Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 73
CS
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del secondo motivo di appello (riproposizione del secondo motivo di ricorso di primo grado)

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso di primo grado ha determinato l'assorbimento logico-necessario del secondo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Pertanto, l'esame di tale motivo non riveste alcuna utilità per gli appellanti, atteso l'annullamento parziale del provvedimento impugnato.

  • Rigettato
    Infondatezza del secondo motivo di appello (respingimento del terzo motivo di ricorso di primo grado)

    La presentazione di una istanza di sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma ne determina la mera sospensione dell'efficacia. In caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, superando il precedente orientamento giurisprudenziale sull'effetto caducante automatico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 73
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 73
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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