CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
25/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
FIORILLO ANTONIETTA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 859/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
2 e pubblicata il 23/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019001DI0000000320002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Agenzia delle Entrate di Grosseto (appellante) chiede: “la riforma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Grosseto n. 31/02/2023 del giorno 08/03/2023 (sciolta la riserva, formulata nell'udienza del giorno 14/12/2022), depositata il giorno 23/03/2023, e la relativa conferma dell'originario Avviso di liquidazione II.II. n° 2019/001/DI/000000032/0/002 – anno 2019, notificato il giorno 23/02/2022 (data rilevante per il contribuente), secondo quanto motivato per capi di impugnazione, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 61 e 15 del d.lgs. n. 546/92”.
Resistente_1 s.r.l. (appellata) non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Grosseto ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Grosseto, indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 s.r.l. contro l'avviso di liquidazione emesso a suo carico per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro in relazione al decreto ingiuntivo n. 32/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto per il recupero del capitale fornito alla Resistente_1 a titolo di finanziamento dalla società britannica Società_1 (euro 5.574,00, a titolo di imposta proporzionale del 3% sull'importo recuperato, oltre spese di notifica).
Il ricorso veniva accolto per violazione dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986 con riguardo all'avvenuta liquidazione del tributo nei confronti di un soggetto non tenuto al pagamento dell'imposta di registro.
Nell'atto di appello l'Ufficio sostiene che l'esclusione dalla solidarietà passiva del debitore ingiunto, ai sensi dell'art. 57 del T.U.R., sarebbe configurabile solo nella fattispecie, diversa da quella in esame, di decreto ingiuntivo “immediatamente esecutivo”, ex art. 642 c.p.c., ossia eseguibile anteriormente all'instaurazione del contraddittorio con il debitore ingiunto, dovendosi differenziare a seconda della partecipazione del debitore, effettiva o solo potenziale, alla relativa procedura monitoria. Infatti, l'art. 57 nella parte in cui menziona tra i soggetti obbligati “le parti in causa” consente di ritenere soggetto passivo anche il destinatario di un provvedimento monitorio non opposto. Cita giurisprudenza di legittimità favorevole a tale tesi (ordinanza n. 31252 del 3 novembre 2021, ud. 13 maggio 2021).
Cenna anche all'altro motivo di ricorso della contribuente, che non è stato affrontato dalla Corte di primo grado (difetto di motivazione), prefigurando un appello incidentale, che però non è stato proposto. Quindi questo tema è estraneo all'oggetto del presente giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'interpretazione della disposizione tributaria seguita dall'Ufficio contrasta con uno dei fondamentali principi esegetici degli enunciati normativi.
Infatti, la specifica previsione dell'art. 57 comma 1, che indica tra i soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta “coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”, sarebbe del tutto ridondante, se la generica categoria precedentemente riportata (“le parti in causa”) dovesse ricomprendere anche le parti formali nei procedimenti speciali elencati, ossia il destinatario del decreto ingiuntivo non opposto divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.
c., rendendo del tutto superflua tale elencazione.
Al contrario, una simile indicazione vale piuttosto ad introdurre una differenziazione con riguardo ai predetti riti, individuando in modo autonomo i soggetti passivi del tributo.
In tal senso, la Suprema Corte ha preso atto che “in base al disposto dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis vigente, l'imposta di registro su decreto ingiuntivo è dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto” (Cass. Sez. III, 16 dicembre 2024 n. 32669).
Ad ulteriore conferma di questa conclusione va ricordato come il testo attualmente vigente, modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ed applicabile soltanto agli atti emessi dal 1° gennaio 2025, dispone diversamente, in quanto stabilisce al comma 1.1 che “per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo”.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di questo grado di giudizio, a causa della mancata costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma l'appellata sentenza. Nulla sulle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Firenze, il 25 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
25/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
FIORILLO ANTONIETTA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 859/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
2 e pubblicata il 23/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019001DI0000000320002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Agenzia delle Entrate di Grosseto (appellante) chiede: “la riforma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Grosseto n. 31/02/2023 del giorno 08/03/2023 (sciolta la riserva, formulata nell'udienza del giorno 14/12/2022), depositata il giorno 23/03/2023, e la relativa conferma dell'originario Avviso di liquidazione II.II. n° 2019/001/DI/000000032/0/002 – anno 2019, notificato il giorno 23/02/2022 (data rilevante per il contribuente), secondo quanto motivato per capi di impugnazione, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 61 e 15 del d.lgs. n. 546/92”.
Resistente_1 s.r.l. (appellata) non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Grosseto ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Grosseto, indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 s.r.l. contro l'avviso di liquidazione emesso a suo carico per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro in relazione al decreto ingiuntivo n. 32/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto per il recupero del capitale fornito alla Resistente_1 a titolo di finanziamento dalla società britannica Società_1 (euro 5.574,00, a titolo di imposta proporzionale del 3% sull'importo recuperato, oltre spese di notifica).
Il ricorso veniva accolto per violazione dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986 con riguardo all'avvenuta liquidazione del tributo nei confronti di un soggetto non tenuto al pagamento dell'imposta di registro.
Nell'atto di appello l'Ufficio sostiene che l'esclusione dalla solidarietà passiva del debitore ingiunto, ai sensi dell'art. 57 del T.U.R., sarebbe configurabile solo nella fattispecie, diversa da quella in esame, di decreto ingiuntivo “immediatamente esecutivo”, ex art. 642 c.p.c., ossia eseguibile anteriormente all'instaurazione del contraddittorio con il debitore ingiunto, dovendosi differenziare a seconda della partecipazione del debitore, effettiva o solo potenziale, alla relativa procedura monitoria. Infatti, l'art. 57 nella parte in cui menziona tra i soggetti obbligati “le parti in causa” consente di ritenere soggetto passivo anche il destinatario di un provvedimento monitorio non opposto. Cita giurisprudenza di legittimità favorevole a tale tesi (ordinanza n. 31252 del 3 novembre 2021, ud. 13 maggio 2021).
Cenna anche all'altro motivo di ricorso della contribuente, che non è stato affrontato dalla Corte di primo grado (difetto di motivazione), prefigurando un appello incidentale, che però non è stato proposto. Quindi questo tema è estraneo all'oggetto del presente giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'interpretazione della disposizione tributaria seguita dall'Ufficio contrasta con uno dei fondamentali principi esegetici degli enunciati normativi.
Infatti, la specifica previsione dell'art. 57 comma 1, che indica tra i soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta “coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”, sarebbe del tutto ridondante, se la generica categoria precedentemente riportata (“le parti in causa”) dovesse ricomprendere anche le parti formali nei procedimenti speciali elencati, ossia il destinatario del decreto ingiuntivo non opposto divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.
c., rendendo del tutto superflua tale elencazione.
Al contrario, una simile indicazione vale piuttosto ad introdurre una differenziazione con riguardo ai predetti riti, individuando in modo autonomo i soggetti passivi del tributo.
In tal senso, la Suprema Corte ha preso atto che “in base al disposto dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis vigente, l'imposta di registro su decreto ingiuntivo è dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto” (Cass. Sez. III, 16 dicembre 2024 n. 32669).
Ad ulteriore conferma di questa conclusione va ricordato come il testo attualmente vigente, modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ed applicabile soltanto agli atti emessi dal 1° gennaio 2025, dispone diversamente, in quanto stabilisce al comma 1.1 che “per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo”.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di questo grado di giudizio, a causa della mancata costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma l'appellata sentenza. Nulla sulle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Firenze, il 25 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza