TAR Torino, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 574
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge, con riguardo all’art. 112 c.p.a. ed all’art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Violazione e falsa applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, di ragionevole durata dei processi e di buona fede nell’esecuzione delle sentenze passate in giudicato

    Il giudicato copre non solo l'illegittimità del permesso di costruire in sanatoria, ma anche la decadenza del permesso di costruire originario. Il Comune avrebbe dovuto occuparsi anche delle opere 'conformi' realizzate in forza del permesso di costruire decaduto, non potendo limitarsi ad intervenire solo sulle opere difformi oggetto della sanatoria annullata.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del d.lgs. 2.7.2010, n. 104, e dell’art. 6 § 1 della C.E.D.U., nonché dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di buona fede nell’esecuzione delle sentenze passate in giudicato (sotto ulteriore profilo)

    Il Comune avrebbe dovuto ordinare anche il ripristino del preesistente piano di campagna e del naturale declivio collinare.

  • Accolto
    Ancora violazione e falsa applicazione di legge, con riguardo all’art. 112 c.p.a. ed all’art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)

    L'autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. -OMISSIS- era anch'essa oggetto di annullamento nel precedente giudizio di cognizione.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. Violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento, contraddittorio e partecipazione procedimentale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, genericità della motivazione, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta

    La doglianza è assorbita, non prospettando un profilo di inottemperanza al giudicato, ma un vizio di legittimità dell'ordinanza ai fini del suo annullamento, questione recessiva rispetto alla ritenuta nullità dell'ordinanza per elusione del giudicato.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 112 c.p.a. ed all’art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, di ragionevole durata dei processi e di buona fede nell’esecuzione delle sentenze passate in giudicato

    Il verbale di sopralluogo, al pari dell'ordinanza di demolizione, è nullo per elusione del giudicato.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà della motivazione, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta

    Le doglianze sono assorbite dalla dichiarazione di nullità del verbale di sopralluogo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 574
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 574
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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