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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 16/02/2026, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2373/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2289/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445109 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9521/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2022, emesso il 28.10.2024 e notificato l'8.11.2024, in relazione all'immobile – appartamento e cantina - sito in Luogo_1 in Indirizzo_1, per una richiesta di € 2.042,00.
La parte ricorrente evidenziava che l'appartamento oggetto dell'imposta era stato venduto con atto notarile in data 18.5.2020 a tale Sig. Nominativo_1 e in data 16.2.2022 era stata venduta con atto notarile anche la cantina a tale Sig. Nominativo_2, con conseguente perdita della proprietà e quindi della soggettività di imposta e che per tali ragioni in data 16.12.2024 aveva avanzato istanza di autotutela chiedendo il parziale annullamento dell'avviso di accertamento.
Deduceva quindi l'illegittimità dell'atto opposto per la intervenuta prescrizione dei tributi per il 2018; deduceva ancora di dovere i tributi solo per i periodi temporali di effettiva proprietà degli immobili, con riduzione dell'imposta dovuta per la cantina dovendosi calcolare una superficie di mq 3 e non 95 come erroneamente indicato nell'avviso di accertamento.
La parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento parziale dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale la quale obiettava che la pretesa tributaria avanzata era fondata, atteso che la contribuente non aveva versato quanto dovuto per i tributi in questione;
inoltre rappresentava che in data 31.7.2025 era stato emesso provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento opposto, confermandosi la violazione per quanto riguardava la cantina dall'1.1.2018 al 16.2.2022 (data della vendita) e per una superficie di mq 2 pari all'80% della superficie catastale come rilevato dalle risultanze dell'ufficio del catasto;
per quanto riguardava l'appartamento si confermava la violazione per il periodo dall'1.1.2018 al 18.5.2020 per una superficie di mq 93 pari all'80% della superficie catastale come rilevato dalle risultanze dell'ufficio del catasto;
che pertanto si sarebbe proceduto alla notificazione del provvedimento di rettifica con la rideterminazione degli importi dovuti.
Alla stregua di quanto detto si chiedeva il rigetto parziale del ricorso.
All'odierna udienza camerale il Giudice in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
In primo luogo deve prendersi atto del fatto che Roma Capitale in data 31.7.2025 ha emesso un provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il quale si ridetermina il periodo per il quale è dovuto il tributo, tenendo conto delle dimostrate vendite da parte della Sig.ra Ricorrente_1 dell'appartamento - di cui al Daticatastali_1 - il 18.5.2020 e della cantina – di cui al fDaticatastali_2 - il 16.2.2022 e delle minori dimensioni della cantina ai fini del calcolo dell'imposta (cfr. provvedimento di annullamento parziale versato in atti con la memoria di controdeduzioni).
Roma Capitale ha quindi comunicato che sarebbe stato emesso un provvedimento di rettifica di quanto dovuto, in linea con il provvedimento di annullamento parziale citato.
Ne consegue che si deve tenere conto dell'annullamento nel frattempo intervenuto e depositato in atti dalla parte resistente.
Quanto alla pretesa tributaria per l'annualità 2018, che la parte ricorrente assume prescritta, si deve osservare che Roma Capitale sul punto non ha preso posizione nella sua memoria di controdeduzione;
che in effetti l'avviso di accertamento è stato notificato oltre il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui andava effettuato il versamento del tributo (annualità 2018 con 31 dicembre del quinto anno successivo che scade al 31.12.2023); che, quindi, l'eccezione di parte ricorrente, in parte qua, appare fondata, dovendosi ritenere non dovuta l'imposta per il periodo 1.1.2018/31.12.2018.
Per il resto la pretesa fiscale è fondata e dovuta, atteso che nel periodo 1.1.2019 fino al 18.5.2020 per l'appartamento e dall'1.1.2019 fino 16.2.2022 per la cantina (sebbene con la superficie ridotta riconosciuta dalla stessa parte resistente), la Sig.ra Ricorrente_1 era la proprietaria dei due immobili e quindi il soggetto passivo di imposta tenuto al pagamento.
La pretesa fiscale va quindi rideterminata in aderenza a quanto qui statuito.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate, atteso che la contribuente ha comunque omesso il versamento dell'imposta per il periodo sopra indicato e tenuto conto della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso parzialmente per come indicato in motivazione;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2289/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445109 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9521/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2022, emesso il 28.10.2024 e notificato l'8.11.2024, in relazione all'immobile – appartamento e cantina - sito in Luogo_1 in Indirizzo_1, per una richiesta di € 2.042,00.
La parte ricorrente evidenziava che l'appartamento oggetto dell'imposta era stato venduto con atto notarile in data 18.5.2020 a tale Sig. Nominativo_1 e in data 16.2.2022 era stata venduta con atto notarile anche la cantina a tale Sig. Nominativo_2, con conseguente perdita della proprietà e quindi della soggettività di imposta e che per tali ragioni in data 16.12.2024 aveva avanzato istanza di autotutela chiedendo il parziale annullamento dell'avviso di accertamento.
Deduceva quindi l'illegittimità dell'atto opposto per la intervenuta prescrizione dei tributi per il 2018; deduceva ancora di dovere i tributi solo per i periodi temporali di effettiva proprietà degli immobili, con riduzione dell'imposta dovuta per la cantina dovendosi calcolare una superficie di mq 3 e non 95 come erroneamente indicato nell'avviso di accertamento.
La parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento parziale dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale la quale obiettava che la pretesa tributaria avanzata era fondata, atteso che la contribuente non aveva versato quanto dovuto per i tributi in questione;
inoltre rappresentava che in data 31.7.2025 era stato emesso provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento opposto, confermandosi la violazione per quanto riguardava la cantina dall'1.1.2018 al 16.2.2022 (data della vendita) e per una superficie di mq 2 pari all'80% della superficie catastale come rilevato dalle risultanze dell'ufficio del catasto;
per quanto riguardava l'appartamento si confermava la violazione per il periodo dall'1.1.2018 al 18.5.2020 per una superficie di mq 93 pari all'80% della superficie catastale come rilevato dalle risultanze dell'ufficio del catasto;
che pertanto si sarebbe proceduto alla notificazione del provvedimento di rettifica con la rideterminazione degli importi dovuti.
Alla stregua di quanto detto si chiedeva il rigetto parziale del ricorso.
All'odierna udienza camerale il Giudice in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
In primo luogo deve prendersi atto del fatto che Roma Capitale in data 31.7.2025 ha emesso un provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il quale si ridetermina il periodo per il quale è dovuto il tributo, tenendo conto delle dimostrate vendite da parte della Sig.ra Ricorrente_1 dell'appartamento - di cui al Daticatastali_1 - il 18.5.2020 e della cantina – di cui al fDaticatastali_2 - il 16.2.2022 e delle minori dimensioni della cantina ai fini del calcolo dell'imposta (cfr. provvedimento di annullamento parziale versato in atti con la memoria di controdeduzioni).
Roma Capitale ha quindi comunicato che sarebbe stato emesso un provvedimento di rettifica di quanto dovuto, in linea con il provvedimento di annullamento parziale citato.
Ne consegue che si deve tenere conto dell'annullamento nel frattempo intervenuto e depositato in atti dalla parte resistente.
Quanto alla pretesa tributaria per l'annualità 2018, che la parte ricorrente assume prescritta, si deve osservare che Roma Capitale sul punto non ha preso posizione nella sua memoria di controdeduzione;
che in effetti l'avviso di accertamento è stato notificato oltre il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui andava effettuato il versamento del tributo (annualità 2018 con 31 dicembre del quinto anno successivo che scade al 31.12.2023); che, quindi, l'eccezione di parte ricorrente, in parte qua, appare fondata, dovendosi ritenere non dovuta l'imposta per il periodo 1.1.2018/31.12.2018.
Per il resto la pretesa fiscale è fondata e dovuta, atteso che nel periodo 1.1.2019 fino al 18.5.2020 per l'appartamento e dall'1.1.2019 fino 16.2.2022 per la cantina (sebbene con la superficie ridotta riconosciuta dalla stessa parte resistente), la Sig.ra Ricorrente_1 era la proprietaria dei due immobili e quindi il soggetto passivo di imposta tenuto al pagamento.
La pretesa fiscale va quindi rideterminata in aderenza a quanto qui statuito.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate, atteso che la contribuente ha comunque omesso il versamento dell'imposta per il periodo sopra indicato e tenuto conto della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso parzialmente per come indicato in motivazione;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite