Art. 31.
Per l'anno accademico 1944-45 saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli studenti universitari di disagiata condizione economica, i quali:
a) siano orfani di guerra o di caduti per la causa della liberta' ovvero orfani di caduti sul lavoro o figli di mutilati per la causa della liberta' o del lavoro, ovvero siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la causa della liberta' o del lavoro;
b) appartengano a famiglia residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici, o a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi attualmente in territorio occupato dal nemico o traesse gli ordinari mezzi di sussistenza da persone o cose che si trovino in territorio occupato dal nemico;
c) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto o richiamato alle armi, di partigiano, di prigioniero di guerra o di internato civile o militare, o si trovino essi stessi in una di tali condizioni e debbano provvedere da se' al proprio sostentamento.
Le somme non percepite dalle Universita' e dagli Istituti di istruzione superiore, in dipendenza degli esoneri previsti dal presente articolo saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.
Per l'anno accademico 1944-45 saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli studenti universitari di disagiata condizione economica, i quali:
a) siano orfani di guerra o di caduti per la causa della liberta' ovvero orfani di caduti sul lavoro o figli di mutilati per la causa della liberta' o del lavoro, ovvero siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la causa della liberta' o del lavoro;
b) appartengano a famiglia residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici, o a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi attualmente in territorio occupato dal nemico o traesse gli ordinari mezzi di sussistenza da persone o cose che si trovino in territorio occupato dal nemico;
c) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto o richiamato alle armi, di partigiano, di prigioniero di guerra o di internato civile o militare, o si trovino essi stessi in una di tali condizioni e debbano provvedere da se' al proprio sostentamento.
Le somme non percepite dalle Universita' e dagli Istituti di istruzione superiore, in dipendenza degli esoneri previsti dal presente articolo saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.