Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1135
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la pretesa non è prescritta, indicando come atto interruttivo del termine prescrizionale l'intimazione di pagamento n. 09420229002103753000, che contiene tutte le cartelle in contestazione, e che successivamente non è maturato il termine prescrizionale distintamente previsto per le varie pretese fino alla data di notifica dell'atto opposto.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 27.07.2022 presso la residenza del contribuente a un soggetto identificato come "addetto alla casa, ufficio o azienda", ritenendo tale notifica valida secondo il regolamento postale ordinario, senza necessità di informare il destinatario dell'avvenuta consegna, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e l'efficacia probatoria dell'attestazione dell'agente postale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1135
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1135
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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