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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3240/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.09.2025 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SANTORO FRANCESCO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Molfetta, C.so Umberto I n. 19, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. AZZOLLINI ANNACORA, giusta procura in CP_1 atti, presso il cui studio, sito in Molfetta, alla via Roma n. 95 è elettivamente domiciliato;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta in data 11.10.2001 (atto n. 258, parte II, serie A, anno 2001).
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.09.2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , CP_1 confermando l'assegnazione della casa coniugale sita in Molfetta in via Pietro Mascagni n. 70 in suo favore, nonché l'obbligo del di corrisponderle la somma mensile di euro 600,00 (con CP_1 aggiornamento Istat maturato da agosto 2021 sino ad agosto 2024) di cui euro 200,00 a titolo di assegno divorzile in funzione assistenziale/perequativa ed euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia e quindi complessivamente euro 702,00 mensili già rivalutato oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo dell'adito Tribunale;
quindi, disporre in suo favore la percezione dell'assegno unico e universale nella misura del 100%.
Con decreto del 17.09.2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 18.09.2025.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 06.11.2025, si è costituito , CP_1 rappresentando il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Con istanza del 10.11.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto disporsi un' anticipazione dell'udienza, quindi, all'udienza del 19.11.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno chiesto l'emissione di sentenza conforme alle condizioni di cui alla convenzione da essi sottoscritta in data 01.10.2025 e depositata telematicamente il 06.11.2025.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 21.07.2020, cron. 4097 (R.G.
n. 6759/2019), pubblicato in data 22.07.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite dalle parti non sono contrarie a norme imperative (dall'unione matrimoniale è nata una figlia, il 04.01.2007, maggiorenne), Persona_2 per cui possono essere poste a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 12.09.2025 da nei confronti di , garantito Parte_1 CP_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , con convenzione sottoscritta dalle parti in data 01.10.2025 e
[...] CP_1 depositata telematicamente il 06.11.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Molfetta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Trani, il 25.11.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.09.2025 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SANTORO FRANCESCO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Molfetta, C.so Umberto I n. 19, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. AZZOLLINI ANNACORA, giusta procura in CP_1 atti, presso il cui studio, sito in Molfetta, alla via Roma n. 95 è elettivamente domiciliato;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta in data 11.10.2001 (atto n. 258, parte II, serie A, anno 2001).
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.09.2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , CP_1 confermando l'assegnazione della casa coniugale sita in Molfetta in via Pietro Mascagni n. 70 in suo favore, nonché l'obbligo del di corrisponderle la somma mensile di euro 600,00 (con CP_1 aggiornamento Istat maturato da agosto 2021 sino ad agosto 2024) di cui euro 200,00 a titolo di assegno divorzile in funzione assistenziale/perequativa ed euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia e quindi complessivamente euro 702,00 mensili già rivalutato oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo dell'adito Tribunale;
quindi, disporre in suo favore la percezione dell'assegno unico e universale nella misura del 100%.
Con decreto del 17.09.2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 18.09.2025.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 06.11.2025, si è costituito , CP_1 rappresentando il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Con istanza del 10.11.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto disporsi un' anticipazione dell'udienza, quindi, all'udienza del 19.11.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno chiesto l'emissione di sentenza conforme alle condizioni di cui alla convenzione da essi sottoscritta in data 01.10.2025 e depositata telematicamente il 06.11.2025.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 21.07.2020, cron. 4097 (R.G.
n. 6759/2019), pubblicato in data 22.07.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite dalle parti non sono contrarie a norme imperative (dall'unione matrimoniale è nata una figlia, il 04.01.2007, maggiorenne), Persona_2 per cui possono essere poste a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 12.09.2025 da nei confronti di , garantito Parte_1 CP_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , con convenzione sottoscritta dalle parti in data 01.10.2025 e
[...] CP_1 depositata telematicamente il 06.11.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Molfetta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Trani, il 25.11.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia