Art. 13.
A decorrere dai sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il naviglio da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone del demanio marittimo, e' sottoposto al pagamento di una tassa per l'occupazione degli specchi acquei e delle aree demaniali ove trovasi ubicato pari a L. 500 al mese per ogni tonnellata di stazza lorda.
Qualora il suddetto naviglio dovesse costituire intralcio al regolare svolgimento dell'attivita' portuale, il capo del compartimento potra' ordinare agli interessati la rimozione secondo la procedura dettata dall' articolo 73 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dall'articolo 90 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni; in caso di inottemperanza, si potra' procedere d'ufficio alla rimozione, ai sensi dei predetti articoli.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno disciplinate le modalita' di riscossione della tassa di cui al presente articolo.
A decorrere dai sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il naviglio da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone del demanio marittimo, e' sottoposto al pagamento di una tassa per l'occupazione degli specchi acquei e delle aree demaniali ove trovasi ubicato pari a L. 500 al mese per ogni tonnellata di stazza lorda.
Qualora il suddetto naviglio dovesse costituire intralcio al regolare svolgimento dell'attivita' portuale, il capo del compartimento potra' ordinare agli interessati la rimozione secondo la procedura dettata dall' articolo 73 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dall'articolo 90 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni; in caso di inottemperanza, si potra' procedere d'ufficio alla rimozione, ai sensi dei predetti articoli.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno disciplinate le modalita' di riscossione della tassa di cui al presente articolo.