Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 202
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Interpretazione dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986

    La Corte ritiene che la formulazione dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. 131/1986, che elenca specificamente i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro per i provvedimenti giudiziari, escluda la solidarietà passiva del debitore ingiunto non opposto. La Corte cita la Cass. Sez. III, 16 dicembre 2024 n. 32669, secondo cui l'imposta è dovuta dal solo creditore che ha ottenuto il decreto. Viene inoltre richiamata la modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che attribuisce espressamente il pagamento al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 202
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 202
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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