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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 522/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr. Marisa SALVO Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 522/2024 R.G., vertente tra: ( ) – rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1 ocura speciale conferita in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata con il proprio difensore all'indirizzo pec: Email_1
- APPELLANTE- e ( ) – elettivamente domiciliato presso il proprio difensore CP_1 C.F._3 costituito nel giudizio di I° grado avv. Lucia Mazzeo all'indirizzo pec:
Email_2
-APPELLATO- e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore che ha apposto il Visto oggetto: Appello avverso la sentenza n. 460/2024 del 21/04/2024 emessa dal tribunale di Patti, a definizione del giudizio n. 1390/2020 R.G. C.C., notificata all'appellante in data 21.05.2024. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “1. annulli la sentenza 460/2024 pronunciata dal tribunale civile di Patti in relazione alle censure ad essa mosse e per l'effetto;
2. dichiari tenuto e condanni l'appellato a versare all'appellante un assegno mensile per il mantenimento del figlio con lei convivente, nella misura di €uro 350,00 o in Persona_1 quella diversa ritenuta di giustizia;
3. dichiari tenuto e condanni l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, spese generali 15%, cpa 4%, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Caiazza che si dichiara anticipatario;
4. gradatamente dichiari compensate integralmente o anche soltanto in parte le spese di lite del processo di I°grado, nel qual caso ponendo a carico dell'appellato quelle residue non compensate”. Per l'appellato: “1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 460/2024 del Tribunale di Parte_1
Patti. 2) Ritenere e dichiarare nel merito infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dalla signora
e rigettarle con qualunque statuizione. 3) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio”. Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
premesso di essersi separata dal marito, con Parte_1 CP_1 provvedimento di omologa reso dal tribunale di Patti il 22/04/2004 e di essersi trasferita a vivere in una località diversa dalla residenza coniugale, cosicché non vi era stata più convivenza con il proprio congiunto, né tanto meno riconciliazione, formulava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di attribuzione di un assegno divorzile per sé e suo figlio con lei Per_1 convivente ed economicamente non ancora autosufficiente. In esito all'udienza presidenziale del 28/04/2021, nel corso della quale l'appellante dichiarava di essere disposta a rinunciare all'assegno divorzile per sé, insistendo per il riconoscimento dello stesso in favore del figlio, il Tribunale, nulla disponeva per l'appellante, mentre determinava in €. 250,00 il contributo mensile del padre al mantenimento del figlio ordinando, altresì, alla società Poste Italiane spa, datore di lavoro dell'obbligato, di versare direttamente alla beneficiaria l'importo anzidetto, atteso il persistente inadempimento pregresso in ordine agli obblighi di mantenimento. Con sentenza parziale 32/2022 del 24/01/2022, il tribunale dichiarava cessati i soli effetti civili del matrimonio e disponeva il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine agli aspetti economici ancora rilevanti. Successivamente, con l'impugnata sentenza, il Tribunale, così statuiva:
“1. rigetta le domande avanzate dall'attrice;
2. revoca l'assegno per il mantenimento del figlio posto a carico del convenuto;
3. condanna l'attrice a corrispondere in favore del convenuto le spese del presente giudizio che liquida in
€uro 3.000,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Giudizio di appello. Con ricorso depositato il 19.06.2024, impugnava tale decisione per i Parte_1 seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione. Con tale primo motivo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha preso posizione e si è pronunciato sull'attribuzione dell'assegno divorzile in favore dell'appellante, nonostante la richiedente vi avesse rinunciato fin dall'udienza presidenziale e di ciò il tribunale ne avesse anche dato atto sia nella sentenza parziale che in quella qui impugnata. Secondo l'appellante, quindi, in mancanza di una specifica domanda, il giudice a quo non avrebbe dovuto spendersi nella valutazione del merito della stessa, ma limitarsi a vagliare la richiesta della donna di attribuzione di un assegno di mantenimento per il figlio con lei convivente. Da ciò consegue che il tribunale non Per_1 avrebbe potuto ritenere l'appellante soccombente sull'istanza di attribuzione per sé dell'assegno divorzile, giacché espressamente rinunciata e dunque insuscettibile di essere assunta come bene della vita conteso implicante l'obbligo di una pronuncia giudiziale.
2. Nullità della sentenza per motivazione carente ed omesso apprezzamento del materiale probatorio riguardo il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
. Con tale secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il Persona_1
Tribunale ha respinto la domanda dell'appellante di attribuzione di un assegno per il mantenimento del figlio con lei convivente e non economicamente Persona_1 autosufficiente, ritenendo indimostrato che costui (testualmente) “si fosse attivato per la ricerca di un'attività lavorativa stabile e duratura che potesse garantirgli l'indipendenza economica” o che “avesse intrapreso specifici percorsi formativi o di studio che potessero ostacolarlo o rallentare il suo stabile collocamento nel mercato del lavoro”.
2 Assume, invece, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto dare atto che il ragazzo si era sempre adoperato, lavorando fin dal termine degli studi superiori, tant'è che durante l'udienza presidenziale la circostanza era stata ampiamente riportata in atti, così come è stata documentata poi la continuità di tale impegno mediante il deposito di un ulteriore contratto di lavoro allegato alla comparsa conclusionale, sebbene si trattasse di accordi di formazione a tempo determinato, retribuiti mensilmente con non più di euro 600,00. Dunque, afferma l'appellante, che avesse un contratto di lavoro a tempo Persona_1 determinato (di apprendistato) vali 4 non significava che egli vivesse una condizione di indipendenza economica, considerato che la retribuzione da lui percepita, in media pari a meno di €uro 600,00 mensili (vedasi buste paga versate in atti), non è tale da potersi assumere adeguata, non potendogli assicurare una esistenza libera e dignitosa. 3. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 91-92 c.p.c. Con tale ultimo motivo di appello, la sentenza viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha condannato l'appellante a rifondere le spese di lite all'appellato, ritenendola soccombente ai sensi dell'art. 91 cpc. Sostiene la che il Tribunale avrebbe dovuto applicare diversamente il principio Pt_2 espresso dalla norma in parola, rilevando, cioè, che avendo la formalizzato Parte_1 una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed un'altra di attribuzione di un assegno per il mantenimento del figlio con sé convivente (già rinunciata quella di assegno divorzile per sé), l'accoglimento della prima ed il rigetto della seconda non implicava la soccombenza totale di costei, per cui ella non poteva essere condannata al pagamento, neanche parziale, delle spese processuali in favore del convenuto.
§ Con decreto emesso dal Presidente della Sezione veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 16.12.2024, disponendo lo svolgimento con modalità cartolari (ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.) mediante scambio e deposito telematico di note scritte di trattazione. Con comparsa depositata in data 15.11.2024, si costituiva in questo giudizio il CP_1 quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, comma 1, per mancata esposizione di motivi specifici nonché per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto e nel merito la totale infondatezza dello stesso sotto tutti i profili denunciati dall'appellante, chiedendo la conferma integrale dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio. Nello specifico l'appellato osservava che la sebbene in sede di audizione Pt_1 presidenziale avesse affermato di essere “disponibile a rinunciare all'assegno divorzile e chiedere solo il mantenimento per il figlio”, successivamente con memoria integrativa del 22 novembre 2022, però riproponeva la domanda di assegno divorzile in proprio favore, insistendo poi, in sede di precisazione delle conclusioni per l'accoglimento integrale della domanda. In ordine al secondo motivo di appello, deduceva che la motivazione del Giudice di prime cure sul punto doveva ritenersi ineccepibile, atteso che, applicando al caso di specie i princìpi giurisprudenziali in materia di mantenimento del figlio maggiore di età, ha valorizzato da un lato il lasso di tempo intercorso tra la conclusione degli studi, e quindi del percorso di formazione intrapreso dal figlio, e dall'altro il principio di autoresponsabilità, in virtù del quale il “figlio adulto” deve dedurre e dimostrare l'esistenza di particolari circostanze oggettive ed esterne, atte a giustificare il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. Contestava espressamente anche il terzo motivo di gravame relativo alla condanna alle spese, assumendo come la fosse rimasta soccombente sia sulla domanda dell'assegno Pt_1 divorzile in proprio favore che sulla domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.
3 Con note scritte depositate il 15.12.2024, il procuratore di parte ricorrente depositava ulteriore documentazione sopravvenuta e segnatamente comunicazione passaggio a contratto a tempo indeterminato e buste paga dei mesi di ottobre e novembre 2024, insistendo comunque nei motivi di appello. All'esito della prima udienza (cartolare) del 16.12.2024 la causa veniva rinviata per la decisione alla data del 24.06.2025 ed in tale data le parti concludevano come da note di trattazione scritta, indi, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va precisato che, per insegnamento assolutamente pacifico e consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anteriori alla riforma c.d. AR (come nel caso di specie) il giudizio di appello è soggetto al rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme. Ciò esclude l'applicazione delle scansioni processuali che regolano il rito ordinario, come la fissazione di udienza di precisazione conclusioni o delle norme ex art. 352 e 190 c.p.c. che prevedono lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità dei motivi di appello e per manifesta infondatezza dello stesso. Premessa l'inapplicabilità al procedimento in esame dell'istituto di cui all'art. 348 bis c.p.c. per l'espressa deroga prevista dalla stessa disposizione normativa con riferimento agli appelli relativi alle cause di cui all'articolo 70, primo comma, c.p.c., va rilevato - sotto l'altro profilo censurato - che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità «l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere» (Cfr. Cassazione civile, sez. 3 Ord. N.10916 del 05/05/2017). Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello, come sopra riportato, contiene le specifiche ragioni del dissenso, rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non correttamente affrontate e delle prove non valutate.
§ 3. Nel merito, l'appello non merita accoglimento per le ragioni di cui si dirà. Partendo per ragioni di ordine sistematico dal secondo motivo di appello, deve osservarsi come la statuizione del Giudice di prime cure sia conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali e non merita, quindi, le censure mosse dall'appellante. Invero, la doglianza devoluta alla Corte di Appello riguarda il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente. Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità che ha ispirato il deliberato del Tribunale «i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
4 l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro» (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ne deriva che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli previsto dall'articolo 30 della Costituzione e dall'art. 315 bis del Codice civile non cessa con il raggiungimento della maggiore età. La giurisprudenza ha però limitato tale obbligo alle ipotesi in cui i figli, anche maggiorenni non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza reddituale senza loro colpa. L'obbligo perdura, dunque, sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio. Orbene, la valutazione dell'obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Secondo la S.C.: «per il figlio adulto, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa». (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1, Sentenza n. 24731 del 16/09/2024). Nel caso di specie, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la mancata prova del fatto che il figlio, all'epoca di anni 24, si fosse attivato per la ricerca di un'attività lavorativa Per_1 stabile e duratura che potesse garantirgli l'indipendenza economica fosse sufficiente a revocare l'obbligo di mantenimento disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale, e ciò anche considerata la circostanza che “dagli atti di causa non emerge, tra l'altro, che lo stesso abbia intrapreso specifici percorsi formativi o di studio che possano ostacolare o rallentare il suo stabile collocamento nel mercato del lavoro”. Tra l'altro la circostanza che egli nelle more dell'odierna decisione (con decorrenza dell'1.9.2024), abbia ottenuto la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato a un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. documentazione allegata alle note di trattazione dell'appellante del 15.12.2024), dimostra e conferma come egli si sia completamente affrancato dalla dipendenza economica dai propri genitori, avendo la capacità di autodeterminarsi anche in ambito lavorativo. Lo stabile inserimento del giovane nel mondo del lavoro con lo svolgimento di attività retribuita costituisce circostanza tale da evidenziare la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze di vita. Ma anche proiettandosi allo stato delle conoscenze del Tribunale allorquando il contratto di lavoro era ancora a tempo determinato (fino al 31.08.2024) con una retribuzione di €. 600,00, tale dato era comunque seriamente indicativo della prospettiva di durevole emancipazione economica del giovane in applicazione degli insegnamenti della S.C. secondo i quali «lo svolgimento di Per_1 un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione» (Cfr. Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 40282 del 15.12.2021) attesa, peraltro, nel caso di specie, la non breve durata del rapporto di lavoro (tre anni, come si evince dalla copia del contratto prodotto nel giudizio di primo grado) e la misura non irrisoria della retribuzione.
§ 4. Non coglie nel segno, a giudizio della Corte, neanche il lamentato vizio di ultrapetizione in cui si sostanzia il primo motivo di appello, il cui esame ha rilievo solo ai fini della
5 regolamentazione delle spese del giudizio, non mirando il motivo di appello ad ottenere una pronuncia di merito diversa da quella adottata dal Giudice di prime cure. Ebbene, vi è violazione di tale principio quando il giudice si pronuncia oltrepassando i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti o su ciò che esula in generale dal giudizio in questione. La S.C. si è più volte soffermata sulla questione, affermando che «il vizio dedotto di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., 21 marzo2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002)» (Cfr. più recentemente: Cassazione civile, sezione 6-1, Ordinanza n. 22761/2022). Orbene, nel caso in esame, pur avendo la dichiarato in sede di audizione presidenziale Pt_1
(tenutasi in data 28.04.2021) di essere “disponibile a rinunciare all'assegno divorzile e chiedere solo il mantenimento per il figlio”, tuttavia non ha mai definitivamente formalizzato tale rinuncia, assumendo attraverso gli scritti difensivi una posizione processuale incompatibile con la suddetta pronuncia. Basti pensare che, come correttamente evidenziato dall'appellato, ancora nelle memorie del 22.11.2021 la stessa insisteva “nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo e ribadite nel presente atto”, affermando nella narrativa dello scritto difensivo che
“è perciò interesse della ricorrente far sì che i propri diritti e quelli di suo figlio siano tutelati concretamente, domandando perciò il pagamento diretto dell'assegno divorzile in proprio favore obbligando a tanto il terzo Poste Italiane spa, datore di lavoro del resistente, ai sensi dell'art. 156 codice civile. Quanto alla misura della contribuzione appare equo ed attuale imporre a carico del l'obbligo di versare alla CP_1 Parte_1
tenuto conto delle esigenze economiche proprie e del nvivente con lei, oltre che
[...] Per_1 costui, un assegno divorzile di €uro 600,00 mensile, rivalutabile annualmente in base agli scostamenti rilevati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria”. Così facendo la ha mantenuto ferma nel corso del giudizio la domanda già avanzata Pt_1 nelle conclusioni dell'atto introduttivo, laddove veniva formulata nei termini seguenti: “disponga che corrisponda un assegno divorzile mensile di €uro 600,00 in favore della ricorrente e di suo CP_1 figlio con lei convivente entro il giorno 05 di ciascun mese e concorra alle spese di carattere Persona_1 straordinario sopportate da costoro nella misura del 50%”. Tale posizione processuale, certamente non univocamente indicativa della volontà di rinunciare alla domanda di assegno divorzile, ha imposto al giudice di merito di pronunciarsi anche in ordine ad essa, considerato che anche in sede di precisazione delle conclusioni la difesa si è riportata ai propri atti e difese concludendo per “l'accoglimento integrale della domanda e la conferma del provvedimento adottato all'udienza presidenziale che ha onerato il datore di lavoro di – dicasi Poste Italiane spa CP_1
- al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento dovuto da costui al figlio . Persona_1
Né appare dirimente il contenuto della comparsa conclusionale depositata nel primo grado di giudizio, laddove, invece, si faceva riferimento all'intervenuta “rinuncia al mantenimento per sé” e si insisteva solo nel riconoscimento dell'assegno soltanto in favore del figlio nella misura che quantificava in €. 350.00. Come è noto, invero, la comparsa conclusionale ha una mera funzione illustrativa in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, per cui da essa non può (e non poteva, quindi, trarsi nel caso di specie) alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni sulle quali la parte ha insistito nella appropriata sede dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. sul punto: Cass. sez. 3, sentenza n. 409 del 12.01.2006). In virtù del principio della soccombenza e della causalità, pertanto, altrettanto correttamente il Tribunale ha addossato alla le spese del giudizio di primo grado. Ne consegue che Pt_1
6 vanno rigettati i motivi di appello imbastiti su tale asserito vizio della decisione (e segnatamente i motivi nn. 1 e 3 sopra riportati).
§ 5. L'appello va, quindi, integralmente rigettato.
Circa la spese del procedimento, le stesse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e vanno liquidate, rapportandole a parametri tra i minimi ed i medi (avuto riguardo alla natura della causa e all'entità delle questioni trattate ed all'attività difensivo in concreto profusa) dello scaglione di riferimento, nella misura di €. 2.500,00 (di cui €. 700,00 fase di studio;
€. 600,00 fase introduttiva;
€. 1.200,00 fase di studio), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 460/2024, pubbl. l'11.04.2024 emessa dal Tribunale di Patti, a definizione del giudizio n. 1390/2020 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di controparte delle spese Parte_1 processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2.500,00 (ripartiti come indicato in parte motiva), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura di 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr. Marisa SALVO Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 522/2024 R.G., vertente tra: ( ) – rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1 ocura speciale conferita in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata con il proprio difensore all'indirizzo pec: Email_1
- APPELLANTE- e ( ) – elettivamente domiciliato presso il proprio difensore CP_1 C.F._3 costituito nel giudizio di I° grado avv. Lucia Mazzeo all'indirizzo pec:
Email_2
-APPELLATO- e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore che ha apposto il Visto oggetto: Appello avverso la sentenza n. 460/2024 del 21/04/2024 emessa dal tribunale di Patti, a definizione del giudizio n. 1390/2020 R.G. C.C., notificata all'appellante in data 21.05.2024. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “1. annulli la sentenza 460/2024 pronunciata dal tribunale civile di Patti in relazione alle censure ad essa mosse e per l'effetto;
2. dichiari tenuto e condanni l'appellato a versare all'appellante un assegno mensile per il mantenimento del figlio con lei convivente, nella misura di €uro 350,00 o in Persona_1 quella diversa ritenuta di giustizia;
3. dichiari tenuto e condanni l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, spese generali 15%, cpa 4%, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Caiazza che si dichiara anticipatario;
4. gradatamente dichiari compensate integralmente o anche soltanto in parte le spese di lite del processo di I°grado, nel qual caso ponendo a carico dell'appellato quelle residue non compensate”. Per l'appellato: “1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 460/2024 del Tribunale di Parte_1
Patti. 2) Ritenere e dichiarare nel merito infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dalla signora
e rigettarle con qualunque statuizione. 3) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio”. Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
premesso di essersi separata dal marito, con Parte_1 CP_1 provvedimento di omologa reso dal tribunale di Patti il 22/04/2004 e di essersi trasferita a vivere in una località diversa dalla residenza coniugale, cosicché non vi era stata più convivenza con il proprio congiunto, né tanto meno riconciliazione, formulava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di attribuzione di un assegno divorzile per sé e suo figlio con lei Per_1 convivente ed economicamente non ancora autosufficiente. In esito all'udienza presidenziale del 28/04/2021, nel corso della quale l'appellante dichiarava di essere disposta a rinunciare all'assegno divorzile per sé, insistendo per il riconoscimento dello stesso in favore del figlio, il Tribunale, nulla disponeva per l'appellante, mentre determinava in €. 250,00 il contributo mensile del padre al mantenimento del figlio ordinando, altresì, alla società Poste Italiane spa, datore di lavoro dell'obbligato, di versare direttamente alla beneficiaria l'importo anzidetto, atteso il persistente inadempimento pregresso in ordine agli obblighi di mantenimento. Con sentenza parziale 32/2022 del 24/01/2022, il tribunale dichiarava cessati i soli effetti civili del matrimonio e disponeva il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine agli aspetti economici ancora rilevanti. Successivamente, con l'impugnata sentenza, il Tribunale, così statuiva:
“1. rigetta le domande avanzate dall'attrice;
2. revoca l'assegno per il mantenimento del figlio posto a carico del convenuto;
3. condanna l'attrice a corrispondere in favore del convenuto le spese del presente giudizio che liquida in
€uro 3.000,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Giudizio di appello. Con ricorso depositato il 19.06.2024, impugnava tale decisione per i Parte_1 seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione. Con tale primo motivo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha preso posizione e si è pronunciato sull'attribuzione dell'assegno divorzile in favore dell'appellante, nonostante la richiedente vi avesse rinunciato fin dall'udienza presidenziale e di ciò il tribunale ne avesse anche dato atto sia nella sentenza parziale che in quella qui impugnata. Secondo l'appellante, quindi, in mancanza di una specifica domanda, il giudice a quo non avrebbe dovuto spendersi nella valutazione del merito della stessa, ma limitarsi a vagliare la richiesta della donna di attribuzione di un assegno di mantenimento per il figlio con lei convivente. Da ciò consegue che il tribunale non Per_1 avrebbe potuto ritenere l'appellante soccombente sull'istanza di attribuzione per sé dell'assegno divorzile, giacché espressamente rinunciata e dunque insuscettibile di essere assunta come bene della vita conteso implicante l'obbligo di una pronuncia giudiziale.
2. Nullità della sentenza per motivazione carente ed omesso apprezzamento del materiale probatorio riguardo il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
. Con tale secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il Persona_1
Tribunale ha respinto la domanda dell'appellante di attribuzione di un assegno per il mantenimento del figlio con lei convivente e non economicamente Persona_1 autosufficiente, ritenendo indimostrato che costui (testualmente) “si fosse attivato per la ricerca di un'attività lavorativa stabile e duratura che potesse garantirgli l'indipendenza economica” o che “avesse intrapreso specifici percorsi formativi o di studio che potessero ostacolarlo o rallentare il suo stabile collocamento nel mercato del lavoro”.
2 Assume, invece, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto dare atto che il ragazzo si era sempre adoperato, lavorando fin dal termine degli studi superiori, tant'è che durante l'udienza presidenziale la circostanza era stata ampiamente riportata in atti, così come è stata documentata poi la continuità di tale impegno mediante il deposito di un ulteriore contratto di lavoro allegato alla comparsa conclusionale, sebbene si trattasse di accordi di formazione a tempo determinato, retribuiti mensilmente con non più di euro 600,00. Dunque, afferma l'appellante, che avesse un contratto di lavoro a tempo Persona_1 determinato (di apprendistato) vali 4 non significava che egli vivesse una condizione di indipendenza economica, considerato che la retribuzione da lui percepita, in media pari a meno di €uro 600,00 mensili (vedasi buste paga versate in atti), non è tale da potersi assumere adeguata, non potendogli assicurare una esistenza libera e dignitosa. 3. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 91-92 c.p.c. Con tale ultimo motivo di appello, la sentenza viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha condannato l'appellante a rifondere le spese di lite all'appellato, ritenendola soccombente ai sensi dell'art. 91 cpc. Sostiene la che il Tribunale avrebbe dovuto applicare diversamente il principio Pt_2 espresso dalla norma in parola, rilevando, cioè, che avendo la formalizzato Parte_1 una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed un'altra di attribuzione di un assegno per il mantenimento del figlio con sé convivente (già rinunciata quella di assegno divorzile per sé), l'accoglimento della prima ed il rigetto della seconda non implicava la soccombenza totale di costei, per cui ella non poteva essere condannata al pagamento, neanche parziale, delle spese processuali in favore del convenuto.
§ Con decreto emesso dal Presidente della Sezione veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 16.12.2024, disponendo lo svolgimento con modalità cartolari (ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.) mediante scambio e deposito telematico di note scritte di trattazione. Con comparsa depositata in data 15.11.2024, si costituiva in questo giudizio il CP_1 quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, comma 1, per mancata esposizione di motivi specifici nonché per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto e nel merito la totale infondatezza dello stesso sotto tutti i profili denunciati dall'appellante, chiedendo la conferma integrale dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio. Nello specifico l'appellato osservava che la sebbene in sede di audizione Pt_1 presidenziale avesse affermato di essere “disponibile a rinunciare all'assegno divorzile e chiedere solo il mantenimento per il figlio”, successivamente con memoria integrativa del 22 novembre 2022, però riproponeva la domanda di assegno divorzile in proprio favore, insistendo poi, in sede di precisazione delle conclusioni per l'accoglimento integrale della domanda. In ordine al secondo motivo di appello, deduceva che la motivazione del Giudice di prime cure sul punto doveva ritenersi ineccepibile, atteso che, applicando al caso di specie i princìpi giurisprudenziali in materia di mantenimento del figlio maggiore di età, ha valorizzato da un lato il lasso di tempo intercorso tra la conclusione degli studi, e quindi del percorso di formazione intrapreso dal figlio, e dall'altro il principio di autoresponsabilità, in virtù del quale il “figlio adulto” deve dedurre e dimostrare l'esistenza di particolari circostanze oggettive ed esterne, atte a giustificare il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. Contestava espressamente anche il terzo motivo di gravame relativo alla condanna alle spese, assumendo come la fosse rimasta soccombente sia sulla domanda dell'assegno Pt_1 divorzile in proprio favore che sulla domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.
3 Con note scritte depositate il 15.12.2024, il procuratore di parte ricorrente depositava ulteriore documentazione sopravvenuta e segnatamente comunicazione passaggio a contratto a tempo indeterminato e buste paga dei mesi di ottobre e novembre 2024, insistendo comunque nei motivi di appello. All'esito della prima udienza (cartolare) del 16.12.2024 la causa veniva rinviata per la decisione alla data del 24.06.2025 ed in tale data le parti concludevano come da note di trattazione scritta, indi, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va precisato che, per insegnamento assolutamente pacifico e consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anteriori alla riforma c.d. AR (come nel caso di specie) il giudizio di appello è soggetto al rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme. Ciò esclude l'applicazione delle scansioni processuali che regolano il rito ordinario, come la fissazione di udienza di precisazione conclusioni o delle norme ex art. 352 e 190 c.p.c. che prevedono lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità dei motivi di appello e per manifesta infondatezza dello stesso. Premessa l'inapplicabilità al procedimento in esame dell'istituto di cui all'art. 348 bis c.p.c. per l'espressa deroga prevista dalla stessa disposizione normativa con riferimento agli appelli relativi alle cause di cui all'articolo 70, primo comma, c.p.c., va rilevato - sotto l'altro profilo censurato - che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità «l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere» (Cfr. Cassazione civile, sez. 3 Ord. N.10916 del 05/05/2017). Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello, come sopra riportato, contiene le specifiche ragioni del dissenso, rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non correttamente affrontate e delle prove non valutate.
§ 3. Nel merito, l'appello non merita accoglimento per le ragioni di cui si dirà. Partendo per ragioni di ordine sistematico dal secondo motivo di appello, deve osservarsi come la statuizione del Giudice di prime cure sia conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali e non merita, quindi, le censure mosse dall'appellante. Invero, la doglianza devoluta alla Corte di Appello riguarda il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente. Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità che ha ispirato il deliberato del Tribunale «i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
4 l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro» (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ne deriva che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli previsto dall'articolo 30 della Costituzione e dall'art. 315 bis del Codice civile non cessa con il raggiungimento della maggiore età. La giurisprudenza ha però limitato tale obbligo alle ipotesi in cui i figli, anche maggiorenni non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza reddituale senza loro colpa. L'obbligo perdura, dunque, sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio. Orbene, la valutazione dell'obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Secondo la S.C.: «per il figlio adulto, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa». (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1, Sentenza n. 24731 del 16/09/2024). Nel caso di specie, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la mancata prova del fatto che il figlio, all'epoca di anni 24, si fosse attivato per la ricerca di un'attività lavorativa Per_1 stabile e duratura che potesse garantirgli l'indipendenza economica fosse sufficiente a revocare l'obbligo di mantenimento disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale, e ciò anche considerata la circostanza che “dagli atti di causa non emerge, tra l'altro, che lo stesso abbia intrapreso specifici percorsi formativi o di studio che possano ostacolare o rallentare il suo stabile collocamento nel mercato del lavoro”. Tra l'altro la circostanza che egli nelle more dell'odierna decisione (con decorrenza dell'1.9.2024), abbia ottenuto la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato a un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. documentazione allegata alle note di trattazione dell'appellante del 15.12.2024), dimostra e conferma come egli si sia completamente affrancato dalla dipendenza economica dai propri genitori, avendo la capacità di autodeterminarsi anche in ambito lavorativo. Lo stabile inserimento del giovane nel mondo del lavoro con lo svolgimento di attività retribuita costituisce circostanza tale da evidenziare la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze di vita. Ma anche proiettandosi allo stato delle conoscenze del Tribunale allorquando il contratto di lavoro era ancora a tempo determinato (fino al 31.08.2024) con una retribuzione di €. 600,00, tale dato era comunque seriamente indicativo della prospettiva di durevole emancipazione economica del giovane in applicazione degli insegnamenti della S.C. secondo i quali «lo svolgimento di Per_1 un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione» (Cfr. Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 40282 del 15.12.2021) attesa, peraltro, nel caso di specie, la non breve durata del rapporto di lavoro (tre anni, come si evince dalla copia del contratto prodotto nel giudizio di primo grado) e la misura non irrisoria della retribuzione.
§ 4. Non coglie nel segno, a giudizio della Corte, neanche il lamentato vizio di ultrapetizione in cui si sostanzia il primo motivo di appello, il cui esame ha rilievo solo ai fini della
5 regolamentazione delle spese del giudizio, non mirando il motivo di appello ad ottenere una pronuncia di merito diversa da quella adottata dal Giudice di prime cure. Ebbene, vi è violazione di tale principio quando il giudice si pronuncia oltrepassando i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti o su ciò che esula in generale dal giudizio in questione. La S.C. si è più volte soffermata sulla questione, affermando che «il vizio dedotto di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., 21 marzo2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002)» (Cfr. più recentemente: Cassazione civile, sezione 6-1, Ordinanza n. 22761/2022). Orbene, nel caso in esame, pur avendo la dichiarato in sede di audizione presidenziale Pt_1
(tenutasi in data 28.04.2021) di essere “disponibile a rinunciare all'assegno divorzile e chiedere solo il mantenimento per il figlio”, tuttavia non ha mai definitivamente formalizzato tale rinuncia, assumendo attraverso gli scritti difensivi una posizione processuale incompatibile con la suddetta pronuncia. Basti pensare che, come correttamente evidenziato dall'appellato, ancora nelle memorie del 22.11.2021 la stessa insisteva “nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo e ribadite nel presente atto”, affermando nella narrativa dello scritto difensivo che
“è perciò interesse della ricorrente far sì che i propri diritti e quelli di suo figlio siano tutelati concretamente, domandando perciò il pagamento diretto dell'assegno divorzile in proprio favore obbligando a tanto il terzo Poste Italiane spa, datore di lavoro del resistente, ai sensi dell'art. 156 codice civile. Quanto alla misura della contribuzione appare equo ed attuale imporre a carico del l'obbligo di versare alla CP_1 Parte_1
tenuto conto delle esigenze economiche proprie e del nvivente con lei, oltre che
[...] Per_1 costui, un assegno divorzile di €uro 600,00 mensile, rivalutabile annualmente in base agli scostamenti rilevati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria”. Così facendo la ha mantenuto ferma nel corso del giudizio la domanda già avanzata Pt_1 nelle conclusioni dell'atto introduttivo, laddove veniva formulata nei termini seguenti: “disponga che corrisponda un assegno divorzile mensile di €uro 600,00 in favore della ricorrente e di suo CP_1 figlio con lei convivente entro il giorno 05 di ciascun mese e concorra alle spese di carattere Persona_1 straordinario sopportate da costoro nella misura del 50%”. Tale posizione processuale, certamente non univocamente indicativa della volontà di rinunciare alla domanda di assegno divorzile, ha imposto al giudice di merito di pronunciarsi anche in ordine ad essa, considerato che anche in sede di precisazione delle conclusioni la difesa si è riportata ai propri atti e difese concludendo per “l'accoglimento integrale della domanda e la conferma del provvedimento adottato all'udienza presidenziale che ha onerato il datore di lavoro di – dicasi Poste Italiane spa CP_1
- al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento dovuto da costui al figlio . Persona_1
Né appare dirimente il contenuto della comparsa conclusionale depositata nel primo grado di giudizio, laddove, invece, si faceva riferimento all'intervenuta “rinuncia al mantenimento per sé” e si insisteva solo nel riconoscimento dell'assegno soltanto in favore del figlio nella misura che quantificava in €. 350.00. Come è noto, invero, la comparsa conclusionale ha una mera funzione illustrativa in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, per cui da essa non può (e non poteva, quindi, trarsi nel caso di specie) alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni sulle quali la parte ha insistito nella appropriata sede dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. sul punto: Cass. sez. 3, sentenza n. 409 del 12.01.2006). In virtù del principio della soccombenza e della causalità, pertanto, altrettanto correttamente il Tribunale ha addossato alla le spese del giudizio di primo grado. Ne consegue che Pt_1
6 vanno rigettati i motivi di appello imbastiti su tale asserito vizio della decisione (e segnatamente i motivi nn. 1 e 3 sopra riportati).
§ 5. L'appello va, quindi, integralmente rigettato.
Circa la spese del procedimento, le stesse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e vanno liquidate, rapportandole a parametri tra i minimi ed i medi (avuto riguardo alla natura della causa e all'entità delle questioni trattate ed all'attività difensivo in concreto profusa) dello scaglione di riferimento, nella misura di €. 2.500,00 (di cui €. 700,00 fase di studio;
€. 600,00 fase introduttiva;
€. 1.200,00 fase di studio), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 460/2024, pubbl. l'11.04.2024 emessa dal Tribunale di Patti, a definizione del giudizio n. 1390/2020 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di controparte delle spese Parte_1 processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2.500,00 (ripartiti come indicato in parte motiva), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura di 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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