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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/08/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9006/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9006/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUZZO SALVATORE elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA DEL TRIUMVIRATO,40 40132 BOLOGNA, presso il difensore avv. GUZZO
SALVATORE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOZZINO GIUSEPPE e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. LORENZIN CHIARA MARIA ( PIAZZA SAN BABILA 4/A C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA MONS. CATTANEO 8 20033 DESIO presso il difensore avv. AGOZZINO GIUSEPPE
OPPOSTA
- In punto a: Opposizione a decreto ingiuntivo n. . 2999/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27/06/2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e eccezione disattesa: pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare il recesso di dal contratto di appalto del 29/01/2020 e, di Controparte_1 conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della unipersonale di trattenere l'acconto Parte_1 ricevuto quale indennità per le spese sostenute e i lavori eseguiti in adempimento del citato contratto, nonché per il mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- respingere le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o, in ogni caso, condannare controparte a pagare l'importo già liquidato nell'opposto decreto ingiuntivo;
- condannare a corrispondere a l'ulteriore importo di € 12.940,20, o il minor Parte_1 Controparte_1
o maggior importo che si ritenesse dovuto, con accoglimento anche per tale somma della domanda monitoria.
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione, previa revoca / modifica delle ordinanze del 8.5.2023 e
28.9.2023 con le quali sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalla convenuta opposta nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di nonché prova per testi”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2999/2022, R.G. 5556/2022, emesso in data 27/06/2022, il Tribunale di
Bologna ha ingiunto a di pagare la somma di € 12.940,20 oltre interessi moratori e spese di Parte_1 procedura in favore di a titolo di restituzione della caparra confirmatoria versata a Controparte_1 seguito della stipulazione del contratto di appalto del 29/01/2020.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato in data 26/07/2022 a mezzo PEC, ha proposto formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando Controparte_1 contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente. pagina 2 di 8 In particolare, parte opponente eccepiva, nel merito, il recesso unilaterale della società committente ai sensi dell'art. 1671 c.c. dal contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29/01/2020, avente ad oggetto la progettazione e l'allestimento di uno stand fieristico presso la manifestazione Il CP_2 corrispettivo pattuito era di € 20.800,00 oltre € 420,00 per oneri di sicurezza e IVA al 22%; l'opposta versava l'importo di € 10.610,00 oltre € 2.334,20 di IVA., erroneamente qualificato dall'ingiungente quale caparra confirmatoria, dovendosi ritenere mero acconto.
Sosteneva di aver già interamente realizzato lo stand quando perveniva la notizia del rinvio della manifestazione a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ulteriormente CP_2 procrastinata, da ultimo, fino ad aprile 2022; a causa dell'aumento dei costi causato dalla crisi epidemiologica, tentava di intavolare una trattativa per la revisione dei prezzi pattuiti nel contratto, ricevendo tuttavia un rifiuto ad entrambe le proposte inviate, così da far ritenere ancora valido il contratto stipulato tra le parti due anni prima.
Eccepiva, pertanto, l'avvenuto recesso da parte dell'opposta, comunicato a mezzo mail in data
26/01/2022 e successivamente ribadito in data 11/03/2022, cui seguiva la diffida ad adempiere nel termine di 7 giorni inviata dal difensore di parte opponente. A seguito di ciò, l'opposta confermava la volontà di recedere dal contratto.
La parte opponente eccepiva, in conseguenza dell'avvenuto recesso unilaterale dal contratto ex art. 1671 c.c., il suo diritto ad essere tenuta indenne dalle spese sostenute per i lavori eseguiti e il mancato guadagno: costi interamente coperti dall'acconto già versato.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza della spiegata Controparte_1 opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva altresì di condannare a corrispondere a ex art. 1385 Parte_1 Controparte_1 comma II c.c. l'ulteriore importo di € 12.940,20 o il minor o maggior importo che si ritenesse dovuto, con accoglimento anche per tale somma della domanda monitoria.
Eccepiva, in particolare, l'erronea qualificazione da parte dell'opponente dell'importo versato quale mero acconto, trattandosi di caparra confirmatoria così come definita dal contratto.
La parte opposta eccepiva, inoltre, l'inadempimento da parte dell'opponente al contratto, desumendo la volontà di non voler adempiere dalle due richieste di revisione prezzi pervenute e non giustificate, atteso che lo stand era già pronto nei magazzini, di talché la spesa per i materiali era già stata effettuata prima dell'asserito aumento dei prezzi.
pagina 3 di 8 La causa era istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova testimoniale.
Infine, all'udienza dell'8/05/2025 G.I., sulle conclusioni precisate in udienza dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c. concedendo i termini di legge.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione in esame, alla luce delle acquisite risultanze processuali, sia ancorché in parte fondata e vada pertanto accolta per quanto di ragione.
Si deve in primo luogo rilevare che sia pacifico, oltre che non contestato, che le parti abbiamo stipulato un contratto di appalto in data 29/01/2020 (doc.to 2 di parte attrice), avente ad oggetto l'allestimento di uno stand fieristico presso la manifestazione di Bologna che si sarebbe dovuta tenere dal 13 CP_2 al 15 marzo 2020.
Le parti convenivano un prezzo di € 20.800,00, oltre € 420,00 per oneri di sicurezza e IVA, prevedendo il pagamento del 50% del suddetto importo almeno un mese prima della manifestazione.
È pacifico, inoltre, che la parte opposta abbia effettuato il pagamento della somma di € 12.944,20, pari alla metà del prezzo convenuto comprensiva di IVA in data 6/02/2020 (vedi fattura n. 5/32 di cui al doc.to 4 di parte opponente e doc.to 2 di parte opposta).
Nel contratto risulta poi chiaramente pattuito che “Le modalità di pagamento prevedono il 50%, quale caparra confirmatoria, da versarsi almeno un mese prima della manifestazione.”; la causale riportata sulla fattura emessa in data 5.02.2020 dall'ingiunta (vedi doc.to 2 di parte opposta) ossia “Acconto noleggio stand manifestazione Italia fiera marzo 2020” non può prevalere sulla diversa CP_2 qualificazione attribuita nel contratto: la volontà delle parti, infatti, è chiara ed espressa nel qualificare il pagamento del 50 % del corrispettivo, pacificamente versato dall'opponente in data 06.02.2020, quale caparra confirmatoria.
È pacifico poi che l'evento per il quale lo stand sarebbe dovuto essere allestito sia stato rinviato a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 al mese di maggio del 2022.
Alla data del 5 novembre 2021 (doc.to 4 di parte opposta), parte opposta chiedeva informazioni con riferimento all'evento che si sarebbe dovuto tenere dopo qualche mese, più in particolare riguardo allo stato del progetto dello stand che avrebbe dovuto essere realizzato per marzo 2020, in vista dell'evento rinviato a maggio 2022.
Parte opponente sostiene che siano state intavolate delle trattative per la revisione dei prezzi pattuiti nel contratto originario, al fine di aggiornare i termini contrattuali per adeguarli ai costi di conservazione delle strutture costruite, nonché all'aumento dei costi causato dalla pandemia (vedi proposte di aggiornamento del 25/11/2021 e del 20/12/2021 di cui doc.ti 5 e 6 di parte opponente). pagina 4 di 8 È documentato che parte opposta non abbia aderito a dette richieste, permanendo pertanto la validità del contratto così come originariamente stipulato, come peraltro ribadito dalla stessa Controparte_1 con mail del 09/12/2021 dove si legge “poiché il è un evento posticipato e non annullato, il CP_2 contratto in essere siglato e per il quale avete ricevuto acconto è valido” (vedi doc.to 7 di parte opponente). Con tale mail l'opposta, peraltro, manifestava un perdurante interesse a ricevere la prestazione concordata.
L'ingiungente sostiene, al riguardo, che tali richieste di revisione dei prezzi siano da considerarsi come univoca manifestazione da parte dell'opponente della volontà di non adempiere al contratto in questione;
in considerazione dell'inadempimento della controparte, pertanto, legittimamente recedeva dal contratto chiedendo ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c. la restituzione del doppio della caparra.
Sul punto si deve rilevare anzitutto che le richieste di revisione dei prezzi avanzate da parte opponente siano legittime ai sensi dell'art. 1664 c.c. Il Covid-19, infatti, trattandosi certamente di circostanza imprevedibile che ha comportato un effettivo aumento generalizzato dei prezzi, giustifica la richiesta di revisione del prezzo.
Si ritiene peraltro che proprio in ragione di tale nota situazione emergenziale, in base al combinato disposto dell'art. 1365 c.c. e 1664 c.c., si determini in capo alle parti un obbligo di rinegoziare che impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo.
In conseguenza di ciò, la richiesta di parte opponente di revisione dei prezzi non può essere interpretata come manifestazione di volontà di non voler adempiere il contratto, ma semmai come un mero invito a rinegoziare le condizioni dell'accordo. In difetto di accordo modificativo, le condizioni originarie restano in ogni caso vincolanti tra le parti.
Deve peraltro rilevarsi che la richiesta di rinegoziazione del rapporto più volte sollecitata dall'opponente, non trovava nei fatti un evidente giustificazione, posto che per sua stessa prospettazione lo stand era già pronto per essere consegnato ed installato presso la Fiera di Bologna in occasione del del 2020 poi rinviato, non rendendosi pertanto necessario alcun acquisto CP_2 ulteriore e non dovendo di conseguenza sostenere costi maggiori rispetto a quanto preventivato.
Pertanto del tutto legittimamente l'opposta non ha aderito alla richiesta dell'ingiunta di revisione dei prezzi, dovendosi tuttavia concludere, per quanto sopra argomentato, che restava vincolante tra le parti l'originario contratto, non potendosi interpretare detta richiesta come inequivoca manifestazione di volontà dell'opponente di non adempiere.
Risulta quindi documentato che in data 26 gennaio 2022 la parte opponente abbia comunicato alla ingiunta che “l'impennata dei contagi ha determinato una nuova valutazione interna relativamente alla pagina 5 di 8 nostra partecipazione a e la scelta, sofferta, è quella di non partecipare con uno CP_3 stand” chiedendo contestualmente la restituzione di una parte dell'acconto già versato a titolo di caparre confirmatoria, rinunciando in ottica conciliativa a circa € 2.000,00 per le spese che la controparte aveva dichiarato di aver sostenuto.
Tale volontà era nuovamente ribadita in data 11/03/2022 mediante l'invio di una PEC da parte dei legali dell'opposta, con la quale si reiterava la richiesta di restituzione dell'intero acconto versato.
La parte opponente ha peraltro manifestato la volontà di dare esecuzione al contratto inviando, in data
21/03/2022, formale diffida ad adempiere alla (doc.to 10 di parte opponente) Controparte_1 invitandola entro 7 giorni a confermare la sua partecipazione alla manifestazione in CP_2 calendario dal 28 aprile al 1° maggio 2022.
È evidente, pertanto, come le richiamate comunicazioni di parte opposta, nella riconosciuta vigenza del contratto, anche all'esito della formalizzata diffida ad adempiere, vadano qualificate come volontà di recedere unilateralmente ex art. 1671 c.c. dal contratto in essere.
In considerazione di quanto sopra, va pertanto rigettata la domanda avanzata da parte opposta di condanna di ex art. 1385, II comma c.c. al pagamento del doppio della caparra versata, Parte_1 dovendo trovare nel caso di specie applicazione la disciplina prevista dall'art. 1671 c.c., per effetto della quale il committente ha la facoltà di recedere dal contratto purchè tenga indenne dall'appaltatore dalle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Venendo quindi ad esaminare la domanda riconvenzionale di parte opposta, si deve anzitutto ribadire come parte opponente abbia allegato di avere, già nel febbraio del 2020, realizzato lo stand, in tutti i suoi elementi strutturali nonché predisposto gli arredi pattuiti.
Produce, a dimostrazione di ciò, le foto dei materiali stoccati nei propri magazzini (doc.to 12 di parte opponente), oltre alle fatture (doc.ti da 13 a 19 di parte opponente) di acquisto di materiali destinati allo stand di , datate alla fine di febbraio e inizio marzo 2020. CP_1
Le spese sostenute sono state, pertanto, dimostrate, atteso che si tratta di materiali necessari per la costruzione dello stand e specificati nel contratto di appalto, per un totale di € 4.109,72, IVA inclusa.
È opportuno evidenziare, tuttavia, che lo stesso contratto prevedeva che “Tutti i materiali che sono oggetto della presente offerta rimangono di proprietà della ditta esecutrice dei lavori d'allestimento, ad eccezione di quelli espressamente dichiarati e concordati.”.
La società opponente, infatti, si occupa di allestimenti fieristici in ambito nazionale e internazionale.
Tale clausola inserita nel contratto è, dunque, sintomatica del fatto che i materiali acquistati potessero essere riutilizzati dall'ingiunta per altri eventi.
pagina 6 di 8 Sul punto, la testimone dipendente di ha confermato che “per quanto Testimone_1 Parte_1 riguarda le pareti perimetrali, possono essere riutilizzate ma, nel caso specifico, sono ancora imballate presso i nostri magazzini in quanto facenti parte dello stand ”; similmente il CP_1 testimone architetto dipendente di ha affermato che “E' vero che lo stand è Tes_2 Parte_1 rimasto imballato presso i nostri magazzini fino alla fiera del 2022; ad oggi mi pare che penso che alcuni materiali siano stati disimballati ma non ne sono sicuro. Altri materiali assemblati appositamente per lo stand sono tutt'ora fermi presso i nostri magazzini”. Ancora, il CP_1 testimone dipendente di ha dichiarato che “gli arredi che potevano essere Tes_3 Parte_1 utilizzati per altri stand sono stati sbancalati nel 2022 dopo che ha comunicato che non CP_1 sarebbero stati presenti in fiera . CP_2
Posto che in base alla stessa previsione contrattuale i materiali restavano di proprietà dell'opponente, che poteva riutilizzarli, come peraltro confermato dalle superiori dichiarazioni testimoniali, nulla deve essere rimborsato dall'opposta per le spese sostenute da per il loro acquisito e trasporto. Pt_1
Per ciò che concerne, invece, i lavori eseguiti di progettazione e costruzione dello stand, parte opponente, pur avendo allegato nell'atto di citazione i costi sostenuti per la progettazione dello stand, pari ad € 2.520,00 e per la manodopera di magazzino, pari ad € 4.760,00, non ne ha fornito la prova.
Non ha, infatti, prodotto contratti di lavoro o buste paga dei soggetti che hanno effettuato la manodopera in magazzino, né un registro interno attestante le ore lavorate su quello specifico stand;
con riferimento alla progettazione non è stata allegata alcuna copia del progetto o relazione tecnica, né un cronoprogramma interno con date di avvio e consegna del progetto, né la busta paga dell'architetto.
In difetto di prova non è dovuto il rimborso richiesto a tale titolo.
Infine, con riferimento al mancato guadagno, parte opponente lo quantifica in € 4.000,00. Alla luce delle documentate spese per l'acquisto dei materiali e quelle allegate per i lavori eseguiti, si deve ritenere tale quantificazione congrua, in difetto peraltro di contrari elementi di valutazione.
La Corte di Cassazione, ha affermato che “Al contempo, con specifico riferimento al mancato guadagno dell'appaltatore, è ammesso il ricorso al criterio equitativo allorché sia difficile dimostrare specificamente l'entità del mancato guadagno (con riferimento al mancato guadagno quale voce dell'indennizzo spettante all'appaltatore a causa del recesso unilaterale del committente ex art.
1671 c.c., Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30494 del 26/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16346 del
12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 17/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2,
Sentenza n. 28402 del 28/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n.
9132 del 06/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983; Sez. 3, Sentenza n. 1189 del
09/05/1966; quanto alla prova presuntiva ai fini della quantificazione del lucro cessante pagina 7 di 8 dell'appaltatore escluso, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 3457 del 22/04/2025; Sez. VI, Sentenza n.
6997 del 06/08/2024; Sez. V, Sentenza n. 5803 del 23/08/2019).” (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud.
10/07/2025) 22/07/2025, n. 20626).
Nel caso di specie il mancato guadagno può, pertanto, essere commisurato anche in via equitativa, alla luce delle stesse allegazioni di parte opponente ed in difetto di contrari elementi di valutazione, in €
4.000,00.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata tenuta e condanna Parte_1 alla restituzione, a titolo di indebito, in favore di della maggior somma ricevuta di € Controparte_1
6.610,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (04/07/2022) sino al saldo effettivo.
Infine, per quel che riguarda le spese di lite si ravvisano i presupposti, stante la reciproca soccombenza, per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2999/2022 emesso in data 27/06/2022;
- dichiara tenuta e condanna a corrispondere in favore di per la causale Parte_1 Controparte_1 di cui in motivazione, l'importo complessivo di € 6.610,00 oltre IVA se dovuta per legge ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 04/07/2022 sino al saldo effettivo;
- dispone tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
Bologna, 20/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9006/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUZZO SALVATORE elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA DEL TRIUMVIRATO,40 40132 BOLOGNA, presso il difensore avv. GUZZO
SALVATORE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOZZINO GIUSEPPE e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. LORENZIN CHIARA MARIA ( PIAZZA SAN BABILA 4/A C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA MONS. CATTANEO 8 20033 DESIO presso il difensore avv. AGOZZINO GIUSEPPE
OPPOSTA
- In punto a: Opposizione a decreto ingiuntivo n. . 2999/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27/06/2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e eccezione disattesa: pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare il recesso di dal contratto di appalto del 29/01/2020 e, di Controparte_1 conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della unipersonale di trattenere l'acconto Parte_1 ricevuto quale indennità per le spese sostenute e i lavori eseguiti in adempimento del citato contratto, nonché per il mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- respingere le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o, in ogni caso, condannare controparte a pagare l'importo già liquidato nell'opposto decreto ingiuntivo;
- condannare a corrispondere a l'ulteriore importo di € 12.940,20, o il minor Parte_1 Controparte_1
o maggior importo che si ritenesse dovuto, con accoglimento anche per tale somma della domanda monitoria.
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione, previa revoca / modifica delle ordinanze del 8.5.2023 e
28.9.2023 con le quali sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalla convenuta opposta nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di nonché prova per testi”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2999/2022, R.G. 5556/2022, emesso in data 27/06/2022, il Tribunale di
Bologna ha ingiunto a di pagare la somma di € 12.940,20 oltre interessi moratori e spese di Parte_1 procedura in favore di a titolo di restituzione della caparra confirmatoria versata a Controparte_1 seguito della stipulazione del contratto di appalto del 29/01/2020.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato in data 26/07/2022 a mezzo PEC, ha proposto formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando Controparte_1 contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente. pagina 2 di 8 In particolare, parte opponente eccepiva, nel merito, il recesso unilaterale della società committente ai sensi dell'art. 1671 c.c. dal contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29/01/2020, avente ad oggetto la progettazione e l'allestimento di uno stand fieristico presso la manifestazione Il CP_2 corrispettivo pattuito era di € 20.800,00 oltre € 420,00 per oneri di sicurezza e IVA al 22%; l'opposta versava l'importo di € 10.610,00 oltre € 2.334,20 di IVA., erroneamente qualificato dall'ingiungente quale caparra confirmatoria, dovendosi ritenere mero acconto.
Sosteneva di aver già interamente realizzato lo stand quando perveniva la notizia del rinvio della manifestazione a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ulteriormente CP_2 procrastinata, da ultimo, fino ad aprile 2022; a causa dell'aumento dei costi causato dalla crisi epidemiologica, tentava di intavolare una trattativa per la revisione dei prezzi pattuiti nel contratto, ricevendo tuttavia un rifiuto ad entrambe le proposte inviate, così da far ritenere ancora valido il contratto stipulato tra le parti due anni prima.
Eccepiva, pertanto, l'avvenuto recesso da parte dell'opposta, comunicato a mezzo mail in data
26/01/2022 e successivamente ribadito in data 11/03/2022, cui seguiva la diffida ad adempiere nel termine di 7 giorni inviata dal difensore di parte opponente. A seguito di ciò, l'opposta confermava la volontà di recedere dal contratto.
La parte opponente eccepiva, in conseguenza dell'avvenuto recesso unilaterale dal contratto ex art. 1671 c.c., il suo diritto ad essere tenuta indenne dalle spese sostenute per i lavori eseguiti e il mancato guadagno: costi interamente coperti dall'acconto già versato.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza della spiegata Controparte_1 opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva altresì di condannare a corrispondere a ex art. 1385 Parte_1 Controparte_1 comma II c.c. l'ulteriore importo di € 12.940,20 o il minor o maggior importo che si ritenesse dovuto, con accoglimento anche per tale somma della domanda monitoria.
Eccepiva, in particolare, l'erronea qualificazione da parte dell'opponente dell'importo versato quale mero acconto, trattandosi di caparra confirmatoria così come definita dal contratto.
La parte opposta eccepiva, inoltre, l'inadempimento da parte dell'opponente al contratto, desumendo la volontà di non voler adempiere dalle due richieste di revisione prezzi pervenute e non giustificate, atteso che lo stand era già pronto nei magazzini, di talché la spesa per i materiali era già stata effettuata prima dell'asserito aumento dei prezzi.
pagina 3 di 8 La causa era istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova testimoniale.
Infine, all'udienza dell'8/05/2025 G.I., sulle conclusioni precisate in udienza dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c. concedendo i termini di legge.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione in esame, alla luce delle acquisite risultanze processuali, sia ancorché in parte fondata e vada pertanto accolta per quanto di ragione.
Si deve in primo luogo rilevare che sia pacifico, oltre che non contestato, che le parti abbiamo stipulato un contratto di appalto in data 29/01/2020 (doc.to 2 di parte attrice), avente ad oggetto l'allestimento di uno stand fieristico presso la manifestazione di Bologna che si sarebbe dovuta tenere dal 13 CP_2 al 15 marzo 2020.
Le parti convenivano un prezzo di € 20.800,00, oltre € 420,00 per oneri di sicurezza e IVA, prevedendo il pagamento del 50% del suddetto importo almeno un mese prima della manifestazione.
È pacifico, inoltre, che la parte opposta abbia effettuato il pagamento della somma di € 12.944,20, pari alla metà del prezzo convenuto comprensiva di IVA in data 6/02/2020 (vedi fattura n. 5/32 di cui al doc.to 4 di parte opponente e doc.to 2 di parte opposta).
Nel contratto risulta poi chiaramente pattuito che “Le modalità di pagamento prevedono il 50%, quale caparra confirmatoria, da versarsi almeno un mese prima della manifestazione.”; la causale riportata sulla fattura emessa in data 5.02.2020 dall'ingiunta (vedi doc.to 2 di parte opposta) ossia “Acconto noleggio stand manifestazione Italia fiera marzo 2020” non può prevalere sulla diversa CP_2 qualificazione attribuita nel contratto: la volontà delle parti, infatti, è chiara ed espressa nel qualificare il pagamento del 50 % del corrispettivo, pacificamente versato dall'opponente in data 06.02.2020, quale caparra confirmatoria.
È pacifico poi che l'evento per il quale lo stand sarebbe dovuto essere allestito sia stato rinviato a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 al mese di maggio del 2022.
Alla data del 5 novembre 2021 (doc.to 4 di parte opposta), parte opposta chiedeva informazioni con riferimento all'evento che si sarebbe dovuto tenere dopo qualche mese, più in particolare riguardo allo stato del progetto dello stand che avrebbe dovuto essere realizzato per marzo 2020, in vista dell'evento rinviato a maggio 2022.
Parte opponente sostiene che siano state intavolate delle trattative per la revisione dei prezzi pattuiti nel contratto originario, al fine di aggiornare i termini contrattuali per adeguarli ai costi di conservazione delle strutture costruite, nonché all'aumento dei costi causato dalla pandemia (vedi proposte di aggiornamento del 25/11/2021 e del 20/12/2021 di cui doc.ti 5 e 6 di parte opponente). pagina 4 di 8 È documentato che parte opposta non abbia aderito a dette richieste, permanendo pertanto la validità del contratto così come originariamente stipulato, come peraltro ribadito dalla stessa Controparte_1 con mail del 09/12/2021 dove si legge “poiché il è un evento posticipato e non annullato, il CP_2 contratto in essere siglato e per il quale avete ricevuto acconto è valido” (vedi doc.to 7 di parte opponente). Con tale mail l'opposta, peraltro, manifestava un perdurante interesse a ricevere la prestazione concordata.
L'ingiungente sostiene, al riguardo, che tali richieste di revisione dei prezzi siano da considerarsi come univoca manifestazione da parte dell'opponente della volontà di non adempiere al contratto in questione;
in considerazione dell'inadempimento della controparte, pertanto, legittimamente recedeva dal contratto chiedendo ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c. la restituzione del doppio della caparra.
Sul punto si deve rilevare anzitutto che le richieste di revisione dei prezzi avanzate da parte opponente siano legittime ai sensi dell'art. 1664 c.c. Il Covid-19, infatti, trattandosi certamente di circostanza imprevedibile che ha comportato un effettivo aumento generalizzato dei prezzi, giustifica la richiesta di revisione del prezzo.
Si ritiene peraltro che proprio in ragione di tale nota situazione emergenziale, in base al combinato disposto dell'art. 1365 c.c. e 1664 c.c., si determini in capo alle parti un obbligo di rinegoziare che impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo.
In conseguenza di ciò, la richiesta di parte opponente di revisione dei prezzi non può essere interpretata come manifestazione di volontà di non voler adempiere il contratto, ma semmai come un mero invito a rinegoziare le condizioni dell'accordo. In difetto di accordo modificativo, le condizioni originarie restano in ogni caso vincolanti tra le parti.
Deve peraltro rilevarsi che la richiesta di rinegoziazione del rapporto più volte sollecitata dall'opponente, non trovava nei fatti un evidente giustificazione, posto che per sua stessa prospettazione lo stand era già pronto per essere consegnato ed installato presso la Fiera di Bologna in occasione del del 2020 poi rinviato, non rendendosi pertanto necessario alcun acquisto CP_2 ulteriore e non dovendo di conseguenza sostenere costi maggiori rispetto a quanto preventivato.
Pertanto del tutto legittimamente l'opposta non ha aderito alla richiesta dell'ingiunta di revisione dei prezzi, dovendosi tuttavia concludere, per quanto sopra argomentato, che restava vincolante tra le parti l'originario contratto, non potendosi interpretare detta richiesta come inequivoca manifestazione di volontà dell'opponente di non adempiere.
Risulta quindi documentato che in data 26 gennaio 2022 la parte opponente abbia comunicato alla ingiunta che “l'impennata dei contagi ha determinato una nuova valutazione interna relativamente alla pagina 5 di 8 nostra partecipazione a e la scelta, sofferta, è quella di non partecipare con uno CP_3 stand” chiedendo contestualmente la restituzione di una parte dell'acconto già versato a titolo di caparre confirmatoria, rinunciando in ottica conciliativa a circa € 2.000,00 per le spese che la controparte aveva dichiarato di aver sostenuto.
Tale volontà era nuovamente ribadita in data 11/03/2022 mediante l'invio di una PEC da parte dei legali dell'opposta, con la quale si reiterava la richiesta di restituzione dell'intero acconto versato.
La parte opponente ha peraltro manifestato la volontà di dare esecuzione al contratto inviando, in data
21/03/2022, formale diffida ad adempiere alla (doc.to 10 di parte opponente) Controparte_1 invitandola entro 7 giorni a confermare la sua partecipazione alla manifestazione in CP_2 calendario dal 28 aprile al 1° maggio 2022.
È evidente, pertanto, come le richiamate comunicazioni di parte opposta, nella riconosciuta vigenza del contratto, anche all'esito della formalizzata diffida ad adempiere, vadano qualificate come volontà di recedere unilateralmente ex art. 1671 c.c. dal contratto in essere.
In considerazione di quanto sopra, va pertanto rigettata la domanda avanzata da parte opposta di condanna di ex art. 1385, II comma c.c. al pagamento del doppio della caparra versata, Parte_1 dovendo trovare nel caso di specie applicazione la disciplina prevista dall'art. 1671 c.c., per effetto della quale il committente ha la facoltà di recedere dal contratto purchè tenga indenne dall'appaltatore dalle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Venendo quindi ad esaminare la domanda riconvenzionale di parte opposta, si deve anzitutto ribadire come parte opponente abbia allegato di avere, già nel febbraio del 2020, realizzato lo stand, in tutti i suoi elementi strutturali nonché predisposto gli arredi pattuiti.
Produce, a dimostrazione di ciò, le foto dei materiali stoccati nei propri magazzini (doc.to 12 di parte opponente), oltre alle fatture (doc.ti da 13 a 19 di parte opponente) di acquisto di materiali destinati allo stand di , datate alla fine di febbraio e inizio marzo 2020. CP_1
Le spese sostenute sono state, pertanto, dimostrate, atteso che si tratta di materiali necessari per la costruzione dello stand e specificati nel contratto di appalto, per un totale di € 4.109,72, IVA inclusa.
È opportuno evidenziare, tuttavia, che lo stesso contratto prevedeva che “Tutti i materiali che sono oggetto della presente offerta rimangono di proprietà della ditta esecutrice dei lavori d'allestimento, ad eccezione di quelli espressamente dichiarati e concordati.”.
La società opponente, infatti, si occupa di allestimenti fieristici in ambito nazionale e internazionale.
Tale clausola inserita nel contratto è, dunque, sintomatica del fatto che i materiali acquistati potessero essere riutilizzati dall'ingiunta per altri eventi.
pagina 6 di 8 Sul punto, la testimone dipendente di ha confermato che “per quanto Testimone_1 Parte_1 riguarda le pareti perimetrali, possono essere riutilizzate ma, nel caso specifico, sono ancora imballate presso i nostri magazzini in quanto facenti parte dello stand ”; similmente il CP_1 testimone architetto dipendente di ha affermato che “E' vero che lo stand è Tes_2 Parte_1 rimasto imballato presso i nostri magazzini fino alla fiera del 2022; ad oggi mi pare che penso che alcuni materiali siano stati disimballati ma non ne sono sicuro. Altri materiali assemblati appositamente per lo stand sono tutt'ora fermi presso i nostri magazzini”. Ancora, il CP_1 testimone dipendente di ha dichiarato che “gli arredi che potevano essere Tes_3 Parte_1 utilizzati per altri stand sono stati sbancalati nel 2022 dopo che ha comunicato che non CP_1 sarebbero stati presenti in fiera . CP_2
Posto che in base alla stessa previsione contrattuale i materiali restavano di proprietà dell'opponente, che poteva riutilizzarli, come peraltro confermato dalle superiori dichiarazioni testimoniali, nulla deve essere rimborsato dall'opposta per le spese sostenute da per il loro acquisito e trasporto. Pt_1
Per ciò che concerne, invece, i lavori eseguiti di progettazione e costruzione dello stand, parte opponente, pur avendo allegato nell'atto di citazione i costi sostenuti per la progettazione dello stand, pari ad € 2.520,00 e per la manodopera di magazzino, pari ad € 4.760,00, non ne ha fornito la prova.
Non ha, infatti, prodotto contratti di lavoro o buste paga dei soggetti che hanno effettuato la manodopera in magazzino, né un registro interno attestante le ore lavorate su quello specifico stand;
con riferimento alla progettazione non è stata allegata alcuna copia del progetto o relazione tecnica, né un cronoprogramma interno con date di avvio e consegna del progetto, né la busta paga dell'architetto.
In difetto di prova non è dovuto il rimborso richiesto a tale titolo.
Infine, con riferimento al mancato guadagno, parte opponente lo quantifica in € 4.000,00. Alla luce delle documentate spese per l'acquisto dei materiali e quelle allegate per i lavori eseguiti, si deve ritenere tale quantificazione congrua, in difetto peraltro di contrari elementi di valutazione.
La Corte di Cassazione, ha affermato che “Al contempo, con specifico riferimento al mancato guadagno dell'appaltatore, è ammesso il ricorso al criterio equitativo allorché sia difficile dimostrare specificamente l'entità del mancato guadagno (con riferimento al mancato guadagno quale voce dell'indennizzo spettante all'appaltatore a causa del recesso unilaterale del committente ex art.
1671 c.c., Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30494 del 26/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16346 del
12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 17/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2,
Sentenza n. 28402 del 28/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n.
9132 del 06/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983; Sez. 3, Sentenza n. 1189 del
09/05/1966; quanto alla prova presuntiva ai fini della quantificazione del lucro cessante pagina 7 di 8 dell'appaltatore escluso, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 3457 del 22/04/2025; Sez. VI, Sentenza n.
6997 del 06/08/2024; Sez. V, Sentenza n. 5803 del 23/08/2019).” (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud.
10/07/2025) 22/07/2025, n. 20626).
Nel caso di specie il mancato guadagno può, pertanto, essere commisurato anche in via equitativa, alla luce delle stesse allegazioni di parte opponente ed in difetto di contrari elementi di valutazione, in €
4.000,00.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata tenuta e condanna Parte_1 alla restituzione, a titolo di indebito, in favore di della maggior somma ricevuta di € Controparte_1
6.610,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (04/07/2022) sino al saldo effettivo.
Infine, per quel che riguarda le spese di lite si ravvisano i presupposti, stante la reciproca soccombenza, per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2999/2022 emesso in data 27/06/2022;
- dichiara tenuta e condanna a corrispondere in favore di per la causale Parte_1 Controparte_1 di cui in motivazione, l'importo complessivo di € 6.610,00 oltre IVA se dovuta per legge ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 04/07/2022 sino al saldo effettivo;
- dispone tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
Bologna, 20/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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