Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026REG.PROV.COLL.
N. 06001/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6001 del 2023, proposto dai signori TI OR e PA IL, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Fidanza, Nicola Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villaricca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione seconda) n. 08132/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. IN ES;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I signori OR TI e IL PA chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 103 del 26 novembre 2018 con cui il Comune di Villaricca ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere realizzate in assenza di titolo edilizio:
“ 1. Capannone con struttura in ferro e copertura a falde leggermente inclinate di lamiere ondulate e chiusure perimetrali con pannellature coibentate, che ingombra una superfice di circa mq 365 e sviluppa una volumetria di circa mc 1204. Detto capannone risulta suddiviso, tramite realizzazione di divisori interni in n. 4 locali;
2. Manufatto posto in contiguità al capannone sopra descritto, realizzato in parte con struttura inferro ed in parte con struttura in legno che ingombra una superficie di circa mq 250 e sviluppa una volumetria di circa mc 820. All’interno risultano realizzati due appartamenti;
3. n. 2 (due) tettoie aperte nella parte antistante i due appartamenti ”.
2. Il T.a.r. per la Campania, sezione seconda, con sentenza n. 8132 del 29 dicembre 2022: a) accoglieva il primo motivo di ricorso relativo alle opere di cui al punto n. 1 dell’ordinanza per difetto di istruttoria in ordine alla sussistenza o meno di corrispondenza tra gli abusi riscontrati e le opere condonate o per le quali pende domanda di condono; b) dichiarava assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale si lamentava che la mancata comunicazione di avvio del procedimento avrebbe impedito l’emersione delle circostanze indicate al punto precedente; c) respingeva il terzo motivo relativo all’effetto caducante dell’ordinanza impugnata con riguardo ai manufatti per cui è stata presentata istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
3. I ricorrenti hanno interposto appello, articolando due motivi di gravame relativi a:
I. Error in iudicando – error in procedendo - Violazione art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione L. n. 47/1985 – Violazione e falsa applicazione L. n. 724/1994 – Violazione e falsa applicazione D.L. n. 269/2003 conv. In L. n. 326/2003 – Violazione e falsa applicazione artt 3 e 7 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti - Carenza di motivazione – Illogicità manifesta – Sviamento
II. Violazione art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione L. n. 47/1985 – Violazione e falsa applicazione L. n. 724/1994 – Violazione e falsa applicazione D.L. n. 269/2003 conv. In L. n. 326/2003 – Violazione e falsa applicazione artt. 31 – 36 – 44 del DPR n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 7 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti - Carenza di motivazione – Illogicità manifesta – Sviamento.
4. Si è costituito in resistenza il Comune di Villaricca che in data 3 novembre 2025 ha depositato memoria.
5. All’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dal Comune di Villaricca in data 3 novembre 2025 alle ore 20,24, oltre il termine di trenta giorni liberi stabilito dall’art. 73 c.p.a
7. Premesso quanto sopra l’appello è infondato.
8. Con il primo motivo di appello l’appellante ripropone “per mero scrupolo difensivo” il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, dichiarato assorbito dal T.a.r.
9. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
10. Con il secondo motivo di ricorso di primo grado i ricorrenti avevano dedotto che la violazione delle garanzie partecipative avrebbe impedito l’emersione in ambito procedimentale delle circostanze esposte nel primo motivo di ricorso e relative all’omessa istruttoria in ordine alla coincidenza tra le opere oggetto dell’ingiunzione a demolire e quelle oggetto di condono.
11. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento logico-necessario del secondo, sicché sul punto l’operato del giudice di primo grado è immune da censure.
12. L’esame del motivo non riveste, infatti, alcuna utilità per gli appellanti, atteso l’annullamento del provvedimento impugnato con riguardo al manufatto indicato al n. 1 del provvedimento impugnato.
13. Con il secondo motivo di appello gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso poiché per le opere indicati ai punti n.ri 2 e 3 dell’ordinanza di demolizione il signor IL ha presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (istanza prot. n. 1644 del 28 gennaio 2019), da cui consegue l’automatica caducazione del provvedimento impugnato.
14. Il motivo è infondato.
15. La presentazione di una istanza di sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma ne determina la mera sospensione dell’efficacia con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025 n. 8420; sez. III, 11/02/2025, n. 1119; sez. VI, 24/05/2024, n. 4633).
16. Risulta, quindi, superato il più risalente orientamento citato dall’appellante in ordine all’effetto caducante automatico dell’ordinanza determinata dalla mera presentazione dell’istanza di sanatoria, orientamento non condiviso dalla più recente giurisprudenza in quanto consente al privato con la propria iniziativa di privare definitivamente di efficacia il provvedimento sanzionatorio dell’abuso.
17. In conclusione l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti alla rifusione, a favore del Comune di Villaricca, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
IN ES, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN ES | Marco LI |
IL SEGRETARIO