Articolo 11 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 gennaio 1981
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Versione
2 novembre 1990
Art. 11. Fondo di garanzia ((Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro))
In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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