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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4821/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Ludovica Dotti Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4821 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 20/09/2024 e vertente
T R A
(C.F.: , in proprio e n.q. rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1
nonché, altresì, di coobligato in solido ex art. 38 c.c. dell'
[...]
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Donatella Conicella e dall'avv. Romina Macioce
APPELLANTE
E
(C.F. ) – D.P. I di Roma, in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato
APPELLATO
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 138/2021 emessa in data 09.02.2021 dal Tribunale di Frosinone
in composizione collegiale, così concludendo:
“1) In via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza
gravata ex art. 283 c.p.c. per i motivi, tutti, meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale: in accoglimento del motivo di appello rubricato sub A) del presente atto,
dichiarare la nullità della sentenza n. 138/2021 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Frosinone in
composizione collegiale nell'ambito del procedimento civile di primo grado rubricato al n.
1524/2017 R.G.A.C. del Tribunale di Frosinone in data 09.02.2021, depositata (pubblicata) in
data 09.02.2021, comunicata a mezzo Pec dalla cancelleria del Tribunale di Frosinone in data
12.02.2021 e non notificata e per l'effetto, anche in accoglimento dei motivi rubricati sub B) e C)
del presente atto, Voglia trattenere la causa e decidere nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato
dalla effettiva domanda proposta nel giudizio di primo grado dal Sig. nei termini che Parte_1
seguono: “Accertata e riconosciuta l'effettività e la stabilità della residenza anagrafica ed effettiva
dell'appellante nel Comune di Anagni, alla Via Cerere Navicella n. 19, ove il medesimo ha il proprio
domicilio fiscale, dichiarare la falsità delle attestazioni e del contenuto delle dichiarazioni rese dal
Messo Comunale del Comune di Anagni nella relata di notifica n. 345/2015 REG. NOT allegata
all'Avviso di Accertamento n. con conseguente declaratoria di CodiceFiscale_2
disconoscimento del valore e dell'efficacia di pubblica fede all'atto impugnato ex art. 2700 c.c.. con
adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge in esito all'accertamento della dedotta
falsità”.
3) In via subordinata: nella denegata e non auspicata ipotesi di rigetto della superiore domanda,
previo accertamento della fondatezza dei vizi censurati nei motivi rubricati da sub B) a sub C) del
presente atto, in riforma della sentenza n. 138/2021 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Frosinone
in composizione collegiale nell'ambito del procedimento civile di primo grado rubricato al n.
1524/2017 R.G.A.C. del Tribunale di Frosinone in data 09.02.2021, depositata (pubblicata) in data
09.02.2021, comunicata a mezzo Pec dalla cancelleria del Tribunale di Frosinone in data
pagina 2 di 5 12.02.2021 e non notificata, accertare e dichiarare la falsità della relata di notifica di cui al Reg.
Not. 345/2015 del resa, in data 23.11.2015, dal messo notificatore allegata Controparte_3
all'avviso di accertamento n. con conseguente declaratoria di NumeroDiCartaI_1
disconoscimento del valore e dell'efficacia di pubblica fede all'atto impugnato ex art. 2700 c.c.. con
adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge in esito all'accertamento della dedotta
falsità.
4) In ogni caso: condannare in persona del Direttore pro-tempore al Controparte_2
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da liquidare in favore dei sottoscritti
procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del proposto appello. Controparte_2
E' intervenuto nel giudizio il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello esprimendo parere contrario all'accoglimento del ricorso/reclamo in condivisione delle argomentazioni della sentenza di primo grado.
2. L'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata sotto diversi profili: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc per vizio di extrapetizione/ultrapetizione; illogicità e contraddittorietà della motivazione;
illogicità per omesso/insufficiente vaglio del materiale probatorio offerto nel giudizio di primo grado.
3. L'appellante adiva il Tribunale di Frosinone per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertata e riconosciuta l'effettività e la stabilità della residenza anagrafica ed
effettiva dell'attore nel Comune di Anagni ove il medesimo ha il proprio domicilio fiscale, accertata
e riconosciuta altresì l'effettività e la stabilità della sede legale ed operativa della non CP_1
nel medesimo Comune di domicilio fiscale e residenza dell'odierno attore, Controparte_4
dichiarare la falsità delle attestazioni e del contenuto delle dichiarazioni rese dal Messo Comunale
nella relata di notifica n. 345/2015 REG. NOT. del Comune di Anagni allegata in calce all'Avviso
di Accertamento n. TKQ045F02147/2014 con conseguente declaratoria di disconoscimento del
valore e dell'efficacia di pubblica fede all'atto impugnato ex art. 2700 c.c..”
A fondamento della propria domanda il Sig. sosteneva di aver appreso, a Parte_1
seguito di impugnazione del ruolo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di pagina 3 di 5 Frosinone, che l'avviso di accertamento per il recupero di imposte IRES, IVA ed IRAP
oltre sanzioni, interessi ed accessori a carico della Controparte_1
di cui era rappresentante e responsabile in solido ex art. 38 c.c. (atto prodromico alla iscrizione a ruolo originante il procedimento di pignoramento), fosse stato asseritamente allo stesso notificato, per il tramite di messo notificatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60, c.ma 1 lett. e) del DPR 600/73. Avendo l' eccepito nel Controparte_2
procedimento tributario che l'attività svolta dall'ufficiale della notifica fosse da ritenersi fidefaciente fino a querela di falso, il si era visto costretto a procedere dinanzi al Pt_1
Tribunale per querela di falso.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la richiesta di parte attrice avesse ad oggetto non già la declaratoria di falsità
ideologica bensì lo scrutinio in merito alla irregolarità del procedimento notificatorio adottato, attinente la sostanziale difformità dello stesso dal modello legale prescritto dall'art. 140 c.p.c. richiamato dall'art. 60 lett. e) D.P.R. 600/73. Nella relata di notifica effettuata mediante il deposito di copia presso alla Casa Comunale, oggetto di causa, il messo notificatore afferma “constatata l'impossibilità ad eseguire la notifica dell'atto in oggetto
specificato … in quanto, né all'indirizzo dichiarato nell'atto né altrove in questo Comune, è stato
reperita la società in oggetto menzionata … ho provveduto … ai sensi dell'art. 60 lettera e) del
D.P.R. 600/73”. Il messo notificatore avrebbe quindi, secondo l'appellante, attestato
(falsamente) che le ricerche esperite al fine di reperire l'eventuale diversa sede del destinatario (come prescritto dalla legge) non abbiano sortito effetto.
La Corte ritiene non corretta la lettura data dall'appellante della sentenza impugnata che,
al contrario di quanto sostenuto, dopo aver accertato e valutato il contenuto sostanziale della pretesa attorea e la qualificazione giuridica della stessa, valorizzando il petitum e la causa petendi in maniera coerente col thema decidendum circoscritto e con la domanda e con gli scritti difensivi, ha ritenuto non impugnabile per querela di falso, anche ideologico, la relata di notifica.
pagina 4 di 5 Ed invero, sul tema, è intervenuta la Suprema Corte sottolineando che “In tema di
procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il
messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche
che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere
un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo
operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili
mediante querela di falso.” (così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 781 del 12/01/2025 e Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024).
4. Irrilevante appare il riferimento in relata alla “società in oggetto menzionata” essendo stata la notifica effettuata al sig. come persona fisica, non nella qualità di Parte_1
responsabile dell' e non essendo contestata la Controparte_1
stabilità della sede legale della presso il domicilio fiscale dell'appellato. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite delle spese di lite che liquida in favore dell di Roma, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., in €. 5.000,00, oltre oneri di legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
09.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Ludovica Dotti Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4821 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 20/09/2024 e vertente
T R A
(C.F.: , in proprio e n.q. rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1
nonché, altresì, di coobligato in solido ex art. 38 c.c. dell'
[...]
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Donatella Conicella e dall'avv. Romina Macioce
APPELLANTE
E
(C.F. ) – D.P. I di Roma, in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato
APPELLATO
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 138/2021 emessa in data 09.02.2021 dal Tribunale di Frosinone
in composizione collegiale, così concludendo:
“1) In via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza
gravata ex art. 283 c.p.c. per i motivi, tutti, meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale: in accoglimento del motivo di appello rubricato sub A) del presente atto,
dichiarare la nullità della sentenza n. 138/2021 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Frosinone in
composizione collegiale nell'ambito del procedimento civile di primo grado rubricato al n.
1524/2017 R.G.A.C. del Tribunale di Frosinone in data 09.02.2021, depositata (pubblicata) in
data 09.02.2021, comunicata a mezzo Pec dalla cancelleria del Tribunale di Frosinone in data
12.02.2021 e non notificata e per l'effetto, anche in accoglimento dei motivi rubricati sub B) e C)
del presente atto, Voglia trattenere la causa e decidere nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato
dalla effettiva domanda proposta nel giudizio di primo grado dal Sig. nei termini che Parte_1
seguono: “Accertata e riconosciuta l'effettività e la stabilità della residenza anagrafica ed effettiva
dell'appellante nel Comune di Anagni, alla Via Cerere Navicella n. 19, ove il medesimo ha il proprio
domicilio fiscale, dichiarare la falsità delle attestazioni e del contenuto delle dichiarazioni rese dal
Messo Comunale del Comune di Anagni nella relata di notifica n. 345/2015 REG. NOT allegata
all'Avviso di Accertamento n. con conseguente declaratoria di CodiceFiscale_2
disconoscimento del valore e dell'efficacia di pubblica fede all'atto impugnato ex art. 2700 c.c.. con
adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge in esito all'accertamento della dedotta
falsità”.
3) In via subordinata: nella denegata e non auspicata ipotesi di rigetto della superiore domanda,
previo accertamento della fondatezza dei vizi censurati nei motivi rubricati da sub B) a sub C) del
presente atto, in riforma della sentenza n. 138/2021 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Frosinone
in composizione collegiale nell'ambito del procedimento civile di primo grado rubricato al n.
1524/2017 R.G.A.C. del Tribunale di Frosinone in data 09.02.2021, depositata (pubblicata) in data
09.02.2021, comunicata a mezzo Pec dalla cancelleria del Tribunale di Frosinone in data
pagina 2 di 5 12.02.2021 e non notificata, accertare e dichiarare la falsità della relata di notifica di cui al Reg.
Not. 345/2015 del resa, in data 23.11.2015, dal messo notificatore allegata Controparte_3
all'avviso di accertamento n. con conseguente declaratoria di NumeroDiCartaI_1
disconoscimento del valore e dell'efficacia di pubblica fede all'atto impugnato ex art. 2700 c.c.. con
adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge in esito all'accertamento della dedotta
falsità.
4) In ogni caso: condannare in persona del Direttore pro-tempore al Controparte_2
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da liquidare in favore dei sottoscritti
procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del proposto appello. Controparte_2
E' intervenuto nel giudizio il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello esprimendo parere contrario all'accoglimento del ricorso/reclamo in condivisione delle argomentazioni della sentenza di primo grado.
2. L'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata sotto diversi profili: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc per vizio di extrapetizione/ultrapetizione; illogicità e contraddittorietà della motivazione;
illogicità per omesso/insufficiente vaglio del materiale probatorio offerto nel giudizio di primo grado.
3. L'appellante adiva il Tribunale di Frosinone per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertata e riconosciuta l'effettività e la stabilità della residenza anagrafica ed
effettiva dell'attore nel Comune di Anagni ove il medesimo ha il proprio domicilio fiscale, accertata
e riconosciuta altresì l'effettività e la stabilità della sede legale ed operativa della non CP_1
nel medesimo Comune di domicilio fiscale e residenza dell'odierno attore, Controparte_4
dichiarare la falsità delle attestazioni e del contenuto delle dichiarazioni rese dal Messo Comunale
nella relata di notifica n. 345/2015 REG. NOT. del Comune di Anagni allegata in calce all'Avviso
di Accertamento n. TKQ045F02147/2014 con conseguente declaratoria di disconoscimento del
valore e dell'efficacia di pubblica fede all'atto impugnato ex art. 2700 c.c..”
A fondamento della propria domanda il Sig. sosteneva di aver appreso, a Parte_1
seguito di impugnazione del ruolo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di pagina 3 di 5 Frosinone, che l'avviso di accertamento per il recupero di imposte IRES, IVA ed IRAP
oltre sanzioni, interessi ed accessori a carico della Controparte_1
di cui era rappresentante e responsabile in solido ex art. 38 c.c. (atto prodromico alla iscrizione a ruolo originante il procedimento di pignoramento), fosse stato asseritamente allo stesso notificato, per il tramite di messo notificatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60, c.ma 1 lett. e) del DPR 600/73. Avendo l' eccepito nel Controparte_2
procedimento tributario che l'attività svolta dall'ufficiale della notifica fosse da ritenersi fidefaciente fino a querela di falso, il si era visto costretto a procedere dinanzi al Pt_1
Tribunale per querela di falso.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la richiesta di parte attrice avesse ad oggetto non già la declaratoria di falsità
ideologica bensì lo scrutinio in merito alla irregolarità del procedimento notificatorio adottato, attinente la sostanziale difformità dello stesso dal modello legale prescritto dall'art. 140 c.p.c. richiamato dall'art. 60 lett. e) D.P.R. 600/73. Nella relata di notifica effettuata mediante il deposito di copia presso alla Casa Comunale, oggetto di causa, il messo notificatore afferma “constatata l'impossibilità ad eseguire la notifica dell'atto in oggetto
specificato … in quanto, né all'indirizzo dichiarato nell'atto né altrove in questo Comune, è stato
reperita la società in oggetto menzionata … ho provveduto … ai sensi dell'art. 60 lettera e) del
D.P.R. 600/73”. Il messo notificatore avrebbe quindi, secondo l'appellante, attestato
(falsamente) che le ricerche esperite al fine di reperire l'eventuale diversa sede del destinatario (come prescritto dalla legge) non abbiano sortito effetto.
La Corte ritiene non corretta la lettura data dall'appellante della sentenza impugnata che,
al contrario di quanto sostenuto, dopo aver accertato e valutato il contenuto sostanziale della pretesa attorea e la qualificazione giuridica della stessa, valorizzando il petitum e la causa petendi in maniera coerente col thema decidendum circoscritto e con la domanda e con gli scritti difensivi, ha ritenuto non impugnabile per querela di falso, anche ideologico, la relata di notifica.
pagina 4 di 5 Ed invero, sul tema, è intervenuta la Suprema Corte sottolineando che “In tema di
procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il
messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche
che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere
un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo
operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili
mediante querela di falso.” (così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 781 del 12/01/2025 e Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024).
4. Irrilevante appare il riferimento in relata alla “società in oggetto menzionata” essendo stata la notifica effettuata al sig. come persona fisica, non nella qualità di Parte_1
responsabile dell' e non essendo contestata la Controparte_1
stabilità della sede legale della presso il domicilio fiscale dell'appellato. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite delle spese di lite che liquida in favore dell di Roma, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., in €. 5.000,00, oltre oneri di legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
09.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
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