TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1597 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1597 /2025, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MI IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Galleria del Corso n. 3,
Lugo (RA);
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede legale in Roma, via Arenula n. 70
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione a liquidazione ex artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025 ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c. l'avv.
[...]
a mezzo del suo procuratore, ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento Parte_1 degli onorari del difensore emesso nel procedimento R.G.N. 6419/21 e R.G.P. 1953/21, in data
03/04/2025, dal Tribunale penale di Ravenna, in persona del Presidente della sez. penale Cecilia
Calandra, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, in parziale riforma del decreto di liquidazione impugnato, provvedere alla liquidazione degli onorari dovuti per la fase di recupero del credito in sede civile, secondo l'importo come liquidato dal GDP di Lugo in sentenza, in subordine in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 55/2014 come in narrativa, ponendoli a carico dello Stato come per legge. Oltre il rimborso delle spese vive sostenute ed anticipazioni per il presente grado di giudizio per CU e marca (€ 43, 00 e € 27,00). Con vittoria di spese per compensi del presente grado di giudizio solo in caso di resistenza”.
1. A sostegno delle proprie domande, l'opponente ha dedotto in fatto quanto segue:
a) di aver prestato opera professionale come difensore d'ufficio a favore dell'imputato CP_3 nel procedimento penale R.G.N. 6419/21 e R.G.P. 1953/21 (definito con sentenza n. 603/22, divenuta irrevocabile il 28.04.2022) e di avere prestato, nello specifico, attività d'assistenza e di difesa per la convalida di arresto e per il contestuale rito direttissimo e richiesta di applicazione del rito speciale del patteggiamento;
b) che, all'esito del procedimento penale, chiedeva il pagamento degli onorari per l'attività svolta inviando al Coca una raccomandata AR presso l'Hotel Aurelia Viale 2 Giugno Milano Marittima
(RA), quale domicilio da quest'ultimo eletto e dichiarato all'Arma dei Carabinieri all'atto della sua identificazione (doc. 1);
c) che, a seguito del mancato riscontro da parte del proprio assistito, conferiva incarico all'avv.
MI per procedere al recupero degli onorari in sede civile. Sicché, la causa veniva iscritta presso il Giudice di Pace di Lugo al n. r.g. 359/2023 e veniva definita con sentenza n. 21/2024, con la quale quest'ultimo dichiarava il contumace e disponeva: “condanna tenuto al CP_3 CP_3 pagamento di € 1.440,00, oltre accessori come per legge. Condanna l'opponente al pagamento delle spese legali pari ad euro 1.722,24”.
d) che, l'avv. MI svolgeva, nell'interesse dell'opponente, la seguente attività difensiva nel giudizio civile di recupero del credito: redazione ed iscrizione in data 29.08.2023 del ricorso ex art. 316 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Lugo, notifica al del ricorso e del pedissequo CP_3 decreto di fissazione dell'udienza e partecipazione all'udienza di discussione;
nonché successivamente all'emanazione della sentenza, avvio della procedura di recupero del credito senza tuttavia riuscire a reperire il presso un domicilio noto;
CP_3
e) che, a causa della irreperibilità di fatto del l'opponente avviava la procedura di liquidazione CP_3 dei propri compensi nel giudizio penale R.G.N. 6419/21 e R.G.P. 1953/21 ex art. 117 TUSG, dando ivi prova di detta irreperibilità. Sicché, il Giudice penale, sulla scorta del punto 5 del protocollo vigente presso l'intestato Tribunale sottoscritto il 19.12.2018, liquidava all'opponente per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale la somma complessiva di € 1.104,00 (€ 225,00 per la fase di studio, € 540,00 per la fase istruttoria, € 675 per la fase decisionale, con riduzione del 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02) oltre il 15% per spese generali;
nonché le spese vive sostenute dall'opponente per l'infruttuoso recupero dei crediti professionali innanzi al GDP civile nel giudizio r.g. n. 359/2023 per complessivi € 15,28 ( notifica ricorso e marca da bollo), senza tuttavia riconoscere la liquidazione degli onorari professionali come liquidati dal GDP nella sentenza n. 21/2024 pari ad € 1.722,24. 2. Sulla scorta di ciò, l'opponente lamenta la parziale illegittimità del decreto di liquidazione impugnato, sostenendo la violazione da parte del Giudice penale degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la violazione e/o mancata applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, avendo escludo nel decreto impugnato il riconoscimento dei compensi pari ad € 1.722,24 come liquidati dal GDP nella sentenza n. 21/2024.
Nessuno si è costituito nell'interesse del , nonostante l'avvenuta Controparte_1 notificazione a mezzo PEC del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
A seguito del deposito di note scritte il 02.10.2025 da parte dell'opponente e tenutasi l'udienza il
09.10.2025 in forma cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, , che non si Controparte_1
è costituito nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza eseguita dall'opponente in data 21.07.2025.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei modi e nei limiti di seguito indicati.
2.1. Con l'unico motivo di opposizione l'opponente lamenta la parziale illegittimità del decreto di liquidazione opposto, sostenendo la violazione da parte del Giudice penale degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la violazione e/o mancata applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, avendo il giudicante escluso nel decreto impugnato il riconoscimento dei compensi pari ad € 1.722,24 come liquidati in sentenza dal GDP per l'attività di recupero del credito in sede civile. Peraltro, l'opponente sostiene che tali compensi sarebbero dovuti nella misura di € 1.527,47, già comprensivi di spese pari ad € 15,28 (ex D.M. 55/2014, valore della causa da 1.101 a 5.200, parametri medi, fase di studio €
236,00, fase introduttiva € 252,00, fase istruttoria e/o trattazione € 352,00 e fase decisionale € 425,00) oltre spese al 15% e cpa, non operando la riduzione di cui agli artt. 130 e 106-bis del DPR 115/2002 non essendo il ammesso al patrocino a spese dello Stato. CP_3
Tale doglianza è in parte fondata in quanto, per pacifico orientamento della Suprema Corte, “le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d'ufficio per l'attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrano nell'ambito dei costi che l'erario è tenuto a rimborsare” (Cass. civ., sez. II, ord. n.
14179/25, Cass. civ., sez II, n. 7275/23, Cass. civ. ord. n. 22579/2019).
Pertanto il Giudice penale, in sede di esperimento della procedura di liquidazione da parte dell'opponente dei propri compensi professionali, avrebbe dovuto liquidare a quest'ultimo, oltre agli onorari per l'attività svolta in sede penale, quale difensore d'ufficio del (risultato di fatto CP_3 irreperibile), e le spese anticipate di € 15,28, anche i diritti, le spese e gli onorari relativi al giudizio civile di recupero del credito instaurato a mezzo dell'avv. MI a fronte del mancato pagamento da parte del degli onorari richiesti con raccomandata AR di cui ai docc. 1 e 3. CP_3
Fermo ciò, deve tuttavia osservarsi che in sede di liquidazione degli onorari del difensore d'ufficio di un imputato risultato irreperibile, il giudice penale (ed in via generale il giudice in sede di opposizione) ben può rideterminare l'importo liquidato dal giudice civile per il recupero del credito, non avendo tale ultima statuizione carattere vincolante nel successivo giudizio finalizzato ad ottenere la liquidazione delle competenze a carico dello Stato. Sicché, il giudice della liquidazione può procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione;
ancorché determinabile non al di sotto delle tariffe minime, posto che per pacifica giurisprudenza la quantificazione “dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti",
i quali fungono da limite massimo;
sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime”. (cfr. Cass. civ. ord. n.
15006/2021, si veda punto motivo n. 3).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di poter rideterminare in tale sede l'importo da liquidare a titolo di onorari per l'attività di recupero del credito svolta in sede civile dall'opponente, che si liqua secondo i parametri minimi alla luce della semplicità delle questioni ivi affrontate e della minima attività difensiva svolta, che, dalle allegazioni in atti, risulta sfociata nella redazione del ricorso ex
316 c.p.c. (non riscontrabile per difficoltà, poiché presente solo la nota di iscrizione a ruolo) e alla partecipazione all'udienza di discussione.
Per tali ragioni, in parziale riforma del decreto impugnato, si ritiene dovuta, in aggiunta a quanto già liquidato dal giudice penale ( € 1104,00 oltre cpa e iva e spese vive pari ad € 15,28 per spese vive) anche la liquidazione dell'onorario in favore dell'opponente per avere infruttuosamente esperito la procedura di recupero del proprio credito, che ex D.M. 55/2014 così si determina: causa di valore scaglione da 1101 a € 5.200, giudizi innanzi al GDP, parametri minimi, per fase di studio € 118,00, per fase introduttiva € 126,00, per fase istruttoria e/o trattazione € 176,00 e fase decisionale € 213,00, per un complessivo di € 633,00, oltre spese fort. al 15% e cpa, senza operare la riduzione di cui all'art. 106-bis TU spese di giustizia. (cfr. Cass. ord. n. 3606/2024: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106- bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto”.
3. le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche (causa di valore da 1.101,00
a 5.200,00, si liquida la fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate. Si esclude la fase istruttoria/trattazione, poiché sostanzialmente assente in questo procedimento, essendo la domanda fondata su prove documentali allegate al ricorso e di pronta soluzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 1597/2025, in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso in data 03/04/2025 dal Giudice penale di Ravenna nel procedimento iscritto al n. R.G.N. 6419/21 e R.G.P. 1953/21, fermo quanto già liquidato nel decreto impugnato:
- liquida ad per l'attività di recupero del credito contro nella causa Parte_1 CP_3
r.g. n. 359/2023 GDP di Lugo, la somma complessiva di € 633,00, oltre spese generali e cpa come per legge e se dovute;
-condanna il al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge e se dovute.
- dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo di pagamento nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 171, D.P.R. n. 115/2002;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al suddetto avvocato, alle parti ed al P.M. (art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002).
Si comunichi
Ravenna, 07/11/2025
Il Presidente del Tribunale dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1597 /2025, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MI IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Galleria del Corso n. 3,
Lugo (RA);
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede legale in Roma, via Arenula n. 70
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione a liquidazione ex artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025 ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c. l'avv.
[...]
a mezzo del suo procuratore, ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento Parte_1 degli onorari del difensore emesso nel procedimento R.G.N. 6419/21 e R.G.P. 1953/21, in data
03/04/2025, dal Tribunale penale di Ravenna, in persona del Presidente della sez. penale Cecilia
Calandra, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, in parziale riforma del decreto di liquidazione impugnato, provvedere alla liquidazione degli onorari dovuti per la fase di recupero del credito in sede civile, secondo l'importo come liquidato dal GDP di Lugo in sentenza, in subordine in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 55/2014 come in narrativa, ponendoli a carico dello Stato come per legge. Oltre il rimborso delle spese vive sostenute ed anticipazioni per il presente grado di giudizio per CU e marca (€ 43, 00 e € 27,00). Con vittoria di spese per compensi del presente grado di giudizio solo in caso di resistenza”.
1. A sostegno delle proprie domande, l'opponente ha dedotto in fatto quanto segue:
a) di aver prestato opera professionale come difensore d'ufficio a favore dell'imputato CP_3 nel procedimento penale R.G.N. 6419/21 e R.G.P. 1953/21 (definito con sentenza n. 603/22, divenuta irrevocabile il 28.04.2022) e di avere prestato, nello specifico, attività d'assistenza e di difesa per la convalida di arresto e per il contestuale rito direttissimo e richiesta di applicazione del rito speciale del patteggiamento;
b) che, all'esito del procedimento penale, chiedeva il pagamento degli onorari per l'attività svolta inviando al Coca una raccomandata AR presso l'Hotel Aurelia Viale 2 Giugno Milano Marittima
(RA), quale domicilio da quest'ultimo eletto e dichiarato all'Arma dei Carabinieri all'atto della sua identificazione (doc. 1);
c) che, a seguito del mancato riscontro da parte del proprio assistito, conferiva incarico all'avv.
MI per procedere al recupero degli onorari in sede civile. Sicché, la causa veniva iscritta presso il Giudice di Pace di Lugo al n. r.g. 359/2023 e veniva definita con sentenza n. 21/2024, con la quale quest'ultimo dichiarava il contumace e disponeva: “condanna tenuto al CP_3 CP_3 pagamento di € 1.440,00, oltre accessori come per legge. Condanna l'opponente al pagamento delle spese legali pari ad euro 1.722,24”.
d) che, l'avv. MI svolgeva, nell'interesse dell'opponente, la seguente attività difensiva nel giudizio civile di recupero del credito: redazione ed iscrizione in data 29.08.2023 del ricorso ex art. 316 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Lugo, notifica al del ricorso e del pedissequo CP_3 decreto di fissazione dell'udienza e partecipazione all'udienza di discussione;
nonché successivamente all'emanazione della sentenza, avvio della procedura di recupero del credito senza tuttavia riuscire a reperire il presso un domicilio noto;
CP_3
e) che, a causa della irreperibilità di fatto del l'opponente avviava la procedura di liquidazione CP_3 dei propri compensi nel giudizio penale R.G.N. 6419/21 e R.G.P. 1953/21 ex art. 117 TUSG, dando ivi prova di detta irreperibilità. Sicché, il Giudice penale, sulla scorta del punto 5 del protocollo vigente presso l'intestato Tribunale sottoscritto il 19.12.2018, liquidava all'opponente per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale la somma complessiva di € 1.104,00 (€ 225,00 per la fase di studio, € 540,00 per la fase istruttoria, € 675 per la fase decisionale, con riduzione del 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02) oltre il 15% per spese generali;
nonché le spese vive sostenute dall'opponente per l'infruttuoso recupero dei crediti professionali innanzi al GDP civile nel giudizio r.g. n. 359/2023 per complessivi € 15,28 ( notifica ricorso e marca da bollo), senza tuttavia riconoscere la liquidazione degli onorari professionali come liquidati dal GDP nella sentenza n. 21/2024 pari ad € 1.722,24. 2. Sulla scorta di ciò, l'opponente lamenta la parziale illegittimità del decreto di liquidazione impugnato, sostenendo la violazione da parte del Giudice penale degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la violazione e/o mancata applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, avendo escludo nel decreto impugnato il riconoscimento dei compensi pari ad € 1.722,24 come liquidati dal GDP nella sentenza n. 21/2024.
Nessuno si è costituito nell'interesse del , nonostante l'avvenuta Controparte_1 notificazione a mezzo PEC del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
A seguito del deposito di note scritte il 02.10.2025 da parte dell'opponente e tenutasi l'udienza il
09.10.2025 in forma cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, , che non si Controparte_1
è costituito nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza eseguita dall'opponente in data 21.07.2025.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei modi e nei limiti di seguito indicati.
2.1. Con l'unico motivo di opposizione l'opponente lamenta la parziale illegittimità del decreto di liquidazione opposto, sostenendo la violazione da parte del Giudice penale degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la violazione e/o mancata applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, avendo il giudicante escluso nel decreto impugnato il riconoscimento dei compensi pari ad € 1.722,24 come liquidati in sentenza dal GDP per l'attività di recupero del credito in sede civile. Peraltro, l'opponente sostiene che tali compensi sarebbero dovuti nella misura di € 1.527,47, già comprensivi di spese pari ad € 15,28 (ex D.M. 55/2014, valore della causa da 1.101 a 5.200, parametri medi, fase di studio €
236,00, fase introduttiva € 252,00, fase istruttoria e/o trattazione € 352,00 e fase decisionale € 425,00) oltre spese al 15% e cpa, non operando la riduzione di cui agli artt. 130 e 106-bis del DPR 115/2002 non essendo il ammesso al patrocino a spese dello Stato. CP_3
Tale doglianza è in parte fondata in quanto, per pacifico orientamento della Suprema Corte, “le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d'ufficio per l'attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrano nell'ambito dei costi che l'erario è tenuto a rimborsare” (Cass. civ., sez. II, ord. n.
14179/25, Cass. civ., sez II, n. 7275/23, Cass. civ. ord. n. 22579/2019).
Pertanto il Giudice penale, in sede di esperimento della procedura di liquidazione da parte dell'opponente dei propri compensi professionali, avrebbe dovuto liquidare a quest'ultimo, oltre agli onorari per l'attività svolta in sede penale, quale difensore d'ufficio del (risultato di fatto CP_3 irreperibile), e le spese anticipate di € 15,28, anche i diritti, le spese e gli onorari relativi al giudizio civile di recupero del credito instaurato a mezzo dell'avv. MI a fronte del mancato pagamento da parte del degli onorari richiesti con raccomandata AR di cui ai docc. 1 e 3. CP_3
Fermo ciò, deve tuttavia osservarsi che in sede di liquidazione degli onorari del difensore d'ufficio di un imputato risultato irreperibile, il giudice penale (ed in via generale il giudice in sede di opposizione) ben può rideterminare l'importo liquidato dal giudice civile per il recupero del credito, non avendo tale ultima statuizione carattere vincolante nel successivo giudizio finalizzato ad ottenere la liquidazione delle competenze a carico dello Stato. Sicché, il giudice della liquidazione può procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione;
ancorché determinabile non al di sotto delle tariffe minime, posto che per pacifica giurisprudenza la quantificazione “dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti",
i quali fungono da limite massimo;
sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime”. (cfr. Cass. civ. ord. n.
15006/2021, si veda punto motivo n. 3).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di poter rideterminare in tale sede l'importo da liquidare a titolo di onorari per l'attività di recupero del credito svolta in sede civile dall'opponente, che si liqua secondo i parametri minimi alla luce della semplicità delle questioni ivi affrontate e della minima attività difensiva svolta, che, dalle allegazioni in atti, risulta sfociata nella redazione del ricorso ex
316 c.p.c. (non riscontrabile per difficoltà, poiché presente solo la nota di iscrizione a ruolo) e alla partecipazione all'udienza di discussione.
Per tali ragioni, in parziale riforma del decreto impugnato, si ritiene dovuta, in aggiunta a quanto già liquidato dal giudice penale ( € 1104,00 oltre cpa e iva e spese vive pari ad € 15,28 per spese vive) anche la liquidazione dell'onorario in favore dell'opponente per avere infruttuosamente esperito la procedura di recupero del proprio credito, che ex D.M. 55/2014 così si determina: causa di valore scaglione da 1101 a € 5.200, giudizi innanzi al GDP, parametri minimi, per fase di studio € 118,00, per fase introduttiva € 126,00, per fase istruttoria e/o trattazione € 176,00 e fase decisionale € 213,00, per un complessivo di € 633,00, oltre spese fort. al 15% e cpa, senza operare la riduzione di cui all'art. 106-bis TU spese di giustizia. (cfr. Cass. ord. n. 3606/2024: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106- bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto”.
3. le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche (causa di valore da 1.101,00
a 5.200,00, si liquida la fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate. Si esclude la fase istruttoria/trattazione, poiché sostanzialmente assente in questo procedimento, essendo la domanda fondata su prove documentali allegate al ricorso e di pronta soluzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 1597/2025, in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso in data 03/04/2025 dal Giudice penale di Ravenna nel procedimento iscritto al n. R.G.N. 6419/21 e R.G.P. 1953/21, fermo quanto già liquidato nel decreto impugnato:
- liquida ad per l'attività di recupero del credito contro nella causa Parte_1 CP_3
r.g. n. 359/2023 GDP di Lugo, la somma complessiva di € 633,00, oltre spese generali e cpa come per legge e se dovute;
-condanna il al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge e se dovute.
- dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo di pagamento nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 171, D.P.R. n. 115/2002;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al suddetto avvocato, alle parti ed al P.M. (art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002).
Si comunichi
Ravenna, 07/11/2025
Il Presidente del Tribunale dott. Giovanni Trerè