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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. AR PA, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. — la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2360 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.08.1961, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Barrale Gaetana
Rita, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Iannello Maria Letizia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
, cod. fisc. , nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._2
deceduta a Mussomeli il 15.05.2023;
, cod. fisc. , nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._3
– convenuti –
Pag. 1 di 8 Conclusioni: Come precisate all'udienza del 12.11.2025.
FATTO
La ha convenuto in giudizio e Parte_1 Persona_1 CP_2
chiedendo di accertare la responsabilità del Controparte_1
convenuto nella causazione del sinistro verificatosi l'8.07.2023 e, CP_2
per l'effetto, la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in € 51.334,50, oltre alle ulteriori voci di pregiudizio allegate nell'atto introduttivo.
In particolare, l'attore ha allegato che alle ore 7:00 circa di quel giorno, mentre transitava a piedi in via Diaz del Comune di Vicari, all'altezza del civico n. 50, veniva investito dall'autovettura Saab targata CV583HA, di proprietà di Per_1
e condotta da , che ripartiva da un posteggio in retromarcia non
[...] CP_2
avvedendosi della presenza del pedone, provocandone la caduta al suolo.
Ciò premesso, nell'ambito delle verifiche preliminari imposte dall'art. 171-bis
c.p.c., con decreto interlocutorio del 23.01.2025 — rilevato che nessuno dei convenuti si era ancora costituito — sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla regolarità delle notifiche.
Il giudice ha pertanto invitato la parte attrice a integrare la documentazione e a fornire i chiarimenti necessari, riservando all'esito ogni ulteriore verifica ex art. 171-bis c.p.c. e la fissazione della nuova udienza di prima comparizione.
A seguito del deposito della nota integrativa, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del
10.02.2025, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
Pag. 2 di 8 regolarmente citata, nonché la nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di e , ordinandone la rinnovazione entro un Persona_1 CP_2
mese e fissando la nuova udienza di comparizione per il 12.11.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.02.2025, si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attorea per Controparte_1
infondatezza in fatto e in diritto, svolgendo articolate difese sia in ordine alla dinamica del sinistro sia al quantum debeatur.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 17.09.2025, il giudice, preso atto della costituzione della compagnia assicurativa e rilevato che l'attore non aveva ancora documentato l'avvenuta rinnovazione della notifica nei confronti dei convenuti non costituiti, ha revocato la contumacia di Controparte_1
confermando la trattazione all'udienza del 12.11.2025.
Con nota depositata il 19.09.2025, l'attore ha prodotto documentazione attestante la notifica rinnovata nei confronti di , nonché il certificato di morte CP_2
di (deceduta il 15.05.2023), dunque anteriormente alla notificazione Persona_1
dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 12.11.2025, come da verbale, il difensore dell'attore ha chiesto che venisse assegnato un termine per notificare l'atto introduttivo agli eredi di Per_1
mentre il difensore di si è rimesso alle
[...] Controparte_1
determinazioni del Giudice. Le parti, su invito del Giudice, hanno quindi precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge.
DIRITTO
Pag. 3 di 8 L'art. 171-bis, secondo comma, c.p.c. — nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 2, lett. h), del D.lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto — stabilisce che “Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182,
269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari”.
La norma, nel rimodulare il sistema della trattazione introduttiva del giudizio a seguito della c.d. riforma Cartabia, impone alla parte l'onere di svolgere — e di documentare tempestivamente — le attività demandate dal giudice prima che il fascicolo sia nuovamente rimesso a quest'ultimo per le “seconde” verifiche preliminari.
La riforma ha inciso in modo radicale sulla fase iniziale del processo, ridisegnando profondamente la funzione che, nel sistema previgente, era tradizionalmente affidata all'udienza ex art. 183 c.p.c.. Tale udienza costituiva il momento del primo contatto delle parti con il giudice, nel quale quest'ultimo procedeva alla verifica dell'integrità del contraddittorio, a sollecitare la sanatoria di eventuali vizi, nonché alla segnalazione delle questioni rilevabili d'ufficio.
Nel nuovo assetto, invece, il legislatore ha anticipato tali operazioni alla fase delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., imponendo, di regola, che ogni adempimento necessario alla regolare costituzione del contraddittorio e alla compiuta instauratio litis sia assolto prima dell'udienza di comparizione delle parti:
Pag. 4 di 8 udienza che viene celebrata solo quando il contraddittorio è integro e risultano già definiti il thema decidendum e il thema probandum.
In altri termini, le verifiche e le attività che nel sistema anteriore si concentravano nella prima udienza sono oggi anticipate a un momento processuale antecedente.
La successiva udienza fissata ai sensi del secondo comma dell'art. 171-bis c.p.c. non è più funzionale a consentire l'adempimento di tali attività, ma è destinata alla trattazione degli incombenti tuttora previsti: ossia l'eventuale chiamata del terzo richiesta dall'attore, l'interrogatorio libero delle parti e il conseguente tentativo di conciliazione, l'esame delle richieste istruttorie.
Essa, per quel che qui rileva, non può più costituire il luogo per verificare l'attivazione della parte rispetto ad adempimenti la cui omissione determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Ne discende che la parte attrice è tenuta a provvedere alla rinnovazione della notifica dichiarata nulla — e a documentarne l'avvenuto perfezionamento — entro il momento in cui il fascicolo viene restituito al giudice per le seconde verifiche preliminari, vale a dire almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis, secondo comma, c.p.c.
(ciò coincide, in concreto, con il termine di quindici giorni successivo alla scadenza dei settanta giorni anteriori all'udienza previsto dall'art. 166 c.p.c. e richiamato dal primo comma dell'art. 171-bis c.p.c.).
Diversamente opinando, si priverebbe il giudice della possibilità stessa di svolgere le verifiche imposte dal legislatore: verifiche che, per definizione, presuppongono la disponibilità degli atti e la certezza dell'integrità del contraddittorio. Allo stesso modo, si priverebbe la controparte della possibilità di difendersi efficacemente nelle
Pag. 5 di 8 successive memorie ex art. 171-ter c.p.c., di contenuto sostanzialmente analogo a quello delle pregresse memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Non può essere rimessa alla discrezionalità della parte la scelta del momento in cui depositare la documentazione richiesta. La dinamica processuale si nutre di una progressione ordinata, in cui le preclusioni e i termini perentori non rappresentano meri vincoli formali, ma costituiscono il tessuto connettivo che consente al contraddittorio di prendere forma, preservando la linearità dello sviluppo del giudizio e garantendo che ogni attività delle parti si collochi nel momento che l'ordinamento reputa adeguato affinché il processo possa svolgersi secondo coerenza, trasparenza e celerità.
Al lume di quanto osservato, dunque, il mancato deposito della documentazione destinata a comprovare la notifica rinnovata nel termine perentorio assegnato impedisce lo svolgimento delle “seconde” verifiche preliminari, vanificando la ratio stessa dell'art. 171-bis, comma 2, c.p.c..
Da ciò discende che, ove l'attore non dimostri di essersi attivato entro il termine in cui il fascicolo è nuovamente rimesso al giudice per le “seconde” verifiche preliminari, il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell'art. 307 c.p.c..
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice non ha documentato l'avvenuta rinnovazione delle notifiche dichiarate nulle prima del momento in cui il fascicolo
è stato rimesso al giudice per le successive verifiche preliminari.
Ne consegue che — non essendo stata formulata alcuna richiesta di rimessione in termini né emergendo alcuna causa idonea a giustificare l'inosservanza del termine
— il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Fermo quanto appena evidenziato, per completezza va comunque rilevato che l'attore ha citato in giudizio un soggetto giuridicamente inesistente al momento
Pag. 6 di 8 della notificazione dell'atto introduttivo, vale a dire la proprietaria del veicolo — litisconsorte necessaria — deceduta anteriormente alla proposizione della domanda.
È principio generale che la validità della vocatio in ius presuppone l'esistenza in vita del destinatario dell'atto introduttivo del giudizio. La capacità giuridica, infatti, si acquista con la nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 1 c.c.. Ne consegue che non può instaurarsi alcun rapporto processuale nei confronti di un soggetto ormai inesistente.
Sul punto, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità è univoco nell'affermare che la notificazione della citazione introduttiva effettuata nei confronti di persona già deceduta è affetta da giuridica inesistenza, in quanto rivolta a un soggetto non più titolare di capacità giuridica (v., ex plurimis, Cass., Sez. II, 6.06.2013, n. 14360, secondo cui “la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.”; v. anche, sul tema, Cass., Sez. II,
21.05.2018, n. 12528).
Non assume, per contro, efficacia sanante né l'eventuale costituzione degli eredi, né la loro successiva chiamata in giudizio.
Come evincibile dalla complessiva architettura del codice di rito, le disposizioni che regolano la prosecuzione del processo nei confronti dei successori a titolo universale (cfr. artt. 111, 286, 303, 328, 330 c.p.c.) presuppongono necessariamente l'esistenza di un valido rapporto processuale originariamente instaurato con il de cuius: condizione che difetta allorché la notificazione dell'atto introduttivo sia stata eseguita dopo il suo decesso. In tali evenienze, grava sull'attore l'onere di verificare
Pag. 7 di 8 previamente l'esistenza in vita del convenuto, non potendo il processo prendere avvio mediante un atto indirizzato a un soggetto giuridicamente inesistente.
La circostanza dell'intervenuto decesso della convenuta è stata Persona_1
rappresentata dalla parte attrice solo in data 19.09.2025, benché l'evento risalisse al maggio 2023 e la notificazione originaria dell'atto di citazione fosse stata eseguita nel novembre 2024.
Alla luce di quanto esposto, il processo deve essere dichiarato estinto.
Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà della parte attrice, ove ne ricorrano i presupposti, di riproporre la domanda nei confronti dei soggetti legittimati a contraddire.
Quanto alle spese di lite, la peculiare articolazione della vicenda processuale e la natura delle ragioni che conducono all'estinzione del giudizio integrano giusti motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 12/12/2025.
Il Giudice
AR PA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. AR PA, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. — la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2360 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.08.1961, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Barrale Gaetana
Rita, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Iannello Maria Letizia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
, cod. fisc. , nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._2
deceduta a Mussomeli il 15.05.2023;
, cod. fisc. , nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._3
– convenuti –
Pag. 1 di 8 Conclusioni: Come precisate all'udienza del 12.11.2025.
FATTO
La ha convenuto in giudizio e Parte_1 Persona_1 CP_2
chiedendo di accertare la responsabilità del Controparte_1
convenuto nella causazione del sinistro verificatosi l'8.07.2023 e, CP_2
per l'effetto, la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in € 51.334,50, oltre alle ulteriori voci di pregiudizio allegate nell'atto introduttivo.
In particolare, l'attore ha allegato che alle ore 7:00 circa di quel giorno, mentre transitava a piedi in via Diaz del Comune di Vicari, all'altezza del civico n. 50, veniva investito dall'autovettura Saab targata CV583HA, di proprietà di Per_1
e condotta da , che ripartiva da un posteggio in retromarcia non
[...] CP_2
avvedendosi della presenza del pedone, provocandone la caduta al suolo.
Ciò premesso, nell'ambito delle verifiche preliminari imposte dall'art. 171-bis
c.p.c., con decreto interlocutorio del 23.01.2025 — rilevato che nessuno dei convenuti si era ancora costituito — sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla regolarità delle notifiche.
Il giudice ha pertanto invitato la parte attrice a integrare la documentazione e a fornire i chiarimenti necessari, riservando all'esito ogni ulteriore verifica ex art. 171-bis c.p.c. e la fissazione della nuova udienza di prima comparizione.
A seguito del deposito della nota integrativa, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del
10.02.2025, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
Pag. 2 di 8 regolarmente citata, nonché la nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di e , ordinandone la rinnovazione entro un Persona_1 CP_2
mese e fissando la nuova udienza di comparizione per il 12.11.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.02.2025, si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attorea per Controparte_1
infondatezza in fatto e in diritto, svolgendo articolate difese sia in ordine alla dinamica del sinistro sia al quantum debeatur.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 17.09.2025, il giudice, preso atto della costituzione della compagnia assicurativa e rilevato che l'attore non aveva ancora documentato l'avvenuta rinnovazione della notifica nei confronti dei convenuti non costituiti, ha revocato la contumacia di Controparte_1
confermando la trattazione all'udienza del 12.11.2025.
Con nota depositata il 19.09.2025, l'attore ha prodotto documentazione attestante la notifica rinnovata nei confronti di , nonché il certificato di morte CP_2
di (deceduta il 15.05.2023), dunque anteriormente alla notificazione Persona_1
dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 12.11.2025, come da verbale, il difensore dell'attore ha chiesto che venisse assegnato un termine per notificare l'atto introduttivo agli eredi di Per_1
mentre il difensore di si è rimesso alle
[...] Controparte_1
determinazioni del Giudice. Le parti, su invito del Giudice, hanno quindi precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge.
DIRITTO
Pag. 3 di 8 L'art. 171-bis, secondo comma, c.p.c. — nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 2, lett. h), del D.lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto — stabilisce che “Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182,
269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari”.
La norma, nel rimodulare il sistema della trattazione introduttiva del giudizio a seguito della c.d. riforma Cartabia, impone alla parte l'onere di svolgere — e di documentare tempestivamente — le attività demandate dal giudice prima che il fascicolo sia nuovamente rimesso a quest'ultimo per le “seconde” verifiche preliminari.
La riforma ha inciso in modo radicale sulla fase iniziale del processo, ridisegnando profondamente la funzione che, nel sistema previgente, era tradizionalmente affidata all'udienza ex art. 183 c.p.c.. Tale udienza costituiva il momento del primo contatto delle parti con il giudice, nel quale quest'ultimo procedeva alla verifica dell'integrità del contraddittorio, a sollecitare la sanatoria di eventuali vizi, nonché alla segnalazione delle questioni rilevabili d'ufficio.
Nel nuovo assetto, invece, il legislatore ha anticipato tali operazioni alla fase delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., imponendo, di regola, che ogni adempimento necessario alla regolare costituzione del contraddittorio e alla compiuta instauratio litis sia assolto prima dell'udienza di comparizione delle parti:
Pag. 4 di 8 udienza che viene celebrata solo quando il contraddittorio è integro e risultano già definiti il thema decidendum e il thema probandum.
In altri termini, le verifiche e le attività che nel sistema anteriore si concentravano nella prima udienza sono oggi anticipate a un momento processuale antecedente.
La successiva udienza fissata ai sensi del secondo comma dell'art. 171-bis c.p.c. non è più funzionale a consentire l'adempimento di tali attività, ma è destinata alla trattazione degli incombenti tuttora previsti: ossia l'eventuale chiamata del terzo richiesta dall'attore, l'interrogatorio libero delle parti e il conseguente tentativo di conciliazione, l'esame delle richieste istruttorie.
Essa, per quel che qui rileva, non può più costituire il luogo per verificare l'attivazione della parte rispetto ad adempimenti la cui omissione determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Ne discende che la parte attrice è tenuta a provvedere alla rinnovazione della notifica dichiarata nulla — e a documentarne l'avvenuto perfezionamento — entro il momento in cui il fascicolo viene restituito al giudice per le seconde verifiche preliminari, vale a dire almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis, secondo comma, c.p.c.
(ciò coincide, in concreto, con il termine di quindici giorni successivo alla scadenza dei settanta giorni anteriori all'udienza previsto dall'art. 166 c.p.c. e richiamato dal primo comma dell'art. 171-bis c.p.c.).
Diversamente opinando, si priverebbe il giudice della possibilità stessa di svolgere le verifiche imposte dal legislatore: verifiche che, per definizione, presuppongono la disponibilità degli atti e la certezza dell'integrità del contraddittorio. Allo stesso modo, si priverebbe la controparte della possibilità di difendersi efficacemente nelle
Pag. 5 di 8 successive memorie ex art. 171-ter c.p.c., di contenuto sostanzialmente analogo a quello delle pregresse memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Non può essere rimessa alla discrezionalità della parte la scelta del momento in cui depositare la documentazione richiesta. La dinamica processuale si nutre di una progressione ordinata, in cui le preclusioni e i termini perentori non rappresentano meri vincoli formali, ma costituiscono il tessuto connettivo che consente al contraddittorio di prendere forma, preservando la linearità dello sviluppo del giudizio e garantendo che ogni attività delle parti si collochi nel momento che l'ordinamento reputa adeguato affinché il processo possa svolgersi secondo coerenza, trasparenza e celerità.
Al lume di quanto osservato, dunque, il mancato deposito della documentazione destinata a comprovare la notifica rinnovata nel termine perentorio assegnato impedisce lo svolgimento delle “seconde” verifiche preliminari, vanificando la ratio stessa dell'art. 171-bis, comma 2, c.p.c..
Da ciò discende che, ove l'attore non dimostri di essersi attivato entro il termine in cui il fascicolo è nuovamente rimesso al giudice per le “seconde” verifiche preliminari, il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell'art. 307 c.p.c..
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice non ha documentato l'avvenuta rinnovazione delle notifiche dichiarate nulle prima del momento in cui il fascicolo
è stato rimesso al giudice per le successive verifiche preliminari.
Ne consegue che — non essendo stata formulata alcuna richiesta di rimessione in termini né emergendo alcuna causa idonea a giustificare l'inosservanza del termine
— il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Fermo quanto appena evidenziato, per completezza va comunque rilevato che l'attore ha citato in giudizio un soggetto giuridicamente inesistente al momento
Pag. 6 di 8 della notificazione dell'atto introduttivo, vale a dire la proprietaria del veicolo — litisconsorte necessaria — deceduta anteriormente alla proposizione della domanda.
È principio generale che la validità della vocatio in ius presuppone l'esistenza in vita del destinatario dell'atto introduttivo del giudizio. La capacità giuridica, infatti, si acquista con la nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 1 c.c.. Ne consegue che non può instaurarsi alcun rapporto processuale nei confronti di un soggetto ormai inesistente.
Sul punto, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità è univoco nell'affermare che la notificazione della citazione introduttiva effettuata nei confronti di persona già deceduta è affetta da giuridica inesistenza, in quanto rivolta a un soggetto non più titolare di capacità giuridica (v., ex plurimis, Cass., Sez. II, 6.06.2013, n. 14360, secondo cui “la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.”; v. anche, sul tema, Cass., Sez. II,
21.05.2018, n. 12528).
Non assume, per contro, efficacia sanante né l'eventuale costituzione degli eredi, né la loro successiva chiamata in giudizio.
Come evincibile dalla complessiva architettura del codice di rito, le disposizioni che regolano la prosecuzione del processo nei confronti dei successori a titolo universale (cfr. artt. 111, 286, 303, 328, 330 c.p.c.) presuppongono necessariamente l'esistenza di un valido rapporto processuale originariamente instaurato con il de cuius: condizione che difetta allorché la notificazione dell'atto introduttivo sia stata eseguita dopo il suo decesso. In tali evenienze, grava sull'attore l'onere di verificare
Pag. 7 di 8 previamente l'esistenza in vita del convenuto, non potendo il processo prendere avvio mediante un atto indirizzato a un soggetto giuridicamente inesistente.
La circostanza dell'intervenuto decesso della convenuta è stata Persona_1
rappresentata dalla parte attrice solo in data 19.09.2025, benché l'evento risalisse al maggio 2023 e la notificazione originaria dell'atto di citazione fosse stata eseguita nel novembre 2024.
Alla luce di quanto esposto, il processo deve essere dichiarato estinto.
Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà della parte attrice, ove ne ricorrano i presupposti, di riproporre la domanda nei confronti dei soggetti legittimati a contraddire.
Quanto alle spese di lite, la peculiare articolazione della vicenda processuale e la natura delle ragioni che conducono all'estinzione del giudizio integrano giusti motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 12/12/2025.
Il Giudice
AR PA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 8 di 8