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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA NO - Presidente est. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9810 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NESCI ANTONIA presso la quale elettivamente domicilia;
E
nata a [...] il [...], (C.F.: ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MANNA LUCIA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025 e , Parte_1 CP_1 premettendo: di aver contratto matrimonio il 26.05.2011; che dal matrimonio erano nati due figli: il 14.05.2012, e TO, il 23.07.2017; Per_1 che la casa familiare, di proprietà di entrambi, era sita in Napoli alla Via Alberto Moravia nr.
34;
1 che il sig. era dipendente della e percepiva una retribuzione pari Pt_1 Parte_2
a circa € 1.400,00 mentre la sig.ra era disoccupata;
CP_1 che i coniugi erano, altresì, titolari di un immobile commerciale sito in Napoli, alla Via
Vicinale Trencia n. 23 e per tale immobile era stato stipulato un contratto di locazione commerciale con canone mensile pari ad € 300,00; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed , Parte_1 CP_1 ordinando al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) stabilire che i figli minori della coppia, ed TO, siano affidati Per_1 congiuntamente ai genitori con fissazione della residenza anagrafica degli stessi presso la madre nella casa coniugale sita in Napoli, Via Alberto Moravia Nr. 34, la quale si impegna a comunicare ogni eventuale cambio di residenza;
3) stabilire che nulla verrà versato a titolo di mantenimento per la sig.ra , visto e CP_1 considerato che la stessa ha le capacità fisiche e di salute per essere inserita nel mondo del lavoro;
4) stabilire che il sig. , in ragione del proprio reddito lavorativo, dovrà Parte_1 versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento per i figli ed TO, l'importo CP_1 Per_1 mensile di euro 600,00, (euro 300,00 cadauno) entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e concordate, secondo il Protocollo adottato presso il Tribunale adito;
5) stabilire che l'Assegno Unico venga attribuito nella misura del 50% a ciascun coniuge, come previsto dalla normativa vigente;
6) stabilire che i coniugi divideranno al 50% tutte le spese e tutti gli introiti relativi alle proprietà immobiliari cointestate. Si specifica che le rate del mutuo relativo all'immobile coniugale, essendo quest'ultimo cointestato, verranno divise al 50% tra i coniugi;
2 7) stabilire che il sig. , con riferimento al diritto di visita, potrà vedere e stare con i Pt_1 figli, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli dei bambini, il martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina e il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00, la prima settimana;
mentre la seconda settimana il martedì pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00 oltre al sabato mattina alle 9:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00. Resta comunque inteso che, quando vorrà il padre potrà vedere e stare con i figli, ovviamente in considerazione degli impegni, scolastici e non, degli stessi. Per i periodi in cui non si andrà a scuola il padre preleverà
i minori presso l'abitazione della madre alle ore 9,00;
8) stabilire con riferimento alle festività natalizie e pasquali, che i genitori si alterneranno per il Natale, capodanno, domenica di Pasqua, lunedì successivo, cambiando ogni anno i giorni, in particolare dal 23 dicembre al 30 dicembre i bambini staranno con l'uno e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro ad anni alterni e la domenica di Pasqua e lunedì in Albis con l'uno e l'anno successivo con l'altro; i compleanni i bambini li trascorreranno con i genitori ad anni alternati;
i genitori si alterneranno con i figli, cambiando annualmente anche per le festività di ognissanti, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
9) stabilire con riferimento alle vacanze estive in particolare, che i figli staranno 15 giorni consecutivi con i genitori, i quali si comunicheranno le date ed i luoghi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno;
10)stabilire che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
11)stabilire che la presenza dei minori presso parenti, nonni o zii avverrà a discrezione del genitore che avrà i figli in custodia e affidamento in quel momento;
12) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire i figli nel proprio passaporto;
13) emanare ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento
3 dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli omologare.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.37, parte II, S. A, sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2011); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Presidente est.
FA NO
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