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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 983/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. , con l'avv. WENTER MARTIN Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
AVV. (C.F. ), difeso in proprio Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
(c.f. Controparte_2 Controparte_3
, con l'avv. ROVEDA GIOVANNI P.IVA_1
PARTE CHIAMATA
Oggetto: responsabilità dell'avvocato
Conclusioni
Parte attrice: voglia il Tribunale di Bolzano contrariis reiectis, per i motivi suddetti,
Nel merito in via principale:
- accertata e dichiarata la mancata dovuta diligenza del convenuto nel tutelare gli interessi dell'attore, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del convenuto, accertati e dichiarati i danni subiti dall' attore, a causa del predetto inadempimento, condannare l'avv. al risarcimento dei danni in favore del procedente, per € 23.000,00.- risp. Controparte_1
quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- accertato e dichiarato il conflitto di interessi dell'attore con le ragioni Parte_2 della allora convenuta , entrambi patrocinati dall' avv. condannare Controparte_4 CP_1 quest'ultimo alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di onorario pari a € 5.160,97.- - e quindi alla somma complessiva pari a € 28.516,97 oltre interessi e rivalutazione
- il tutto con vittoria delle spese di causa, diritti ed onorari di avvocato, oltre al 4% CNPA, IVA
pagina 1 di 6 ed al 15% sulle competenze come per legge.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO
1) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda dell'attore per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal D.L. n. 132 del 2014 convertito in Legge
n. 162 del 2014;
2) accertare e dichiarare, sulla base dei motivi di cui in narrativa, la nullità dell'atto di citazione, notificato dal Sig. all'odierno convenuto, in virtù degli artt. 163 e 164 Parte_1
c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO
3) autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, C.F. P.I. , con sede in Piazza Vetra, n. 17, Milano, giusta P.IVA_1 P.IVA_2
polizza assicurativa n. IFL0012281, al fine di essere dalla stessa manlevato e tenuto indenne dagli effetti pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento delle domande svolte da parte attrice e, per l'effetto, fissare nuova udienza al fine di consentire la costituzione in giudizio della terza chiamata, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
4) rigettarsi in toto le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
5) nella denegata e remota ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in merito ai fatti di causa, verificare – e conseguentemente dichiarare – la corresponsione della minor somma come dovesse emergere in corso di causa;
IN OGNI CASO NEL MERITO
6) accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1, c.p.c., con conseguente risarcimento del danno, in favore di parte convenuta, per un importo da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
7) in subordine rispetto al punto 6, accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice ai
pagina 2 di 6 sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con conseguente riconoscimento, in favore di parte convenuta, di una indennità per un importo da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
IN OGNI CASO
8) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre gli accessori di legge, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i.
Parte chiamata
Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Bolzano:
1. respingere la domanda dell'attore perché infondata in fatto e diritto;
2. in subordine, limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad nei limiti, Controparte_2
massimali, franchigia e scoperti previsti dalla polizza inter partes, se e quando ci sia una situazione di fatto coperta dalla descrizione del rischio prevista da tale polizza.
3. con integrale rifusione di spese e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Il sig. propone domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'avv. in Pt_1 CP_1 relazione all'attività difensiva da quest'ultimo svolta nella causa ereditaria RG n. 270/2019 avanti al Tribunale di Bolzano, conclusasi con la sentenza n.1029/22.
L'attore espone che “le domande del (relative al legato del terreno Pt_1 Parte_1 CP_6
a lui lasciato dal de cuius non sono state accolte causa per la loro inammissibilità Persona_1
per tardiva costituzione risp. formulazione tardiva delle conclusioni in via riconvenzionale. Per quanto indicato in sentenza a sostegno del rigetto delle domande dell'odierno attore tale Pt_1 esito negativo e 'dovuto a errore professionale che ha gravemente danneggiato gli interessi del
; il valore di tale legato, ammontante a € 23.000,00, come stimato nella ctu assunta nel Pt_1
processo, sarebbe andato perso a causa dell'errore professionale dell'avvocato. Inoltre, quest'ultimo sarebbe versato in conflitto d'interessi in quanto nella causa, avente ad oggetto un'azione di riduzione e usucapione, non poteva difendere contemporaneamente l'erede universale e il legatario pertanto, all'avvocato non spetterebbe nemmeno Controparte_4 Pt_1
l'onorario corrisposto di € 5.160,97, che andrebbe restituito. In conclusione, il convenuto chiede la condanna del convenuto al pagamento dell'importo complessivo di € 28.516,97 oltre interessi pagina 3 di 6 e rivalutazione.
Il convenuto avv. propone eccezioni in rito e chiede il rigetto della domanda per CP_1
infondatezza in fatto e in diritto.
Anche compagnia di assicurazione chiamata in causa dall'avvocato, chiede il rigetto CP_2
della domanda.
2. Decisione
In considerazione del principio della decisione secondo la ragione più liquida si tralascia l'eccezione di improcedibilità, in quanto la domanda è infondata nel merito.
2.1
In ordine alla responsabilità dell'avvocato per l'inammissibilità della domanda relativa CP_1
al legato spettante all'odierno attore dalla sentenza risulta che “il legatario Pt_1 [...]
ha proposto domanda di accertamento e condanna all'adempimento del legato, Parte_2
non con la comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 03/05/2019, bensì in sede di costituzione con nuovo difensore depositata il giorno precedente la prima udienza.
Trattandosi di domanda riconvenzionale proposta tardivamente, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.”
Dalle stesse allegazioni attoree emerge che l'avv. era il nuovo difensore, il quale si è CP_1
costituito solo a ridosso della prima udienza, mentre la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c. era avvenuta con un altro difensore.
L'attore non ha né allegato, né provato, di aver conferito all'avv. mandato e procura in CP_1
tempo utile per la costituzione in giudizio 20 giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., al fine di proporre tempestivamente domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 166 c.p.c..
La circostanza che l'avvocato abbia proposto una domanda riconvenzionale tardiva (e quindi inammissibile), quando non aveva nemmeno il mandato per proporla tempestivamente, non genera in automatico una responsabilità professionale e tale attività potrebbe, al più, essere considerata inutile, ma non causa del danno. In particolare, il danno non può essere ravvisato nel valore del legato non conseguito, come azionato, in quanto l'avvocato non era mai in condizione di proporre la domanda tempestivamente. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità costituisce una pronuncia di mero rito che non preclude l'azionamento del diritto in separata sede.
Pertanto, non sussiste né un inadempimento professionale che possa generare quel danno, né il danno stesso, come lamentato.
pagina 4 di 6 2.2
Sotto altro profilo, l'attore chiede la restituzione dell'onorario pagato in quanto l'avvocato sarebbe versato in conflitto d'interesse con la co-convenuta ed erede universale CP_4
Correttamente qualificata, la domanda attorea ha per oggetto l'indebito oggettivo
[...]
conseguente alla nullità del mandato per conflitto d'interesse.
Costituisce principio consolidato che il conflitto d'interesse va valutato con riferimento al concreto rapporto tra le parti e in presenza di una contrapposizione di interessi. Si veda Cass.
12741 del 14/06/2005: “in tema di procedimento civile, se è vero che la costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito mandato con unico atto dalle medesime parti sottoscritto, è valida solo quando fra le stesse non vi sia conflitto di interessi (il quale può essere non solo attuale ma anche virtuale), è altrettanto vero che la potenzialità del conflitto medesimo va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione”; nonché Cass. n. 26769 del 18/09/2023: “in caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata”.
Nel caso di specie il legatario sig. e l'erede universale sig.ra sono entrambi stati Pt_1 CP_4
convenuti dall'allora attore, il quale aveva spiegato domanda di riduzione e reintegra della quota di riserva.
Nel momento in cui sia il legatario che l'erede universale riconoscono la validità del testamento e manifestano di accettare l'ultima volontà del testatore non sussiste alcuna contrapposizione degli interessi in concreto. La contrapposizione degli interessi sussisterebbe solo allorquando vi fosse una diversità di veduta sull'efficacia delle disposizioni testamentarie che non era presente nel caso di specie. Pertanto, il conflitto d'interesse non sussisteva in concreto e il mandato non era nullo sotto questo profilo. Ne consegue che la domanda di restituzione dell'onorario corrisposto è infondata.
3. Conclusioni e spese
La domanda attorea va rigettata e la domanda di manleva, proposta dal convenuto nei confronti pagina 5 di 6 della propria compagnia di assicurazione, rimane assorbita.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.. L'attore è tenuto a rifondere le spese non solo al convenuto vittorioso, ma anche alla parte chiamata, posto che la chiamata è stata provocata dalla domanda attorea e la chiamata stessa costituiva congrua attività difensiva, non connotata da colpa o infondatezza, come emerge anche dalla circostanza che la compagnia non ha contestato la copertura assicurativa relativa alla domanda di risarcimento.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000: per il convenuto i parametri minimi per le fasi di studio, istruttoria e decisione, parametro medio per quella di introduzione, con aumento del 20% ai sensi dell'art. 4 co. 10; per la parte chiamata i parametri minimi per le fasi di studio, introduzione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta la domanda attorea,
2. condanna a rimborsare all'avv. l'importo di € 4.701,60 per Parte_1 Controparte_1 compenso di avvocato, e a rappresentanza generale per l'Italia quello di € Controparte_2
2.906,00, rispettivamente oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate, come per legge, e spese successive necessarie.
30/04/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 983/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. , con l'avv. WENTER MARTIN Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
AVV. (C.F. ), difeso in proprio Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
(c.f. Controparte_2 Controparte_3
, con l'avv. ROVEDA GIOVANNI P.IVA_1
PARTE CHIAMATA
Oggetto: responsabilità dell'avvocato
Conclusioni
Parte attrice: voglia il Tribunale di Bolzano contrariis reiectis, per i motivi suddetti,
Nel merito in via principale:
- accertata e dichiarata la mancata dovuta diligenza del convenuto nel tutelare gli interessi dell'attore, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del convenuto, accertati e dichiarati i danni subiti dall' attore, a causa del predetto inadempimento, condannare l'avv. al risarcimento dei danni in favore del procedente, per € 23.000,00.- risp. Controparte_1
quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- accertato e dichiarato il conflitto di interessi dell'attore con le ragioni Parte_2 della allora convenuta , entrambi patrocinati dall' avv. condannare Controparte_4 CP_1 quest'ultimo alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di onorario pari a € 5.160,97.- - e quindi alla somma complessiva pari a € 28.516,97 oltre interessi e rivalutazione
- il tutto con vittoria delle spese di causa, diritti ed onorari di avvocato, oltre al 4% CNPA, IVA
pagina 1 di 6 ed al 15% sulle competenze come per legge.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO
1) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda dell'attore per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal D.L. n. 132 del 2014 convertito in Legge
n. 162 del 2014;
2) accertare e dichiarare, sulla base dei motivi di cui in narrativa, la nullità dell'atto di citazione, notificato dal Sig. all'odierno convenuto, in virtù degli artt. 163 e 164 Parte_1
c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO
3) autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, C.F. P.I. , con sede in Piazza Vetra, n. 17, Milano, giusta P.IVA_1 P.IVA_2
polizza assicurativa n. IFL0012281, al fine di essere dalla stessa manlevato e tenuto indenne dagli effetti pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento delle domande svolte da parte attrice e, per l'effetto, fissare nuova udienza al fine di consentire la costituzione in giudizio della terza chiamata, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
4) rigettarsi in toto le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
5) nella denegata e remota ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in merito ai fatti di causa, verificare – e conseguentemente dichiarare – la corresponsione della minor somma come dovesse emergere in corso di causa;
IN OGNI CASO NEL MERITO
6) accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1, c.p.c., con conseguente risarcimento del danno, in favore di parte convenuta, per un importo da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
7) in subordine rispetto al punto 6, accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice ai
pagina 2 di 6 sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con conseguente riconoscimento, in favore di parte convenuta, di una indennità per un importo da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
IN OGNI CASO
8) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre gli accessori di legge, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i.
Parte chiamata
Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Bolzano:
1. respingere la domanda dell'attore perché infondata in fatto e diritto;
2. in subordine, limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad nei limiti, Controparte_2
massimali, franchigia e scoperti previsti dalla polizza inter partes, se e quando ci sia una situazione di fatto coperta dalla descrizione del rischio prevista da tale polizza.
3. con integrale rifusione di spese e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Il sig. propone domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'avv. in Pt_1 CP_1 relazione all'attività difensiva da quest'ultimo svolta nella causa ereditaria RG n. 270/2019 avanti al Tribunale di Bolzano, conclusasi con la sentenza n.1029/22.
L'attore espone che “le domande del (relative al legato del terreno Pt_1 Parte_1 CP_6
a lui lasciato dal de cuius non sono state accolte causa per la loro inammissibilità Persona_1
per tardiva costituzione risp. formulazione tardiva delle conclusioni in via riconvenzionale. Per quanto indicato in sentenza a sostegno del rigetto delle domande dell'odierno attore tale Pt_1 esito negativo e 'dovuto a errore professionale che ha gravemente danneggiato gli interessi del
; il valore di tale legato, ammontante a € 23.000,00, come stimato nella ctu assunta nel Pt_1
processo, sarebbe andato perso a causa dell'errore professionale dell'avvocato. Inoltre, quest'ultimo sarebbe versato in conflitto d'interessi in quanto nella causa, avente ad oggetto un'azione di riduzione e usucapione, non poteva difendere contemporaneamente l'erede universale e il legatario pertanto, all'avvocato non spetterebbe nemmeno Controparte_4 Pt_1
l'onorario corrisposto di € 5.160,97, che andrebbe restituito. In conclusione, il convenuto chiede la condanna del convenuto al pagamento dell'importo complessivo di € 28.516,97 oltre interessi pagina 3 di 6 e rivalutazione.
Il convenuto avv. propone eccezioni in rito e chiede il rigetto della domanda per CP_1
infondatezza in fatto e in diritto.
Anche compagnia di assicurazione chiamata in causa dall'avvocato, chiede il rigetto CP_2
della domanda.
2. Decisione
In considerazione del principio della decisione secondo la ragione più liquida si tralascia l'eccezione di improcedibilità, in quanto la domanda è infondata nel merito.
2.1
In ordine alla responsabilità dell'avvocato per l'inammissibilità della domanda relativa CP_1
al legato spettante all'odierno attore dalla sentenza risulta che “il legatario Pt_1 [...]
ha proposto domanda di accertamento e condanna all'adempimento del legato, Parte_2
non con la comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 03/05/2019, bensì in sede di costituzione con nuovo difensore depositata il giorno precedente la prima udienza.
Trattandosi di domanda riconvenzionale proposta tardivamente, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.”
Dalle stesse allegazioni attoree emerge che l'avv. era il nuovo difensore, il quale si è CP_1
costituito solo a ridosso della prima udienza, mentre la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c. era avvenuta con un altro difensore.
L'attore non ha né allegato, né provato, di aver conferito all'avv. mandato e procura in CP_1
tempo utile per la costituzione in giudizio 20 giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., al fine di proporre tempestivamente domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 166 c.p.c..
La circostanza che l'avvocato abbia proposto una domanda riconvenzionale tardiva (e quindi inammissibile), quando non aveva nemmeno il mandato per proporla tempestivamente, non genera in automatico una responsabilità professionale e tale attività potrebbe, al più, essere considerata inutile, ma non causa del danno. In particolare, il danno non può essere ravvisato nel valore del legato non conseguito, come azionato, in quanto l'avvocato non era mai in condizione di proporre la domanda tempestivamente. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità costituisce una pronuncia di mero rito che non preclude l'azionamento del diritto in separata sede.
Pertanto, non sussiste né un inadempimento professionale che possa generare quel danno, né il danno stesso, come lamentato.
pagina 4 di 6 2.2
Sotto altro profilo, l'attore chiede la restituzione dell'onorario pagato in quanto l'avvocato sarebbe versato in conflitto d'interesse con la co-convenuta ed erede universale CP_4
Correttamente qualificata, la domanda attorea ha per oggetto l'indebito oggettivo
[...]
conseguente alla nullità del mandato per conflitto d'interesse.
Costituisce principio consolidato che il conflitto d'interesse va valutato con riferimento al concreto rapporto tra le parti e in presenza di una contrapposizione di interessi. Si veda Cass.
12741 del 14/06/2005: “in tema di procedimento civile, se è vero che la costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito mandato con unico atto dalle medesime parti sottoscritto, è valida solo quando fra le stesse non vi sia conflitto di interessi (il quale può essere non solo attuale ma anche virtuale), è altrettanto vero che la potenzialità del conflitto medesimo va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione”; nonché Cass. n. 26769 del 18/09/2023: “in caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata”.
Nel caso di specie il legatario sig. e l'erede universale sig.ra sono entrambi stati Pt_1 CP_4
convenuti dall'allora attore, il quale aveva spiegato domanda di riduzione e reintegra della quota di riserva.
Nel momento in cui sia il legatario che l'erede universale riconoscono la validità del testamento e manifestano di accettare l'ultima volontà del testatore non sussiste alcuna contrapposizione degli interessi in concreto. La contrapposizione degli interessi sussisterebbe solo allorquando vi fosse una diversità di veduta sull'efficacia delle disposizioni testamentarie che non era presente nel caso di specie. Pertanto, il conflitto d'interesse non sussisteva in concreto e il mandato non era nullo sotto questo profilo. Ne consegue che la domanda di restituzione dell'onorario corrisposto è infondata.
3. Conclusioni e spese
La domanda attorea va rigettata e la domanda di manleva, proposta dal convenuto nei confronti pagina 5 di 6 della propria compagnia di assicurazione, rimane assorbita.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.. L'attore è tenuto a rifondere le spese non solo al convenuto vittorioso, ma anche alla parte chiamata, posto che la chiamata è stata provocata dalla domanda attorea e la chiamata stessa costituiva congrua attività difensiva, non connotata da colpa o infondatezza, come emerge anche dalla circostanza che la compagnia non ha contestato la copertura assicurativa relativa alla domanda di risarcimento.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000: per il convenuto i parametri minimi per le fasi di studio, istruttoria e decisione, parametro medio per quella di introduzione, con aumento del 20% ai sensi dell'art. 4 co. 10; per la parte chiamata i parametri minimi per le fasi di studio, introduzione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta la domanda attorea,
2. condanna a rimborsare all'avv. l'importo di € 4.701,60 per Parte_1 Controparte_1 compenso di avvocato, e a rappresentanza generale per l'Italia quello di € Controparte_2
2.906,00, rispettivamente oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate, come per legge, e spese successive necessarie.
30/04/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 6 di 6