Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 16/02/2026, n. 2373
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione tributi 2018

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato notificato oltre il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui andava effettuato il versamento del tributo (per l'annualità 2018, tale termine scade al 31.12.2023). Pertanto, l'imposta per il periodo 1.1.2018/31.12.2018 non è dovuta.

  • Accolto
    Riduzione superficie cantina

    La Corte prende atto del provvedimento di annullamento parziale emesso da Roma Capitale, che ridetermina il periodo di dovuta del tributo tenendo conto delle vendite degli immobili e delle minori dimensioni della cantina, riconoscendo una superficie ridotta ai fini del calcolo dell'imposta.

  • Accolto
    Vendita immobili

    La Corte prende atto del provvedimento di annullamento parziale emesso da Roma Capitale, che ridetermina il periodo di dovuta del tributo tenendo conto delle dimostrate vendite da parte della ricorrente dell'appartamento (18.5.2020) e della cantina (16.2.2022).

  • Rigettato
    Fondatezza pretesa tributaria

    La Corte ritiene fondata la pretesa fiscale per il periodo successivo al 2018 e fino alle date di vendita degli immobili, sebbene con la superficie ridotta riconosciuta dalla stessa parte resistente. Pertanto, la pretesa fiscale va rideterminata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 16/02/2026, n. 2373
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2373
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo