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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1363/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 27 marzo 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Francesco Parenti e l'avv. Paolo Biagiotti opposta,
i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società [P.IV , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 249/2023 emesso da questo Tribunale in data
14/2/2023, con il quale le si ingiungeva “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di 33125,50; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in 1800,00 per compenso professionale comprensivo di spese generali, in 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”, con pedissequo atto di precetto per complessivi € 36.719,23. La parte ingiungente era la società
“CRIBS ITALY S.r.l.”, società con socio unico [P.IV , che ha fondato il ricorso sovra P.IVA_2 fatture asseritamente insolute relative a composizione di capanne per presepio.
Assumeva parte opponente che la sola produzione delle fatture e dei DDT non costituiva prova sufficiente, nel presente giudizio, dell'effettiva avvenuta consegna del materiale descritto nelle stesse fatture, consegna che contestava. Lamentava altresì che la società “Cribs Italy S.r.l.”, a cui la società odierna opponente commissionava periodicamente, tra le altre cose, le attività di composizione di capanne per i presepi che poi avrebbe venduto ai grossisti del mercato americano, aveva mal provveduto all'incollaggio e assemblaggio dei prodotti e che in ragione di tali difetti essa opponente aveva ricevuto reclami (in inglese “claims”). da parte di una società statunitense, la “TJX Companies Inc.”, tutti riferiti a prodotti lavorati e rifiniti da “Cribs Italy S.r.l.”.
A fronte della richiesta di rimborso dell'odierna opponente la società “Cribs” non provvedeva ma, anzi, chiedeva il pagamento delle fatture contestate. Per tali motivi la “ domandava Parte_1 preliminarmente la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività al Decreto ingiuntivo di cui trattasi e nel merito la sua revoca per l'inadempimento di parte ingiungente,
1 laddove in subordine domandava la compensazione dei crediti della ditta ingiungente con i danni patiti da essa opponente, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva l'opposta “Cribs Italy S.r.l.”, contestando il preteso inadempimento di cui all'opposizione e rilevando che la grande parte delle capanne apparentemente danneggiate non sono mai state lavorate ed i personaggi staccati non sono mai stati incollati da essa opposta, eccependo quindi che le fotografie allegate dall'opponente e i “claims” depositati si riferissero a sue lavorazioni. Rilevava inoltre come le prime contestazioni dell'opponente fossero state inviate dopo diversi mesi dalla consegna dei prodotti, e come i prodotti fossero stati controllati e inscatolati anche da parte del personale della società committente che aveva svolto questa attività presso la sede della società opposta. Rilevava, ancora, la mancanza di prova del preteso inadempimento, laddove la domanda subordinata di compensazione non poteva trovare accoglimento stante la mancanza di certezza e liquidità del preteso credito da risarcimento.
Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione avanzata da controparte ed il rigetto integrale dell'opposizione, vinte le spese ed il compenso professionale.
Alla prima udienza entrambe le parti chiedevano termine pendendo trattative. Concesso il suddetto termine il Giudice concedeva i termini ex art. 183/VI comma c.p.c. La causa era quindi assegnata al sottoscritto Giudice che provvedeva ad ammettere le prove orali richieste dalle parti, il cui espletamento si svolgeva in due successive udienze, al cui esito le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era rinviata per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Passando al merito della causa, si osserva che all'esito dell'istruttoria emerge come la dipendente dell'opponente “ , IG.ra , si era recata presso la sede dell'opposta Parte_1 Persona_1 società “Cribs” e aveva controllato a campione le lavorazioni delle statuette, dichiarando che “era tutto a posto”. Tale circostanza emerge sia dalla deposizione della teste , sia dalle Per_1 dichiarazioni dei testi e . Testimone_1 Tes_2
Emerge altresì dagli atti che la merce era stata ritirata da corrieri incaricati dall'odierna opponente
“ e quindi spedita dal porto di Livorno, in più riprese e in tempi diversi, negli Stati Uniti. Parte_1
A sua volta, il teste ha ammesso che tra i prodotti contestati vi erano anche Testimone_3 prodotti lavorati da altre ditte, diverse dall'odierna opposta “Cribs”.
Risulta inoltre che, essendo state distrutte le statuine difettose, manca la prova della causa dei difetti riscontrati, che potrebbe in mera ipotesi dipendere da difetti di produzione ma anche, con pari probabilità, dalle modalità concrete del trasporto e della consegna ovvero, ancora, da altre cause o concause, allo stato degli atti sconosciute.
A questo punto rileva notare come la domanda di parte opponente si limiti all'accertamento dell'inadempimento di controparte, inadempimento che, per le ragioni sopra descritte, non risulta provato riguardo al nesso causale tra l'attività dell'opposta e il danno, e alla subordinata domanda, rectius, eccezione di compensazione con i pretesi e non dimostrati crediti derivanti dall'altrettanto preteso ma non dimostrato danno subìto da parte opponente.
2 Ne segue, giacché non risulta la prova dell'esistenza dei pretesi vizi redibitori sotto il profilo del rapporto causale, che trova applicazione l'arresto delle SS.UU. della S.C. n. 11748/2019, alla cui stregua, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, nonché l'arresto della S.C. n.
25747/2024, alla cui stregua grava sul compratore l'onere di provare l'esistenza di vizi redibitori della cosa venduta, onere che nella presente fattispecie non risulta adempiuto.
Di conseguenza, rigettata la domanda principale, segue il rigetto anche della domanda subordinata di compensazione, in ragione della mancata piena prova del credito di parte opponente, che non risulta certo e liquido né, pertanto, idoneo ad essere opposto in sede di compensazione.
L'opposizione andrà quindi rigettata e parte opponente dovrà essere condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, con riduzione dell'importo dovuto in ragione dell'assenza delle memorie di replica.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente “ alla rifusione delle spese processuali di parte Parte_1 opposta “Cribs Italy S.r.l.”, che liquida in complessivi € 6.164,00 per compenso ed € 6,80 per spese, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 27 marzo 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Francesco Parenti e l'avv. Paolo Biagiotti opposta,
i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società [P.IV , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 249/2023 emesso da questo Tribunale in data
14/2/2023, con il quale le si ingiungeva “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di 33125,50; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in 1800,00 per compenso professionale comprensivo di spese generali, in 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”, con pedissequo atto di precetto per complessivi € 36.719,23. La parte ingiungente era la società
“CRIBS ITALY S.r.l.”, società con socio unico [P.IV , che ha fondato il ricorso sovra P.IVA_2 fatture asseritamente insolute relative a composizione di capanne per presepio.
Assumeva parte opponente che la sola produzione delle fatture e dei DDT non costituiva prova sufficiente, nel presente giudizio, dell'effettiva avvenuta consegna del materiale descritto nelle stesse fatture, consegna che contestava. Lamentava altresì che la società “Cribs Italy S.r.l.”, a cui la società odierna opponente commissionava periodicamente, tra le altre cose, le attività di composizione di capanne per i presepi che poi avrebbe venduto ai grossisti del mercato americano, aveva mal provveduto all'incollaggio e assemblaggio dei prodotti e che in ragione di tali difetti essa opponente aveva ricevuto reclami (in inglese “claims”). da parte di una società statunitense, la “TJX Companies Inc.”, tutti riferiti a prodotti lavorati e rifiniti da “Cribs Italy S.r.l.”.
A fronte della richiesta di rimborso dell'odierna opponente la società “Cribs” non provvedeva ma, anzi, chiedeva il pagamento delle fatture contestate. Per tali motivi la “ domandava Parte_1 preliminarmente la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività al Decreto ingiuntivo di cui trattasi e nel merito la sua revoca per l'inadempimento di parte ingiungente,
1 laddove in subordine domandava la compensazione dei crediti della ditta ingiungente con i danni patiti da essa opponente, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva l'opposta “Cribs Italy S.r.l.”, contestando il preteso inadempimento di cui all'opposizione e rilevando che la grande parte delle capanne apparentemente danneggiate non sono mai state lavorate ed i personaggi staccati non sono mai stati incollati da essa opposta, eccependo quindi che le fotografie allegate dall'opponente e i “claims” depositati si riferissero a sue lavorazioni. Rilevava inoltre come le prime contestazioni dell'opponente fossero state inviate dopo diversi mesi dalla consegna dei prodotti, e come i prodotti fossero stati controllati e inscatolati anche da parte del personale della società committente che aveva svolto questa attività presso la sede della società opposta. Rilevava, ancora, la mancanza di prova del preteso inadempimento, laddove la domanda subordinata di compensazione non poteva trovare accoglimento stante la mancanza di certezza e liquidità del preteso credito da risarcimento.
Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione avanzata da controparte ed il rigetto integrale dell'opposizione, vinte le spese ed il compenso professionale.
Alla prima udienza entrambe le parti chiedevano termine pendendo trattative. Concesso il suddetto termine il Giudice concedeva i termini ex art. 183/VI comma c.p.c. La causa era quindi assegnata al sottoscritto Giudice che provvedeva ad ammettere le prove orali richieste dalle parti, il cui espletamento si svolgeva in due successive udienze, al cui esito le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era rinviata per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Passando al merito della causa, si osserva che all'esito dell'istruttoria emerge come la dipendente dell'opponente “ , IG.ra , si era recata presso la sede dell'opposta Parte_1 Persona_1 società “Cribs” e aveva controllato a campione le lavorazioni delle statuette, dichiarando che “era tutto a posto”. Tale circostanza emerge sia dalla deposizione della teste , sia dalle Per_1 dichiarazioni dei testi e . Testimone_1 Tes_2
Emerge altresì dagli atti che la merce era stata ritirata da corrieri incaricati dall'odierna opponente
“ e quindi spedita dal porto di Livorno, in più riprese e in tempi diversi, negli Stati Uniti. Parte_1
A sua volta, il teste ha ammesso che tra i prodotti contestati vi erano anche Testimone_3 prodotti lavorati da altre ditte, diverse dall'odierna opposta “Cribs”.
Risulta inoltre che, essendo state distrutte le statuine difettose, manca la prova della causa dei difetti riscontrati, che potrebbe in mera ipotesi dipendere da difetti di produzione ma anche, con pari probabilità, dalle modalità concrete del trasporto e della consegna ovvero, ancora, da altre cause o concause, allo stato degli atti sconosciute.
A questo punto rileva notare come la domanda di parte opponente si limiti all'accertamento dell'inadempimento di controparte, inadempimento che, per le ragioni sopra descritte, non risulta provato riguardo al nesso causale tra l'attività dell'opposta e il danno, e alla subordinata domanda, rectius, eccezione di compensazione con i pretesi e non dimostrati crediti derivanti dall'altrettanto preteso ma non dimostrato danno subìto da parte opponente.
2 Ne segue, giacché non risulta la prova dell'esistenza dei pretesi vizi redibitori sotto il profilo del rapporto causale, che trova applicazione l'arresto delle SS.UU. della S.C. n. 11748/2019, alla cui stregua, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, nonché l'arresto della S.C. n.
25747/2024, alla cui stregua grava sul compratore l'onere di provare l'esistenza di vizi redibitori della cosa venduta, onere che nella presente fattispecie non risulta adempiuto.
Di conseguenza, rigettata la domanda principale, segue il rigetto anche della domanda subordinata di compensazione, in ragione della mancata piena prova del credito di parte opponente, che non risulta certo e liquido né, pertanto, idoneo ad essere opposto in sede di compensazione.
L'opposizione andrà quindi rigettata e parte opponente dovrà essere condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, con riduzione dell'importo dovuto in ragione dell'assenza delle memorie di replica.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente “ alla rifusione delle spese processuali di parte Parte_1 opposta “Cribs Italy S.r.l.”, che liquida in complessivi € 6.164,00 per compenso ed € 6,80 per spese, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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