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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 798/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
RAMPELLO FLAVIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2265/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240078870227000 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 13/3/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 12/4/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 AS di Ricorrente_1 & C. impugnava la cartella di pagamento n. 293 2024 0078870227/000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, asseritamente notificata in data 13/1/2025, dell'importo complessivo di € 19.530,53 a titolo di recupero di credito di imposta per l'anno 2021;
adduceva i seguenti motivi:
- effettiva spettanza del credito di imposta, nonostante un errore di compilazione nell'originario quadro
RU, poi corretto.
Con note depositate l'8/5/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, avendo operato uno sgravio parziale.
In data 21/5/2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della cartella impugnata, invitando parte ricorrente ad interloquire sulla correttezza dello sgravio e sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
Con note depositate il 26/5/2025 l'Agenzia delle Entrate ribadiva la correttezza del proprio operato.
Con note depositate il 9/1/2026 parte ricorrente prendeva atto della parziale cessazione della materia del contendere, insistendo per la non debenza della residua somma pretesa dall'Ufficio.
In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso si legge che << La società Ricorrente_1 AS ha maturato, nell'anno 2020, un credito d'imposta per canoni di locazione (codice tributo 6914) ai sensi dell'art. 28 del D.L. 34/2020, spettante per la riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto all'anno precedente.
L'importo totale del credito maturato ammontava a € 7.496,00, di cui € 3.154,00 non utilizzati nel
2020 e riportabili nel 2021.
Tuttavia, nel Modello UNICO SP2021, a causa di un errore formale, il credito risultava completamente utilizzato, senza evidenziare il residuo riportabile. Nel 2021, la società ha compensato il residuo di € 3.154,00 del credito 6914 e ha maturato ulteriori crediti d'imposta per locazione relativi all'anno (codice tributo 6920 per un importo di € 10.650,00).
A seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione UNICO SP2022, l'Agenzia delle Entrate con comunicazione n. …, ha contestato la compensazione, ritenendola indebita e chiedendo la restituzione dei crediti utilizzati.
Per sanare l'errore formale, il contribuente ha presentato il Modello UNICO SP2021 Integrativo in data 11/03/2025, correggendo il Quadro RU ed evidenziando correttamente il residuo di € 3.154,00 come riportato a nuovo per il 2021.
Sempre in data 11/03/2025, è stato presentato anche il Modello UNICO SP2022 Integrativo, il quale ha esposto correttamente i crediti nel Quadro RU, allineando i dati dichiarati con quelli effettivamente spettanti>>.
Parte ricorrente rileva che l'errata esposizione del credito nel Quadro RU della dichiarazione originaria non incide sulla legittima esistenza del credito d'imposta maturato, trattandosi di errore esclusivamente formale e poi sanato.
Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio ha preso atto che, successivamente alla notifica della cartella
(13/1/2025), la società ha presentato dichiarazione integrativa (11/3/2025) con i relativi quadri RU, il credito maturato e le compensazioni eseguite.
L'Ufficio ha quindi appurato, sulla scorta della documentazione esibita, che la società aveva effettivamente maturato il credito d'imposta per locazione di immobile per uso non abitativo nell'anno
2020 (trattasi in particolare di agevolazione introdotta dall'art. 28 del D.L. 34/2020 per contenere gli effetti negativi connessi all'epidemia da Covid 19 e spettante nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione).
Tale credito di imposta è stato riconosciuto dal legislatore anche per l'anno 2021 (art. 4 d.l.
73/2021), ma nella più ridotta misura del 40 per cento (v. comma 2 bis, ultimo periodo).
Correttamente, quindi, l'Ufficio ha proceduto a sgravio solo parziale (come si legge nelle memorie di costituzione: <<… considerato che la società è titolare del seguente contratto di locazione: … che ha prodotto fatture e documentazione bancaria comprovante l'effettiva corresponsione dei canoni di locazione relativi al mese di marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre
2020, si riconosce il credito spettante nella misura di euro 10.650,00 di cui 7.496,00 utilizzato nell'anno
2020 e 3.154,00 utilizzato a riporto nel 2021. Ai sensi dell'art. 4 del DL 73 del 25/5/2021 è stata estesa la fruizione di tale credito anche per il 2021 con percentuale ridotta al 40% sul canone di locazione. Il contribuente ha invece applicato per il 2021 la percentuale del 60% sul canone di locazione, utilizzando in questo modo maggiori compensazioni. Il credito maturato – verificato dalla documentazione prodotta e dai dati in possesso dell'ufficio – calcolato al 40% sul canone di locazione, raggiunge la quota di 7.100,00 euro. Le compensazioni utilizzate ammontano invece a 10.650,00 euro. In virtù di quanto fino ad ora esposto, l'ufficio provvede a sgravare per intero il recupero delle compensazioni utilizzate a fronte del residuo riportato dal 2020, calcolato nella giusta misura e sgrava parzialmente il recupero delle compensazioni utilizzate per il 2021 che superano di euro 3.550,00 il credito maturato>>). Nelle sue memorie di replica la società ricorrente continua a chiedere l'applicazione del credito di imposta nella misura del 60% originariamente prevista dal citato art. 28, senza tenere conto del fatto che il credito è stato ridotto al 40% per effetto del citato art. 4 co.2 bis.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte provvede come da dispositivo. Con riguardo alle spese, tenuto conto del parziale sgravio e considerato che la controversia è scaturita da erronea interpretazione della normativa, risulta equo compensarle.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei limiti dello sgravio operato;
rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il Presidente Estensore
DR SI (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
RAMPELLO FLAVIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2265/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240078870227000 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 13/3/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 12/4/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 AS di Ricorrente_1 & C. impugnava la cartella di pagamento n. 293 2024 0078870227/000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, asseritamente notificata in data 13/1/2025, dell'importo complessivo di € 19.530,53 a titolo di recupero di credito di imposta per l'anno 2021;
adduceva i seguenti motivi:
- effettiva spettanza del credito di imposta, nonostante un errore di compilazione nell'originario quadro
RU, poi corretto.
Con note depositate l'8/5/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, avendo operato uno sgravio parziale.
In data 21/5/2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della cartella impugnata, invitando parte ricorrente ad interloquire sulla correttezza dello sgravio e sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
Con note depositate il 26/5/2025 l'Agenzia delle Entrate ribadiva la correttezza del proprio operato.
Con note depositate il 9/1/2026 parte ricorrente prendeva atto della parziale cessazione della materia del contendere, insistendo per la non debenza della residua somma pretesa dall'Ufficio.
In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso si legge che << La società Ricorrente_1 AS ha maturato, nell'anno 2020, un credito d'imposta per canoni di locazione (codice tributo 6914) ai sensi dell'art. 28 del D.L. 34/2020, spettante per la riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto all'anno precedente.
L'importo totale del credito maturato ammontava a € 7.496,00, di cui € 3.154,00 non utilizzati nel
2020 e riportabili nel 2021.
Tuttavia, nel Modello UNICO SP2021, a causa di un errore formale, il credito risultava completamente utilizzato, senza evidenziare il residuo riportabile. Nel 2021, la società ha compensato il residuo di € 3.154,00 del credito 6914 e ha maturato ulteriori crediti d'imposta per locazione relativi all'anno (codice tributo 6920 per un importo di € 10.650,00).
A seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione UNICO SP2022, l'Agenzia delle Entrate con comunicazione n. …, ha contestato la compensazione, ritenendola indebita e chiedendo la restituzione dei crediti utilizzati.
Per sanare l'errore formale, il contribuente ha presentato il Modello UNICO SP2021 Integrativo in data 11/03/2025, correggendo il Quadro RU ed evidenziando correttamente il residuo di € 3.154,00 come riportato a nuovo per il 2021.
Sempre in data 11/03/2025, è stato presentato anche il Modello UNICO SP2022 Integrativo, il quale ha esposto correttamente i crediti nel Quadro RU, allineando i dati dichiarati con quelli effettivamente spettanti>>.
Parte ricorrente rileva che l'errata esposizione del credito nel Quadro RU della dichiarazione originaria non incide sulla legittima esistenza del credito d'imposta maturato, trattandosi di errore esclusivamente formale e poi sanato.
Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio ha preso atto che, successivamente alla notifica della cartella
(13/1/2025), la società ha presentato dichiarazione integrativa (11/3/2025) con i relativi quadri RU, il credito maturato e le compensazioni eseguite.
L'Ufficio ha quindi appurato, sulla scorta della documentazione esibita, che la società aveva effettivamente maturato il credito d'imposta per locazione di immobile per uso non abitativo nell'anno
2020 (trattasi in particolare di agevolazione introdotta dall'art. 28 del D.L. 34/2020 per contenere gli effetti negativi connessi all'epidemia da Covid 19 e spettante nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione).
Tale credito di imposta è stato riconosciuto dal legislatore anche per l'anno 2021 (art. 4 d.l.
73/2021), ma nella più ridotta misura del 40 per cento (v. comma 2 bis, ultimo periodo).
Correttamente, quindi, l'Ufficio ha proceduto a sgravio solo parziale (come si legge nelle memorie di costituzione: <<… considerato che la società è titolare del seguente contratto di locazione: … che ha prodotto fatture e documentazione bancaria comprovante l'effettiva corresponsione dei canoni di locazione relativi al mese di marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre
2020, si riconosce il credito spettante nella misura di euro 10.650,00 di cui 7.496,00 utilizzato nell'anno
2020 e 3.154,00 utilizzato a riporto nel 2021. Ai sensi dell'art. 4 del DL 73 del 25/5/2021 è stata estesa la fruizione di tale credito anche per il 2021 con percentuale ridotta al 40% sul canone di locazione. Il contribuente ha invece applicato per il 2021 la percentuale del 60% sul canone di locazione, utilizzando in questo modo maggiori compensazioni. Il credito maturato – verificato dalla documentazione prodotta e dai dati in possesso dell'ufficio – calcolato al 40% sul canone di locazione, raggiunge la quota di 7.100,00 euro. Le compensazioni utilizzate ammontano invece a 10.650,00 euro. In virtù di quanto fino ad ora esposto, l'ufficio provvede a sgravare per intero il recupero delle compensazioni utilizzate a fronte del residuo riportato dal 2020, calcolato nella giusta misura e sgrava parzialmente il recupero delle compensazioni utilizzate per il 2021 che superano di euro 3.550,00 il credito maturato>>). Nelle sue memorie di replica la società ricorrente continua a chiedere l'applicazione del credito di imposta nella misura del 60% originariamente prevista dal citato art. 28, senza tenere conto del fatto che il credito è stato ridotto al 40% per effetto del citato art. 4 co.2 bis.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte provvede come da dispositivo. Con riguardo alle spese, tenuto conto del parziale sgravio e considerato che la controversia è scaturita da erronea interpretazione della normativa, risulta equo compensarle.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei limiti dello sgravio operato;
rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il Presidente Estensore
DR SI (firmato digitalmente)