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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile n. 877/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 8 ottobre 2025, alle ore 9:48, innanzi al Giudice, dott. CO PA IZ, chiamata la causa n. 877/2025 r.g. è comparso l'avv. Fabio Barabino, in sostituzione dell'avv. Cacciatore, per parte ricorrente.
Nessuno è comparso per parte convenuta.
L'avv. Barabino insiste in ricorso e chiede di discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente citati a mezzo posta e non comparsi, invita il procuratore di parte ricorrente a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Barabino discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo, insistendo nelle relative conclusioni
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:10, riaperto il verbale in assenza dei procuratori delle parti
Il Giudice
Pronuncia sentenza mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni.
Il Giudice
CO PA IZ
Pag. 1 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 877/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
l Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CO PA IZ, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 877 R.G. dell'anno 2025 tra:
nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Cacciatore in virtù di C.F._1 procura alle liti allegata all'atto di citazione;
RICORRENTE
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Croce Rossa, n. 55;
RESISTENTE CONTUMACE
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Bellini, n. 2;
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come verbale dell'udienza dell'8/10/2025, cui la presente sentenza deve intendersi allegata,
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ha chiesto di: “Accertare e dichiarare che i resistenti, sig.ri Controparte_1 CP_2
e , hanno accettato l'eredità della sig.ra nata
[...] Controparte_3 Persona_1
a Tunisi il 14.4.1924 e deceduta a Palermo il 23.08.1974, e sono eredi di quest'ultima, emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio di spese e compensi”.
A fondamento della domanda ha assunto: “La ricorrente è creditrice nei confronti dei sig.ri
, odierni resistenti, in virtù ed in forza della sentenza della Corte di Appello di Palermo, CP_2
Sez. II Civile, n. 1354/2021, della somma di € 136.913,14 (doc. 1).
2. I sig.ri e CP_2 CP_3
sono comproprietari, per la quota di 250/1000 ciascuno e, così, per complessivi
[...]
500/1000, dell'immobile sito in Pantelleria, Contrada Kamma s.n.c., piano terra, distinto in catasto al foglio 39, particella n. 648. L'anzidetto immobile è pervenuto ai sig.ri CP_2
e per successione legittima della madre sig.ra , nata
[...] Controparte_3 Persona_1
a Tunisi il 14.4.1924 e deceduta a Palermo il 23.08.1974 (cfr., certificato stato di famiglia (doc.
2); relazione notarile che richiama la denuncia di successione registrata a Pantelleria, n. 7, volume 113 e trascritta a Trapani il 3.2.1975, ai nn. 1742/1571 (doc. 3)) 3. L'immobile è stato sottoposto a pignoramento dalla sig.ra Consiglio, con atto iscritto al n. 7 r.g.e. 2022 (doc. 4A).
In pendenza della procedura esecutiva, il G.E. con provvedimento del 26.3.2025 ha rilevato che
“non risulta trascritto alcun titolo di accettazione, tacita o espressa, dell'eredità in favore degli esecutati e contro il de cuius” (doc. 4).
4. Tenuto conto di ciò, mancando un qualsivoglia atto di accettazione tacita e/o espressa dell'eredita suscettibile di trascrizione, l'odierna ricorrente ha interesse che venga accertata in capo ai resistenti la qualità di eredi della sig.ra . Persona_1
Com'è noto, infatti, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede- debitore esecutato il creditore può chiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accertare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege agli effetti degli artt. 485 o 527 c.c., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza (Cass. n. 11638/2014). 5.
Ciò posto, anche volendo escludere la rilevanza della trascrizione della denuncia di successione,
l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte dei resistenti e la qualità di eredi degli stessi non è revocabile in dubbio, atteso che: - l'immobile risulta catastalmente intestato ai resistenti, e da
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
ciò si desume l'avvenuta esecuzione delle volture (doc. 5) (cfr., in tal senso, Cass. n. 11478/2021;
Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 522/2025); i resistenti, come si evince dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo, costituente titolo esecutivo, avevano promesso in vendita l'immobile alla odierna ricorrente sottoscrivendo anche il relativo contratto preliminare (doc. 6) (cfr., Cass. n.
9436/2025, che così ha statuito: “La stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all'eredità integra gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 476 c.c.”).
2) Ciò posto, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di e Controparte_2
ai quali il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati Controparte_3 ritualmente notificati mediante raccomandata.
3) All'udienza dell'8/10/2025, data la natura documentale della causa, è stata disposta la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
4) Accoglimento della domanda.
In data 3/2/1975 è stata trascritta a Trapani la denuncia di successione, ai nn. 1742/1571 di nata a [...] il [...] e deceduta a Palermo il 23/08/1974. Persona_1
Gli odierni convenuti e sono chiamati all'eredità Controparte_2 Controparte_3 nella qualità di figli di come emerge dal certificato anagrafico, oltre che Persona_1 dalla relazione ipocatastale e dalla visura catastale, tutti documenti versati in atti dalla parte ricorrente.
Nella specie è configurabile ipotesi di accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476
c.c, che si ravvisa allorquando, pur in mancanza di una dichiarazione espressa, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato accetti l'eredità
(accettazione espressa, in questo caso), venga compiuto un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che può essere compiuto solo da chi possiede la qualità di erede.
Non vi è dubbio che l'avvenuta voltura catastale (così come emergente dalle visure catastali allegate al ricorso ai n. 5 della produzione documentale) è in tal senso indicativa rilevando non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. n. 1438/2020; Cass. n. 10796/2009 e altre).
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Ha rilievo, altresì, quale atto tacitamente e univocamente presupponente l'accettazione dell'eredità il preliminare di vendita con cui i resistenti hanno promesso in vendita l'immobile sito in Pantelleria Contrada Kamma s.n.c., piano terra, distinto in catasto al foglio 39, particella n. 648 (doc. n. 6 allegato al ricorso).
Il suddetto documento contrattuale, allegato al ricorso introduttivo, deve aversi per riconosciuto ex art. 215, primo comma, n 1, c.p.c. in ragione della contumacia dei resistenti.
Da tanto discende il riconoscimento in capo ai resistenti della qualità di eredi di Per_1
[...]
5) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 in considerazione della contenuta complessità delle questioni trattate, della natura del procedimento, della contumacia dei resistenti, e dell'attività istruttoria effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara in capo a e la qualità di eredi di (nata a Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
Tunisi il 14.4.1924 e deceduta a Palermo il 23.08.1974);
2) ordina al Conservatore dei RR.II. di Trapani di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) pone a carico dei resistenti le spese del presente giudizio liquidate in € 2.906,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario ed iva e c.p.a. come per legge.
Marsala, 8/10/2025
Il Giudice
CO PA IZ
Pag. 5 a 5
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 8 ottobre 2025, alle ore 9:48, innanzi al Giudice, dott. CO PA IZ, chiamata la causa n. 877/2025 r.g. è comparso l'avv. Fabio Barabino, in sostituzione dell'avv. Cacciatore, per parte ricorrente.
Nessuno è comparso per parte convenuta.
L'avv. Barabino insiste in ricorso e chiede di discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente citati a mezzo posta e non comparsi, invita il procuratore di parte ricorrente a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Barabino discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo, insistendo nelle relative conclusioni
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:10, riaperto il verbale in assenza dei procuratori delle parti
Il Giudice
Pronuncia sentenza mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni.
Il Giudice
CO PA IZ
Pag. 1 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 877/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
l Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CO PA IZ, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 877 R.G. dell'anno 2025 tra:
nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Cacciatore in virtù di C.F._1 procura alle liti allegata all'atto di citazione;
RICORRENTE
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Croce Rossa, n. 55;
RESISTENTE CONTUMACE
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Bellini, n. 2;
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come verbale dell'udienza dell'8/10/2025, cui la presente sentenza deve intendersi allegata,
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ha chiesto di: “Accertare e dichiarare che i resistenti, sig.ri Controparte_1 CP_2
e , hanno accettato l'eredità della sig.ra nata
[...] Controparte_3 Persona_1
a Tunisi il 14.4.1924 e deceduta a Palermo il 23.08.1974, e sono eredi di quest'ultima, emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio di spese e compensi”.
A fondamento della domanda ha assunto: “La ricorrente è creditrice nei confronti dei sig.ri
, odierni resistenti, in virtù ed in forza della sentenza della Corte di Appello di Palermo, CP_2
Sez. II Civile, n. 1354/2021, della somma di € 136.913,14 (doc. 1).
2. I sig.ri e CP_2 CP_3
sono comproprietari, per la quota di 250/1000 ciascuno e, così, per complessivi
[...]
500/1000, dell'immobile sito in Pantelleria, Contrada Kamma s.n.c., piano terra, distinto in catasto al foglio 39, particella n. 648. L'anzidetto immobile è pervenuto ai sig.ri CP_2
e per successione legittima della madre sig.ra , nata
[...] Controparte_3 Persona_1
a Tunisi il 14.4.1924 e deceduta a Palermo il 23.08.1974 (cfr., certificato stato di famiglia (doc.
2); relazione notarile che richiama la denuncia di successione registrata a Pantelleria, n. 7, volume 113 e trascritta a Trapani il 3.2.1975, ai nn. 1742/1571 (doc. 3)) 3. L'immobile è stato sottoposto a pignoramento dalla sig.ra Consiglio, con atto iscritto al n. 7 r.g.e. 2022 (doc. 4A).
In pendenza della procedura esecutiva, il G.E. con provvedimento del 26.3.2025 ha rilevato che
“non risulta trascritto alcun titolo di accettazione, tacita o espressa, dell'eredità in favore degli esecutati e contro il de cuius” (doc. 4).
4. Tenuto conto di ciò, mancando un qualsivoglia atto di accettazione tacita e/o espressa dell'eredita suscettibile di trascrizione, l'odierna ricorrente ha interesse che venga accertata in capo ai resistenti la qualità di eredi della sig.ra . Persona_1
Com'è noto, infatti, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede- debitore esecutato il creditore può chiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accertare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege agli effetti degli artt. 485 o 527 c.c., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza (Cass. n. 11638/2014). 5.
Ciò posto, anche volendo escludere la rilevanza della trascrizione della denuncia di successione,
l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte dei resistenti e la qualità di eredi degli stessi non è revocabile in dubbio, atteso che: - l'immobile risulta catastalmente intestato ai resistenti, e da
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
ciò si desume l'avvenuta esecuzione delle volture (doc. 5) (cfr., in tal senso, Cass. n. 11478/2021;
Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 522/2025); i resistenti, come si evince dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo, costituente titolo esecutivo, avevano promesso in vendita l'immobile alla odierna ricorrente sottoscrivendo anche il relativo contratto preliminare (doc. 6) (cfr., Cass. n.
9436/2025, che così ha statuito: “La stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all'eredità integra gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 476 c.c.”).
2) Ciò posto, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di e Controparte_2
ai quali il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati Controparte_3 ritualmente notificati mediante raccomandata.
3) All'udienza dell'8/10/2025, data la natura documentale della causa, è stata disposta la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
4) Accoglimento della domanda.
In data 3/2/1975 è stata trascritta a Trapani la denuncia di successione, ai nn. 1742/1571 di nata a [...] il [...] e deceduta a Palermo il 23/08/1974. Persona_1
Gli odierni convenuti e sono chiamati all'eredità Controparte_2 Controparte_3 nella qualità di figli di come emerge dal certificato anagrafico, oltre che Persona_1 dalla relazione ipocatastale e dalla visura catastale, tutti documenti versati in atti dalla parte ricorrente.
Nella specie è configurabile ipotesi di accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476
c.c, che si ravvisa allorquando, pur in mancanza di una dichiarazione espressa, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato accetti l'eredità
(accettazione espressa, in questo caso), venga compiuto un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che può essere compiuto solo da chi possiede la qualità di erede.
Non vi è dubbio che l'avvenuta voltura catastale (così come emergente dalle visure catastali allegate al ricorso ai n. 5 della produzione documentale) è in tal senso indicativa rilevando non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. n. 1438/2020; Cass. n. 10796/2009 e altre).
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Ha rilievo, altresì, quale atto tacitamente e univocamente presupponente l'accettazione dell'eredità il preliminare di vendita con cui i resistenti hanno promesso in vendita l'immobile sito in Pantelleria Contrada Kamma s.n.c., piano terra, distinto in catasto al foglio 39, particella n. 648 (doc. n. 6 allegato al ricorso).
Il suddetto documento contrattuale, allegato al ricorso introduttivo, deve aversi per riconosciuto ex art. 215, primo comma, n 1, c.p.c. in ragione della contumacia dei resistenti.
Da tanto discende il riconoscimento in capo ai resistenti della qualità di eredi di Per_1
[...]
5) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 in considerazione della contenuta complessità delle questioni trattate, della natura del procedimento, della contumacia dei resistenti, e dell'attività istruttoria effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara in capo a e la qualità di eredi di (nata a Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
Tunisi il 14.4.1924 e deceduta a Palermo il 23.08.1974);
2) ordina al Conservatore dei RR.II. di Trapani di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) pone a carico dei resistenti le spese del presente giudizio liquidate in € 2.906,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario ed iva e c.p.a. come per legge.
Marsala, 8/10/2025
Il Giudice
CO PA IZ
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