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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR PP, Presidente
RE CA, EL
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2613/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14271/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 DIRITTO CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, sig.ra Resistente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'avviso di intimazione n. 097 2019 9061101307, notificatole dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Roma e relativo a cartelle di pagamento emesse a vario titolo.
La contribuente deduceva: a) mancata notifica delle cartelle sottese;
b) carente motivazione dell'atto; c) mancata indicazione del calcolo degli interessi;
d) mancanza di esecutività del ruolo per mancata indicazione della carica del funzionario;
e) prescrizione del credito indicato nelle cartelle;
e f) prescrizione delle sanzioni.
Dei vari enti notificati, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma 3, Regione Lazio, Comune di Flussio e Camera di Commercio di Roma, ciascuno per le cartelle di propria competenza, solamente l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma 3 si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.
L'Ufficio costituito rappresentava altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle cartelle emesse dagli altri enti chiamati in causa e agli atti compiuti da ADER, non notificato dalla ricorrente.
La Corte di primo grado accoglieva in parte il ricorso.
Rilevava, in primis, in relazione agli atti di competenza degli enti non costituitisi, come a fronte di specifica contestazione della contribuente, non fosse stata fornita alcuna prova circa la regolare notifica delle cartelle.
Osservava altresì, in merito alla contestazione dell'Ufficio circa la mancata notificazione del ricorso ad
ADER, come l'Ufficio avesse nonostante ciò ampiamente e compiutamente espressa difesa anche per gli atti di ADER.
Nel merito, riteneva che il ricorso fosse da respingersi in relazione alle cartelle di competenza dell'Agenzia delle Entrate, regolarmente notificate mediante il rito previsto in caso di assenza momentanea e corredate da CAD di conferma ritirata dall'interessata (così come certificato dalla ricevuta, che fa fede fino a querela di falso), mentre lo accoglieva “per le cartelle degli altri enti che con la loro contumacia non hanno consentito al Giudice di esprimersi circa la loro regolare notifica”.
Respingeva il ricorso in merito alla doglienza relativa al calcolo degli interessi, per non aver la ricorrente specificato quali fossero da ritenere errati.
Non condivideva la dedotta prescrizione dei crediti, stante la prescrizione decennale della somme inerenti a IRPEF, IRAP e altri tributi diretti quali quelli oggetto di causa. Riconosceva invece l'avvenuta prescrizione delle sanzioni connesse ai tributi evasi, soggette a termine prescrizionale di cinque anni,
“poiché le cartelle sono state tutte notificate fra il 2016 e il 2018 e l'intimazione è intervenuta nel 2022 senza prova di atti interruttivi intermedi”.
In sintesi, accoglieva il ricorso in relazione alle cartelle emesse da enti diversi da quelli fiscali e per la cartella con n. finale 27000 e per le sanzioni relative alle imposte. Respingeva per il resto e compensava le spese. Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Roma 3, deducendo:
-erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui aveva ritenuto irritualmente notificata la cartella di pagamento n. 097 2017 0248001427 000 e annullato le sanzioni per intervenuta prescrizione. Sul primo punto, riteneva di aver prodotto idonea documentazione attestante la regolarità della notifica. La stessa veniva recapitata dal messo notificatore presso l'indirizzo di residenza della contribuente a mani della sig.ra Nominativo_1, qualificatasi come vicina di casa, in virtù della temporanea assenza dalla sig. ra Resistente_1. Il messo provvedeva altresì all'invio della C.A.N.. Insisteva, pertanto, per la ritualità della notifica e legittimità del credito azionato con l'intimazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il vizio della procura va superato alla luce del principio espresso dalle SS.UU. della
Cassazione del seguente tenore:
“Conclusivamente, indipendentemente dal fatto che la procura sia rilasciata su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, oppure sia rilasciata su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informativa autenticata con firma digitale, la sua presenza all'interno della “busta telematica” comporterà una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce, in quanto la realtà virtuale soddisferà in questo caso quanto richiesto ai fini della congiunzione materiale”.
In merito alla notifica dell'atto impositivo, in caso di assenza del soggetto passivo, può essere effettuata anche nei confronti di una persona diversa dal contribuente, che si dichiara idonea al ritiro accettando il plico e firmando la ricevuta di avvenuta consegna. Tale importante principio è stato espresso da parte della suprema Corte di cassazione la quale, con l'ordinanza n. 7638 del 28 marzo 2018, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione assunta da parte del giudice di merito.
La prestazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (da ultimo Cass. ord. n. 16232 del 19/07/20203).
L'azione erariale è soggetta al termine prescrizionale decennale e ciò in considerazione del fatto che prestazione tributaria, in virtù dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi prestazione periodica in quanto il debito, anno per anno, deriva da una nuova pretesa in ragione della sussistenza dei presupposti impositivi;
trova quindi applicazione la prescrizione che appartiene al credito portato dalla cartella, in base alla sua natura giuridica.
In relazione poi alla prescrizione delle sanzioni connesse ai tributi evasi, va rilevato che l'attività dell'Agente della riscossione è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione con la conseguenza che una volta notificata la cartella di pagamento è possibile attivare le procedure di riscossione coattiva entro dieci anni dalla data di notifica della cartella stessa. Lo stesso termine trova applicazione anche con riferimento alle sanzioni, non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di atti di contestazione ovvero di atti di irrogazione delle sanzioni. Ne deriva la mancata applicabilità della disciplina di cui all'art. 20 del D.Lgs. 472/97.
Dall'esame dei documenti allegati non è riscontrabile alcun vizio di legittimità delle notifiche, quindi si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio. Appello accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna parte contribuente al pagamento delle spese di euro
500,00 per il primo grado e di euro 600,00 per il secondo grado.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI GR PP LA
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR PP, Presidente
RE CA, EL
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2613/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14271/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 DIRITTO CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199061101307 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, sig.ra Resistente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'avviso di intimazione n. 097 2019 9061101307, notificatole dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Roma e relativo a cartelle di pagamento emesse a vario titolo.
La contribuente deduceva: a) mancata notifica delle cartelle sottese;
b) carente motivazione dell'atto; c) mancata indicazione del calcolo degli interessi;
d) mancanza di esecutività del ruolo per mancata indicazione della carica del funzionario;
e) prescrizione del credito indicato nelle cartelle;
e f) prescrizione delle sanzioni.
Dei vari enti notificati, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma 3, Regione Lazio, Comune di Flussio e Camera di Commercio di Roma, ciascuno per le cartelle di propria competenza, solamente l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma 3 si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.
L'Ufficio costituito rappresentava altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle cartelle emesse dagli altri enti chiamati in causa e agli atti compiuti da ADER, non notificato dalla ricorrente.
La Corte di primo grado accoglieva in parte il ricorso.
Rilevava, in primis, in relazione agli atti di competenza degli enti non costituitisi, come a fronte di specifica contestazione della contribuente, non fosse stata fornita alcuna prova circa la regolare notifica delle cartelle.
Osservava altresì, in merito alla contestazione dell'Ufficio circa la mancata notificazione del ricorso ad
ADER, come l'Ufficio avesse nonostante ciò ampiamente e compiutamente espressa difesa anche per gli atti di ADER.
Nel merito, riteneva che il ricorso fosse da respingersi in relazione alle cartelle di competenza dell'Agenzia delle Entrate, regolarmente notificate mediante il rito previsto in caso di assenza momentanea e corredate da CAD di conferma ritirata dall'interessata (così come certificato dalla ricevuta, che fa fede fino a querela di falso), mentre lo accoglieva “per le cartelle degli altri enti che con la loro contumacia non hanno consentito al Giudice di esprimersi circa la loro regolare notifica”.
Respingeva il ricorso in merito alla doglienza relativa al calcolo degli interessi, per non aver la ricorrente specificato quali fossero da ritenere errati.
Non condivideva la dedotta prescrizione dei crediti, stante la prescrizione decennale della somme inerenti a IRPEF, IRAP e altri tributi diretti quali quelli oggetto di causa. Riconosceva invece l'avvenuta prescrizione delle sanzioni connesse ai tributi evasi, soggette a termine prescrizionale di cinque anni,
“poiché le cartelle sono state tutte notificate fra il 2016 e il 2018 e l'intimazione è intervenuta nel 2022 senza prova di atti interruttivi intermedi”.
In sintesi, accoglieva il ricorso in relazione alle cartelle emesse da enti diversi da quelli fiscali e per la cartella con n. finale 27000 e per le sanzioni relative alle imposte. Respingeva per il resto e compensava le spese. Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Roma 3, deducendo:
-erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui aveva ritenuto irritualmente notificata la cartella di pagamento n. 097 2017 0248001427 000 e annullato le sanzioni per intervenuta prescrizione. Sul primo punto, riteneva di aver prodotto idonea documentazione attestante la regolarità della notifica. La stessa veniva recapitata dal messo notificatore presso l'indirizzo di residenza della contribuente a mani della sig.ra Nominativo_1, qualificatasi come vicina di casa, in virtù della temporanea assenza dalla sig. ra Resistente_1. Il messo provvedeva altresì all'invio della C.A.N.. Insisteva, pertanto, per la ritualità della notifica e legittimità del credito azionato con l'intimazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il vizio della procura va superato alla luce del principio espresso dalle SS.UU. della
Cassazione del seguente tenore:
“Conclusivamente, indipendentemente dal fatto che la procura sia rilasciata su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, oppure sia rilasciata su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informativa autenticata con firma digitale, la sua presenza all'interno della “busta telematica” comporterà una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce, in quanto la realtà virtuale soddisferà in questo caso quanto richiesto ai fini della congiunzione materiale”.
In merito alla notifica dell'atto impositivo, in caso di assenza del soggetto passivo, può essere effettuata anche nei confronti di una persona diversa dal contribuente, che si dichiara idonea al ritiro accettando il plico e firmando la ricevuta di avvenuta consegna. Tale importante principio è stato espresso da parte della suprema Corte di cassazione la quale, con l'ordinanza n. 7638 del 28 marzo 2018, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione assunta da parte del giudice di merito.
La prestazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (da ultimo Cass. ord. n. 16232 del 19/07/20203).
L'azione erariale è soggetta al termine prescrizionale decennale e ciò in considerazione del fatto che prestazione tributaria, in virtù dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi prestazione periodica in quanto il debito, anno per anno, deriva da una nuova pretesa in ragione della sussistenza dei presupposti impositivi;
trova quindi applicazione la prescrizione che appartiene al credito portato dalla cartella, in base alla sua natura giuridica.
In relazione poi alla prescrizione delle sanzioni connesse ai tributi evasi, va rilevato che l'attività dell'Agente della riscossione è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione con la conseguenza che una volta notificata la cartella di pagamento è possibile attivare le procedure di riscossione coattiva entro dieci anni dalla data di notifica della cartella stessa. Lo stesso termine trova applicazione anche con riferimento alle sanzioni, non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di atti di contestazione ovvero di atti di irrogazione delle sanzioni. Ne deriva la mancata applicabilità della disciplina di cui all'art. 20 del D.Lgs. 472/97.
Dall'esame dei documenti allegati non è riscontrabile alcun vizio di legittimità delle notifiche, quindi si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio. Appello accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna parte contribuente al pagamento delle spese di euro
500,00 per il primo grado e di euro 600,00 per il secondo grado.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI GR PP LA