Articolo 6 della Legge 21 marzo 1958, n. 259
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 aprile 1958
Art. 6.
Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, puo' chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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