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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 23 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2251 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Maria Luisa Carbone, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, intimato contumace oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 luglio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 24.06.2025, comunicazione con la quale l' richiedeva la CP_2 restituzione della somma di euro 18.632,42 per il periodo dal 01.11.2021 al
30.06.2025, avvisando che il recupero della somma sarebbe avvenuto con trattenuta di € 537,66 per 5 rate sulla pensione cat. SOCTPS n. 08621286 a decorrere dalla data 08/2025; - trattenuta di 531,48 per 30 rate sulla medesima pensione a decorrere dal
01/2026.
Eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento- la non ripetibilità delle somme asseritamente indebite in virtù della normativa e dei principi di elaborazione giurisprudenziale applicabili in materia.
Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare, previa sospensione di ogni procedura di recupero fino alla definizione del presente ricorso, l'insussistenza del credito dell' e, per l'effetto, l'irripetibilità delle somme richieste. In via subordinata, CP_2 qualora non fosse possibile l'annullamento integrale, rideterminare l'importo richiesto tenendo conto della buona fede della percipiente e dell'errore esclusivo dell'Ente. In via ancora subordinata, vista la buona fede della percipiente e l'errore esclusivo dell'Ente, ridurre la trattenuta sulla pensione cat. SOCTPS n. 08621286 nella stessa misura in cui (stesso importo, stesse rate) è avvenuta l'erronea erogazione.
Condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge. CP_2
CP_ L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne deve essere dichiarata la contumacia.
Il giudice dà atto che parte ricorrente ha regolarmente adempiuto all'onere di notificare al resistente il decreto che disponeva la trattazione scritta.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalla parte costituita, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
In via preliminare, occorre chiarire che la domanda va qualificata quale azione di accertamento negativo di indebito.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo
Pag. 2 di 5 di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cass. civile, sez. un.,
04/08/2010, n. 18046). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. Dal tenore di tale sentenza si evince che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l' , CP_2 costituendosi in giudizio, fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così
Pag. 3 di 5 adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Ebbene, nella specie, nella comunicazione del maggio 2025, con la quale viene portato a conoscenza della ricorrente l'indebito a suo carico, l' convenuto ha CP_1 omesso di fornire indicazioni ed elementi utili a far comprendere alla ricorrente le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato.
Ci troviamo ad esaminare un provvedimento generico e incompleto che non consente di evincere le motivazioni della rideterminazione della prestazione, le ragioni dell'asserito indebito e i criteri di calcolo che hanno determinato la somma di cui si chiede la restituzione. CP_ Era, invece, onere dell' precisare le ragioni su cui si fonda la richiesta di restituzione per consentire al ricorrente di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
L'ente, non costituendosi, non ha fornito neanche nel corso del giudizio elementi per valutare la fondatezza della pretesa avviata in sede amministrativa.
Non sussistendo in atti elementi da cui evincere l'addebitabilità della maggiore erogazione al pensionato, la domanda deve essere accolta.
CP_ Deve pertanto dichiararsi che parte ricorrente nulla deve all' in ordine alle causali e per gli importi indicati in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , con CP_2 distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso;
accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente in ragione del provvedimento notificato il 24 giugno 2025; condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
CP_2
Pag. 4 di 5 condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali in favore della CP_2 ricorrente che liquida, secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 5.201 a euro 26,000, esclusa la fase istruttoria), in € 1865,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Palmi, 24 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 5 di 5
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 23 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2251 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Maria Luisa Carbone, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, intimato contumace oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 luglio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 24.06.2025, comunicazione con la quale l' richiedeva la CP_2 restituzione della somma di euro 18.632,42 per il periodo dal 01.11.2021 al
30.06.2025, avvisando che il recupero della somma sarebbe avvenuto con trattenuta di € 537,66 per 5 rate sulla pensione cat. SOCTPS n. 08621286 a decorrere dalla data 08/2025; - trattenuta di 531,48 per 30 rate sulla medesima pensione a decorrere dal
01/2026.
Eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento- la non ripetibilità delle somme asseritamente indebite in virtù della normativa e dei principi di elaborazione giurisprudenziale applicabili in materia.
Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare, previa sospensione di ogni procedura di recupero fino alla definizione del presente ricorso, l'insussistenza del credito dell' e, per l'effetto, l'irripetibilità delle somme richieste. In via subordinata, CP_2 qualora non fosse possibile l'annullamento integrale, rideterminare l'importo richiesto tenendo conto della buona fede della percipiente e dell'errore esclusivo dell'Ente. In via ancora subordinata, vista la buona fede della percipiente e l'errore esclusivo dell'Ente, ridurre la trattenuta sulla pensione cat. SOCTPS n. 08621286 nella stessa misura in cui (stesso importo, stesse rate) è avvenuta l'erronea erogazione.
Condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge. CP_2
CP_ L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne deve essere dichiarata la contumacia.
Il giudice dà atto che parte ricorrente ha regolarmente adempiuto all'onere di notificare al resistente il decreto che disponeva la trattazione scritta.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalla parte costituita, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
In via preliminare, occorre chiarire che la domanda va qualificata quale azione di accertamento negativo di indebito.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo
Pag. 2 di 5 di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cass. civile, sez. un.,
04/08/2010, n. 18046). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. Dal tenore di tale sentenza si evince che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l' , CP_2 costituendosi in giudizio, fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così
Pag. 3 di 5 adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Ebbene, nella specie, nella comunicazione del maggio 2025, con la quale viene portato a conoscenza della ricorrente l'indebito a suo carico, l' convenuto ha CP_1 omesso di fornire indicazioni ed elementi utili a far comprendere alla ricorrente le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato.
Ci troviamo ad esaminare un provvedimento generico e incompleto che non consente di evincere le motivazioni della rideterminazione della prestazione, le ragioni dell'asserito indebito e i criteri di calcolo che hanno determinato la somma di cui si chiede la restituzione. CP_ Era, invece, onere dell' precisare le ragioni su cui si fonda la richiesta di restituzione per consentire al ricorrente di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
L'ente, non costituendosi, non ha fornito neanche nel corso del giudizio elementi per valutare la fondatezza della pretesa avviata in sede amministrativa.
Non sussistendo in atti elementi da cui evincere l'addebitabilità della maggiore erogazione al pensionato, la domanda deve essere accolta.
CP_ Deve pertanto dichiararsi che parte ricorrente nulla deve all' in ordine alle causali e per gli importi indicati in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , con CP_2 distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso;
accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente in ragione del provvedimento notificato il 24 giugno 2025; condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
CP_2
Pag. 4 di 5 condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali in favore della CP_2 ricorrente che liquida, secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 5.201 a euro 26,000, esclusa la fase istruttoria), in € 1865,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Palmi, 24 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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