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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 775/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione avverso verbale di accertamento ispettivo promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato –
Appellante contro
), in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Basile ed Elena Argento – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 578 del 26.5.2022 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto dalla società in epigrafe indicata avverso il prov- vedimento n. 83, Prot. N. 59033 del 05.11.2019, reso dal Dipartimento Regio- nale del Lavoro di rigetto del ricorso amministrativo avverso il sottostante ver- bale unico di accertamento e notificazione n. 2018015196/DDL del
25.02.2019, redatto in data 28.02.2019 dai funzionari di vigilanza presso la se- de di Ragusa con il quale l'istituto aveva disconosciuto il rapporto di la- Pt_1 voro subordinato instaurato con dal 24.1.1996 al 31.5.2018 Controparte_2 ed era stata disposta la cancellazione della relativa contribuzione regolarmente versata.
R.G. 775_2022 2
Espletata la prova testimoniale, ad avviso del Tribunale il rapporto di lavoro tra la società e , sebbene socio, era da reputarsi genuinamente subordinato CP_1
e tanto era emerso sia dalle dichiarazioni rese agli ispettori che dalle dichiara- zioni rese dai testimoni ammessi.
Spese da soccombenza.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 26.8.2022.
Resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per omesso esame «dell'eccezione di carenza di interesse avanzata dall con la memo- Pt_1 ria di costituzione», rilevando che la «non ha avuto alcun danno CP_1 dal verbale ispettivo impugnato in primo grado insieme con il pedissequo CP_ provvedimento dell (rispetto al quale l non ha legittimazione passi- Pt_1 va), ed anzi potrebbe chiedere il rimborso dei contributi pagati per il presunto dipendente, ovviamente nei limiti della prescrizione».
2. Con il secondo motivo di appello critica la sentenza per aver ritenuto prova- to il rapporto di lavoro.
3. Con il terzo motivo si lamenta della condanna alle spese e ne chiede la ri- forma come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
3.1. È fondato il primo motivo di appello che ha natura assorbente di ogni altra questione.
A livello generale, la giurisprudenza ha chiarito che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievo- le situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. sez. lav. n. 7096/2012); ha precisato altresì che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche la prospettazione dell'esigenza della parte di ot- tenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
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l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire
(Cass. sez. lav. n. 6749/2012; conforme a Cass. n. 2051/2011, Cass. n.
15355/2010).
La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'uf- ficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. 19268/2016).
In particolare, con riguardo all'azione di impugnativa dei verbali ispettivi la suprema Corte ha chiarito “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene in- vece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le con- trarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusio- ne del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a ri- volgersi all'autorità giudiziaria” (Cassazione n. 32886/2018; conforme a Cass.
n. 16319/2010).
Sulla base delle considerazioni che precedono, affinché un'azione di impugna- tiva di verbale ispettivo possa essere considerata ammissibile, l'attore deve de- durre e dimostrare l'esigenza attuale e concreta di un accertamento dell'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali alla base del verbale di ac- certamento, derivando direttamente dallo stesso nei propri confronti una pre- giudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice.
A tale proposito, sussiste certamente l'interesse del lavoratore ad ottenere una pronuncia che accerti l'esistenza e la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento nel verbale ispettivo, in relazione alle connesse conseguenze sul piano retributivo e previdenziale, diversamente analogo diretto interesse
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non sussiste in capo all'asserito datore di lavoro, qualora dal verbale non emer- ga la sussistenza di circostanze idonee a determinare un immediato pregiudizio nei propri confronti.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, manca l'allegazione specifica in ordine a un diritto soggettivo che sarebbe stato leso dall'impugnato verbale ispettivo e, di conseguenza, su quale sarebbe il correla- to concreto interesse ad agire giuridicamente qualificato.
Occorre rilevare infatti che il verbale per cui è causa dispone unicamente
«l'annullamento di detti rapporti di lavoro, per i periodi dal 24/01/1996 al
31/05/2018; - poiché la procedura telematica “VERBALIWEB” in dotazione agli ispettori prevede la possibilità di intervenire direttamente sui flussi mensili soltanto a decorrere dal 01/01/2005, sarà cura degli uffici amministrativi pro- cedere materialmente alla cancellazione dei flussi afferenti il sig. Persona_1 dal 24/01/1996 al 31/12/2004».
[...]
Il verbale pertanto si limita a preannunciare l'emissione di provvedimenti di cancellazione dei flussi della contribuzione relativa al lavoratore interessato ma non contiene alcuna sanzione nei confronti del datore di lavoro ricorrente che nei propri atti non ha specificato in cosa consista il proprio interesse ad agire.
A fronte di un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro l'unico soggetto certamente legittimato ad agire è il lavoratore;
il datore di la- voro, pur destinatario dell'accertamento ispettivo, non può agire in nome e per conto del lavoratore in violazione dell'art. 81 c.p.c. che non consente di far va- lere nel processo in nome proprio un diritto altrui al di fuori dei casi espressa- mente previsti dalla legge.
Va, ancora osservato, che nemmeno è stato allegato dalla società appellata un interesse concreto tale da incidere sulla posizione giuridica della società, non potendosi rinvenire tale interesse nella teorica possibilità dell'instaurazione di un procedimento penale a carico della società in quanto tale.
4. L'accoglimento del primo motivo di appello, in relazione al quale il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile, assorbe l'esame degli altri motivi.
5. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liqui-
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dano come in dispositivo nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 578/2022 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale
Ragusa, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
Condanna l'appellata a rifondere all' le spese processuali del doppio grado Pt_1 che liquida in Euro 2.700,00 per il primo grado ed in Euro 2.906,00 per il pre- sente grado, oltre rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.7.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
R.G. 775_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 775/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione avverso verbale di accertamento ispettivo promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato –
Appellante contro
), in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Basile ed Elena Argento – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 578 del 26.5.2022 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto dalla società in epigrafe indicata avverso il prov- vedimento n. 83, Prot. N. 59033 del 05.11.2019, reso dal Dipartimento Regio- nale del Lavoro di rigetto del ricorso amministrativo avverso il sottostante ver- bale unico di accertamento e notificazione n. 2018015196/DDL del
25.02.2019, redatto in data 28.02.2019 dai funzionari di vigilanza presso la se- de di Ragusa con il quale l'istituto aveva disconosciuto il rapporto di la- Pt_1 voro subordinato instaurato con dal 24.1.1996 al 31.5.2018 Controparte_2 ed era stata disposta la cancellazione della relativa contribuzione regolarmente versata.
R.G. 775_2022 2
Espletata la prova testimoniale, ad avviso del Tribunale il rapporto di lavoro tra la società e , sebbene socio, era da reputarsi genuinamente subordinato CP_1
e tanto era emerso sia dalle dichiarazioni rese agli ispettori che dalle dichiara- zioni rese dai testimoni ammessi.
Spese da soccombenza.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 26.8.2022.
Resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per omesso esame «dell'eccezione di carenza di interesse avanzata dall con la memo- Pt_1 ria di costituzione», rilevando che la «non ha avuto alcun danno CP_1 dal verbale ispettivo impugnato in primo grado insieme con il pedissequo CP_ provvedimento dell (rispetto al quale l non ha legittimazione passi- Pt_1 va), ed anzi potrebbe chiedere il rimborso dei contributi pagati per il presunto dipendente, ovviamente nei limiti della prescrizione».
2. Con il secondo motivo di appello critica la sentenza per aver ritenuto prova- to il rapporto di lavoro.
3. Con il terzo motivo si lamenta della condanna alle spese e ne chiede la ri- forma come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
3.1. È fondato il primo motivo di appello che ha natura assorbente di ogni altra questione.
A livello generale, la giurisprudenza ha chiarito che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievo- le situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. sez. lav. n. 7096/2012); ha precisato altresì che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche la prospettazione dell'esigenza della parte di ot- tenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
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l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire
(Cass. sez. lav. n. 6749/2012; conforme a Cass. n. 2051/2011, Cass. n.
15355/2010).
La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'uf- ficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. 19268/2016).
In particolare, con riguardo all'azione di impugnativa dei verbali ispettivi la suprema Corte ha chiarito “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene in- vece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le con- trarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusio- ne del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a ri- volgersi all'autorità giudiziaria” (Cassazione n. 32886/2018; conforme a Cass.
n. 16319/2010).
Sulla base delle considerazioni che precedono, affinché un'azione di impugna- tiva di verbale ispettivo possa essere considerata ammissibile, l'attore deve de- durre e dimostrare l'esigenza attuale e concreta di un accertamento dell'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali alla base del verbale di ac- certamento, derivando direttamente dallo stesso nei propri confronti una pre- giudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice.
A tale proposito, sussiste certamente l'interesse del lavoratore ad ottenere una pronuncia che accerti l'esistenza e la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento nel verbale ispettivo, in relazione alle connesse conseguenze sul piano retributivo e previdenziale, diversamente analogo diretto interesse
R.G. 775_2022 4
non sussiste in capo all'asserito datore di lavoro, qualora dal verbale non emer- ga la sussistenza di circostanze idonee a determinare un immediato pregiudizio nei propri confronti.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, manca l'allegazione specifica in ordine a un diritto soggettivo che sarebbe stato leso dall'impugnato verbale ispettivo e, di conseguenza, su quale sarebbe il correla- to concreto interesse ad agire giuridicamente qualificato.
Occorre rilevare infatti che il verbale per cui è causa dispone unicamente
«l'annullamento di detti rapporti di lavoro, per i periodi dal 24/01/1996 al
31/05/2018; - poiché la procedura telematica “VERBALIWEB” in dotazione agli ispettori prevede la possibilità di intervenire direttamente sui flussi mensili soltanto a decorrere dal 01/01/2005, sarà cura degli uffici amministrativi pro- cedere materialmente alla cancellazione dei flussi afferenti il sig. Persona_1 dal 24/01/1996 al 31/12/2004».
[...]
Il verbale pertanto si limita a preannunciare l'emissione di provvedimenti di cancellazione dei flussi della contribuzione relativa al lavoratore interessato ma non contiene alcuna sanzione nei confronti del datore di lavoro ricorrente che nei propri atti non ha specificato in cosa consista il proprio interesse ad agire.
A fronte di un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro l'unico soggetto certamente legittimato ad agire è il lavoratore;
il datore di la- voro, pur destinatario dell'accertamento ispettivo, non può agire in nome e per conto del lavoratore in violazione dell'art. 81 c.p.c. che non consente di far va- lere nel processo in nome proprio un diritto altrui al di fuori dei casi espressa- mente previsti dalla legge.
Va, ancora osservato, che nemmeno è stato allegato dalla società appellata un interesse concreto tale da incidere sulla posizione giuridica della società, non potendosi rinvenire tale interesse nella teorica possibilità dell'instaurazione di un procedimento penale a carico della società in quanto tale.
4. L'accoglimento del primo motivo di appello, in relazione al quale il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile, assorbe l'esame degli altri motivi.
5. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liqui-
R.G. 775_2022 5
dano come in dispositivo nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 578/2022 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale
Ragusa, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
Condanna l'appellata a rifondere all' le spese processuali del doppio grado Pt_1 che liquida in Euro 2.700,00 per il primo grado ed in Euro 2.906,00 per il pre- sente grado, oltre rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.7.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
R.G. 775_2022