Articolo 3 della Legge 3 maggio 1989, n. 170
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 maggio 1989
Art. 3. 1. Per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 1 e 2, e' fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in piu' o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
Entrata in vigore il 27 maggio 1989