TAR
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00586/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00240 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00586/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristian Finotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Treviso, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento prefettizio n. Fasc. W.A. n. 4045/2020 P.A. – Area 1° notificato in data 8 marzo 2024 con il quale l'Autorità amministrativa annullava e sostituiva in autotutela il precedente decreto prot. 0090353 del 22.11.2022 con il quale comminava N. 00586/2024 REG.RIC.
ai danni del ricorrente: il divieto di detenere le armi e le munizioni denunciate ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S; la confisca delle suddette armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. OL DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale la Prefettura di Treviso ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, annullando e sostituendo in autotutela il precedente decreto prot. n. 90353 del 22 novembre 2022.
La misura è stata adottata a seguito di un accesso presso l'abitazione del ricorrente, effettuato dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in data 17 novembre 2020, durante il quale sono state riscontrate irregolarità nella custodia delle armi detenute dal ricorrente.
In particolare, un fucile da caccia risultava collocato con alcuni indumenti, nel guardaroba posto al primo piano dell'abitazione, nel corridoio che collega la cucina e la camera da letto, accessibile da parte di familiari, ospiti e soggetti che avessero fatto ingresso, anche abusivamente, nell'immobile.
Un secondo fucile risultava custodito smontato all'interno di un armadio, non blindato, anch'esso accessibile. N. 00586/2024 REG.RIC.
Un terzo fucile, asseritamente danneggiato, era riposto nella camera da letto, dov'è ricoverata la moglie dell'interessato, peraltro allettata.
Tutte le armi sono state ritirate in via cautelare e il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per omessa custodia di armi, conclusosi con un decreto penale di condanna, successivamente opposto e definito mediante oblazione.
Avverso il provvedimento sono state proposte le censure rubricate come segue:
(1) Violazione del procedimento amministrativo – mancata indicazione di protocollo
e rinvio de relato a provvedimento inesistente;
(2) Violazione di legge – violazione delle norme sul procedimento amministrativo – mancata riapertura del procedimento;
(3.1) Violazione di legge – insussistenza dei requisiti alla base del provvedimento negatorio – assenza di accertamento in sede penale - omessa motivazione;
(3.2) Eccesso di potere – mancanza dei presupposti per l'emissione del divieto – omessa motivazione.
In particolare, il ricorrente lamenta violazioni procedurali nonché l'insussistenza dei requisiti legali e fattuali posti alla base del provvedimento, specie in assenza di un accertamento penale e di una motivazione adeguata.
L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha resistito nel merito, evidenziando la legittimità del provvedimento impugnato e la sussistenza di elementi sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità formulato nei confronti del ricorrente.
Infine, all'udienza pubblica del 2 luglio 2025, la causa è stata assegnata alla decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Non è fondato il primo profilo di censura, con il quale sono contestate violazioni formali consistenti nella mancata indicazione del protocollo e nel rinvio al precedente decreto del 22 novembre 2022, annullato in via di autotutela. N. 00586/2024 REG.RIC.
Invero, la mancata indicazione del numero di protocollo non costituisce un vizio tale da determinare l'annullamento del provvedimento, trattandosi di una mera irregolarità formale. Nemmeno l'ulteriore rilievo, formulato con la censua in esame, può essere condiviso, in quanto la motivazione del provvedimento, come traspare dal chiaro tenore testuale, non è costituita da un mero rinvio al precedente decreto annullato, dando ampiamente conto della valutazione delle risultanze istruttorie e delle osservazioni del ricorrente.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Si deve osservare che, nel reiterare l'avversata misura, l'Amministrazione ha provveduto a esaminare e confutare le osservazioni del ricorrente, così da assicurare il rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo. Peraltro, va altresì soggiunto che, ai sensi dell'art. 21-octies, l.n. 241 del 1990, il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Infondato è, infine, anche il terzo motivo.
Il ricorrente lamenta che il divieto di detenzione delle armi sarebbe stato disposto sulla base di un'unica isolata contestazione, riferita ad un episodio, avvenuto il 17 novembre 2020, nel quale è stata accertata l'omessa custodia delle armi detenute. Tale episodio non sarebbe idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità. Inoltre, il conseguente procedimento penale si sarebbe concluso con un decreto penale di condanna, successivamente opposto e definito mediante l'accesso – per mere ragioni di convenienza processuale – ad oblazione.
Al riguardo, si deve ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione in materia di detenzione di armi, scevro da finalità sanzionatorie, è essenzialmente diretto alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva. N. 00586/2024 REG.RIC.
Tale potere si esplica attraverso una valutazione prognostica della condotta dell'interessato, che può fondarsi anche su episodi isolati purché significativi. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale (T.A.R. Veneto, Sez. I, nn. 1325/2025; 2909/2024; 1576/2024), ciò che rileva non è la gravità dei fatti bensì il pericolo che essi possano ripetersi, così da alimentare ragionevoli dubbi circa la costante affidabilità dell'interessato. Inoltre, il potere discrezionale dell'Amministrazione non è subordinato alla sussistenza di una condanna penale, ma ben può fondarsi un ragionamento induttivo e probabilistico (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 45).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è riferito ad una condotta di particolare rilievo, accertata il 17 novembre 2020, allorché i Carabinieri intervenuti hanno riscontrato che le armi detenute, impropriamente distribuite nei locali dell'abitazione e tutte accessibili, non erano state correttamente custodite. Sebbene il ricorrente abbia opposto il decreto penale di condanna e abbia proceduto all'oblazione, la scelta di estinguere il reato mediante oblazione non esclude la possibilità per l'Amministrazione di fondare il proprio giudizio di inaffidabilità su elementi di fatto emersi nel corso degli accertamenti confluiti nel procedimento penale. Del resto, la scelta di procedere all'oblazione può essere certamente motivata da ragioni di convenienza processuale, di onerosità o di aleatorietà del procedimento giudiziale, senza che ciò consenta di escludere che l'Amministrazione possa considerare, al fine di fondare il giudizio di inaffidabilità gli elementi di fatto accertati dall'Autorità
Giudiziaria e comunque emersi nel corso delle indagini.
La valutazione dell'Amministrazione circa l'inaffidabilità del ricorrente nell'utilizzo delle armi non presenta, dunque, profili di manifesta irragionevolezza, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e della finalità preventiva-cautelare del potere esercitato, che, come detto, non è subordinato alla sussistenza di una condanna penale, N. 00586/2024 REG.RIC.
ma ben può fondarsi su un ragionamento induttivo e probabilistico fondato sulle circostanze accertate dagli organi di polizia.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
OL DI, Primo Referendario, Estensore
RT RA, Referendario N. 00586/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL DI ON AS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00240 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00586/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristian Finotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Treviso, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento prefettizio n. Fasc. W.A. n. 4045/2020 P.A. – Area 1° notificato in data 8 marzo 2024 con il quale l'Autorità amministrativa annullava e sostituiva in autotutela il precedente decreto prot. 0090353 del 22.11.2022 con il quale comminava N. 00586/2024 REG.RIC.
ai danni del ricorrente: il divieto di detenere le armi e le munizioni denunciate ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S; la confisca delle suddette armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. OL DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale la Prefettura di Treviso ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, annullando e sostituendo in autotutela il precedente decreto prot. n. 90353 del 22 novembre 2022.
La misura è stata adottata a seguito di un accesso presso l'abitazione del ricorrente, effettuato dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in data 17 novembre 2020, durante il quale sono state riscontrate irregolarità nella custodia delle armi detenute dal ricorrente.
In particolare, un fucile da caccia risultava collocato con alcuni indumenti, nel guardaroba posto al primo piano dell'abitazione, nel corridoio che collega la cucina e la camera da letto, accessibile da parte di familiari, ospiti e soggetti che avessero fatto ingresso, anche abusivamente, nell'immobile.
Un secondo fucile risultava custodito smontato all'interno di un armadio, non blindato, anch'esso accessibile. N. 00586/2024 REG.RIC.
Un terzo fucile, asseritamente danneggiato, era riposto nella camera da letto, dov'è ricoverata la moglie dell'interessato, peraltro allettata.
Tutte le armi sono state ritirate in via cautelare e il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per omessa custodia di armi, conclusosi con un decreto penale di condanna, successivamente opposto e definito mediante oblazione.
Avverso il provvedimento sono state proposte le censure rubricate come segue:
(1) Violazione del procedimento amministrativo – mancata indicazione di protocollo
e rinvio de relato a provvedimento inesistente;
(2) Violazione di legge – violazione delle norme sul procedimento amministrativo – mancata riapertura del procedimento;
(3.1) Violazione di legge – insussistenza dei requisiti alla base del provvedimento negatorio – assenza di accertamento in sede penale - omessa motivazione;
(3.2) Eccesso di potere – mancanza dei presupposti per l'emissione del divieto – omessa motivazione.
In particolare, il ricorrente lamenta violazioni procedurali nonché l'insussistenza dei requisiti legali e fattuali posti alla base del provvedimento, specie in assenza di un accertamento penale e di una motivazione adeguata.
L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha resistito nel merito, evidenziando la legittimità del provvedimento impugnato e la sussistenza di elementi sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità formulato nei confronti del ricorrente.
Infine, all'udienza pubblica del 2 luglio 2025, la causa è stata assegnata alla decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Non è fondato il primo profilo di censura, con il quale sono contestate violazioni formali consistenti nella mancata indicazione del protocollo e nel rinvio al precedente decreto del 22 novembre 2022, annullato in via di autotutela. N. 00586/2024 REG.RIC.
Invero, la mancata indicazione del numero di protocollo non costituisce un vizio tale da determinare l'annullamento del provvedimento, trattandosi di una mera irregolarità formale. Nemmeno l'ulteriore rilievo, formulato con la censua in esame, può essere condiviso, in quanto la motivazione del provvedimento, come traspare dal chiaro tenore testuale, non è costituita da un mero rinvio al precedente decreto annullato, dando ampiamente conto della valutazione delle risultanze istruttorie e delle osservazioni del ricorrente.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Si deve osservare che, nel reiterare l'avversata misura, l'Amministrazione ha provveduto a esaminare e confutare le osservazioni del ricorrente, così da assicurare il rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo. Peraltro, va altresì soggiunto che, ai sensi dell'art. 21-octies, l.n. 241 del 1990, il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Infondato è, infine, anche il terzo motivo.
Il ricorrente lamenta che il divieto di detenzione delle armi sarebbe stato disposto sulla base di un'unica isolata contestazione, riferita ad un episodio, avvenuto il 17 novembre 2020, nel quale è stata accertata l'omessa custodia delle armi detenute. Tale episodio non sarebbe idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità. Inoltre, il conseguente procedimento penale si sarebbe concluso con un decreto penale di condanna, successivamente opposto e definito mediante l'accesso – per mere ragioni di convenienza processuale – ad oblazione.
Al riguardo, si deve ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione in materia di detenzione di armi, scevro da finalità sanzionatorie, è essenzialmente diretto alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva. N. 00586/2024 REG.RIC.
Tale potere si esplica attraverso una valutazione prognostica della condotta dell'interessato, che può fondarsi anche su episodi isolati purché significativi. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale (T.A.R. Veneto, Sez. I, nn. 1325/2025; 2909/2024; 1576/2024), ciò che rileva non è la gravità dei fatti bensì il pericolo che essi possano ripetersi, così da alimentare ragionevoli dubbi circa la costante affidabilità dell'interessato. Inoltre, il potere discrezionale dell'Amministrazione non è subordinato alla sussistenza di una condanna penale, ma ben può fondarsi un ragionamento induttivo e probabilistico (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 45).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è riferito ad una condotta di particolare rilievo, accertata il 17 novembre 2020, allorché i Carabinieri intervenuti hanno riscontrato che le armi detenute, impropriamente distribuite nei locali dell'abitazione e tutte accessibili, non erano state correttamente custodite. Sebbene il ricorrente abbia opposto il decreto penale di condanna e abbia proceduto all'oblazione, la scelta di estinguere il reato mediante oblazione non esclude la possibilità per l'Amministrazione di fondare il proprio giudizio di inaffidabilità su elementi di fatto emersi nel corso degli accertamenti confluiti nel procedimento penale. Del resto, la scelta di procedere all'oblazione può essere certamente motivata da ragioni di convenienza processuale, di onerosità o di aleatorietà del procedimento giudiziale, senza che ciò consenta di escludere che l'Amministrazione possa considerare, al fine di fondare il giudizio di inaffidabilità gli elementi di fatto accertati dall'Autorità
Giudiziaria e comunque emersi nel corso delle indagini.
La valutazione dell'Amministrazione circa l'inaffidabilità del ricorrente nell'utilizzo delle armi non presenta, dunque, profili di manifesta irragionevolezza, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e della finalità preventiva-cautelare del potere esercitato, che, come detto, non è subordinato alla sussistenza di una condanna penale, N. 00586/2024 REG.RIC.
ma ben può fondarsi su un ragionamento induttivo e probabilistico fondato sulle circostanze accertate dagli organi di polizia.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
OL DI, Primo Referendario, Estensore
RT RA, Referendario N. 00586/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL DI ON AS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.