Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00638/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5776 del 2025, proposto da Edile Vispin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte di Procida, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio
serbato dal Comune di Monte di Procida sull'istanza presentata in data 6.12.2017, come successivamente integrata, modificata, aggiornata e reiterata, dapprima in data 20.9.2018 e, successivamente, nelle date dell'11.11.2019, del 9.3.2020 e, da ultimo, del 31.7.2025, avente ad oggetto un progetto per l'affidamento, ai sensi dell'art. 183, co. 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, di una concessione di lavori in project financing a iniziativa di soggetto privato per la realizzazione di nuovi loculi del cimitero;
e per l'accertamento
dell'obbligo di concludere il procedimento relativo alla medesima istanza, entro il termine da assegnarsi, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, comunque, di proseguire il relativo iter istruttorio sino alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia oltre il termine assegnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte di Procida;
Vista la memoria depositata il 3/1/2026, con la quale la parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PE SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la società ricorrente ha avversato con il presente ricorso il silenzio serbato dal resistente Comune sulle istanze con cui, da ultimo in data 31/7/2025, essa invitava a concludere il procedimento avviato con la presentazione della sua proposta di project financing , per la realizzazione di nuovi loculi del cimitero;
- il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, avendo recentemente adottato la delibera di Giunta n. 170 del 3 novembre 2025, con cui è stata revocata la precedente delibera n. 110/2020, recante la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto;
Considerato che quanto sopra esposto determina la carenza di interesse della società ricorrente a coltivare il presente giudizio, non potendo ricevere alcuna utilità dalla sua decisione e conseguire il bene della vita auspicato: carenza la quale, pur rilevabile d’ufficio, è stata comunque anche dichiarata con la memoria depositata il 3/1/2026 dal difensore della ricorrente, cosicché, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla decisione non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa (cfr., Cons. Stato - sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
Rilevato pertanto che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che vanno poste a carico del resistente Comune le spese di giudizio, rinvenendosi la sua soccombenza virtuale nel non aver dato pronta risposta alle istanze della ricorrente, e nell’essersi determinato a revocare la dichiarazione di pubblico interesse solo dopo la proposizione del ricorso, ancorché l’obbligo ex art. 2 della legge n. 241/90 di concludere il procedimento nel termine (ordinariamente fissato in 30 giorni) sia posto a salvaguardia della linearità dell’azione dei pubblici poteri e della trasparenza nei rapporti con gli amministrati, e sussista in tutti i casi in cui ragioni di ampia natura esigano di fornire all’interessato una risposta da parte della P.A. (cfr. Cons. Stato - sez. IV, 1/4/2025 n. 2748: “ Parte della giurisprudenza ha ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere anche in mancanza di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni - qualunque esse siano - dell’amministrazione ”);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Monte di Procida al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, previa dimostrazione di aver assolto all'obbligo di versamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
PE SP, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE SP | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO