Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2022, proposto da
TO AS, EL AS, FA AS, IA LO OS, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzanello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marchello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 3 (prot.n.1370) del 27.1.2022, notificata il 28.1.22, con la quale il Comune di Lizzanello ha ingiunto ai sig.ri AS TO, EL e FA e alla sig.ra OS IA LO di demolire, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, le opere pretese abusive, realizzate sul terreno riportato nel N.T.C. del Comune di Lizzanello al foglio 19, particelle 1071 e 1073, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzanello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LV PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i ricorrenti hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento dell’ordinanza n. 3 del 27.1.2022, con cui il Comune di Lizzanello: a) ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere “ 1. Realizzazione di muratura in conci di pietra di tufo con altezza mt. 3,00 per l’intero perimetro della particella catastale; 2. Costruzione di locale adibito a deposito delle dimensioni 68,00 mq. 3. Realizzazione di pavimentazione bituminosa per area 3.000,00 mq ”; b) ha ordinato, nel contempo, il “ ripristino dello stato dei luoghi con bonifica mediante caratterizzazione del materiale da rifiuto e successivo conferimento a discarica autorizzata con operatori abilitati ”, avendo altresì accertato l’“ 4. Accantonamento di materiale da rifiuto vario contenente rifiuti speciali ”;
- l’ingiunzione demolitoria è specificamente motivata in ragione del fatto che i predetti interventi, ricadenti in un’area tipizzata come “ Zona F – Verde di rispetto cimiteriale ”, sono stati realizzati “ in assenza del titolo autorizzatorio ”;
Rilevato che i ricorrenti hanno articolato le seguenti doglianze:
- “ difetto di motivazione – irragionevolezza manifesta ”, dal momento che il provvedimento impugnato “dà atto esclusivamente di una pretesa assenza del prescritto titolo abilitativo legittimante”, senza considerare la capacità edificatoria dell’area e la natura dei vincoli ivi esistenti e, comunque, in mancanza della necessaria valutazione dell’affidamento maturato dagli interessati sulla legittimità delle opere in ragione del tempo decorso dalla relativa realizzazione;
- “ violazione e falsa applicazione dell’artt. 6 e 31 d.p.r.380/2001 – sviamento di potere – eccesso di potere - difetto di istruttoria ”, in considerazione del fatto che: a) quanto alla ingiunzione demolitoria, questa riguarda “opere incidenti sugli spazi esterni per la cui realizzazione non è necessario alcun titolo abilitativo”; b) quanto alla bonifica dell’area, la stessa è stata disposta in mancanza di una immediata attinenza con “la legittimazione ad ingiungere la demolizione delle pretese opere abusive”;
Rilevato che l’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
Considerato che:
- le opere interessate dalla ingiunzione demolitoria sono state oggetto di apposito accertamento e analitica descrizione nel verbale redatto dal Comanda di Polizia Locale all’esito del sopralluogo svolto in data 25.11.2021, a cui è allegata ampia documentazione fotografica (cfr. documentazione prodotta in atti dall’Amministrazione comunale);
- le opere in questione non sono assistite da alcun titolo edilizio, posto che la denuncia di inizio attività in data 8.11.2000, pure menzionata nelle premesse del ricorso, riguarda interventi aventi diversa consistenza e comunque dimensioni significativamente più ridotte rispetto alle opere sanzionate con il provvedimento impugnato;
- le censure articolate dai ricorrenti si svolgono esclusivamente su un piano formale e non valgono a superare il dato sostanziale, che emerge plasticamente dalla descrizione contenuta nel provvedimento e dalle fotografie prodotte in giudizio, che si tratta di opere molto impattanti, per estensione e dimensioni, le quali - considerate nel loro complesso – sono senza meno idonee a determinare la stabile trasformazione del territorio e, come tali, non potevano prescindere dal rilascio del permesso di costruire: “ Rientrano nell'attività libera le sole recinzioni e non anche la realizzazione di muri di cinta, interventi invece soggetti al rilascio del permesso di costruire, allorquando, avuto riguardo alla loro struttura e all'estensione dell'area relativa, siano tali da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all' articolo 3, comma 1, lett. e) d.P.R. 380/2001 ” (Tar Campania Napoli, Sez. VIII, 24.10.2025, n. 6914); “ Le costruzioni - locale deposito, scala e torrino scala - non sono assimilabili a mere pertinenze dell'immobile principale, configurandosi invece come manufatti autonomi dal punto di vista urbanistico, i quali, comportando trasformazione del territorio, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ” (Tar Campania Napoli, Sez. III, 9.6.2022, n. 3899); “ lo spianamento di un'area agricola, con semplice pavimentazione bituminosa, seppur di rilevante estensione, al fine di ricavarvi un piazzale è attività che, comportando una modifica sostanziale dell'assetto territoriale del luogo e dell'utilizzazione economica dell'area, necessita di previo rilascio della concessione edilizia (T.A.R. Bologna, sez. II, 13/09/2006, n. 2032) ” (Tar Campania Salerno, Sez. II, 3.3.2022, n. 599);
- né può fondatamente sostenersi che il passare del tempo costituisca una circostanza tale da giustificare particolari approfondimenti motivazionali, dal momento che: “ L'ordine di demolizione di manufatti abusivi, stante la sua natura vincolata, non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione … ; ciò in base ad un principio che non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ordine di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11.12.2025, n. 9801);
Considerato, altresì, che l’ordine di provvedere alla rimozione del materiale di risulta e alla bonifica dell’area, pure contenuto nel provvedimento impugnato, costituisce una statuizione aggiuntiva rispetto a quella propriamente demolitoria, che non era preclusa al Comune, essendo pacifica la possibilità di adottare atti a contenuto plurimo, che si caratterizzano, come nel caso di specie, per la concentrazione in un unico contesto delle finalità che normalmente connotano atti distinti;
Ritenuto che, per gli anzi detti motivi, il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
LV PR, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV PR | TO CA |
IL SEGRETARIO