Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02493/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2493 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verbania, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati AL Sciolla, Sergio Viale, Vittorio Pinolini e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della sentenza 29.11.2024, n. 9581, del Consiglio di Stato (sez. II), passata in giudicato il 16.2.2025, con la quale sono stati respinti i ricorsi in appello promossi dal geom. -OMISSIS- (R.G. 2098/2024) e dal Comune di Verbania (R.G. 2133/2024) volti ad ottenere la riforma della sentenza n. 6/2024 del T.A.R. Piemonte (sez. II), resa tra le parti, con la quale sono stati annullati il permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, rilasciato dal Comune di Verbania ai sigg.ri-OMISSIS- e -OMISSIS- (danti causa del geom. -OMISSIS-) e il parere -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;
con conseguente condanna del Comune di Verbania a dare integrale attuazione a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9581/2024, provvedendo entro il fissando termine che verrà ritenuto congruo:
- a ordinare al geom. -OMISSIS- la demolizione delle opere realizzate in conformità al decaduto p.d.c. n. -OMISSIS- (indicate in nero nella documentazione progettuale presentata per la sanatoria);
- a ordinare al geom. -OMISSIS- il ripristino dello stato dei luoghi (e, segnatamente, il ripristino del piano naturale di campagna);
- a disporre l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. -OMISSIS-, in ragione del nesso di presupposizione che lo lega al permesso in sanatoria n. -OMISSIS-e dell’erroneità del presupposto dell’avvenuta sanatoria delle opere oggetto dell’edificio esistente;
nonché per l’annullamento:
-a) dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, dell’Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Verbania, mai notificata al ricorrente, nella parte in cui - in violazione e/o elusione del giudicato della sentenza 29.11.2024, n. 9581, del Consiglio di Stato (sez. II) - il Comune di Verbania non ha disposto né la demolizione delle opere realizzate in conformità al decaduto p.d.c. n. -OMISSIS- (indicate in nero nella documentazione progettuale presentata per la sanatoria), né il ripristino dello stato dei luoghi (e, segnatamente, il ripristino del piano naturale di campagna), né l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. -OMISSIS-;
-b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 09.12.2025:
- della medesima sentenza 29.11.2024, n. 9581, del Consiglio di Stato (sez. II), passata in giudicato il 16.2.2025, con la quale sono stati respinti i ricorsi in appello promossi dal geom. -OMISSIS- (R.G.2098/2024) e dal Comune di Verbania (R.G. 2133/2024) volti ad ottenere la riforma della sentenza n. 6/2024 del T.A.R. Piemonte (sez. II), resa tra le parti, con la quale sono stati annullati il permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, rilasciato dal Comune di Verbania ai sigg.ri-OMISSIS- e -OMISSIS- (danti causa del geom. -OMISSIS-) e il parere -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;
con conseguente condanna del Comune di Verbania a dare integrale attuazione a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9581/2024 e a quanto previsto dall’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, dell’Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Verbania, accertando che il geom. -OMISSIS- non ha provveduto, entro il termine di 90 giorni assegnato con la predetta ordinanza, emessa in ottemperanza alla predetta sentenza (passata in giudicato), in violazione degli artt. 31, comma 3, e 112 c.p.a., alla demolizione delle opere consistenti in:
- “ Formazione di un vano sottostante al “piano interrato” di altezza interna netta pari a 2,20 mt. circa, di superficie pari a quella del piano sovrastante e suddiviso in due vani di cui uno, il più piccolo, così come dichiarato dal Progettista Direttore dei Lavori Arch. -OMISSIS- ad uso “Vasca di raccolta delle acque meteoriche per irrigazione” non evidenziata negli elaborati di progetto assentit i”;
- “ una traslazione di circa 0.50 mt. del muro a lato del vano ascensore, al “piano interrato” e al “piano seminterrato”, non evidenziata negli elaborati di progetto assentiti ”
- “ una lieve differenza nell’altezza da estradosso a estradosso pari a 20 cm circa rispetto al progetto (realizzati 3.60 mt. invece di 3.80 mt. previsti) emersa dalla restituzione dei punti battuti con lo strumento topografico sui solai del “piano interrato” e del “piano seminterrato” ”;
nonché - per quanto possa occorrere - con declaratoria di nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 e/o l’annullamento
-c) del verbale di sopralluogo in data -OMISSIS- dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Verbania, mai comunicato al ricorrente e prodotto nel presente giudizio in data 25.11.2025 dalla difesa del geom.-OMISSIS-, nella parte in cui – in violazione e/o elusione del giudicato della sentenza 29.11.2024, n. 9581, del Consiglio di Stato (sez. II) e dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, dell’Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Verbania - il Comune di Verbania si è limitato a prendere atto del “... mantenimento del vano sottostante al piano interrato e le intercapedini (considerata l’inaccessibilità dei tali vani, si ritiene di ricondurre gli interventi alle attività di Edilizia Libera così come individuato all’art. 6 comma 1 lett. e-ter) del D.P.R. 380/01, locali tombati/vasca raccolta acque meteoriche/intercapedini interrate non accessibili) ” e si è limitato a chiedere chiarimenti in ordine al (mancato) “ ... ripristino della “traslazione di circa 0.50 mt. del muro a lato del vano ascensore, al “piano interrato” e al “piano seminterrato”, non evidenziata negli elaborati di progetto assentiti ” nonché alla “ lieve differenza nell’altezza da estradosso a estradosso pari a 20 cm circa rispetto al progetto (realizzati 3.60 mt. invece di 3.80 mt. previsti) emersa dalla restituzione dei punti battuti con lo strumento topografico sui solai del “piano interrato” e del “piano seminterrato” ”;
-d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 24.09.2025 e depositato in data 08.10.2025, -OMISSIS- ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 9581 29.11.2024, passata in giudicato il 16.2.2025, la quale ha respinto i ricorsi in appello promossi da -OMISSIS- (R.G. 2098/2024) e dal Comune di Verbania (R.G. 2133/2024) avverso la sentenza di questo Tribunale n. 6/2024, la quale aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS- rilasciato dal predetto Comune a-OMISSIS- e -OMISSIS- (danti causa del cointrointeressato-OMISSIS-) nonché il parere n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.
2. In particolare, il ricorrente contesta che l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, emessa dall’Amministrazione Comunale in esito al predetto giudizio, avrebbe dato solo parziale attuazione alle richiamate pronunce giurisdizionali, con sostanziale violazione o, comunque, elusione del giudicato, che renderebbe nulla tale ordinanza ex art. 21 septies della L. 241/1990. Da qui, le conseguenti domande rivolte a questo Tribunale, come in epigrafe meglio indicate, finalizzate ad ottenere la piena ottemperanza al giudicato in questione.
A sostegno della propria azione, il ricorrente deduce quattro motivi, così rubricati e sintetizzabili:
“ I. Violazione e falsa applicazione di legge, con riguardo all’art. 112 c.p.a. ed all’art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Violazione e falsa applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, di ragionevole durata dei processi e di buona fede nell’esecuzione delle sentenze passate in giudicato ”: l’ordinanza n. -OMISSIS- si sarebbe limitata ad ordinare la demolizione delle opere oggetto dell’annullato permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-, realizzate in difformità dall’originario permesso di costruire n. -OMISSIS-; tuttavia, nel relativo giudizio di annullamento di tale titolo edilizio a sanatoria, sarebbe stata accertata anche l’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS-, cosicché il Comune avrebbe dovuto ordinare la demolizione anche delle opere incompiute realizzate in forza di tale titolo decaduto, che configurerebbero un incompleto architettonico e, quindi, una totale difformità ex art. 31 del D.P.R. 380/2001;
“ II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del d.lgs. 2.7.2010, n. 104, e dell’art. 6 § 1 della C.E.D.U., nonché dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di buona fede nell’esecuzione delle sentenze passate in giudicato (sotto ulteriore profilo) ”: l’ordinanza comunale avrebbe dovuto disporre non solo la demolizione di tutte le opere realizzate, ma anche l’obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi e, quindi, il preesistente declivio naturale collinare, pesantemente alterato dagli imponenti scavi e riporti di terreno realizzati per realizzare i volumi interrati di cui al permesso di costruire decaduto ed alla sanatoria annullata;
“ III. Ancora violazione e falsa applicazione di legge, con riguardo all’art. 112 c.p.a. ed all’art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ”: il Comune avrebbe dovuto anche disporre l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. -OMISSIS- frattanto rilasciato a favore del controinteressato, avendo esso ad oggetto la ristrutturazione e l’ampliamento delle opere sanate col permesso n. -OMISSIS-, annullato in sede giurisdizionale; inoltre, avrebbe dovuto ordinare anche la demolizione dei due muri di sostegno oggetto dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, anch’essa oggetto di annullamento in sede giurisdizionale;
“ IV. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. Violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento, contraddittorio e partecipazione procedimentale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, genericità della motivazione, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta ”: l’impugnata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- sarebbe stata adottata senza un coinvolgimento del ricorrente e senza considerare le osservazioni da egli presentate in data -OMISSIS-; inoltre, sarebbe viziata sotto il profilo istruttorio e motivazionale, per non aver indicato con precisione le specifiche attività di movimento terra da porre in essere ai fini del rispristino dello stato dei luoghi.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 09.12.2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato anche il verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, redatto a seguito del sopralluogo effettuato in data -OMISSIS-, nella parte in cui il Comune ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione sarebbe stata correttamente ottemperata dal controinteressato con il tombamento delle intercapedini e del vano sottostante al piano interrato, senza, peraltro, adottare i provvedimenti conseguenti rispetto al rilevato mancato ripristino di altre opere oggetto dell’ingiunzione di ripristino (vale a dire, il muro a lato del vano ascensore e la soletta tra piano interrato e piano seminterrato, entrambi in posizione difforme rispetto all’originario permesso di costruire n. -OMISSIS-), limitandosi a chiedere chiarimenti a tale riguardo.
Ad avviso del ricorrente, tale verbale di sopralluogo sarebbe viziato sotto due profili:
“ I. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 112 c.p.a. ed all’art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, di ragionevole durata dei processi e di buona fede nell’esecuzione delle sentenze passate in giudicato ”: il verbale in questione, ritenendo soddisfacente il mero tombamento del vano abusivo sottostante il piano interrato, si porrebbe in contrasto con il giudicato, che imporrebbe invece (come d’altra parte, la stessa ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-) la rimozione di tale opera abusiva, così come delle altre oggetto della sanatoria annullata e non ancora ripristinate dal controinteressato;
“ II. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà della motivazione, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta ”: sarebbe comunque illegittima l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- per effetto del mero tombamento del predetto vano e delle intercapedini, così come la semplice richiesta di chiarimenti, al posto dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di legge, in relazione alle altre opere non ripristinate.
4. Mentre l’Amministrazione comunale è rimasta contumace, il controinteressato si è costituito eccependo:
- quanto al ricorso introduttivo : a) che la sentenza del Consiglio di Stato n. 9581/2024 andrebbe interpretata coerentemente con le precedenti tre sentenze del complessivo giudizio (quelle di questo Tribunale n. -OMISSIS- e n. 6/2024 e quella del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-), nelle quali la decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS- era stata affermata rispetto alle opere ancora da eseguire (con conseguente dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse rispetto all’accertamento di tale incontestata decadenza), cosicché il giudicato non si riferirebbe anche alle opere già eseguite in forza del titolo decaduto, ma soltanto alle opere difformi dallo stesso ed oggetto della sanatoria annullata; b) che, se interpretata diversamente, la predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 9581/2024 conterrebbe allora una statuizione di merito aggiuntiva rispetto alla sentenza di primo grado, modificandone gli effetti dispositivi e/o conformativi e, con questo, attraendo al Consiglio di Stato la competenza sul presente giudizio di ottemperanza ex art. 113, comma 1, c.p.a.; c) che, in ogni caso, dall’affermata decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS- non discenderebbe alcun automatico effetto demolitorio vincolante per il Comune, spettando a quest’ultimo accertare e valutare la consistenza delle opere realizzate ed adottare i conseguenti provvedimenti in linea con gli insegnamenti della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2024 richiamata nella sentenza di appello; d) che tali valutazioni potranno essere effettuate dall’Amministrazione comunale in sede di esame dell’istanza di permesso di costruire per la sanatoria ed il completamento dell’immobile, che sarà presentata dal controinteressato una volta definito il presente giudizio di ottemperanza e quello di annullamento sul permesso di costruire n. -OMISSIS- precedentemente rilasciato dal Comune in suo favore; e) che, peraltro, le opere realizzate prima della decadenza dell’originario permesso di costruire non rappresenterebbero un mero scheletro realizzato in totale difformità dal predetto titolo e sanzionabile ai sensi dell’art. 31 TUE, essendo stati già eseguiti due piani su tre del progetto assentito, con le relative tamponature, rispetto ai quali sarebbe pertanto prefigurabile un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001; f) che non si sarebbe formato alcun giudicato sui movimenti di terra e, dunque, sull’obbligatorietà di un ripristino dell’originario declivio naturale della collina che, ad ogni modo, sarebbe stato eseguito attraverso il tombamento dei volumi interrati realizzato per ottemperare all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; g) che la contestazione in ordine al mancato annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS- sarebbe inammissibile, avendo, il ricorrente, già previamente impugnato tale titolo con autonomo ricorso R.G. 745/2022; h) che non vi sarebbe stata alcuna violazione delle garanzie partecipative del ricorrente nel procedimento che ha portato all’emissione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, che comunque sarebbe pienamente legittima e non adottata in violazione e/o elusione del giudicato;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti : a) che il tombamento della vasca di raccolta delle acque piovane e delle intercapedini costituirebbe corretto adempimento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e quindi del giudicato, rendendo inaccessibili ed inutilizzabili tali spazi; b) che il mancato rispristino della lieve traslazione di un muro e di una soletta sarebbe giustificato dall’incertezza derivante dalla pendenza dei giudizi instaurati dal ricorrente che impedirebbero il completamento dell’immobile e la presentazione di un’istanza di sanatoria su tali minimali difformità, che, peraltro, la controparte non avrebbe alcun interesse a contestare, non subendo alcun concreto pregiudizio dalle stesse.
5. In vista della trattazione del ricorso, le parti hanno presentato ulteriori memorie, insistendo sulle rispettive posizioni e replicando alle deduzioni avversarie. Entrambe hanno dato atto dell’intervenuta pubblicazione della sentenza di questo Tribunale n. 144 del 28.01.2022 di annullamento del permesso di costruire n. -OMISSIS-.
6. Alla camera di consiglio dell’11.02.2026, dopo ampia discussione orale tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Preliminarmente, si rileva che la complessità fattuale e giuridica della vicenda oggetto del presente giudizio di ottemperanza giustifica il superamento dei limiti dimensionali di redazione del ricorso introduttivo, con conseguente accoglimento della relativa istanza di autorizzazione in tal senso, ritualmente formulata dalla difesa di parte ricorrente all’interno di tale atto.
8. Tanto premesso, il presente giudizio di ottemperanza ruota, in sostanza, attorno a due questioni principali, tra loro strettamente connesse, che permeano le varie censure formulate dal ricorrente: a) se il giudicato formatosi nel precedente giudizio di cognizione, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 9581/2024, riguardi o meno anche la decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS- e se ciò comporti obblighi conformativi a carico del Comune in ordine alle opere incomplete realizzate sulla base di tale titolo decaduto; b) se l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, emessa dal Comune in relazione alle sole opere realizzate in difformità da tale titolo decaduto ed oggetto dell’annullato permesso di costruire a sanatoria n. -OMISSIS-, costituisca piena attuazione del giudicato o, al contrario, rappresenti un atto di parziale inottemperanza o addirittura di violazione e/o elusione dello stesso e, in tal caso, se ciò comporti l’obbligo per il Comune di disporre la demolizione anche delle restanti opere incompiute realizzate in conformità al titolo decaduto.
9. La prima questione è ovviamente prioritaria sul piano logico e processuale, rilevando anche in relazione all’eccezione del controinteressato di possibile incompetenza di questo Tribunale sull’ottemperanza al giudicato, in quanto, a suo avviso, gli ipotetici effetti conformativi sulle opere incomplete diverse da quelle oggetto della sanatoria annullata potrebbero, al più, farsi discendere da quanto statuito dal giudice di appello, ma non anche dalla sentenza di primo grado di questo Tribunale, che nulla direbbe a tale riguardo, con conseguente attrazione della competenza al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.
10. Deve innanzitutto premettersi che l’oggetto del precedente giudizio di cognizione, su cui si innesta il presente giudizio di ottemperanza, era la domanda di annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-rilasciato dal Comune di Verbania in ordine ad una serie di opere realizzate in difformità rispetto al permesso di costruire n. -OMISSIS-, nonché la domanda di accertamento dell’intervenuta decadenza di quest’ultimo titolo per mancato completamento delle opere assentite. La domanda caducatoria si estendeva, peraltro, anche al parere favorevole n. -OMISSIS- rilasciato dalla competente Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici del Piemonte rispetto alla conservazione di quanto rilasciato in assenza o difformità dall’autorizzazione.
Per quanto riguarda la domanda di annullamento, la stessa è stata accolta con riferimento ad entrambi gli atti impugnati, sia in primo grado che in appello. Relativamente alla domanda di accertamento della decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS-, la prima sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- ha invece dichiarato il difetto di interesse del ricorrente, evidenziando espressamente come l’intervenuta decadenza di tale titolo edilizio fosse già stata confermata dalla stessa difesa dell’amministrazione comunale. La successiva sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, pur annullando con rinvio la predetta pronuncia per un vizio di integrità del contradditorio, ha dato espressamente atto del passaggio in giudicato del suo capo dichiarativo del difetto di interesse sulla domanda di accertamento della decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS-. A seguito della riassunzione del giudizio, questo Tribunale, con sentenza n. 6/2024, ha ribadito quanto statuito, a tale riguardo, dal giudice di appello. In esito al nuovo giudizio di appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9581/2024, ha ancora una volta richiamato il già intervenuto passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità della domanda di accertamento proposta dal ricorrente, precisando tuttavia che anche il presupposto fattuale dell’avvenuta decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS-, pur non formalmente dichiarato dal Comune, ma incontestato tra tutte le parti del giudizio, dovesse ritenersi coperto dal giudicato. Da qui, la ritenuta applicabilità alla fattispecie dei principi frattanto affermati dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 14/2024 (pubblicata successivamente alla sentenza di primo grado) rispetto al regime delle opere già realizzate in caso di decadenza del permesso di costruire, con piena conferma della statuizione di questo Tribunale in ordine all’illegittimità della sanatoria edilizia n. -OMISSIS-rilasciata per le opere difformi dal titolo decaduto, essendo queste ultime prive di autonomia funzionale e non potendo pertanto essere autonomamente valutate e sanate in assenza della complessiva realizzazione dell’opera.
11. Alla luce di tale andamento del processo di cognizione, va dunque escluso che la conferma in appello della sentenza di primo grado sia stata adottata con motivazione avente un differente “ contenuto dispositivo o conformativo ”, idoneo ad attrarre alla competenza del Consiglio di Stato il presente giudizio di ottemperanza ex art. 113 comma 1 c.p.a. Tale ipotesi non si verifica, infatti, laddove “ la diversa motivazione di conferma si sostanzia in un approfondimento e/o ampliamento e/o arricchimento della motivazione di accoglimento del motivo o dei motivi già positivamente vagliati ed accolti dal giudice di primo grado ”, nel qual caso la competenza in merito all’ottemperanza resta radicata in capo al tribunale amministrativo regionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28.04.2023, n. 4267).
Ebbene, nel definire il giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha integralmente confermato tutte le statuizioni di questo Tribunale, sulla base di un percorso logico-motivazione che non si discosta da quello seguito della sentenza di primo grado, operando, appunto, solo un “ approfondimento e/o ampliamento e/o arricchimento ” della relativa motivazione, sia nella parte in cui ha esplicitato che anche il presupposto fattuale dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS- debba ritenersi coperto dal giudicato (in quanto, fin dalla sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale, nel dichiarare inammissibile per difetto di interesse la relativa domanda di accertamento, aveva sottolineato trattarsi di una circostanza pacifica e già ammessa in giudizio dallo stesso Comune), sia nella parte in cui ha evidenziato che la fattispecie in esame debba essere inquadrata alla luce dei principi frattanto affermati dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 14/2024 (trattandosi di pronuncia intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado, ma ritenuta dal giudice di appello confermativa della già affermata non autonoma sanabilità di opere difformi da un progetto assentito ma solo parzialmente eseguito).
12. Rigettata, quindi, l’eccezione preliminare di incompetenza di questo Tribunale formulata dal controinteressato, occorre adesso verificare se, come sostiene la ricorrente, il giudicato formatosi all’esito del precedente giudizio imponesse al Comune di intervenire anche sulle opere incomplete realizzate sulla base del titolo decaduto, diverse da quelle difformi inserite nella sanatoria poi annullata, anziché limitarsi a disporre la demolizione di queste ultime con l’impugnata ordinanza n. -OMISSIS-.
A tale proposito, rileva il Collegio che il giudicato copre non solo l’illegittimità del permesso di costruire a sanatoria n. -OMISSIS-, ma anche l’intervenuta (ed incontestata) decadenza dell’originario permesso di costruire n. -OMISSIS-. Ciò è stato esplicitato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 9581/2024, che ha ampiamente richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2024 pubblicata successivamente alla sentenza di primo grado, ritenendola pienamente applicabile alla fattispecie in esame. A fronte di tale statuizione, nel dare esecuzione al predetto giudicato, il Comune di Verbania non avrebbe potuto limitarsi ad intervenire sulle opere difformi oggetto della sanatoria annullata, ma avrebbe dovuto occuparsi anche delle opere “conformi” realizzate in forza del permesso di costruire decaduto. La tesi del controinteressato secondo cui l’unico effetto della rilevata decadenza di tale titolo originario sarebbe quello di non consentire il completamento delle opere mancanti sino al rilascio di un nuovo permesso di costruire non è infatti accoglibile, perché si pone in contrasto con quanto medio tempore affermato proprio dalla decisione dell’Adunanza Plenaria (ampiamente richiamata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9581/2024) sul regime delle opere incomplete realizzate in forza di un titolo decaduto. Di conseguenza, l’ordinanza del Comune n. -OMISSIS-, nel limitare l’ingiunzione di demolizione alle sole opere oggetto della sanatoria annullata, non rispetta gli obblighi conformativi che discendono dal giudicato.
13. Si tratta, tuttavia, di capire (e si arriva così alla seconda questione principale del presente giudizio) se tale ordinanza possa considerarsi quantomeno una parziale ottemperanza del giudicato oppure se ne rappresenti, come ritiene il ricorrente, una violazione e/o elusione, con conseguente nullità della stessa ex art. 21 septies della L. 241/1990.
Ora, se è vero che l’ordinanza in questione pare dare formale ottemperanza quantomeno agli effetti conformativi discendenti dall’annullamento della sanatoria edilizia (disponendo la demolizione delle relative opere), nondimeno deve considerarsi che tali opere abusive si innestano su altre opere incomplete realizzate in conformità ad un titolo oramai decaduto e che, dunque, non trovano più alcuna legittimazione in tale titolo. Considerare, rispetto alla complessiva opera incompleta, le sole opere “difformi” dal titolo decaduto e non anche le opere “conformi” allo stesso, significa negare, sul piano fattuale, che sussiste una stretta ed inscindibile compenetrazione tra tutte tali opere e, su quello giuridico, che le stesse concorrano a definire la complessiva opera incompleta, che è difforme da quella prevista dall’originario titolo decaduto e come tale è soggetta al regime stabilito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2024, espressamente richiamata, nel caso in esame, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9581/2024.
Se quindi è illegittimo aver ritenuto sanabili le sole opere “difformi” senza nemmeno considerare le altre opere “conformi” ma incomplete rispetto al titolo decaduto (cfr., ancora una volta, sentenza del Consiglio di Stato n. 9581/2024: “ In sostanza, nel caso di specie, stravolgendo il senso stesso dell’accertamento di conformità, sono state oggetto della sanatoria solo le difformità rilevate nel corso dei lavori da parte del Comune, rispetto alle quali non è neppure stato chiarito dal Comune il regime delle opere già realizzate e non oggetto della sanatoria, sul quale anche evidentemente deve essere richiamata la citata Adunanza Plenaria n. 14 del 2024 ”), ordinare la demolizione delle prime senza niente statuire sulle seconde non significa dare un’attuazione parziale al giudicato, ma finire per eluderlo, perché si rinnova, anche in fase di esecuzione del giudicato, lo stesso vizio censurato già in fase di cognizione e consistente in una visione parcellizzata delle opere realizzate e tra loro strettamente collegate (in quel caso ai fini della loro invocata sanatoria, in questo caso ai fini del mancato esercizio dei poteri ripristinatori).
In altre parole, l’Amministrazione comunale, per dare ottemperanza al giudicato formatosi inter partes , avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni su tutta la complessiva opera incompiuta e non solo su una parte di essa, essendo risultata, all’esito del giudizio, oramai totalmente priva di titoli edilizi a copertura di quanto realizzato (stante la decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS- e l’annullamento della sanatoria n. -OMISSIS-). Nell’emanare l’ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Verbania ha invece dato solo formalistica e minimale attuazione a quanto statuito in sentenza, ma, nella sostanza, ne ha aggirato le complessive statuizioni e le relative motivazioni, evitando di prendere posizione anche sulle opere “conformi” al titolo decaduto e, quindi, sull’opera incompiuta nel suo complesso. Da qui, il carattere elusivo della predetta ordinanza (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 23.07.2024, n. 6623)
L’effetto elusivo è stato, peraltro, aggravato dal successivo verbale di sopralluogo datato 0-OMISSIS- (oggetto del ricorso per motivi aggiunti) che, nel verificare l’avvenuta ottemperanza alla predetta ordinanza n. -OMISSIS-, l’ha ritenuta correttamente eseguita con la demolizione di soltanto alcune delle opere di cui era stato ingiunto il ripristino e con il tombamento di alcune altre opere interrate (chiuse e rese inaccessibili), mentre rispetto ad altre difformità incontestatamente non ripristinate ha preferito assumere una posizione interlocutoria, chiedendo generici chiarimenti a tale riguardo. Nei fatti, quindi, la demolizione ha avuto ad oggetto solo una parte delle opere realizzate in difformità dall’originario titolo decaduto e di cui era stata illegittimamente concessa la sanatoria.
Le ragioni addotte a giustificazione di ciò (che emergono dalle complessive difese del controinteressato) non fanno altro che confermare che il Comune avrebbe dovuto esaminare ed esercitare i propri poteri conformativi in relazione a tutta l’opera incompiuta realizzata e non solo rispetto a porzioni di essa, già dichiarate, in sede giurisdizionale, di per sé prive di alcuna autonomia funzionale.
Come si evince dall’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria del 2018 (cfr., in particolare, le pagine 4-6 della relazione geologica, nonché la relazione tecnico-illustrativa con le relative tavole grafiche: doc. 1 parte ricorrente), il “ volume sottostante al piano interrato ”, qualificato come “ vasca raccolta acque meteoriche per irrigazione ”, si presenta come un intero ulteriore piano totalmente abusivo (in quanto non previsto dal permesso di costruire n. -OMISSIS-) posto al di sotto del piano interrato, che ha “ ingombro uguale a quest’ultimo e altezza interna netta di 2,20 m ”, su cui poggiano i sovrastanti piani incompleti. Il muro del vano ascensore, realizzato in una posizione traslata di 50 cm rispetto a quanto assentito dal titolo decaduto, costituisce una porzione del muro perimetrale dei piani interrati e seminterrato. Le intercapedini, a loro volta, si sviluppano attorno ai predetti piani. La soletta tra piano interrato e piano seminterrato, realizzata ad un’altezza inferiore di 20 cm rispetto a quanto progettato ed assentito nel 2004, interessa chiaramente tutta l’ampiezza dei piani sottostanti e funge, per così dire, da “copertura” dell’attuale opera incompleta, posto che al di sopra di essa non è stato mai realizzato l’unico piano fuori terra ad uso residenziale previsto dal permesso di costruire decaduto (cfr. relazione tecnica del progettista e relative tavole grafiche: doc. 4 parte ricorrente).
È evidente, quindi, che la demolizione di tali specifiche opere “difformi”, stante la loro intima connessione strutturale alle altre opere “conformi” all’originario permesso di costruire, non avrebbe potuto essere eseguita senza interessare anche queste ultime. Ragione per la quale il controinteressato ha proceduto con il tombamento, anziché col rispristino, del volume interrato abusivo (e delle intercapedini), invocando poi la possibilità di un’ipotetica sanatoria delle altre “marginali” opere non demolite in sede di futuro completamento dell’immobile. A prescindere dalla legittimità di tali iniziative e/o intenzioni del controinteressato, appare quindi chiaro come le stesse costituiscano conferma dell’artificiosa distinzione tra opere “conformi” ed opere “difformi” dell’edificio incompiuto insistente sulla sua proprietà e del comportamento elusivo del giudicato tenuto dal Comune di Verbania nell’ordinare la demolizione solo delle seconde, senza tenere in alcuna considerazione le prime.
Né un tale comportamento potrebbe trovare giustificazione nel fatto che l’Amministrazione aveva frattanto già rilasciato in favore del controinteressato il permesso di costruire n. -OMISSIS-, con cui gli consentiva di riprendere i lavori sull’opera incompiuta (pur secondo un nuovo progetto, diverso rispetto a quello originario decaduto). Tale nuovo permesso di costruire era infatti già stato cautelativamente sospeso dallo stesso Comune con propria ordinanza n. -OMISSIS- e, comunque, prevedeva un intervento di completamento che andava ad innestarsi inscindibilmente sulle opere sanate con l’annullato permesso di costruire n. -OMISSIS-. Quindi, a parte l’illegittimità del predetto nuovo titolo edilizio, rilasciato sul presupposto di uno stato legittimo delle opere esistenti in realtà insussistente (il che ha portato, nelle more del presente giudizio, al suo annullamento con sentenza di questo Tribunale n. 144/2026), è evidente come l’Amministrazione comunale non abbia comunque ritenuto che tale titolo frattanto rilasciato costituisse un ostacolo rispetto all’esercizio dei propri poteri di conformazione al giudicato formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 9581/2024, posto che anche l’ordinanza n. -OMISSIS- adottata in sua (pretesa) attuazione, nell’ingiungere la demolizione delle opere oggetto della sanatoria annullata, risulta incompatibile con l’intervento di completamento assentito col permesso di costruire n. -OMISSIS- (che invece ne prevedeva, quantomeno in parte, il mantenimento).
14. Resta da stabilire se, come ritiene il ricorrente, il giudicato formatosi all’esito del precedente giudizio imponesse al Comune di ordinare la demolizione anche delle opere “conformi” al titolo decaduto o se, come sostiene il controinteressato, l’Amministrazione dovesse operare una valutazione discrezionale sulla consistenza di tali opere, le quali, a suo avviso, non rappresenterebbero infatti una totale difformità dal titolo decaduto, nel senso indicato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2024, e potrebbero pertanto essere mantenute.
Ebbene, la sentenza del Consiglio di Stato n. 9581/2024, nel richiamare ampiamente la predetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria, ha qualificato come opere sicuramente prive di autonomia funzionale quelle oggetto dell’impugnato permesso di costruire in sanatoria. Tuttavia, nell’esaminare la complessiva situazione di fatto su cui esse si innestano, ha a più riprese sottolineato che si tratta di una “ opera incompiuta ” che non ha dato luogo ad “ alcun organico intervento edilizio ”. Nella sentenza di primo grado n. 6/2024, questo Tribunale, ancor più incisivamente, ha rilevato la “ pacifica ed evidente incompletezza dell’intervento ”, la “ embrionale realizzazione di quanto originariamente assentito ” che “ non consente di apprezzare l’intervento nella relativa, complessiva e attuale consistenza, né di individuare la disciplina edilizia e urbanistica cui sussumerlo ”, la “ abbozzata edificazione dell’edificio come previsto nell’originario titolo ”, evidenziando altresì che “ la parte del fabbricato avente originaria destinazione residenziale e collocazione “fuori terra” non risulta mai venuta ad esistenza ”.
Deve quindi ritenersi che rientri nel percorso logico-motivazionale che ha portato alla decisione di primo grado, poi confermata in appello, anche la considerazione della situazione di “ grave incompletezza ” di quanto sinora realizzato in forza del titolo edilizio oramai decaduto, tale da caratterizzarlo, secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria, quale un “ incompleto architettonico ” realizzato in totale difformità dallo stesso e da sanzionarsi con la demolizione ex art. 31 del D.P.R. 380/2001, non avendo raggiunto un livello costruttivo che possa farlo ritenere una “ opera autonoma, scindibile e funzionale ”.
Peraltro, anche assumendo che le precedenti pronunce non contenessero precisi obblighi e/o indicazioni in tal senso, il Comune, all’esito del giudizio, avrebbe comunque dovuto estendere le proprie valutazioni anche alle concrete caratteristiche delle opere già realizzate diverse da quelle oggetto della sanatoria annullata, determinandosi a tale riguardo. Non avendolo fatto, è incorso, come già detto, in una elusione del giudicato che ha costretto il ricorrente ad introdurre il presente giudizio di ottemperanza.
Quindi, se è vero che, in linea generale, “ dopo la decadenza del permesso di costruire spetta al Comune constatare che vi è stata una ‘divergenza tra consentito e realizzato’ ed adottare la determinazione conseguente, che può essere – a seconda dei casi – quella della demolizione ex art. 31 cit, ovvero la sanzione prevista dall’art. 34 del testo unico ” (così Ad. Plen. 14/2024), nondimeno deve ritenersi che, laddove vi sia già stato un giudizio che abbia accertato l’incompiutezza dell’opera a seguito della decadenza del titolo edilizio (come nel caso in esame), l’Amministrazione è tenuta a compiere le proprie valutazioni sulla loro consistenza e ad assumere le determinazioni conseguenti. Qualora non lo faccia e resti inadempiente, adottando un provvedimento elusivo dei propri obblighi conformativi scaturenti dal giudicato, rientra tra i poteri del giudice dell’ottemperanza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 114, comma 4, lett. a), e 134 comma 1, lett. a) c.p.a., anche quello di sostituirsi al Comune nell’accertare la consistenza dell’opera incompiuta ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti, i quali, peraltro, non costituiscono espressione di discrezionalità riservata alla predetta amministrazione, ma hanno carattere vincolato rispetto al tipo di difformità, totale o parziale, dell’opera incompiuta rispetto al titolo edilizio decaduto.
D’altra parte, a fronte dell’accertata inottemperanza ad un giudicato amministrativo (sia essa ricollegabile ad inerzia, oppure ad inesatta o parziale ottemperanza, o ancora ad una vera e propria violazione o elusione), l’esercizio di poteri sostitutivi da parte del giudice dell’ottemperanza non trova nemmeno un limite nella natura discrezionale del potere esercitato (o non esercitato) a valle del giudicato. A tale riguardo è stato, infatti, condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, in sede di giudizio di ottemperanza, “ il giudice esercita una giurisdizione estesa al merito e può sostituirsi all'Amministrazione inottemperante, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a., al fine di assicurare l'effettiva attuazione del giudicato. Tale potere non incontra i limiti propri del giudizio di cognizione, né è circoscritto alle ipotesi di attività vincolata, potendo essere esercitato anche quando il giudicato si sia limitato ad accertare l'obbligo di provvedere, senza che operi, in tale ambito, il limite previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a. Ne discende che, in sede di ottemperanza, il giudice può attribuire direttamente il bene della vita ovvero determinare il contenuto del provvedimento necessario a dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale, ove risulti che l'Amministrazione non abbia correttamente adempiuto all'obbligo conformativo derivante dal giudicato ” (così, Cons. Stato, Sez. VII, 04.02.2026, n. 933. In senso analogo, Cons. Stato, Sez. VII, 10.02.2025, n. 1092).
15. Ciò posto, nell’esercizio di tali poteri sostitutivi, anche ad integrazione di quanto stabilito nelle precedenti sentenze rimaste sul punto inottemperate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19.11.2025, n. 9039), il Collegio rileva come le opere realizzate in forza del permesso di costruire decaduto n. -OMISSIS-, soprattutto se “depurate” da quelle eseguite in difformità da tale titolo ed inserite nella sanatoria n. -OMISSIS-poi annullata, non raggiungano un livello minimo di autonomia funzionale e scindibilità rispetto al progetto inizialmente assentito.
Il controinteressato sostiene, infatti, che quanto sinora realizzato non sarebbe un mero scheletro architettonico, posto che sarebbero stati completati due piani su tre (quello interrato e seminterrato), completi delle relative tamponature e delle solette, di talché non saremmo dinanzi ad una totale difformità dal titolo decaduto.
A tale proposito, deve tuttavia osservarsi che, nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2024, il riferimento al c.d. scheletro (vale a dire, la “ struttura in cemento armato senza la tamponatura ”) ha carattere meramente esemplificativo di opere incomplete realizzate in totale difformità dal titolo decaduto, le quali costituiscono un genus più ampio che include tutte quelle opere non ultimate che non siano “ autonome, scindibili e funzionali ”.
Ebbene, nel caso in esame, già sotto il profilo “strutturale”, risulta che, a parte il sottostante vano totalmente abusivo destinato a vasca di raccolta delle acque piovane, è stato realizzato il piano interrato con tamponature e soletta superiore di copertura, mentre il sovrastante piano seminterrato ha le sole tamponature, risultando privo della soletta superiore di copertura. Se poi si considera che anche la soletta posta tra piano interrato e quello seminterrato rientra tra le opere realizzate in difformità dal titolo decaduto e quindi da rimuovere, il solo volume chiuso resterebbe la predetta vasca di raccolta delle acque piovane, mentre entrambi i piani sovrastanti previsti dal permesso di costruire decaduto resterebbero privi di copertura ed avrebbero le sole tamponature esterne.
Quanto invece al profilo “funzionale”, risulta decisivo il fatto che sia il piano interrato che quello seminterrato erano destinati dal progetto assentito con permesso di costruire n. -OMISSIS- a locali “ accessori alla residenza ”, la quale si sarebbe dovuta sviluppare per intero al “ piano terreno ”, vale a dire l’unico piano fuori terra, che tuttavia non è mai stato realizzato (come già osservato da questo Tribunale nella sentenza n. 6/2024, par. 19.5). Più nel dettaglio, il piano interrato era destinato ad “ uso autorimessa ” e a “ deposito biciclette ”, con un “ piccolo servizio igienico cieco ”; il piano seminterrato era, invece, destinato a “ due cantine, un locale deposito ed un locale caldaia ” (cfr. pag. 2 della relazione tecnica allegata alla domanda di rilascio del permesso di costruire: doc. 4 parte ricorrente). È evidente, quindi, che nessuno dei predetti piani possa ritenersi funzionalmente autonomo, se scisso dal sovrastante piano residenziale mai venuto ad esistenza.
16. In ragione di ciò, quanto realizzato in forza del permesso di costruire n. -OMISSIS- costituisce un’opera gravemente incompiuta e totalmente difforme dal predetto titolo, rispetto alla quale il Comune avrebbe dovuto ordinare la demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, come condivisibilmente sostenuto dal ricorrente nel primo motivo del ricorso introduttivo.
17. Sono fondate anche la seconda e terza censura del ricorso stesso, laddove l’esponente contesta all’Amministrazione comunale di non aver ingiunto al controinteressato anche il ripristino del preesistente piano di campagna (con l’originale declivio naturale della collina, alterato dagli scavi e riporti di terreno eseguiti per realizzare l’opera rimasta incompiuta e da rimuovere) e la demolizione dei due muri di sostegno oggetto dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (essendo stata anch’essa annullata nel precedente giudizio di cognizione, assieme alla sanatoria edilizia n. -OMISSIS-).
Risultano, invece, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse la contestazione in ordine al mancato annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS- e la relativa domanda di condanna del Comune a procedere in tale senso, essendo stato nel frattempo disposto l’annullamento di tale titolo edilizio in sede giurisdizionale, con sentenza di questo Tribunale n. 144/2026.
18. La quarta ed ultima censura proposta col ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’asserita lesione delle garanzie partecipative del ricorrente, può invece restare assorbita, non prospettando un profilo di inottemperanza al giudicato, quanto piuttosto un mero ipotetico vizio di legittimità dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ai fini del suo eventuale annullamento (che è questione tuttavia recessiva rispetto alla ritenuta nullità della predetta ordinanza in quanto elusiva del giudicato).
18. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, lo stesso va accolto con riferimento alla prima censura nella parte in cui contesta che l’impugnato verbale di accertamento dell’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- si ponga, al pari della stessa, in contrasto con il giudicato. D’altra parte, la dichiarazione di nullità della predetta ordinanza non può che estendersi anche al successivo verbale di sopralluogo di verifica della sua ottemperanza, avendo un effetto travolgente sui successivi atti della relativa procedura.
Restano, invece, assorbite le ulteriori doglianze (articolate sia nel primo che secondo motivo aggiunto), che attengono al corretto adempimento o meno all’ordinanza di demolizione dichiarata nulla, posto che, in sostituzione della stessa e in esecuzione di quanto statuito con la presente sentenza, l’Amministrazione dovrà adottarne una nuova, con conseguente assegnazione al controinteressato di un ulteriore termine per ottemperarvi, scaduto il quale effettuerà un nuovo sopralluogo per verificare la corretta esecuzione dei ripristini ordinati, assumendo, in caso contrario, i provvedimenti previsti dalla legge.
19. Quanto al contenuto della predetta nuova ordinanza (che il Collegio ritiene di individuare ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.), si dispone che il Comune, entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ordini ex art. 31 del D.P.R. 380/2001 la rimozione di tutte le opere incompiute realizzate in forza e/o in difformità dal decaduto permesso di costruire n. -OMISSIS- (ivi incluse, quindi, quelle oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-e dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. -OMISSIS- annullati nel precedente giudizio di cognizione), disponendo anche il ripristino del preesistente piano di campagna e del naturale declivio collinare, di cui l’Amministrazione comunale dovrà stabilire le relative modalità, considerate le concrete caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e le alterazioni provocate dagli interventi da rimuovere.
20. Il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta a successiva istanza di parte, laddove l’Amministrazione dovesse rimanere inadempiente rispetto a quanto ordinatole. Rigetta, invece, la richiesta di fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stante la particolarità e complessità, fattuale e giuridica, della vicenda in esame.
21. Le medesime ragioni inducono il Collegio a compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), in parziale accoglimento del ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:
a) dichiara, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., la nullità per elusione del giudicato dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e del successivo verbale di sopralluogo datato 0-OMISSIS- di verifica dell’ottemperanza a tale ordinanza;
b) ordina al Comune di Verbania, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a., di ottemperare al giudicato, emettendo entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza una nuova ordinanza di demolizione avente il contenuto meglio indicato in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA EL, Presidente
Marco Costa, Referendario
AL LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LO | CA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.