Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16157/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16157 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto, notificato in data 14/10/2022, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La richiedente ha presentato istanza di naturalizzazione ai sensi art. 9 legge 91/92.
L’istanza è stata respinta con provvedimento del 4.09.2020, essendo emersi, a carico della ricorrente, due procedimenti penali: il primo, riferito alla notizia di reato n. -OMISSIS- R.G.P.M. iscritto presso la procura della Repubblica di Genova, ed il secondo ad una segnalazione alla A.G. del 13/6/2015 per le ipotesi di cui agli artt. 588 e 688 comma 1 c.p.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto ritenendolo illegittimo: le suindicate segnalazioni non avevano dato seguito ad alcuna azione penale, e si riferivano a condotte risalenti nel tempo e, comunque, non ostative al rilascio della cittadinanza italiana.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza, depositando documentazione.
Alla udienza pubblica di smaltimento del 23 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
Come è noto, i provvedimenti in materia di diniego e/o concessione della cittadinanza, sono espressione di una valutazione eminentemente discrezionale che spetta alla Amministrazione. Trattandosi di esercizio di potere discrezionale, quindi, il sindacato su tale valutazione non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; TAR Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 19 giugno 2012).
L'Amministrazione, quindi, deve valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l'inserimento del richiedente in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che esso possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica.
Lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno.
Nel caso di specie, dunque, il Collegio è dell’avviso che l’Ufficio abbia correttamente valutato la situazione della ricorrente, ritenendo che le condotte ascritte fossero ostative alla concessione della cittadinanza. Tale valutazione non appare manifestamente illogica né arbitraria, vista la natura di tali condotte, di tal chè il provvedimento risulta immune dalle censure dedotte.
Peraltro, la particolare cautela che deve ispirare la valutazione di un’istanza di concessione della cittadinanza risulta bilanciata dalla possibilità di reiterarla una volta che siano mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario ovvero, più genericamente, per ottenere il ri-esercizio del potere valutativo da parte dell’Amministrazione, una volta decorsi i cinque anni previsti dall’art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992 (cit. Cons. Stato, sez. III, n. 2102/2019).
Il ricorso deve, dunque, essere respinto. La natura della controversia giustifica, oltremodo, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA TT, Presidente
TA LU, Consigliere, Estensore
ZI MB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LU | SA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.