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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6545 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Presidente
2) dr.ssa Regina Marina ELEFANTE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2208 R.G.A.C. per l'anno 2025, riservata in decisione ex art. 350bis c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Giovanni IP
LF, presso il cui studio in Napoli (NA), via Agostino Depretis n.
88, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
1265/2025, pubblicata in data 7.2.2025
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare dell'11.12.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022, l'
[...]
evocava in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, , proponendo Parte_1 opposizione contro il precetto da quest'ultimo notificatole in data
21.09.2022, con cui si intimava il pagamento della somma di €
196.070,38, in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n.
8193/2020 dell'1.12.2020.
A sostegno dell'opposizione, l'istante lamentava la nullità dell'atto di precetto: 1) per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 480,
1 comma 2, c.p.c. (alla stregua del quale “il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”); 2) per mancata indicazione del Tribunale presso il quale era stato eletto domicilio ai fini dell'esecuzione. L'azienda opponente contestava, altresì, il quantum debeatur in ordine agli importi richiesti a titolo di interessi, lamentando, infine, che il avesse azionato il titolo esecutivo esclusivamente nei confronti Pt_1 dell' nonostante quest'ultima fosse Controparte_1 stata condannata al pagamento del solo 25% dell'intero importo dovuto a titolo di risarcimento danni, con residuo e maggiore importo, pari al 75%, in danno dell' . Parte_2
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità del precetto opposto, con vittoria delle spese, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa del 2.1.2023,
, concludendo per il rigetto dell'opposizione, Parte_1 inammissibile ed infondata;
in via subordinata, ove ritenuta fondata la contestazione sul quantum, per la conferma del precetto opposto, con rideterminazione dell'importo dovuto. Vinte le spese, da attribuire al difensore anticipatario.
Disattesa l'istanza di sospensione (con ordinanza 20.04.2023) ed acquisita la documentazione prodotta in giudizio, la lite veniva definita con sentenza n. 1265/2025, pubblicata in data 07/02/2025, con cui il tribunale adito così statuiva: “
1. rigetta l'opposizione proposta dall' nei confronti Controparte_1 di , e per l'effetto, conferma il precetto opposto;
2. Condanna Parte_1
l' al pagamento Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.938,00, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA, come per legge, e ulteriori spese, se documentate, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni IP LF”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato (a mezzo pec) in data 12.05.2025, proponeva appello , assumendo l'erroneità della Parte_1 pronuncia gravata nella sola parte in cui il tribunale, nel liquidare le spese a carico della parte soccombente, aveva Controparte_2 violato la L. 247/2012, il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
37/2018, gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'art. 2233 c.c. e la
L. 49/2023 in materia di equo compenso, avendo, in particolare, riconosciuto, per compenso professionale, l'importo di € 2.938,00, inferiore non solo a quello (di € 14.103,00) indicato, in applicazione
2 dei valori tabellari medi, nella nota spesa redatta e depositata dal difensore, ma soprattutto ai minimi previsti dal DM 55/2014, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Benché ritualmente citata, l' non si Controparte_1 costituiva in giudizio
Designato il Consigliere istruttore ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado (interamente telematico), la causa, rimessa innanzi al collegio per conclusioni e discussione ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante nelle note scritte autorizzate, veniva riservava in decisione.
******
I. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell'appellata non costituitasi in giudizio, benché Controparte_1 ritualmente citata.
II. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che ci si accinge a precisare.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite, contestando al Tribunale di essersi notevolmente discostato sia dalla nota spese prodotta dal difensore in prime cure, sia dalla normativa di riferimento, avendo condannato l' al pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 2.938,00, oltre 15% per spese generali, significativamente inferiore ai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014, divenuti inderogabili a seguito del DM
37/2018, che, per un giudizio (quale quello di specie) di valore pari ad
€ 196.070,38, prevedevano un compenso minimo pari ad € 7.052,00.
La censura è fondata.
L'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, dispone, al comma 1, che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Il DM 37/2018, nel modificare il DM 55/2014, ha previsto l'inderogabilità dei valori minimi, di tal che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice
3 non può in alcun caso diminuire oltre il 50 per cento il valore tabellare medio.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che: “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto con il proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle parametriche approvate dal ” (cfr., in CP_3 motivazione, Cass. n. 17613/2024; nello stesso senso, Cass. n.
24993/2023, Cass. n. 26688/2023 e Cass. n. 11766/2023), e ciò: “per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali
e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”
(cfr., anche in motivazione, Cass. n. 9815/2023 e, da ultimo, Cass.
19049/2025, che ribadisce: “il giudice non può diminuire oltre il 50%
i valori medi di cui alle tabelle allegate ai parametri fissati dal D.M.
n. 55 del 2014, modificato dal D.M. n. 37 del 2018, affinché vengano rispettati principi di equità compensativa e dignità professionale”).
In applicazione dei su indicati principi e tenuto conto che nella liquidazione del compenso a carico del soccombente occorre far riferimento al valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile (cfr. art. 5 del D.M. 55/2014 e art. 10 cpc), nella specie, tenuto conto del valore del giudizio (pari ad € 196.070,38, corrispondente alla somma intimata con il precetto opposto), le spese, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, vanno riliquidate, in parziale riforma della sentenza gravata, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento (da
€ 52.001,00 ad € 260.000,00), e, dunque, nella misura (indicata dall'appellante) pari ad € 14.103,00 (anziché € 2.938,00), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni
IP LF, dichiaratosi antistatario
III. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da €
5.200,01 ad € 26.000,00, determinato secondo il criterio del disputatum, integrato da quello del decisum; cfr. Cass. 27871/2017,
Cass. 35195/2022, Cass. 35073/2023 e Cass. 13145/2025), tenuto conto della natura, della semplicità delle questioni trattate e
4 dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni IP LF, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2208
R.G.A.C. per l'anno 2025, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1265/2025, pubblicata in data
07.02.2025, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia gravata, condanna l' Controparte_1 al pagamento, in favore di
[...] Pt_1
, delle spese di lite del primo grado, che si riliquidano in
[...] complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni IP LF, dichiaratosi antistatario;
3. condanna, altresì, l' Controparte_1 al pagamento, in favore dell'appellante
[...] Pt_1
, delle spese del grado, che si liquidano in € 382,50 per
[...] esborsi ed € 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni IP LF, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dott. Giuseppe Vinciguerra
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giovanna Filippelli, Magistrato ordinario in tirocinio presso l'intestato ufficio.
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