'intercettazione del 2 gennaio 2018, CO aveva chiesto alcune informazioni che avrebbero dovuto già essere in suo possesso se si ritiene che avesse già parlato con i sodali delle pistole. Il ricorso ricorda, quindi, che, la mattina del 30 dicembre 2017, si era già verificata una serie di scontri tra i due clan e che il terrazzo dove si erano riuniti gli appartenenti al clan CO era circondato dagli avversari, il che aveva sicuramente generato un clima di grande fibrillazione, che aveva potuto condurre all'adozione, da parte di BB e EO, della scelta autonoma di attuare il raid armato, le cui modalità evidenziano lo stato emotivo dei due protagonisti. 5.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto allo scrutinio circa la valenza probatoria dei tabulati telefonici, che danno contezza solo dei dati esterni delle telefonate e che, attraverso la localizzazione delle celle, offrono solo un dato generico. Inoltre l'esaltazione probatoria dei tabulati si scontra con un dato di fatto incontestabile, vale a dire che CO quella mattina si trovava presso la sua abitazione. Lo stesso perito Reale aveva affermato e poi ribadito in udienza che le celle agganciate dall'utenza con finale 252 testimoniavano uno spostamento. Tanto avrebbe reciso ogni legame tra CO e l'utenza 252, ma la Corte di merito ha affrontato il tema fondando sull'eventualità dello "slittamento" delle celle, mera congettura reputata non controllabile dall'Ing. Reale. L'attività ricostruttiva è stata condizionata negativamente dalla mancata rilevazione sul campo, all'epoca, dell'area di copertura delle celle, cui non possono supplire le mappe trasmesse dalla TIM e dagli enti gestori, perché fondate sulla mera elaborazione di algoritmi. Sarebbe anche errato e scarsamente supportato il giudizio di attribuibilità dell'utenza "252" a CO fondata sull'abbinamento con quella ufficiale. Un ultimo passaggio del motivo di ricorso è dedicato a smentire che le immagini del sistema di videosorveglianza di casa CO avessero immortalato l'incontro tra quest'ultimo e D'EL la mattina del 30 dicembre. 5.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. 5.3.1. La Corte distrettuale non avrebbe risposto alle censure concernenti la richiesta di ritenere il concorso anomalo a carico di D'EL. Innanzitutto mancherebbe la prova che D'EL avesse dato mandato di colpire mortalmente un esponente del clan IA. In secondo luogo, sarebbe certo che BB e EO non si fossero mossi con questo intento in quanto lo stesso BB aveva affermato che la loro voleva essere solo un'azione 9 dimostrativa. Il ricorso indulge, quindi, su una serie di riflessioni teoriche sull'istituto del concorso anomalo e sulle differenze con quello pieno, per poi concludere che a D'EL e CO non può essere mosso un addebito nel senso di sicura e incondizionata accettazione preventiva dei quanto poi sarebbe successo. Nello stesso motivo vi è anche un accenno alla necessità di operare una riqualificazione del tentato omicidio ai danni di BA in lesioni aggravate. 5.3.2. In ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., laddove si giungesse alla conclusione che l'accaduto sia stato il frutto di un'iniziativa estemporanea di EO e BB, verrebbe meno il substrato necessario per un addebito soggettivo. La ragione di ricorso sul punto si conclude con una riflessione teorica sui presupposti dell'aggravante. 5.3.3. Venendo, infine al trattamento sanzionatorio, secondo il ricorrente la Corte di merito non avrebbe dato conto dei criteri adottati. 6. Il ricorso per CC EO è a firma dell'Avv. Maria Karen Garrini. L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, perché la Corte di merito non avrebbe espunto dal calcolo della pena l'aumento per l'aggravante mafiosa, nonostante l'incompatibilità di quest'ultima con l'attenuante della collaborazione, che gli era stata riconosciuta. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di ES D'EL e CO CO sono fondati nei termini di seguito precisati. Il ricorso di CC EO, invece, è infondato e va, quindi, respinto. 1. L'esame dei ricorsi di CO e D'EL può essere congiunto, dal momento che le riflessioni che hanno condotto anche questo Collegio di legittimità — così come era stato per la prima sezione penale — a reputare viziata la sentenza di appello riguardano profili di rilievo comune, che pregiudicano la tenuta della pronunzia quanto ad entrambe le posizioni. 2. E' possibile riservare solo qualche accenno alla sequenza degli antefatti alla sortita omicida di EO e BB, dal momento che si tratta di un tema adeguatamente ricostruito processualmente e sul quale non vi sono questioni. Come già accennato al § 1.1 del ritenuto in fatto, il fatto di sangue è accaduto alle ore 8.26 del 30 dicembre 2017 a Bitonto e — secondo la ricostruzione che si deve alle sentenze di merito — si inseriva in un contrasto tra 1 0 due associazioni criminali di quella località, i clan IA e CO, dissidio teso a conseguire il predominio nella gestione delle piazze di spaccio di stupefacenti. L'agguato era stato preceduto da una serie di azioni violente e dimostrative tra esponenti delle due cosche, sia nei giorni immediatamente precedenti il 30 dicembre 2017 che quella mattina stessa. In particolare, alle ore 6.30, MO SO, del clan CO, aveva sparato dei colpi di arma da fuoco contro il portone di AU BA, soggetto riconducibile ai IA;
alle ore 6.50, era stata sfondata la porta dell'abitazione di SO e, alle ore 8.16, appartenenti al clan IA avevano effettuato un raid presso uno stabile di via Pertini — ove avevano abitato esponenti del clan CO e dove aveva sede una delle loro piazze di spaccio — sparando trenta colpi di arma da fuoco. In quegli stessi frangenti, alcuni appartenenti al clan CO (MO SO, MI BB, CC EO e ES D'EL) si erano riuniti sul terrazzo di un'abitazione alla via arco di Cristo. Secondo le conclusioni cui sono giunti i Giudici di merito, era stato in quel luogo che era giunto l'ordine di CO di sparare a chiunque appartenesse al clan avverso, quale reazione alla sparatoria di via Pertini;
ordine veicolato da D'EL ai presenti e confermato telefonicamente da CO a BB e che aveva indotto quest'ultimo e CC EO ad intraprendere la spedizione punitiva, che si era conclusa tragicamente. I due si erano imbattuti in alcuni accoliti del clan IA, tra cui PE BA, ed avevano sparato diciassette colpi di arma da fuoco ad altezza uomo, che però non avevano attinto solo l'obiettivo avuto di mira, che pure era rimasto gravemente ferito, ma anche NA RO NO, una donna che si trovava lì per caso e che era stata colpita a morte. Nel corso delle indagini, sia BB che EO avevano intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia ed avevano reso dichiarazioni sia auto che eteroaccusatorie quanto ai delitti per cui si procede e alla paternità del comando omicida in capo a D'EL e a CO. Alle loro dichiarazioni, si affiancano quelle del collaboratore di giustizia IT ON TA, che aveva raccolto le confidenze di BB prima che questi si pentisse, nei quattro giorni in cui erano stati detenuti insieme, dal 12 al 16 gennaio 2018. Un altro flusso di informazioni utilizzate per la decisione della Corte di Assise di appello oggi al vaglio del Collegio proviene dall'analisi dei tabulati telefonici, valorizzata nella sentenza di appello bis;
tale analisi ha consentito — si legge nella sentenza impugnata — di accertare l'esistenza di un sistema di utenze a circuito chiuso che comunicavano solo tra loro e di cui erano muniti alcuni tra gli accoliti del gruppo CO e di attribuire alcune utenze "dedicate" ad altrettanti protagonisti dei fatti, di localizzarle e di individuarne i contatti reciproci nelle fasi dell'agguato. 11 3. Tanto premesso, il fulcro della decisione odierna è la ricostruzione dei Giudici di merito quanto alle fasi — indiscutibilmente cruciali — in cui il gruppo degli associati al clan CO si era riunito sul terrazzino di via Arco di Cristo ed in cui era maturata la decisione di BB e EO di andare a sparare contro gli avversari. Assodata la responsabilità dei due killer BB e EO — entrambi rei confessi e condannati — il nodo da sciogliere era e resta quello di stabilire se e chi diede loro l'ordine di effettuare la sortita armata contro gli appartenenti al clan IA a cui è seguita, oltre che il ferimento di BA, anche la tragica fine della signora NO. E non vi è dubbio che la soluzione di questo interrogativo passa attraverso la ricostruzione probatoria di quanto accadde su quel terrazzino nei minuti immediatamente precedenti le ore 8.26 del 30 dicembre 2017, tema rispetto al quale sono assolutamente centrali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Su questo aspetto si era concentrata particolarmente la prima sezione penale allorché aveva individuato, nella sentenza di appello allora al vaglio della Corte di cassazione, anomalie argomentative per quanto concerne il riverbero delle discrasie tra il narrato dei tre collaboratori di giustizia che avevano riferito sul fatto — TA, BB e EO — sulla prova del coinvolgimento, quali concorrenti morali, anche di D'EL e CO, che alla sortita non parteciparono personalmente. La prima sezione penale, in particolare, aveva valutato negativamente il tentativo di semplificazione e schematizzazione attuato dalla prima Corte di appello, che aveva condotto a un travisamento delle dichiarazioni rese da ciascuno degli accusatori, anche viste in una prospettiva diacronica lungo tutto il corso delle loro ripetute audizioni. La sentenza rescindente, inoltre, aveva reputato «assai poco convincente» il riferimento all'agitazione del momento e al tempo intercorso tra i fatti e la raccolta delle dichiarazioni — reputato non significativo ad inquinare il ricordo — quali argomenti per spiegare le discrasie rilevate. Non era chiaro, più precisamente, il momento in cui EO e D'EL erano giunti sul terrazzino ma, soprattutto, le versioni dei dichiaranti divergevano quanto alle telefonate di CO ricevute da D'EL attraverso le quali era stato convocato ovvero era stato impartito il comando di morte e su «quando le avrebbe ricevute, quante ne avrebbe ricevute, dove si trovava quando le aveva ricevute». La versione di EO — aveva osservato la sentenza rescindente — era incompatibile con i tempi del raid di via Pedini prima e di quello mortale dopo ed 12 era confliggente con quella di BB, perché il primo aveva affermato che D'EL non si era mosso dal sito e aveva ricevuto le telefonate mentre si trovava con gli altri, BB aveva, invece, affermato che D'EL era stato convocato da CO, si era allontanato ed era poi tornato per riferire dell'ordine del capo di andare a sparare a chiunque dei IA avessero trovato;
TA, dal canto suo, aveva affermato — per averlo saputo da BB — che D'EL era giunto sul terrazzo provenendo dalla zona della sparatoria di via Pedini e dopo aver già ricevuto l'ordine di CO. Di fronte a queste anomalie — scriveva la prima sezione penale — non reggeva innanzitutto l'argomento logico secondo il quale le discrasie sarebbero state sintomatiche della genuinità del narrato dei collaboratori, ed era, anzi, incombente il pericolo di una tesi preconfezionata, visto che sia BB che EO avevano potuto apprendere quale fosse il costrutto accusatorio dall'ordinanza cautelare emessa nei loro confronti, dove era tratteggiato il ruolo anche di D'EL e CO, all'epoca non interessati dall'iniziativa restrittiva per mancanza di riscontri alle dichiarazioni di TA, unico già collaborante. Non costituiva un riscontro neanche l'intercettazione del 2 gennaio 2018 tra MO SO e CO, in cui questi si mostrava a conoscenza dei ruoli rivestiti da ciascuno nell'agguato, il che — si legge nella sentenza di annullamento con rinvio — non doveva ritenersi sorprendente per chi era il capo della compagine ed era stato certamente al centro del flusso informativo che era conseguito al fatto;
lo stesso dicasi per le indicazioni di CO sulla distruzione delle pistole. Secondo la prima sezione penale, infine, non era sufficiente a riscontrare il narrato dei collaboratori di giustizia neanche l'argomento logico secondo cui la struttura verticistica della cosca, facente capo a CO, non avrebbe consentito iniziative estemporanee dei singoli, dato che questa regola era stata violata due volte in relazione ad alcune iniziative assunte proprio in occasione dello scontro con i IA. 4. Ora, pur prendendo atto di un più che apprezzabile sforzo argomentativo della Corte di Assise di appello e dello sviluppo delle potenzialità probatorie dei tabulati sulle utenze del sistema di comunicazione a circuito chiuso ideato da CO (cfr. infra § 6), la nuova sentenza non ha superato le crepe logiche e argomentative già segnalate nella prima pronunzia di annullamento quanto alla ricostruzione di ciò che accadde nei minuti che precedettero l'agguato mortale, con particolare riferimento al ruolo rivestito in quella fase da D'EL e da CO. La loro responsabilità fonda, infatti, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia BB e EO in ordine a quel limitato lasso di tempo, nell'ambito del quale — come anche affermato dal Procuratore generale in sede quando ha 13 illustrato le ragioni per cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata — hanno un grandissimo rilievo discrepanze temporali e ricostruttive che possono apparire minime, ma che diventano assolutamente cruciali quando tutto si gioca proprio sul filo dei minuti. Da questo punto di vista, va ricordato che gli insegnamenti di questa Corte sulla convergenza del molteplice quando si tratta di valutare il reciproco riscontro tra dichiarazioni di diversi accusatori tengono conto della necessità di dare rilievo, oltre che al nucleo essenziale del racconto, anche ad aspetti circostanziali, laddove essi appaiano centrali nell'economia del giudizio di responsabilità. In questo senso si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel sostenere che di riscontro reciproco tra dichiarazioni di più accusatori si può parlare quando esse convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno però che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368). In tali pronunce si è affermato che il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocate. 5. Ciò posto, occorre domandarsi quale sia, nel percorso ricostruttivo del ruolo avuto da D'EL e da CO nella genesi dei delitti per cui si procede, il nucleo centrale del racconto e quali elementi possano essere classificati come circostanziali per poi vagliarne il "peso" nel vaglio di attendibilità delle accuse. In questa direzione, il Collegio ritiene che se, indubbiamente, il cuore della ricostruzione sia l'ordine impartito da CO, tramite D'EL, di andare a sparare — tema su cui tutti e tre i collaboratori di giustizia convergono — il dato circostanziale di quando e come questi comandi siano stati impartiti assume tuttavia anch'esso un rilievo cruciale nel tratteggiare le responsabilità dei due ricorrenti, in quanto le differenze — ove non razionalmente giustificate — possono essere sintomatiche di un mendacio, che va necessariamente e 14 decisamente escluso prima di poter fondare un giudizio di responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, del soggetto accusato. Ebbene, le discrasie già rilevate dalla prima sezione penale non sono state superate neanche nel secondo giudizio di appello e la decisione avversata non offre una motivazione non manifestamente illogica che le spieghi e le neutralizzi, in ciò sottraendosi al vincolo di rinvio rinveniente dalla sentenza di annullamento, che imponeva di non ripetere i medesimi errori argomentativi della prima sentenza della Corte di Assise di appello. 5.1. Innanzitutto non si comprende quale sia il peso attribuito dalla Corte distrettuale alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TA, rispetto alle quali la stessa sentenza impugnata non tace elementi di divergenza anche con le dichiarazioni di BB, ossia proprio il soggetto da cui TA, in occasione della comune detenzione, aveva ascoltato il racconto;
divergenze concernenti l'allontanamento di EO dal terrazzo di via Arco di Cristo e la sparatoria ad opera di "IN il silenzioso" e LO contro i IA e che la Corte di merito liquida sbrigativamente come frutto di una «verosimile confusione». In secondo luogo l'argomentazione secondo la quale BB non avrebbe avuto interesse a mentire al compagno di cella e sodale TA — adoperata dalla Corte territoriale per escludere che la confidenza di BB a quest'ultimo potesse non essere genuina — perde di concludenza laddove sembrerebbe processualmente accertato che l'uccisione della NO aveva generato ampi malumori nel clan, non foss'altro che per il conseguente, particolare attivismo degli inquirenti. Il che avrebbe potuto determinare, in capo al killer, la volontà di descriversi agli occhi del sodale come mero esecutore di un ordine impartito dall'alto. 5.2. Passando, poi, ai contributi dei due principali accusatori degli odierni ricorrenti, cioè i collaboratori di giustizia e autori materiali dei fatti BB e EO, è rimasta insuperata la divergenza circa il percorso seguito dal mandato omicidiario prima di giungere loro. BB, infatti, ha sempre affermato e ribadito che D'EL fu chiamato al telefono da CO dopo la sparatoria di via Pedini — di cui D'EL aveva già saputo da IN "il silenzioso" — e fu convocato al suo cospetto, che si allontanò effettivamente anche se per poco e che, al suo ritorno, affermò che il boss aveva ordinato di sparare a qualsiasi avversario avessero trovato. EO, invece, ha sempre dichiarato che D'EL aveva riferito loro di quanto accaduto a via Pedini (per averlo appreso grazie ad una telefonata di cui il collaboratore non aveva saputo indicare la provenienza) e che, dopo 10/15 minuti, CO lo aveva contattato telefonicamente e, come D'EL aveva poi 15 immediatamente riportato ai presenti, aveva ordinato di uccidere;
D'EL — ha sempre affermato e ribadito EO — non si era mai allontanato dal terrazzo. Ebbene, la decisione avversata non resiste alle critiche dei ricorrenti quando liquida, con l'esistenza di un «via vai» sul terrazzo di via arco di Cristo, la divergenza tra le due narrazioni circa la presenza o l'allontanamento di D'EL da quel luogo, giudicando come «possibile» una percezione diversa dei movimenti di quest'ultimo, visto che BB aveva parlato di un allontanamento non prolungato. La risposta, infatti, è assertiva e affida a un ragionamento semplicistico e meramente ipotetico una spiegazione che, invece, avrebbe dovuto trovare una chiave di lettura razionale ed oggettiva della divaricazione ricostruttiva su un dato tanto significativo quale quello dei movimenti del soggetto che si sarebbe fatto latore proprio del comando da cui — secondo la tesi esposta — tutto aveva preso l'abbrivio. Ugualmente irrisolta è rimasta l'incongruenza interna alla rievocazione di EO, pure già segnalata dalla prima sezione penale, a proposito del lasso di tempo intercorso tra la telefonata con cui D'EL fu informato della sparatoria di via Pedini e la telefonata in cui ricevette l'ordine di sparare da parte di CO, incompatibile con i dieci minuti che sono trascorsi tra la prima (ore 8.16) e la sparatoria
contro
BA e la NO (ore 8.26); a questo riguardo è di immediata evidenza il fatto che detto intervallo temporale deve tenere conto anche dei tempi di conoscenza del primo avvenimento da parte di CO e D'EL e di quelli occorrenti ai killer EO e BB per allontanarsi dal terrazzino di via Arco di Cristo e giungere sul luogo dove si trovava BA. La Corte di merito l'ha neutralizzata con una duplice argomentazione. Da una parte, ha sibillinamente affermato che si tratta di «incongruenze di minuti», così però trascurando di considerare che, come si è accennato in premessa, il giudizio sulla responsabilità concorsuale di D'EL e CO si gioca proprio sul filo dei minuti e dell'esatta ricostruzione di come e quando l'ordine di uccidere arrivò ai killer;
dall'altra ha reputato che i tre mesi trascorsi tra i fatti e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non sarebbero stati «proprio irrilevanti» nell'ottica della precisione della dichiarazione, così adoperando un argomento logico/valutativo che la prima sezione penale aveva reputato non corretto. Insoddisfacente è anche la prospettiva della Corte di appello quanto alla telefonata che BB ha riferito di avere ricevuto da CO CO, con la quale questi gli avrebbe confermato il mandato ad uccidere già veicolato tramite D'EL pochi istanti prima. 16 La Corte territoriale, a questo riguardo, ha infatti svalutato la rilevanza difensiva della mancata conferma della telefonata da parte di D'EL e del mancato riscontro, nei tabulati sulle utenze "citofono" (cfr. infra), della telefonata predetta. Orbene, a questo proposito, sono le stesse espressioni adoperate dalla Corte distrettuale che tradiscono l'ipoteticità del ragionamento svolto. I Giudici di appello, infatti, hanno ritenuto logicamente sostenibile l'ipotesi degli investigatori secondo la quale D'EL «dopo aver parlato con CO, potrebbe aver passato il telefono a BB MI» ed hanno sostenuto che «non è inimmaginabile che un'utenza passasse dalle mani di uno a quelle dell'altro» sulla scorta del legame associativo che li univa. Queste affermazioni, tuttavia, si risolvono in una spiegazione apodittica ed ipotetica di un dato di fatto oggettivamente smentito da altri dati processuali, primo fra tutti la stessa narrazione di BB, che aveva affermato e ribadito che quella telefonata era giunta sulla sua utenza, peraltro tacendo di altre due telefonate ricevute da CO poco prima. 5.3. Quanto al compendio diverso da quello dichiarativo, infine, appare violativo del vincolo di rinvio l'avere "ripescato", quale dato a carico, un elemento che già la prima sezione penale svalutato;
si tratta della conversazione intercettata in ambientale il 2 gennaio 2018 allorché CO si era recato da MO SO per conoscere i dettagli della sua convocazione da parte degli inquirenti, conversazione che la Corte di merito ha nuovamente valorizzato, ritenendo che gli esiti della rinnovazione istruttoria, avendo "riabilitato" i contributi dei collaboratori, fornendo loro riscontro, ne consentissero una rivalutazione. La Corte territoriale ha però trascurato di considerare che la prima sezione penale aveva reputato manifestamente illogico il ragionamento probatorio che fondava su tale captazione, giacché la conoscenza dei fatti in capo a CO poteva avere un'altra, ragionevole spiegazione, vale a dire che il boss aveva appreso dei fatti grazie al flusso informativo generatosi dopo il fatto e alla sua primazia nel clan. 6. Il Collegio non ha trascurato, nel vagliare i ricorsi, che la Corte di Assise di appello, raccogliendo uno degli input della sentenza rescindente, ha dato luogo ad una rinnovazione istruttoria, anche attraverso il conferimento di incarico peritale, onde approfondire il tema dei tabulati e dell'analisi del traffico telefonico. Da questo punto di vista, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche dei ricorrenti per due ragioni. La prima è che la doglianza di CO CO secondo la quale la rinnovazione non sarebbe stata possibile perché, in primo grado, il procedimento era stato definito con rito abbreviato, postula un'applicazione errata delle norme 17 del codice di rito, laddove la rinnovazione è ben possibile, alle condizioni di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., anche nel caso di rito alternativo. Neanche possono avere seguito le censure che il ricorso di CO indirizza verso l'attività del perito — perché questi avrebbe acquisito documentazione presso la segreteria del pubblico ministero e presso i gestori telefonici — giacché l'ausiliario del giudice può utilizzare, per l'espletamento del proprio mandato, anche documentazione non inserita nel fascicolo del dibattimento. E', quindi, pienamente utilizzabile il risultato dell'attività svolta ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., attività che ha fatto emergere l'esistenza di un circuito "dedicato" di telefoni e utenze in uso esclusivo di alcuni dei sodali, i quali le utilizzavano solo per comunicare tra loro, a mò di citofoni, onde sfuggire alle intercettazioni. Ed è innegabile che la Corte di merito, con un percorso argomentativo completo e immune da falle logiche, ha spiegato perché la telefonata giunta sul telefono di D'EL alle ore 8.19 dall'utenza "dedicata" con finale "252" provenisse da CO e, più a monte, le ragioni per cui l'utenza predetta potesse essere abbinata a quest'ultimo. Tale scrutinio è avvenuto con dovizia di particolari e tenendo conto delle obiezioni tecniche degli esperti delle parti, anche con riferimento al punto indubbiamente critico, vale a dire quello di un apparente allontanamento tra l'utenza ufficiale e quella fantasma di CO, aspetto che ha ricevuto, però, nella sentenza impugnata, un'adeguata chiarificazione (quanto alla sovrapposizione parziale tra le celle cui erano agganciate le due utenze, al possibile slittamento tra le celle e all'arrivo del messaggio SMS subito dopo l'apparente allontanamento mediante utilizzo della stessa cella del telefono ufficiale). A questo riguardo, entrambi i ricorsi, pur densi di considerazioni critiche, finiscono per non portare alla sentenza impugnata una censura specifica, in quanto omettono di confrontarsi con il complesso del ragionamento sviluppato sul punto dai Giudici di appello Tanto, però, non esclude la necessità di annullare nuovamente la decisione avversata, in quanto la sola prova che vi era stata una telefonata da CO a D'EL a quell'ora, se pure milita nella direzione dell'ipotesi accusatoria, non è un elemento in grado di chiarire le anomalie rilevate nel racconto dei collaboratori e di rassicurare circa l'attuazione di uno scrutinio completo della loro credibilità e dell'affidabilità dei loro racconti, cui non può sostituirsi il dato tecnico accertato, idoneo solo a fungere da riscontro rispetto ad un narrato che sia però già verificato e validato. 7. Viste le ragioni dell'annullamento, la Corte di assise di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, 18 rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). Gli altri motivi di ricorso di CO e D'EL sono assorbiti. In particolare, quanto a quelli sulla qualificazione giuridica del fatto, alla luce del contributo concorsuale fornito, essi presuppongono la soluzione sul se tale contributo vi sia effettivamente stato. 8. E', invece, infondato il ricorso di CC EO, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte di merito non avrebbe espunto dal calcolo della pena l'aumento per l'aggravante mafiosa, nonostante l'incompatibilità di quest'ultima con l'attenuante della collaborazione, che gli era stata riconosciuta. Per chiarire perché la doglianza sia priva di fondamento, occorre ricordare che il Giudice dell'abbreviato operò, sulla pena di anni sedici di reclusione (cui era giunto a seguito della diminuzione per la circostanza attenuante della collaborazione), un aumento di pena omnibus di anni cinque di reclusione in cui erano ricompresi sia l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per la continuazione con i reati in materia di armi, sia gli aumenti per la circostanza aggravante mafiosa e per la recidiva. La Corte di merito, nel giudizio di appello bis, nell'incrementare il quantum di diminuzione per la circostanza attenuante della collaborazione (facendo seguito al mandato della sentenza rescindente) e nel ribadire l'esclusione della circostanza aggravante mafiosa già stabilita nel primo giudizio di appello (data l'incompatibilità prevista ex lege con l'attenuante della collaborazione) ha individuato in anni due di reclusione l'aumento per la continuazione con i reati in materia di armi e in anni uno di reclusione l'aumento per la recidiva. Ciò posto, il ricorrente pare sostenere — il ricorso non è particolarmente chiaro — che l'esclusione dell'aggravante mafiosa avrebbe dovuto comportare una diminuzione di pena almeno di un terzo di quella base, perché la norma prevede, appunto, che l'aggravante debba comportare un incremento sanzionatorio almeno di quella misura e, quindi, se ne dovrebbe dedurre che tale fosse stata l'incidenza dell'aggravante sulla pena del primo grado. Ebbene, il ricorso non coglie nel segno perché trascura quale era stata la misura in cui la circostanza aggravante erroneamente ritenuta dal Giudice di prime cure aveva inciso sulla pena, che non era stata certamente quella predicata dalla parte;
la circostanza aggravante, infatti, aveva semplicemente concorso all'aumento complessivo di cinque anni di reclusione di cui si è detto — 19 insieme con la recidiva e con la continuazione con i due reati in materia di armi — aumento che, come correttamente annotato dalla Corte distrettuale, non rispettava neanche gli incrementi minimi per la recidiva e per l'aggravante ex art. 416.bis.1 cod. pen. (e, aggiunge il Collegio, anche quelli minimi ex art. 81, u.c. cod. pen.). Ne consegue che è un assunto di parte quello secondo cui il Giudice del rito abbreviato avesse aumentato di un terzo la pena a causa dell'aggravante mafiosa, donde è una pretesa senza fondamento quella secondo cui la diminuzione della pena da parte della Corte di merito avrebbe dovuto avere pari misura. Il rigetto del ricorso di EO impone di condannarlo al pagamento delle spese processuali. 9. Quanto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, esse andranno rimesse alla definizione del procedimento quanto a CO e D'EL, mentre non vanno imputate a EO — nonostante il procedimento a suo carico si concluda oggi con un rigetto del ricorso — in quanto il suo ricorso verte solo sul trattamento sanzionatorio, sicché la parte civile non ha interesse a partecipare al relativo giudizio (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO CO ed ES D'EL con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari. Rigetta il ricorso di CC EO e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Spese di parte civile al definitivo nei confronti di CO e D'alessandro; nulla per le spese di parte civile nei confronti di EO. Così è deciso, 6/3/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le posizioni di CO CO e ES D'EL e per il rigetto del ricorso di CC EO. uditi i difensori: l'Avvocato FRANCO MERCUTELLO, per la parte civile Comune di Bitonto, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
l'Avvocato GIUSEPPE GIULITTO, per l'imputato ES D'EL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15140 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 06/03/2025 l'Avvocato DARIO VANNETIELLO, per l'imputato CO CO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato MARIA KAREN GARRINI, per l'imputato CC EO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata 1'8 aprile 2024 dalla Corte di Assise di appello di Bari che, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte, ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato CO CO, ES D'EL e CC EO per concorso nell'omicidio di RO NO e nel tentato omicidio di PE BA, nonché nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate, il tutto aggravato ex art. 7 I. 203 del 1991 sia quanto all'agevolazione che al metodo. 1.1. Il fatto di sangue è accaduto alle ore 8.26 del 30 dicembre 2017 e — secondo la ricostruzione che si deve alle sentenze di merito — si inseriva in un contrasto tra due associazioni criminali del Comune di Bitonto, i clan IA e CO, dissidio teso a conseguire il predominio nella gestione delle piazze di spaccio di stupefacenti;
l'agguato era stato eseguito da due appartenenti alla cosca facente capo a CO CO, oggi collaboratori di giustizia, MI BB e CC EO, che, sparando almeno diciassette colpi di pistola ad altezza uomo, avevano ferito BA, esponente del clan IA, ed avevano ucciso la NO, che passava lì per caso. 1.2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in sede di rito abbreviato, aveva condannato CO e D'EL a venti anni di reclusione e EO a quattordici di reclusione, pena quest'ultima riformata con la prima sentenza di appello, che aveva invece integralmente confermato il giudizio di responsabilità dei tre imputati. La prima sezione penale aveva annullato quest'ultima decisione perché: - quanto alle posizioni di CO e D'EL, aveva rilevato diversi vizi motivazionali nel ragionamento probatorio circa la paternità in capo ai predetti del comando dato ai killer di uccidere qualcuno del fronte contrapposto;
- quanto a EO, aveva reputato viziata l'argomentazione che la Corte distrettuale aveva riservato alla giustificazione della minima diminuzione di pena per la circostanza attenuante della collaborazione. La Corte di Assise di appello, nella sentenza impugnata, ha confermato la decisione di prime cure quanto alla condanna di CO e D'EL, mentre ha riformato in bonam partem il trattamento sanzionatorio per EO, portandolo ad anni dieci di reclusione. Il quarto imputato cui erano addebitati il tentato omicidio di BA, l'uccisione della NO e la detenzione e il porto delle armi adoperate — MI BB — ha avuto la stessa sorte processuale di EO e oggi non è ricorrente. 3. La sentenza della Corte di Assise di appello è stata impugnata da CO CO, da ES D'EL e da CC EO a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 4. Il ricorso a firma dell'Avv. Dario Vannetiello per CO si compone di sette motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e passa in rassegna le valutazioni della sentenza impugnata quanto al contributo ricostruttivo dei collaboratori di giustizia. 4.1.1. Riportando alcuni passaggi dell'atto di appello, il ricorrente lamenta innanzitutto il vaglio positivo circa la portata accusatoria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IT ON TA, che aveva riferito delle confidenze ricevute da BB nei giorni che vanno dal 12 al 16 gennaio 2018, in cui erano stati detenuti insieme. Il ricorrente contesta, in particolare, il valore di riscontro alle dichiarazioni di BB che proverrebbe da quelle di TA, perché la Corte di merito avrebbe trascurato che BB aveva tutto l'interesse a ridimensionare la propria responsabilità anche nel dialogo con TA, attribuendo il comando di morte a CO, dato l'errore commesso nell'individuazione della vittima;
errore che lo aveva certamente reso inviso anche agli occhi dei suoi stessi compagni di malaffare, sia per il disvalore del fatto in sé, sia per la — inevitabile — risposta investigativa che ne era scaturita. Il ricorso prosegue evidenziando alcuni travisamenti avvenuti in tutti igradi del giudizio di merito circa le dichiarazioni di TA, tra cui spicca quello secondo cui questi avrebbe affermato che CO aveva dato telefonicamente a D'EL l'ordine di uccidere, mentre sembrerebbe proprio che il racconto di TA vada nel senso che D'EL avesse riferito a SO, BB e EO di un incontro di persona con CO nel corso del quale questi gli aveva impartito il comando di morte. Ne consegue l'illogicità della motivazione quando la Corte di merito ha affermato che il riferito di TA riscontrerebbe quello di BB. 4.1.2. Venendo allo scrutinio delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia MI BB, il ricorrente assume che la Corte di Assise di appello si sarebbe 3 limitata a riportare le sue propalazioni, aggiungendo sparuti commenti, ma senza avvedersi delle divergenze con il narrato di TA, che l'impugnativa rievoca. Il ricorrente prosegue assumendo che la Corte distrettuale avrebbe superato semplicisticamente le difformità tra il racconto di BB e quello di EO, finendo per ritenere sufficiente la dimostrazione che il quartetto si era trovato sul terrazzino. Ugualmente non sarebbe rispettosa del vincolo di rinvio la notazione della decisione avversata secondo cui il contatto tra D'EL e CO era coerente con la necessità di rispettare la gerarchia, posto che quest'ultimo argomento era stato già ritenuto scarsamente probante dalla prima sezione penale. Il ricorso prosegue criticando l'interpretazione della Corte distrettuale secondo la quale era certo che la notizia della sparatoria (verosimilmente di via Pedini, n.d.e.) era stata data a D'EL da IN "il silenzioso" e censurando altresì la spiegazione data all'assenza di riscontro, sui tabulati, alla telefonata da CO a BB;
giustificazione secondo la quale D'EL aveva passato il telefono a BB mentre parlava con CO, che non collimerebbe con una serie di dati di fatto emergenti dalla stesse dichiarazioni di BB. 4.1.3. In ordine alle dichiarazioni di EO, la Corte distrettuale avrebbe errato limitandosi a riportare, con qualche commento, il contenuto dei verbali della collaborazione, per poi superare le perplessità manifestate dalla prima sezione penale giustificando le discrasie con il contesto in cui EO era stato ascoltato e con un problema di percezione dei movimenti di D'EL. In definitiva, le dichiarazioni dei propalanti, anche all'esito del giudizio di rinvio, continuano a non riscontrarsi reciprocamente e a non essere confortate da riscontri esterni. Poiché il coinvolgimento di CO deriva da dichiarazioni de relato di D'EL, sarebbe stato necessario applicare i principi di Sezioni Unite Aquilina. 4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al versante della sentenza impugnata che riguarda i tabulati del traffico telefonico. Nonostante la scelta del ricorrente di definire la propria posizione con rito abbreviato, la Corte territoriale aveva ampliato la base probatoria (che, ritiene il ricorrente, doveva rimanere "congelata") e, dopo la conclusione delle parti e all'esito della camera di consiglio, aveva disposto d'ufficio l'assunzione di due nuove prove, ossia l'audizione a chiarimenti del Sovr. Patella sull'annotazione di p.g. del 26 marzo 2018 e sull'informativa del 9 luglio 2018 e l'incarico di perizia all'Ing. Reale affinché riferisse sulle modalità di aggancio delle celle telefoniche da parte dell'utenza con finale "252" attribuita a CO, alla luce delle considerazioni della Procura della Repubblica e della consulenza tecnica della difesa. Nello svolgimento dell'incarico peritale, l'Ing. Reale aveva acquisito 4 ulteriore materiale probatorio sia presso la segreteria del pubblico ministero che presso la TIM. L'attività integrativa era consistita sia nella rilettura dei dati già in atti, sia nel recupero di atti non depositati ma presenti presso la segreteria del pubblico ministero. 4.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione ancora quanto al vaglio del materiale probatorio concernente i tabulati telefonici, l'attribuzione ai singoli utilizzatori delle utenze del circuito interno e la loro localizzazione. Ancorché la sentenza rescindente avesse indicato alla Corte del rinvio la necessità di motivare sui risultati dei tabulati e sulla prima consulenza della difesa, la decisione avversata sarebbe andata ultra petitum. Dopo aver riportato un passo della sentenza impugnata, il ricorrente dubita della validità del criterio di attribuzione a CO dell'utenza avente finale "252" e del criterio di individuazione della telefonata tra CO e D'EL in cui sarebbe stato conferito il mandato di morte, anche perché era rimasto non accertato il veicolo informativo che aveva reso edotto CO dell'attentato alla piazza di spaccio che avrebbe provocato la sua reazione. Quello della Corte territoriale non era altro che il tentativo di trovare un punto di incontro tra le accuse di BB e EO e di dimostrare che CO avesse in uso l'utenza "252"- Il ricorrente, a seguire, oltre a ribadire le riserve sull'accertamento compiuto dal perito nominato dalla Corte di Assise di appello, lamenta travisamento della prova per omissione per avere la Corte medesima completamente ignorato il secondo elaborato tecnico della difesa, a firma dell'Ing. Milana. 4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge circa la qualificazione giuridica dei fatti, rispettivamente, come omicidio e tentato omicidio, tema — affrontato nel terzo motivo dei ricorsi dell'Avv. Bongiorno e dell'Avv. Chiariello e oggetto del secondo motivo di appello di quest'ultimo avvocato — dichiarato assorbito dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio. La risposta della sentenza impugnata sul punto — secondo la quale le condizioni del comando impartito da CO evidenziavano il suo concorso nei reati così come contestati — sarebbe apodittica e manifestamente illogica perché presupporrebbe la certezza sul contenuto di detto comando e sul fatto che quest'ultimo dovesse essere attuato da due persone e con armi micidiali, come ritenuto dalla Corte distrettuale. BB, al contrario, si era limitato ad affermare che, a detta di CO, avrebbero dovuto uccidere «qualsiasi persona che noi trovavamo davanti», mentre EO aveva riferito che CO aveva ordinato genericamente di «sparare». La Corte territoriale avrebbe altresì omesso di motivare circa le ragioni del mancato conferimento di incarico per una perizia 5 balistica onde accertare se il proiettile che aveva attinto la NO fosse stato sparato non già da BB e EO, ma da un esponente del clan IA. 4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla circostanza aggravante del metodo mafioso, tema che sarebbe stato affrontato dalla Corte di Assise di appello con il mero richiamo a un'informativa di ben tredici anni antecedente rispetto ai fatti. Quanto al metodo, non sarebbe stata dimostrata la riconducibilità a CO della scelta di realizzare un'azione pubblica ed eclatante;
riguardo all'agevolazione, non era emersa la natura mafiosa del sodalizio (trattandosi solo di un gruppo di persone che commerciavano in stupefacenti), né il dolo intenzionale in capo a CO, non potendosi ritenere che quest'ultimo fosse consapevole dello scopo di EO e TA di dominare la piazza di spaccio. 4.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui richiesta è stata completamente trascurata dalla Corte distrettuale. 4.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, perché la Corte di Assise di appello non ha spiegato le ragioni dell'aumento ex art. 82, comma 2, cod. pen., dei singoli aumenti per continuazione e dell'applicazione dell'art. 99, comma 3, cod. pen. Quanto a quest'ultimo aspetto, la sentenza impugnata non conterrebbe una motivazione adeguata, benché sollecitata dall'appello. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di ES D'EL è a firma dell'Avv. PE Giulitto e conta tre motivi 5.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in quanto la Corte distrettuale si sarebbe discostata dal dictum della sentenza rescindente ed avrebbe "riabilitato" i contributi dichiarativi di TA, BB e EO, senza emendare i vizi all'interno di ciascun riferito. La stessa Corte di merito — prosegue il ricorrente — è stata costretta ad ammettere che vi è una contraddizione tra le dichiarazioni di TA e quelle di BB. A differenza di quest'ultimo, infatti, TA ha collocato D'EL sul teatro del raid di via Pertini e non all'interno del terrazzo di via arco di Cristo e non ha menzionato la telefonata di CO, ma ha sostenuto che D'EL si sarebbe recato personalmente ad avvisare quest'ultimo e che, solo dopo questo incontro, D'EL avrebbe annunciato il programma ritorsivo ai danni dei componenti della fazione antagonista. Sarebbe illogica la motivazione della Corte di merito secondo la quale, se il racconto fosse stato calunnioso, i dichiaranti si sarebbero adeguati alla versione di TA riportata nell'ordinanza cautelare emessa nei loro confronti. A seguire il ricorrente sostiene che la genesi inquinata del percorso 6 collaborativo di BB e EO, pentitisi dopo TA, avrebbe dovuto imporre una particolare cautela valutativa, soprattutto al fine di sciogliere il nodo delle divergenze delle loro dichiarazioni con quelle di quest'ultimo. EO — assume il ricorrente — aveva compreso che la dilatazione dei tempi dettata dalla ricostruzione di TA non era credibile, sicché aveva concentrato tutto in pochi momenti, collocando D'EL sul terrazzo di via arco di Cristo e materializzando l'intervento di CO mediante la telefonata. La Corte di merito — prosegue il ricorso — avrebbe omesso di adeguarsi al mandato della sentenza rescindente, cercando di sanare le incongruenze mediante una lettura atomistica e parziale del dato probatorio. Il ricorrente aggiunge che, dall'esame dei tabulati, non emergerebbe la sequenza di contatti prima tra IN "il silenzioso" e D'EL e poi tra CO a D'LA. Inoltre i tempi delle due telefonate, comparati a quelli descritti da BB, non sarebbero compatibili con l'orario in cui si era verificata la sparatoria. Peraltro lo stesso BB aveva negato di avere ascoltato la telefonata tra CO e D'EL ed aveva affermato che quest'ultimo era stato convocato da CO a casa sua e che era poi tornato sul terrazzo dopo 10-15 minuti, quindi dopo le 8.26, orario della sparatoria. La Corte di merito affronta il tema asserendo che non sarebbe stato certo che D'EL avesse raggiunto casa di CO, ma allora — opina il ricorrente — non si spiegherebbe perché si era allontanato dal terrazzo (i filmati della videosorveglianza di casa CO avevano escluso che D'EL fosse ivi giunto), peraltro dando luogo a una condotta imprudente, dato lo scontro in atto. Il racconto di EO sarebbe del tutto diverso, perché questi aveva riferito che D'EL aveva ricevuto una prima telefonata, sull'utenza dedicata, in cui aveva saputo del raid a via Pedini e poi una seconda telefonata, che D'EL aveva riferito provenire da CO, in cui gli sarebbe stato ordinato di sparare a chiunque avessero incontrato del clan avverso. E comunque anche questa telefonata sarebbe giunta dopo l'orario della sparatoria mortale. Per risolvere il contrasto, la Corte di merito avrebbe adottato una motivazione manifestamente illogica, sostenendo che non si sapeva se D'EL avesse effettivamente raggiunto l'abitazione di CO. E allora non si spiegherebbe perché sarebbe stato necessario detto allontanamento, visto che il mandato di morte era stato già conferito, e perché D'EL avrebbe dovuto allontanarsi di poco dal gruppo per parlare al telefono con CO. Consapevole della discrasia, BB aveva introdotto un altro elemento, vale a dire quello della telefonata a lui di CO, nel corso della quale il ricorrente gli avrebbe ribadito il mandato già conferito a D'EL. Tale dato sarebbe sconfessato da vari elementi: 1) dalla perizia Reale, ove non vi sarebbe riscontro di questa telefonata sul telefono di BB, 2) non vi sarebbero state ragioni per ribadire il comando già dato a D'EL, 3) EO non sapeva nulla di questa ulteriore telefonata. Per 7 contrastare la discrasia con i tabulati, la Corte territoriale formula un'ipotesi del tutto congetturale, vale a dire che CO non avesse chiamato anche BB, ma che D'LA gli avesse passato il suo telefono. Il ricorrente passa, quindi, a denunziare un'altra anomalia, cioè il silenzio di BB sulle telefonate precedenti che la sua utenza aveva intrattenuto con la "252" attribuita a CO prima delle ore 8. Sarebbe manifestamente illogico — aggiunge, ancora, il ricorrente — il tentativo della Corte di ricucire lo strappo tra le dichiarazioni dei collaboratori sulla base del tempo passato, elemento che già la Corte di cassazione aveva svalutato come giustificazione. Neanche sarebbe valido il ragionamento secondo cui il comando di CO si atteggerebbe quale reazione immediata all'attacco alla roccaforte di via Pertini da parte dei IA, posto che non risulta che CO ne avesse avuto conoscenza prima che avvenissero l'uccisione della NO e il ferimento di BA. Il ricorrente prosegue affermando che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con tutte le prove che smentiscono l'esistenza di un'organizzazione gerarchica alla cui sommità vi erano CO e D'EL. In particolare, la Corte di Assise di appello avrebbe trascurato la sentenza di assoluzione di CO per un'aggressione armata ai danni di un avversario per la quale pure era stato accusato da BB e EO, sentenza prodotta ex art. 238-bis cod. proc. peri. Inoltre né CO né D'EL compaiono quali ideatori degli episodi cruenti anteriori alla sparatoria delle 8.26. Non costituirebbe valido riscontro l'intercettazione ambientale a casa di MO SO del 2 gennaio 2018, allorché CO era andato ad informarsi della sua convocazione in Questura e si era mostrato a conoscenza degli accadimenti, giacché già la prima sezione penale aveva svalutato la portata accusatoria di tale elemento in quanto, a quella data, la notizia della sparatoria e dell'identità dei protagonisti era stata già diffusa dai mass media. Secondo il ricorrente, piuttosto, gli elementi di prova depongono per un'iniziativa autonoma di BB e EO, da poco accolti nel gruppo e desiderosi di accreditarsi con i sodali. Altre incongruenze — eloquenti del tentativo di ridimensionare la propria responsabilità e dell'iniziativa autonoma di BB e EO — sarebbero costituite: 1) dal ruolo descritto da ciascuno dei due nella fase della sparatoria, 2) dall'allontanamento di D'EL e SO dal terrazzo senza attendere il rientro dei killer, 3) dal mancato resoconto a CO circa l'esito della sortita e 4) dal mancato aiuto da parte di altri esponenti del gruppo dopo l'agguato, quando i due killer si erano gestiti da soli. In ordine al suggerimento di CO di bruciare le pistole, i racconti dei due collaboratori divergerebbero quanto alla presenza di EO al colloquio, peraltro poco credibile se si pensa alla cautela che CO normalmente usava nel parlare in ambienti chiusi per paura di microspie, al fatto 8 che questi non si era comunque attivato per concretizzare lo scioglimento delle pistole, alla circostanza che non era stato informato del buon esito di questa operazione e, infine, al silenzio registrato sul punto nelle intercettazioni di BB. Ancora: nell'intercettazione del 2 gennaio 2018, CO aveva chiesto alcune informazioni che avrebbero dovuto già essere in suo possesso se si ritiene che avesse già parlato con i sodali delle pistole. Il ricorso ricorda, quindi, che, la mattina del 30 dicembre 2017, si era già verificata una serie di scontri tra i due clan e che il terrazzo dove si erano riuniti gli appartenenti al clan CO era circondato dagli avversari, il che aveva sicuramente generato un clima di grande fibrillazione, che aveva potuto condurre all'adozione, da parte di BB e EO, della scelta autonoma di attuare il raid armato, le cui modalità evidenziano lo stato emotivo dei due protagonisti. 5.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto allo scrutinio circa la valenza probatoria dei tabulati telefonici, che danno contezza solo dei dati esterni delle telefonate e che, attraverso la localizzazione delle celle, offrono solo un dato generico. Inoltre l'esaltazione probatoria dei tabulati si scontra con un dato di fatto incontestabile, vale a dire che CO quella mattina si trovava presso la sua abitazione. Lo stesso perito Reale aveva affermato e poi ribadito in udienza che le celle agganciate dall'utenza con finale 252 testimoniavano uno spostamento. Tanto avrebbe reciso ogni legame tra CO e l'utenza 252, ma la Corte di merito ha affrontato il tema fondando sull'eventualità dello "slittamento" delle celle, mera congettura reputata non controllabile dall'Ing. Reale. L'attività ricostruttiva è stata condizionata negativamente dalla mancata rilevazione sul campo, all'epoca, dell'area di copertura delle celle, cui non possono supplire le mappe trasmesse dalla TIM e dagli enti gestori, perché fondate sulla mera elaborazione di algoritmi. Sarebbe anche errato e scarsamente supportato il giudizio di attribuibilità dell'utenza "252" a CO fondata sull'abbinamento con quella ufficiale. Un ultimo passaggio del motivo di ricorso è dedicato a smentire che le immagini del sistema di videosorveglianza di casa CO avessero immortalato l'incontro tra quest'ultimo e D'EL la mattina del 30 dicembre. 5.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. 5.3.1. La Corte distrettuale non avrebbe risposto alle censure concernenti la richiesta di ritenere il concorso anomalo a carico di D'EL. Innanzitutto mancherebbe la prova che D'EL avesse dato mandato di colpire mortalmente un esponente del clan IA. In secondo luogo, sarebbe certo che BB e EO non si fossero mossi con questo intento in quanto lo stesso BB aveva affermato che la loro voleva essere solo un'azione 9 dimostrativa. Il ricorso indulge, quindi, su una serie di riflessioni teoriche sull'istituto del concorso anomalo e sulle differenze con quello pieno, per poi concludere che a D'EL e CO non può essere mosso un addebito nel senso di sicura e incondizionata accettazione preventiva dei quanto poi sarebbe successo. Nello stesso motivo vi è anche un accenno alla necessità di operare una riqualificazione del tentato omicidio ai danni di BA in lesioni aggravate. 5.3.2. In ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., laddove si giungesse alla conclusione che l'accaduto sia stato il frutto di un'iniziativa estemporanea di EO e BB, verrebbe meno il substrato necessario per un addebito soggettivo. La ragione di ricorso sul punto si conclude con una riflessione teorica sui presupposti dell'aggravante. 5.3.3. Venendo, infine al trattamento sanzionatorio, secondo il ricorrente la Corte di merito non avrebbe dato conto dei criteri adottati. 6. Il ricorso per CC EO è a firma dell'Avv. Maria Karen Garrini. L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, perché la Corte di merito non avrebbe espunto dal calcolo della pena l'aumento per l'aggravante mafiosa, nonostante l'incompatibilità di quest'ultima con l'attenuante della collaborazione, che gli era stata riconosciuta. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di ES D'EL e CO CO sono fondati nei termini di seguito precisati. Il ricorso di CC EO, invece, è infondato e va, quindi, respinto. 1. L'esame dei ricorsi di CO e D'EL può essere congiunto, dal momento che le riflessioni che hanno condotto anche questo Collegio di legittimità — così come era stato per la prima sezione penale — a reputare viziata la sentenza di appello riguardano profili di rilievo comune, che pregiudicano la tenuta della pronunzia quanto ad entrambe le posizioni. 2. E' possibile riservare solo qualche accenno alla sequenza degli antefatti alla sortita omicida di EO e BB, dal momento che si tratta di un tema adeguatamente ricostruito processualmente e sul quale non vi sono questioni. Come già accennato al § 1.1 del ritenuto in fatto, il fatto di sangue è accaduto alle ore 8.26 del 30 dicembre 2017 a Bitonto e — secondo la ricostruzione che si deve alle sentenze di merito — si inseriva in un contrasto tra 1 0 due associazioni criminali di quella località, i clan IA e CO, dissidio teso a conseguire il predominio nella gestione delle piazze di spaccio di stupefacenti. L'agguato era stato preceduto da una serie di azioni violente e dimostrative tra esponenti delle due cosche, sia nei giorni immediatamente precedenti il 30 dicembre 2017 che quella mattina stessa. In particolare, alle ore 6.30, MO SO, del clan CO, aveva sparato dei colpi di arma da fuoco contro il portone di AU BA, soggetto riconducibile ai IA;
alle ore 6.50, era stata sfondata la porta dell'abitazione di SO e, alle ore 8.16, appartenenti al clan IA avevano effettuato un raid presso uno stabile di via Pertini — ove avevano abitato esponenti del clan CO e dove aveva sede una delle loro piazze di spaccio — sparando trenta colpi di arma da fuoco. In quegli stessi frangenti, alcuni appartenenti al clan CO (MO SO, MI BB, CC EO e ES D'EL) si erano riuniti sul terrazzo di un'abitazione alla via arco di Cristo. Secondo le conclusioni cui sono giunti i Giudici di merito, era stato in quel luogo che era giunto l'ordine di CO di sparare a chiunque appartenesse al clan avverso, quale reazione alla sparatoria di via Pertini;
ordine veicolato da D'EL ai presenti e confermato telefonicamente da CO a BB e che aveva indotto quest'ultimo e CC EO ad intraprendere la spedizione punitiva, che si era conclusa tragicamente. I due si erano imbattuti in alcuni accoliti del clan IA, tra cui PE BA, ed avevano sparato diciassette colpi di arma da fuoco ad altezza uomo, che però non avevano attinto solo l'obiettivo avuto di mira, che pure era rimasto gravemente ferito, ma anche NA RO NO, una donna che si trovava lì per caso e che era stata colpita a morte. Nel corso delle indagini, sia BB che EO avevano intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia ed avevano reso dichiarazioni sia auto che eteroaccusatorie quanto ai delitti per cui si procede e alla paternità del comando omicida in capo a D'EL e a CO. Alle loro dichiarazioni, si affiancano quelle del collaboratore di giustizia IT ON TA, che aveva raccolto le confidenze di BB prima che questi si pentisse, nei quattro giorni in cui erano stati detenuti insieme, dal 12 al 16 gennaio 2018. Un altro flusso di informazioni utilizzate per la decisione della Corte di Assise di appello oggi al vaglio del Collegio proviene dall'analisi dei tabulati telefonici, valorizzata nella sentenza di appello bis;
tale analisi ha consentito — si legge nella sentenza impugnata — di accertare l'esistenza di un sistema di utenze a circuito chiuso che comunicavano solo tra loro e di cui erano muniti alcuni tra gli accoliti del gruppo CO e di attribuire alcune utenze "dedicate" ad altrettanti protagonisti dei fatti, di localizzarle e di individuarne i contatti reciproci nelle fasi dell'agguato. 11 3. Tanto premesso, il fulcro della decisione odierna è la ricostruzione dei Giudici di merito quanto alle fasi — indiscutibilmente cruciali — in cui il gruppo degli associati al clan CO si era riunito sul terrazzino di via Arco di Cristo ed in cui era maturata la decisione di BB e EO di andare a sparare contro gli avversari. Assodata la responsabilità dei due killer BB e EO — entrambi rei confessi e condannati — il nodo da sciogliere era e resta quello di stabilire se e chi diede loro l'ordine di effettuare la sortita armata contro gli appartenenti al clan IA a cui è seguita, oltre che il ferimento di BA, anche la tragica fine della signora NO. E non vi è dubbio che la soluzione di questo interrogativo passa attraverso la ricostruzione probatoria di quanto accadde su quel terrazzino nei minuti immediatamente precedenti le ore 8.26 del 30 dicembre 2017, tema rispetto al quale sono assolutamente centrali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Su questo aspetto si era concentrata particolarmente la prima sezione penale allorché aveva individuato, nella sentenza di appello allora al vaglio della Corte di cassazione, anomalie argomentative per quanto concerne il riverbero delle discrasie tra il narrato dei tre collaboratori di giustizia che avevano riferito sul fatto — TA, BB e EO — sulla prova del coinvolgimento, quali concorrenti morali, anche di D'EL e CO, che alla sortita non parteciparono personalmente. La prima sezione penale, in particolare, aveva valutato negativamente il tentativo di semplificazione e schematizzazione attuato dalla prima Corte di appello, che aveva condotto a un travisamento delle dichiarazioni rese da ciascuno degli accusatori, anche viste in una prospettiva diacronica lungo tutto il corso delle loro ripetute audizioni. La sentenza rescindente, inoltre, aveva reputato «assai poco convincente» il riferimento all'agitazione del momento e al tempo intercorso tra i fatti e la raccolta delle dichiarazioni — reputato non significativo ad inquinare il ricordo — quali argomenti per spiegare le discrasie rilevate. Non era chiaro, più precisamente, il momento in cui EO e D'EL erano giunti sul terrazzino ma, soprattutto, le versioni dei dichiaranti divergevano quanto alle telefonate di CO ricevute da D'EL attraverso le quali era stato convocato ovvero era stato impartito il comando di morte e su «quando le avrebbe ricevute, quante ne avrebbe ricevute, dove si trovava quando le aveva ricevute». La versione di EO — aveva osservato la sentenza rescindente — era incompatibile con i tempi del raid di via Pedini prima e di quello mortale dopo ed 12 era confliggente con quella di BB, perché il primo aveva affermato che D'EL non si era mosso dal sito e aveva ricevuto le telefonate mentre si trovava con gli altri, BB aveva, invece, affermato che D'EL era stato convocato da CO, si era allontanato ed era poi tornato per riferire dell'ordine del capo di andare a sparare a chiunque dei IA avessero trovato;
TA, dal canto suo, aveva affermato — per averlo saputo da BB — che D'EL era giunto sul terrazzo provenendo dalla zona della sparatoria di via Pedini e dopo aver già ricevuto l'ordine di CO. Di fronte a queste anomalie — scriveva la prima sezione penale — non reggeva innanzitutto l'argomento logico secondo il quale le discrasie sarebbero state sintomatiche della genuinità del narrato dei collaboratori, ed era, anzi, incombente il pericolo di una tesi preconfezionata, visto che sia BB che EO avevano potuto apprendere quale fosse il costrutto accusatorio dall'ordinanza cautelare emessa nei loro confronti, dove era tratteggiato il ruolo anche di D'EL e CO, all'epoca non interessati dall'iniziativa restrittiva per mancanza di riscontri alle dichiarazioni di TA, unico già collaborante. Non costituiva un riscontro neanche l'intercettazione del 2 gennaio 2018 tra MO SO e CO, in cui questi si mostrava a conoscenza dei ruoli rivestiti da ciascuno nell'agguato, il che — si legge nella sentenza di annullamento con rinvio — non doveva ritenersi sorprendente per chi era il capo della compagine ed era stato certamente al centro del flusso informativo che era conseguito al fatto;
lo stesso dicasi per le indicazioni di CO sulla distruzione delle pistole. Secondo la prima sezione penale, infine, non era sufficiente a riscontrare il narrato dei collaboratori di giustizia neanche l'argomento logico secondo cui la struttura verticistica della cosca, facente capo a CO, non avrebbe consentito iniziative estemporanee dei singoli, dato che questa regola era stata violata due volte in relazione ad alcune iniziative assunte proprio in occasione dello scontro con i IA. 4. Ora, pur prendendo atto di un più che apprezzabile sforzo argomentativo della Corte di Assise di appello e dello sviluppo delle potenzialità probatorie dei tabulati sulle utenze del sistema di comunicazione a circuito chiuso ideato da CO (cfr. infra § 6), la nuova sentenza non ha superato le crepe logiche e argomentative già segnalate nella prima pronunzia di annullamento quanto alla ricostruzione di ciò che accadde nei minuti che precedettero l'agguato mortale, con particolare riferimento al ruolo rivestito in quella fase da D'EL e da CO. La loro responsabilità fonda, infatti, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia BB e EO in ordine a quel limitato lasso di tempo, nell'ambito del quale — come anche affermato dal Procuratore generale in sede quando ha 13 illustrato le ragioni per cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata — hanno un grandissimo rilievo discrepanze temporali e ricostruttive che possono apparire minime, ma che diventano assolutamente cruciali quando tutto si gioca proprio sul filo dei minuti. Da questo punto di vista, va ricordato che gli insegnamenti di questa Corte sulla convergenza del molteplice quando si tratta di valutare il reciproco riscontro tra dichiarazioni di diversi accusatori tengono conto della necessità di dare rilievo, oltre che al nucleo essenziale del racconto, anche ad aspetti circostanziali, laddove essi appaiano centrali nell'economia del giudizio di responsabilità. In questo senso si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel sostenere che di riscontro reciproco tra dichiarazioni di più accusatori si può parlare quando esse convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno però che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368). In tali pronunce si è affermato che il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocate. 5. Ciò posto, occorre domandarsi quale sia, nel percorso ricostruttivo del ruolo avuto da D'EL e da CO nella genesi dei delitti per cui si procede, il nucleo centrale del racconto e quali elementi possano essere classificati come circostanziali per poi vagliarne il "peso" nel vaglio di attendibilità delle accuse. In questa direzione, il Collegio ritiene che se, indubbiamente, il cuore della ricostruzione sia l'ordine impartito da CO, tramite D'EL, di andare a sparare — tema su cui tutti e tre i collaboratori di giustizia convergono — il dato circostanziale di quando e come questi comandi siano stati impartiti assume tuttavia anch'esso un rilievo cruciale nel tratteggiare le responsabilità dei due ricorrenti, in quanto le differenze — ove non razionalmente giustificate — possono essere sintomatiche di un mendacio, che va necessariamente e 14 decisamente escluso prima di poter fondare un giudizio di responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, del soggetto accusato. Ebbene, le discrasie già rilevate dalla prima sezione penale non sono state superate neanche nel secondo giudizio di appello e la decisione avversata non offre una motivazione non manifestamente illogica che le spieghi e le neutralizzi, in ciò sottraendosi al vincolo di rinvio rinveniente dalla sentenza di annullamento, che imponeva di non ripetere i medesimi errori argomentativi della prima sentenza della Corte di Assise di appello. 5.1. Innanzitutto non si comprende quale sia il peso attribuito dalla Corte distrettuale alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TA, rispetto alle quali la stessa sentenza impugnata non tace elementi di divergenza anche con le dichiarazioni di BB, ossia proprio il soggetto da cui TA, in occasione della comune detenzione, aveva ascoltato il racconto;
divergenze concernenti l'allontanamento di EO dal terrazzo di via Arco di Cristo e la sparatoria ad opera di "IN il silenzioso" e LO contro i IA e che la Corte di merito liquida sbrigativamente come frutto di una «verosimile confusione». In secondo luogo l'argomentazione secondo la quale BB non avrebbe avuto interesse a mentire al compagno di cella e sodale TA — adoperata dalla Corte territoriale per escludere che la confidenza di BB a quest'ultimo potesse non essere genuina — perde di concludenza laddove sembrerebbe processualmente accertato che l'uccisione della NO aveva generato ampi malumori nel clan, non foss'altro che per il conseguente, particolare attivismo degli inquirenti. Il che avrebbe potuto determinare, in capo al killer, la volontà di descriversi agli occhi del sodale come mero esecutore di un ordine impartito dall'alto. 5.2. Passando, poi, ai contributi dei due principali accusatori degli odierni ricorrenti, cioè i collaboratori di giustizia e autori materiali dei fatti BB e EO, è rimasta insuperata la divergenza circa il percorso seguito dal mandato omicidiario prima di giungere loro. BB, infatti, ha sempre affermato e ribadito che D'EL fu chiamato al telefono da CO dopo la sparatoria di via Pedini — di cui D'EL aveva già saputo da IN "il silenzioso" — e fu convocato al suo cospetto, che si allontanò effettivamente anche se per poco e che, al suo ritorno, affermò che il boss aveva ordinato di sparare a qualsiasi avversario avessero trovato. EO, invece, ha sempre dichiarato che D'EL aveva riferito loro di quanto accaduto a via Pedini (per averlo appreso grazie ad una telefonata di cui il collaboratore non aveva saputo indicare la provenienza) e che, dopo 10/15 minuti, CO lo aveva contattato telefonicamente e, come D'EL aveva poi 15 immediatamente riportato ai presenti, aveva ordinato di uccidere;
D'EL — ha sempre affermato e ribadito EO — non si era mai allontanato dal terrazzo. Ebbene, la decisione avversata non resiste alle critiche dei ricorrenti quando liquida, con l'esistenza di un «via vai» sul terrazzo di via arco di Cristo, la divergenza tra le due narrazioni circa la presenza o l'allontanamento di D'EL da quel luogo, giudicando come «possibile» una percezione diversa dei movimenti di quest'ultimo, visto che BB aveva parlato di un allontanamento non prolungato. La risposta, infatti, è assertiva e affida a un ragionamento semplicistico e meramente ipotetico una spiegazione che, invece, avrebbe dovuto trovare una chiave di lettura razionale ed oggettiva della divaricazione ricostruttiva su un dato tanto significativo quale quello dei movimenti del soggetto che si sarebbe fatto latore proprio del comando da cui — secondo la tesi esposta — tutto aveva preso l'abbrivio. Ugualmente irrisolta è rimasta l'incongruenza interna alla rievocazione di EO, pure già segnalata dalla prima sezione penale, a proposito del lasso di tempo intercorso tra la telefonata con cui D'EL fu informato della sparatoria di via Pedini e la telefonata in cui ricevette l'ordine di sparare da parte di CO, incompatibile con i dieci minuti che sono trascorsi tra la prima (ore 8.16) e la sparatoria
contro
BA e la NO (ore 8.26); a questo riguardo è di immediata evidenza il fatto che detto intervallo temporale deve tenere conto anche dei tempi di conoscenza del primo avvenimento da parte di CO e D'EL e di quelli occorrenti ai killer EO e BB per allontanarsi dal terrazzino di via Arco di Cristo e giungere sul luogo dove si trovava BA. La Corte di merito l'ha neutralizzata con una duplice argomentazione. Da una parte, ha sibillinamente affermato che si tratta di «incongruenze di minuti», così però trascurando di considerare che, come si è accennato in premessa, il giudizio sulla responsabilità concorsuale di D'EL e CO si gioca proprio sul filo dei minuti e dell'esatta ricostruzione di come e quando l'ordine di uccidere arrivò ai killer;
dall'altra ha reputato che i tre mesi trascorsi tra i fatti e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non sarebbero stati «proprio irrilevanti» nell'ottica della precisione della dichiarazione, così adoperando un argomento logico/valutativo che la prima sezione penale aveva reputato non corretto. Insoddisfacente è anche la prospettiva della Corte di appello quanto alla telefonata che BB ha riferito di avere ricevuto da CO CO, con la quale questi gli avrebbe confermato il mandato ad uccidere già veicolato tramite D'EL pochi istanti prima. 16 La Corte territoriale, a questo riguardo, ha infatti svalutato la rilevanza difensiva della mancata conferma della telefonata da parte di D'EL e del mancato riscontro, nei tabulati sulle utenze "citofono" (cfr. infra), della telefonata predetta. Orbene, a questo proposito, sono le stesse espressioni adoperate dalla Corte distrettuale che tradiscono l'ipoteticità del ragionamento svolto. I Giudici di appello, infatti, hanno ritenuto logicamente sostenibile l'ipotesi degli investigatori secondo la quale D'EL «dopo aver parlato con CO, potrebbe aver passato il telefono a BB MI» ed hanno sostenuto che «non è inimmaginabile che un'utenza passasse dalle mani di uno a quelle dell'altro» sulla scorta del legame associativo che li univa. Queste affermazioni, tuttavia, si risolvono in una spiegazione apodittica ed ipotetica di un dato di fatto oggettivamente smentito da altri dati processuali, primo fra tutti la stessa narrazione di BB, che aveva affermato e ribadito che quella telefonata era giunta sulla sua utenza, peraltro tacendo di altre due telefonate ricevute da CO poco prima. 5.3. Quanto al compendio diverso da quello dichiarativo, infine, appare violativo del vincolo di rinvio l'avere "ripescato", quale dato a carico, un elemento che già la prima sezione penale svalutato;
si tratta della conversazione intercettata in ambientale il 2 gennaio 2018 allorché CO si era recato da MO SO per conoscere i dettagli della sua convocazione da parte degli inquirenti, conversazione che la Corte di merito ha nuovamente valorizzato, ritenendo che gli esiti della rinnovazione istruttoria, avendo "riabilitato" i contributi dei collaboratori, fornendo loro riscontro, ne consentissero una rivalutazione. La Corte territoriale ha però trascurato di considerare che la prima sezione penale aveva reputato manifestamente illogico il ragionamento probatorio che fondava su tale captazione, giacché la conoscenza dei fatti in capo a CO poteva avere un'altra, ragionevole spiegazione, vale a dire che il boss aveva appreso dei fatti grazie al flusso informativo generatosi dopo il fatto e alla sua primazia nel clan. 6. Il Collegio non ha trascurato, nel vagliare i ricorsi, che la Corte di Assise di appello, raccogliendo uno degli input della sentenza rescindente, ha dato luogo ad una rinnovazione istruttoria, anche attraverso il conferimento di incarico peritale, onde approfondire il tema dei tabulati e dell'analisi del traffico telefonico. Da questo punto di vista, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche dei ricorrenti per due ragioni. La prima è che la doglianza di CO CO secondo la quale la rinnovazione non sarebbe stata possibile perché, in primo grado, il procedimento era stato definito con rito abbreviato, postula un'applicazione errata delle norme 17 del codice di rito, laddove la rinnovazione è ben possibile, alle condizioni di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., anche nel caso di rito alternativo. Neanche possono avere seguito le censure che il ricorso di CO indirizza verso l'attività del perito — perché questi avrebbe acquisito documentazione presso la segreteria del pubblico ministero e presso i gestori telefonici — giacché l'ausiliario del giudice può utilizzare, per l'espletamento del proprio mandato, anche documentazione non inserita nel fascicolo del dibattimento. E', quindi, pienamente utilizzabile il risultato dell'attività svolta ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., attività che ha fatto emergere l'esistenza di un circuito "dedicato" di telefoni e utenze in uso esclusivo di alcuni dei sodali, i quali le utilizzavano solo per comunicare tra loro, a mò di citofoni, onde sfuggire alle intercettazioni. Ed è innegabile che la Corte di merito, con un percorso argomentativo completo e immune da falle logiche, ha spiegato perché la telefonata giunta sul telefono di D'EL alle ore 8.19 dall'utenza "dedicata" con finale "252" provenisse da CO e, più a monte, le ragioni per cui l'utenza predetta potesse essere abbinata a quest'ultimo. Tale scrutinio è avvenuto con dovizia di particolari e tenendo conto delle obiezioni tecniche degli esperti delle parti, anche con riferimento al punto indubbiamente critico, vale a dire quello di un apparente allontanamento tra l'utenza ufficiale e quella fantasma di CO, aspetto che ha ricevuto, però, nella sentenza impugnata, un'adeguata chiarificazione (quanto alla sovrapposizione parziale tra le celle cui erano agganciate le due utenze, al possibile slittamento tra le celle e all'arrivo del messaggio SMS subito dopo l'apparente allontanamento mediante utilizzo della stessa cella del telefono ufficiale). A questo riguardo, entrambi i ricorsi, pur densi di considerazioni critiche, finiscono per non portare alla sentenza impugnata una censura specifica, in quanto omettono di confrontarsi con il complesso del ragionamento sviluppato sul punto dai Giudici di appello Tanto, però, non esclude la necessità di annullare nuovamente la decisione avversata, in quanto la sola prova che vi era stata una telefonata da CO a D'EL a quell'ora, se pure milita nella direzione dell'ipotesi accusatoria, non è un elemento in grado di chiarire le anomalie rilevate nel racconto dei collaboratori e di rassicurare circa l'attuazione di uno scrutinio completo della loro credibilità e dell'affidabilità dei loro racconti, cui non può sostituirsi il dato tecnico accertato, idoneo solo a fungere da riscontro rispetto ad un narrato che sia però già verificato e validato. 7. Viste le ragioni dell'annullamento, la Corte di assise di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, 18 rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). Gli altri motivi di ricorso di CO e D'EL sono assorbiti. In particolare, quanto a quelli sulla qualificazione giuridica del fatto, alla luce del contributo concorsuale fornito, essi presuppongono la soluzione sul se tale contributo vi sia effettivamente stato. 8. E', invece, infondato il ricorso di CC EO, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte di merito non avrebbe espunto dal calcolo della pena l'aumento per l'aggravante mafiosa, nonostante l'incompatibilità di quest'ultima con l'attenuante della collaborazione, che gli era stata riconosciuta. Per chiarire perché la doglianza sia priva di fondamento, occorre ricordare che il Giudice dell'abbreviato operò, sulla pena di anni sedici di reclusione (cui era giunto a seguito della diminuzione per la circostanza attenuante della collaborazione), un aumento di pena omnibus di anni cinque di reclusione in cui erano ricompresi sia l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per la continuazione con i reati in materia di armi, sia gli aumenti per la circostanza aggravante mafiosa e per la recidiva. La Corte di merito, nel giudizio di appello bis, nell'incrementare il quantum di diminuzione per la circostanza attenuante della collaborazione (facendo seguito al mandato della sentenza rescindente) e nel ribadire l'esclusione della circostanza aggravante mafiosa già stabilita nel primo giudizio di appello (data l'incompatibilità prevista ex lege con l'attenuante della collaborazione) ha individuato in anni due di reclusione l'aumento per la continuazione con i reati in materia di armi e in anni uno di reclusione l'aumento per la recidiva. Ciò posto, il ricorrente pare sostenere — il ricorso non è particolarmente chiaro — che l'esclusione dell'aggravante mafiosa avrebbe dovuto comportare una diminuzione di pena almeno di un terzo di quella base, perché la norma prevede, appunto, che l'aggravante debba comportare un incremento sanzionatorio almeno di quella misura e, quindi, se ne dovrebbe dedurre che tale fosse stata l'incidenza dell'aggravante sulla pena del primo grado. Ebbene, il ricorso non coglie nel segno perché trascura quale era stata la misura in cui la circostanza aggravante erroneamente ritenuta dal Giudice di prime cure aveva inciso sulla pena, che non era stata certamente quella predicata dalla parte;
la circostanza aggravante, infatti, aveva semplicemente concorso all'aumento complessivo di cinque anni di reclusione di cui si è detto — 19 insieme con la recidiva e con la continuazione con i due reati in materia di armi — aumento che, come correttamente annotato dalla Corte distrettuale, non rispettava neanche gli incrementi minimi per la recidiva e per l'aggravante ex art. 416.bis.1 cod. pen. (e, aggiunge il Collegio, anche quelli minimi ex art. 81, u.c. cod. pen.). Ne consegue che è un assunto di parte quello secondo cui il Giudice del rito abbreviato avesse aumentato di un terzo la pena a causa dell'aggravante mafiosa, donde è una pretesa senza fondamento quella secondo cui la diminuzione della pena da parte della Corte di merito avrebbe dovuto avere pari misura. Il rigetto del ricorso di EO impone di condannarlo al pagamento delle spese processuali. 9. Quanto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, esse andranno rimesse alla definizione del procedimento quanto a CO e D'EL, mentre non vanno imputate a EO — nonostante il procedimento a suo carico si concluda oggi con un rigetto del ricorso — in quanto il suo ricorso verte solo sul trattamento sanzionatorio, sicché la parte civile non ha interesse a partecipare al relativo giudizio (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO CO ed ES D'EL con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari. Rigetta il ricorso di CC EO e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Spese di parte civile al definitivo nei confronti di CO e D'alessandro; nulla per le spese di parte civile nei confronti di EO. Così è deciso, 6/3/2025