Art. 9.
Sono altresi' autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e successivi, indicati pure nelle singole leggi speciali, le seguenti altre spese in relazione agli oneri derivanti dall'esecuzione di opere a pagamento differito:
1) L. 1.950.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di sovvenzioni per la linea navigabile Milano-Cremona-Po a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1044 ;
2) L. 119.025.000 per le annualita' occorrenti:
a) per le sovvenzioni per opere idrauliche in base al regio decreto-legge 28 febbraio 1937, n. 248 , L. 25.000;
b) per i contributi per l'edilizia scolastica, L. 5.000.000;
c) per i contributi per gli acquedotti e per le opere igieniche, L. 12.000.000;
d) per la concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136 , L. 102.000.000.
Sono altresi' autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e successivi, indicati pure nelle singole leggi speciali, le seguenti altre spese in relazione agli oneri derivanti dall'esecuzione di opere a pagamento differito:
1) L. 1.950.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di sovvenzioni per la linea navigabile Milano-Cremona-Po a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1044 ;
2) L. 119.025.000 per le annualita' occorrenti:
a) per le sovvenzioni per opere idrauliche in base al regio decreto-legge 28 febbraio 1937, n. 248 , L. 25.000;
b) per i contributi per l'edilizia scolastica, L. 5.000.000;
c) per i contributi per gli acquedotti e per le opere igieniche, L. 12.000.000;
d) per la concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136 , L. 102.000.000.