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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1135/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4025/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Condofuri - Via 89030 Condofuri RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Santo Stefano In Aspromonte - Via 89057 Santo Stefano In Aspromonte RC
elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Reggio Di Calabria - Via 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-ALTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IVA-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 TARI 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 TARI 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 TARI 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6348/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249015526043000, notificata in data 03.04.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, opposta con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 09420100005753526000, n. 09420100029730845000, n. 09420110011673965000, n.
09420110014654114000, n. 09420110033940286000, n. 09420130022100443000, n.
09420140007002579000, n. 09420140009399959000, n. 09420160032089392000 e n.
09420180012206463000.
Deduce l'intervenuta prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica delle cartelle e di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Condofuri, che, con riferimento alla pretesa riferita all'IMU
2012, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo e documentando che tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state regolarmente notificate, unitamente ai successivi atti interruttivi della prescrizione;
gli atti notificati vengono di seguito distintamente specificati in apposito prospetto contenuto nelle stesse controdeduzioni.
Ha presentato memorie illustrative il Comune di Condofuri, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, evidenziando l'infondatezza del ricorso alla luce delle documentate controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, allegando gli accertamenti IC (dal 2002 al 2005) e RS (dal 2008 al 2010), tutti regolarmente notificati al contribuente.
Ha presentato controdeduzioni la Camera di Commercio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la dovutezza del tributo di propria competenza.
Parte ricorrente ha quindi presentato memorie, contestando la documentazione prodotta da ADER.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha, poi, depositato documentazione, tra cui l'accoglimento di un'istanza di rateizzo del contribuente e una procedura di rottamazione dello stesso.
La stessa Agenzia ha, di seguito, presentato memorie.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La pretesa contenuta nell'intimazione opposta, infatti, al contrario di quanto ritenuto da parte ricorrente, non è prescritta: tra gli atti interruttivi del termine prescrizionale è ricompresa anche l'intimazione di pagamento n. 09420229002103753000, che contiene tutte le cartelle in contestazione, per cui successivamente, fino alla data di notifica dell'atto opposto (03.04.2025), non è maturato il termine prescrizionale distintamente previsto per le varie pretese.
L'atto è stato notificato in data 27.07.2022 presso la residenza del contribuente, con consegna a soggetto identificato come “addetto alla casa, ufficio o azienda” (l'operatore postale ha, infatti, crocettato la relativa indicazione); sul punto parte ricorrente, con le memorie illustrative, sostiene che “ … tale notifica è da considerarsi nulla, per due ordini di ragioni: in primis, in quanto la relata riporta esclusivamente la spunta sulla dicitura “addetto alla casa, ufficio e azienda”, senza specificare le generalità del soggetto che ha ricevuto la notifica (dato necessario anche ai sensi dell'art. 148 cpc); in secundis, ma circostanza ancor più dirimente, non è stata fornita la prova dell'avvenuta notifica della raccomandata informativa “.
In argomento la giurisprudenza di legittimità ha invece ritenuto doversi applicare il regolamento postale ordinario (DM 09/04/2001), per cui la consegna presso la residenza del destinatario a soggetto che si è presentato come abilitato alla ricezione è sufficiente per un'idonea notifica dell'atto, senza necessità di informare il destinatario dell'avvenuta consegna (peraltro effettuata presso la sua stessa residenza); si seguono, infatti, le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta, per cui non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica, né (qualora la consegna vada a buon fine, com'è nel caso in esame) occorre effettuare annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico e, conclusivamente, va ritenuto che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, oltre a doversi considerare che la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 del codice civile (da ultimo Cass. n. 25162/2025, depositata in data 14.09.2025 e, precedentemente, con argomentazioni costantemente ripetitive del principio per le varie fattispecie esaminate, sul punto sostanzialmente sovrapponibili, Cass. nn. 911/2012, 19771/2013, 6395/2014,
14146/2014, 16949/2014, 12083/2016, 23511/2016, 1304/2017, 4376/2017, 17445/2017, 29022/2017,
4275/2018, 8086/2018, 29710/2018).
Quanto precede è da considerarsi assorbente delle altre questioni prospettate dalle parti nei rispettivi scritti.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 880,00 (ottocentottanta) in favore di ciascun resistente.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4025/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Condofuri - Via 89030 Condofuri RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Santo Stefano In Aspromonte - Via 89057 Santo Stefano In Aspromonte RC
elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Reggio Di Calabria - Via 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-ALTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRPEF-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IVA-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 TARI 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 TARI 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 TARI 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249015526043000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6348/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249015526043000, notificata in data 03.04.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, opposta con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 09420100005753526000, n. 09420100029730845000, n. 09420110011673965000, n.
09420110014654114000, n. 09420110033940286000, n. 09420130022100443000, n.
09420140007002579000, n. 09420140009399959000, n. 09420160032089392000 e n.
09420180012206463000.
Deduce l'intervenuta prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica delle cartelle e di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Condofuri, che, con riferimento alla pretesa riferita all'IMU
2012, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo e documentando che tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state regolarmente notificate, unitamente ai successivi atti interruttivi della prescrizione;
gli atti notificati vengono di seguito distintamente specificati in apposito prospetto contenuto nelle stesse controdeduzioni.
Ha presentato memorie illustrative il Comune di Condofuri, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, evidenziando l'infondatezza del ricorso alla luce delle documentate controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, allegando gli accertamenti IC (dal 2002 al 2005) e RS (dal 2008 al 2010), tutti regolarmente notificati al contribuente.
Ha presentato controdeduzioni la Camera di Commercio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la dovutezza del tributo di propria competenza.
Parte ricorrente ha quindi presentato memorie, contestando la documentazione prodotta da ADER.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha, poi, depositato documentazione, tra cui l'accoglimento di un'istanza di rateizzo del contribuente e una procedura di rottamazione dello stesso.
La stessa Agenzia ha, di seguito, presentato memorie.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La pretesa contenuta nell'intimazione opposta, infatti, al contrario di quanto ritenuto da parte ricorrente, non è prescritta: tra gli atti interruttivi del termine prescrizionale è ricompresa anche l'intimazione di pagamento n. 09420229002103753000, che contiene tutte le cartelle in contestazione, per cui successivamente, fino alla data di notifica dell'atto opposto (03.04.2025), non è maturato il termine prescrizionale distintamente previsto per le varie pretese.
L'atto è stato notificato in data 27.07.2022 presso la residenza del contribuente, con consegna a soggetto identificato come “addetto alla casa, ufficio o azienda” (l'operatore postale ha, infatti, crocettato la relativa indicazione); sul punto parte ricorrente, con le memorie illustrative, sostiene che “ … tale notifica è da considerarsi nulla, per due ordini di ragioni: in primis, in quanto la relata riporta esclusivamente la spunta sulla dicitura “addetto alla casa, ufficio e azienda”, senza specificare le generalità del soggetto che ha ricevuto la notifica (dato necessario anche ai sensi dell'art. 148 cpc); in secundis, ma circostanza ancor più dirimente, non è stata fornita la prova dell'avvenuta notifica della raccomandata informativa “.
In argomento la giurisprudenza di legittimità ha invece ritenuto doversi applicare il regolamento postale ordinario (DM 09/04/2001), per cui la consegna presso la residenza del destinatario a soggetto che si è presentato come abilitato alla ricezione è sufficiente per un'idonea notifica dell'atto, senza necessità di informare il destinatario dell'avvenuta consegna (peraltro effettuata presso la sua stessa residenza); si seguono, infatti, le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta, per cui non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica, né (qualora la consegna vada a buon fine, com'è nel caso in esame) occorre effettuare annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico e, conclusivamente, va ritenuto che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, oltre a doversi considerare che la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 del codice civile (da ultimo Cass. n. 25162/2025, depositata in data 14.09.2025 e, precedentemente, con argomentazioni costantemente ripetitive del principio per le varie fattispecie esaminate, sul punto sostanzialmente sovrapponibili, Cass. nn. 911/2012, 19771/2013, 6395/2014,
14146/2014, 16949/2014, 12083/2016, 23511/2016, 1304/2017, 4376/2017, 17445/2017, 29022/2017,
4275/2018, 8086/2018, 29710/2018).
Quanto precede è da considerarsi assorbente delle altre questioni prospettate dalle parti nei rispettivi scritti.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 880,00 (ottocentottanta) in favore di ciascun resistente.