Articolo 202 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
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Versione
14 aprile 1979
Art. 202.
Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del "Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera" di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1979, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3615 "Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1-2-3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 " dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979.
La commutazione puo' aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1979