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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/08/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1988/2024 cont.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
In composizione monocratica, nella persona del presidente dott. Fabio Laurenzi, ha pronunciato,
sul ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011,
proposto da:
( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Alessandro Simeone, Alessandra Bisi, Giovanna Stella ed elettivamente domiciliata in Milano via Pogdora 13, presso lo studio degli Avv.ti Alessandra Bisi e Giovanna
Stella. RICORRENTE
e autonomamente da:
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Valentina Piccolo e Roberto de' Sanna, elettivamente domiciliato in Milano,
p.zza Mondadori 4, presso lo Studio dell'Avv. R. de' Sanna. RICORRENTE
nei confronti di:
( nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
iscritta all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Milano, sezione civile n° 13392,
rappresentata e difesa dall'avv. A. L. Caimmi, con domicilio digitale all'indirizzo pec RESISTENTE Email_1
Oggetto: ricorso ex art. 170 dpr 115/02 – art 15 del D.L. 150/11 in opposizione al decreto di liquidazione c.t.u. n. 1133/2024 della corte d'appello di Milano, sezione delle Persone, dei Minori della Famiglia depositato e pubblicato in data 5.06.2024
nel proc. r.g.1240/2021
1 di 21 Sulle conclusioni delle parti a verbale rese all'udienza del 17.07.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1. con decreto di liquidazione c.t.u. n. 1133/2024 depositato il 5.06.2024 nel procedimento r.g.1240/2021 la corte d'Appello di Milano ha statuito come segue:
“liquida al consulente tecnico dott.ssa nominata nel procedimento n. Controparte_1
1240/21 R.G, euro 116.322,66 oltre accessori di legge (IVA, Cassa e rimborso spese), al netto
del fondo spese già versato. Pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in via
solidale, nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni”;
2. avverso il suddetto decreto, in data 3 luglio 2024, ha proposto ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 Parte_1
chiedendo di “
1. Liquidare, in accoglimento del primo motivo di ricorso il compenso del
C.T.U. nell'importo di € 4.908,46 oltre accessori di legge ed € 276,60 di spese documentate
(voce 25 dell'istanza di liquidazione); in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento
della conclusione sub 1 2. Liquidare il compenso del C.T.U. nell'importo ritenuto di
giustizia e in applicazione dei criteri di legge e comunque in un importo non superiore ad €
6.494,28, tenendo conto della riduzione di un terzo ex art. 52 DPR 115/02 oltre accessori di
legge ed € 276,60 di spese documentate (voce 25 dell'istanza di liquidazione); in via
ulteriormente subordinata, qualora il Giudice ritenesse dovuto per le voci
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14.5,21,22 un importo relativo a ogni singola annualità verificata
dal C.T.U.; 3. Liquidare il compenso del C.T.U. nell'importo ritenuto di giustizia e in
applicazione dei criteri di legge e comunque in un importo non superiore ad € 13.572,39
tenendo conto della riduzione di un terzo ex art. 52 DPR 115/02 oltre accessori di legge ed €
276,60 di spese documentate (voce 25 dell'istanza di liquidazione); In ogni caso 3. Applicare
alla liquidazione del compenso dovuto al C.T.U. la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 52
2 di 21 ultima parte DPR 115/2002. 4. Dichiarare che nulla è dovuto e comunque non liquidare gli
importi esposti dalla C.T.U. alle voci n. 6 (pro forma ), 8.1 e 17.1 (Pro Controparte_2
forma per le ragioni esposte in narrativa;
5. Condannare la C.T.U. alla CP_3
restituzione a favore di del 50% della differenza tra l'importo liquidato e Parte_1
quello già effettivamente versato anche a titolo di rimborso spese. Con vittoria di spese,
diritti e onorari in caso di opposizione o contestazione”;
3. nella medesima data ha proposto, altresì, ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115
del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 , chiedendo “1.- Parte_2
Previa, se del caso a seguito di separata istanza, sua sospensione ricorrendone i gravi motivi
richiesti dalla legge, revocare il decreto impugnato per tutti i motivi esposti. 2.- Di
conseguenza liquidare il compenso alla C.T.U. applicando i criteri di Controparte_1
legge evidenziati in narrativa del ricorso (artt. 3 e 29 D.M. 30 maggio 2002; 52 DPR n.
115/2002). 3.- Pertanto liquidare a favore della C.T.U. per tutte le Controparte_1
prestazioni descritte nella nota delle spese e competenze e nell'Allegato 1, entrambi agli atti,
l'importo di € 52.315,68 o quello, anche diverso, che sarà conteggiato/calcolato applicando la
tabella richiamata in narrativa, sempre utilizzando il valore medio. 4.- Ridurre in ogni caso
di un terzo, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, DPR n. 115/2002, l'importo degli onorari
che sarà liquidato alla C.T.U. (nel caso la liquidazione ammonti ad € Controparte_1
52.315,68 come da noi conteggiato, la somma si ridurrà di € 17.438,00), tenuto conto del
ritardo non giustificato della C.T.U. – dall'11 luglio al 2 novembre 2023 - nel depositare la
bozza della relazione rispetto al termine concessole con la terza proroga. 5.- Detrarre in ogni
caso dall'importo che sarà liquidato alla C.T.U. a titolo di compenso Controparte_1
l'acconto imponibile di € 15.000,00 dalla stessa ricevuto all'atto del conferimento
dell'incarico. In via Istruttoria -Ammettere se del caso C.T.U. per effettuare in applicazione
dell'art. 3 del DM 30 maggio 2002 il conteggio, prestazione per prestazione, degli
3 di 21 onorari/compensi spettanti alla C.T.U. Emilia CP_1
- Ammettere i seguenti capitoli di prova per interpello della C.T.U. e per Controparte_1
testi:
A) Vero che il 15 luglio 2023, il CTP di telefonava alla C.T.U., Parte_2
all'utenza del suo Studio 02.72022714, per avere notizie sul deposito della bozza di
relazione, il cui termine era scaduto l'11 luglio precedente.
B) Vero che alle telefonate rispondeva la segretaria della Studio della C.T.U., dicendo che la
dottoressa era impegnata e che lo avrebbe fatto richiamare.
C) Vero che la dott.ssa non richiamava il CTP di il quale il CP_1 Parte_2
giorno 16 luglio 2023 telefonava al CTP della parte per sapere se aveva notizie. Pt_1
D) Vero che il CTP di inviava alla C.T.U. la mail del 17 luglio 2023, che si Parte_2
esibisce al teste sub doc. 24, alla quale la C.T.U. non dava risposta.
Si indicano a testi su tutti i capitoli: Dott. Galleria San Babila n. 6/A, Testimone_1
Milano”;
4. stante l'identità soggettiva e oggettiva delle cause, con provvedimento del
25.07.2024, il presidente ha riunito quest'ultimo ricorso al precedente recante R.G.
1988/2024;
5. nel procedimento riunito si è costituita nei termini di legge la C.T.U.,
dott.ssa , così concludendo: “Si insiste perché l'Ill.ma Corte d'Appello adita, CP_1
ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa ogni statuizione ed accertamento
del caso, voglia così decidere:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE OPPOSITIVA
Respingere in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per tutte le
ragioni meglio indicate in narrativa, tutte le domande e le pretese a qualsiasi titolo avanzate
dai Ricorrenti e nei confronti della Dottoressa Emilia Parte_1 Parte_2
4 di 21 nella sua qualità di C.T.U. nel giudizio R 1240/2021 nonché, per tutte le CP_1
ragioni esposte, in parziale riforma del decreto di liquidazione della C.T.U n. cronol.
1133/2024 del 05/06/2024 nel Giudizio RG n. 1240/2021, quantificare nella misura
massima i compensi dovuti alla Dottoressa con applicazione delle Controparte_1
maggiorazioni richieste, provvedendo alla loro liquidazione in conformità alla NOTA
DELLE SPESE E COMPETENZE dalla stessa depositata nella causa citata (ist. N. 20 dep.
14.05.2024- Allegato 5) maggiorato di interessi legali dal dovuto al saldo. Con condanna al
risarcimento del contributo soggettivo del 17% dovuto sui compensi professionali
eventualmente incassati dopo il 31/12/2024, per le ragioni esposte in atti.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Respingere in quanto inammissibili e comunque
infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio indicate in narrativa tutte le
domande e le pretese a qualsiasi titolo avanzate dai Ricorrenti e Parte_1 [...]
nei confronti della Dottoressa nella sua qualità di C.T.U. Parte_2 Controparte_1
nel giudizio RG 1240/2021 per tutte le ragioni meglio dedotte in narrativa, nonché, per tutte
le ragioni esposte confermare integralmente il decreto di liquidazione c.t.u. n. cronol.
1133/2024 del 05/06/2024 nel Giudizio RG n. 1240/2021 con condanna alla corresponsione
degli interessi legali dal dovuto al saldo. Con condanna al risarcimento del contributo
soggettivo del 17% dovuto sui compensi professionali eventualmente incassati dopo il
31/12/2024, per le ragioni esposte in atti”;
6. con provvedimento del 9.8.2024, in parziale accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta ex art. 283 c.p.c. dalla ricorrente veniva sospesa Pt_1
l'esecutorietà provvisoria del decreto gravato fino alla concorrenza della metà del valore delle competenze ivi liquidate in favore del c.t.u., coi relativi accessori di legge, fino alla celebrazione della prima udienza;
7. all'udienza del 10 dicembre 2024 è stato assegnato alle parti un termine di
5 di 21 giorni 15 per prendere posizione sulla riconvenzionale avanzata dalla c.t.u;
8. con memoria del 27 dicembre 2024 rilevava Parte_1
l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla dott.ssa , insistendo per l'accoglimento delle conclusioni CP_1
formulate in ricorso e, in subordine, aderendo alle conclusioni del dott. Pt_2
con memoria depositata nella medesima data il dott. si
[...] Parte_2
riportava alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì di dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della c.t.u, per avere quest'ultima prestato acquiescenza tacita al decreto prima della sua impugnazione da parte del ricorrente e, in subordine, dichiararne l'infondatezza; nonché di “condannare la
dott.ssa alla rifusione delle anticipazioni e competenze del giudizio, Controparte_1
nonché a corrispondere il rimborso forfettario ex art. 15 D.M. n. 2014/55 e s.m.i., oltre oneri
accessori ed oltre tutte le successive occorrende” e “condannare la Dott.ssa
[...]
al risarcimento dei danni in favore del ricorrente , ai sensi CP_1 Parte_2
dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., stabilendo il risarcimento in misura pari alle spese
legali liquidate”;
9. all'udienza del 17 luglio 2025 le parti, dopo ampia discussione,
insistevano sull'accoglimento delle rispettive conclusioni, come esposte in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
Considerato che:
10. i ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
11. Il ricorrente ritiene che la corte, nel liquidare il compenso Parte_2
della c.t.u, avrebbe seguito in maniera pedissequa la tabella ed i conteggi predisposti dalla stessa, in tal modo violando la normativa di riferimento quanto
6 di 21 alla misura dei compensi stessi e determinando la liquidazione del compenso in misura esorbitante (motivi 1-2).
12. In particolare, la c.t.u nell'individuare i criteri di liquidazione del compenso non avrebbe tenuto conto: 1. dell'unitarietà dell'incarico affidato al consulente facendo reiterata applicazione della medesima voce tabellare per ciascuna operazione, invece di parametrare i compensi un accertamento unico e onnicomprensivo;
2. dell'onnicomprensività del compenso, cui avrebbe dovuto applicarsi un unico criterio tabellare per ciascuna prestazione effettuata.
Pertanto, a detta del ricorrente, la c.t.u avrebbe dovuto calcolare un compenso unitario per le operazioni svolte applicando unicamente il criterio previsto dall'art. 3 delle tabelle allegate al D.M. del 30.05.2002, con riferimento alla voce
“patrimonio”.
La ricorrente ha evidenziato, con i motivi 1-3-4 (assimilabili nel contenuto Pt_1
ai motivi di parte ), l'errata applicazione dei parametri previsti dalle Parte_2
tabelle allegate al D.M. del 30.05.2002 ai fini della liquidazione del compenso della c.t.u.
In particolare, ha censurato l'effetto moltiplicativo degli importi liquidati con autonomo riferimento a ciascuna annualità in esame, peraltro con erronea misura percentuale.
Entrambi i ricorrenti ritengono, poi, non meritevole di riconoscimento la liquidazione delle spese dell'agenzia immobiliare e dello studio di commercialisti che hanno coadiuvato la c.t.u nelle operazioni peritali.
Ritenuto che:
13. I motivi di ricorso sono ammissibili e nel merito parzialmente fondati,
secondo quanto si viene a dire.
7 di 21 La corte ha liquidato il compenso per la c.t.u., applicando i criteri dalla stessa elencati nella nota competenza e spese, senza tuttavia considerare la natura delle operazioni eseguite, con l'effetto di duplicare in alcuni casi i compensi dovuti per dette prestazioni.
In particolare, si osserva che al fine della liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico in applicazione dei criteri tabellari previsti dal D.M. 30.05.2002,
bisogna tenere conto non del dato meramente formale dell'unicità dell'incarico,
bensì delle finalità dell'accertamento richiesto al c.t.u.
Il quesito proposto dal giudice al consulente1 è finalizzato ad ottenere una 1 “Letti atti e documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna, autorizzato sin d'ora il CTU, con specifico riferimento al periodo intercorrente dalla data del divorzio (23.05.2016) fino alla attualità; -ad avvalersi di ausiliari e se del caso della polizia tributaria al fine di ottenere una cooperazione qualificata nell'espletamento dell'accertamento e delle indagini oggetto della nomina;
-ad accedere, anche previa eventuale acquisizione del consenso della parte interessata, al
dell' , alla piattaforma "MY INPS" e a tutte le informazioni dell'Anagrafe Tributaria, Controparte_4 ai sensi degli articoli 492 bis c.p.c. e 155 sexies c.p.c., relative alla al e alle società a lui Parte_1 Parte_2 facenti capo e dei soggetti titolari di conti cointestati;
-ad assumere tutte le informazioni ritenute opportune sia in Italia che all'estero - ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti - presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, Intermediari Finanziari, Società Fiduciarie, Società di Leasing per i contratti che dovessero emergere intestati alle parti, Società dove le parti sono soci e/o amministratori, Amministratori di Condominio degli stabili in cui hanno immobili di proprietà ovvero risiedono o altri enti ai quali, in base agli artt. 210, 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati;
-a verificare l'eventuale titolarità o semplice disponibilità materiale (anche quale delegato), di conti correnti, libretti di deposito, deposito titoli, carte di pagamento, carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate a conti correnti bancari intestati a vvero alle CP_5 IMPRESE E/O SOCIETÀ RICONDUCIBILI ALLE PARTI (perché soci e/o amministratori), invitando le parti a consegnare al Ctu copia completa (con evidenza di tutte operazioni effettuate e delle relative descrizioni) degli estratti conto mensili, trimestrali o annuali di tutti i rapporti di conti correnti, libretti di deposito, depositi titoli, carte di pagamento, carte di credito carte di debito, intestati e cointestati alle parti e/o comunque dalle parti posseduti e/o a disposizione, anche quale semplici delegati (limitatamente al periodo di osservazione) presso intermediari finanziari italiani o esteri;
-a compiere ogni altro accertamento ritenuto opportuno anche ai sensi degli articoli 492 bis c.p.c. e dell'art. 155 sexies c.p.c., presso qualsiasi ente pubblico o privato, in Italia e all'estero, nonché richiedere agli istituti di credito e/o intermediari finanziari le copie degli estratti conto (ivi compresi quelli delle carte di credito e/o di debito) e copia fronte/retro dei titoli che potrebbero risultare a seguito dell'analisi delle movimentazioni bancarie delle parti (anche su conti cointestati), per il quale fin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi - se del caso - della polizia Tributaria;
-ad esaminare i documenti, ritenuti rilevanti dallo stesso CTU ai fini dell'espletamento dell'incarico, che le parti in contraddittorio tra loro e col reciproco consenso, offrano in visione al consulente;
o in difetto acquisiti a mezzo della polizia tributaria;
-ad avvalersi, con particolare riferimento all' , di studi di consulenza legale e tributaria esteri, per l'individuazione di Parte_2 eventuali attività detenute all'estero, in particolare in Svizzera, anche con riferimento alla società (Svizzera) denominata e/o di giacenze presso fiduciarie e/o intermediari finanziari esteri (a titolo esemplificativo BSI), Controparte_6 nei cui confronti le Parti sono tenute a rilasciare formale consenso alla comunicazione al CTU dei relativi dati senza limitazione alcuna e senza possibilità di revoca dell'autorizzazione concessa per l'intera durata delle operazioni peritali;
considerato che
le dichiarazioni dei redditi dell' non sono state considerate attendibili per essere state Parte_2 rilevate "entrate sui conti correnti di dubbia provenienza"; -ad acquisire copia integrale delle dichiarazioni di successione ex D. Lgs. 346/90, delle relative dichiarazioni integrative e degli eventuali inventari anche alla luce delle acquisizioni a titolo successorio;
-ad avvalersi di consulenti tecnici (architetti o geometri) per procedere alla determinazione del
8 di 21 valutazione globale di voci di natura economico e patrimoniale che tuttavia sono distinte tra loro, benché concorrenti, allo scopo di valutare la complessiva capacità
economica, reddituale e patrimoniale di ciascuna delle parti, onde pervenire ad un giudizio di carattere obiettivo in ordine alla misura degli assegni in contestazione tra le parti (assegno di mantenimento dei figli spese ordinarie e straordinarie).
14. È necessario a questo punto scendere all'esame dei criteri tabellari di liquidazione applicabili alle singole voci in contestazione.
15. Nello specifico, si opina che laddove le operazione abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti si applicherà il cumulo dei compensi, laddove invece il quesito abbia richiesto l'espletamento di accertamenti accessori o ripetitivi,
omogenei, si opterà per l'unitarietà del compenso.
È da ritenere condivisibile la tesi proposta dai ricorrenti sulla erroneità dei criteri applicati dalla c.t.u. nel calcolare il compenso per l'espletamento dell'incarico affidato dalla corte.
plausibile valore di mercato degli immobili di proprietà delle parti;
-dica il CTU quale fosse la disponibilità economica, reddituale e patrimoniale di alla data del ricorso per divorzio e quale sia attualmente, ricostruendone Parte_2 l'evoluzione dal 2016, anno del ricorso per divorzio, ad oggi, tenendo conto delle partecipazioni societarie dello stesso
, della consistenza degli utili ricavabili, del valore degli immobili di proprietà del , della consistenza dei Parte_2 Pt_2 c/c bancari e postali, di eventuali conti/titoli di altri depositi bancari in Italia o all'estero intestati o cointestati al , di Pt_2 eventuali polizze di investimento, del valore dei mezzi di trasporto, di ogni tipo di sua proprietà; eventuali effettuati investimenti mobiliari e immobiliari;
-dica in particolare se le operazioni che hanno interessato le società partecipate dall' abbiano potuto consentire al predetto di disporre di somme di denaro non evidenziate per il tramite di Parte_2 operazioni societarie e commerciali;
-ACCERTI altresì le entrate, le condizioni economiche, il patrimonio di Pt_1
comprendendo nell'indagine i redditi e conti correnti, i titoli e le azioni anche se intestati a soggetti diversi, gli
[...] enti e/o istituti con personalità giuridica dei quali la Sig.ra risulti a qualsiasi titolo beneficiaria;
- riferisca ogni Pt_1 altro elemento utile ai fini della decisione -INDICHI inoltre, per il medesimo periodo, nei limiti di quanto risultante dalla documentazione in atti ovvero acquisita nel corso delle indagini, le SPESE MENSILI CONCRETAMENTE SOSTENUTE DALLE PARTI, distinguendo quelle per l'abitazione e connesse (utenze e servizi, spese condominiali, collaboratrici familiari ecc.); le spese di abbigliamento;
le spese per viaggi e ristoranti;
spese di intrattenimento;
spese per servizi di terzi - locazione di beni ecc. - spese per autovetture, veicoli di ogni genere;
spese di istruzione privata di particolare rilevanza ed altre;
mutui per l'abitazione ed altri finanziamenti specificandone la causale, la data di accensione e la data di futura estinzione;
spese mediche (limitatamente alla documentazione cartacea versata in atti dalle parti); spese per trasporti legati al lavoro e per altri motivi;
specificando altresì in quale misura ciascuna delle parti abbia sostenuto nel concreto tali oneri. Il Consulente è autorizzato a richiedere tutte le informazioni necessarie all'Anagrafe tributaria e finanziaria ai sensi dell'art. 492 bis e dell'art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile relative ai rapporti finanziari intestati e/o cointestati alle parti e/o riconducibili a Società o Enti di cui le parti sono soci o amministratori, e/o relative ai soggetti che risultano contitolari di conti cointestati con le parti e/o su cui è presente delega ad operare in favore delle parti. La Corte affida al CTU il compito di tentare la conciliazione delle parti ex art 198 e ss. c.p.c., redigendo in caso di esito positivo processo verbale sottoscritto dalle parti e dal CTU”.
9 di 21 Tuttavia, non può essere accolto neppure il criterio suggerito dagli stessi ricorrenti che prevede l'applicazione a tutte le voci esaminate dalla c.t.u. di un unico parametro tabellare, quello relativo al patrimonio, ai sensi dell'art. 3 DM cit.
Tale soluzione andrebbe infatti a ricondurre tutte le operazioni compiute dal consulente nell'alveo di un parametro unico (il patrimonio) in base al quale effettuare unico criterio (di calcolo), ai sensi del predetto art. 3.
Infatti, dall'esame dell'incarico assegnato dal collegio al c.t.u. si evince che esso prevede un doppio quesito perché i patrimoni da valutare sono due e non uno.
Inoltre, in entrambi i quesiti, si rinvengono richieste ulteriori rispetto alla mera valutazione del patrimonio ad una determinata data.
Si prende anzitutto in considerazione una realtà patrimoniale statica, definita appunto patrimonio, rimettendo al c.t.u. di valutare quanto risulta con riferimento a valori fissi e determinati.
Oltre ai detti quesiti il collegio richiede al c.t.u. ulteriori acquisizioni di dati, e relative elaborazioni: al c.t.u. è stata rimessa anche una valutazione di carattere dinamico dovendo egli discernere le entrate economiche di ciascuno dei coniugi e la loro incidenza sui due “patrimoni”, e ciò dovrà fare desumendole dall'esame di tutti movimenti bancari che si dimostrino congruenti con i parametri di indagine.
Ragioni tutte per cui non è applicabile il solo art. 3 del DM in parola.
Al proposito la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di liquidazione del compenso al
consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a
svolgere accertamenti plurimi nel contesto di una indagine sostanzialmente unitaria,
l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente
all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un
corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato
10 di 21 oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. civ. , Sez. 2, 13/6/2023, n.
16768; Cass. civ. , Sez. 2, 23/11/2021, n. 36292).
Inoltre: “Se vengono compiute più indagini tra loro autonome e indipendenti, il consulente
ha diritto a una remunerazione che deve tener conto del valore dei
singoli accertamenti realizzati, sicché è legittima la liquidazione degli onorari sommando
quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti mentre quando la pluralità
degli accertamenti non preclude l'omogeneità dell'oggetto della domanda posta dal giudice,
il consulente avrà diritto a un compenso che tenga conto del valore della controversia nella
sua complessità” (Cass. civ., Sez. 2, 4/01/2024, n. 214).
16. In applicazione dei criteri enunciati si ritiene che la ricostruzione della movimentazione bancaria, anno per anno, dal 2016 al 2022, non ha comportato un esame delle singole voci di spesa, ma è consistita nella mera indicazione del totale delle movimentazioni sui conti correnti riconducibili alle parti;
operazione che può
essere compiuta ed elaborata in semi-autonomia dall'elaboratore elettronico previo rilevamento (anch'esso meccanico in alcuni casi) degli addendi risultanti dagli estratti conto.
Né si può ritenere che ci sia stata una disamina di congruità operazione per operazione, ma il semplice computo degli addendi confluenti in un unico saldo finale.
Non si tratta di una autonoma valutazione per ciascun anno, ma della compilazione di una tabella di addendi, operazione più semplice che, peraltro, l'elaboratore elettronico può fare automaticamente in seguito alla scansione dei documenti contabili, se in tal modo programmato.
Ne consegue che ben può essere liquidato un compenso unico che abbia come parametro il totale degli addendi.
11 di 21 Nell'elaborato peritale il c.t.u. afferma che sono state individuate le spese rilevanti
(nei sensi di cui al quesito) desumendole dall'importo complessivo dei prelevamenti bancomat e dalle causali per erogazioni di somme disposte dalla madre della signora Pt_1
Non sembra che si tratti di argomento idoneo a mutare il rilievo della unicità delle operazioni svolte riguardo al complesso delle movimentazioni perché
l'individuazione per ciascuna annualità delle c.d. spese rilevanti (criterio che il c.t.u enuncia ma non definisce nelle sue articolazioni) non può che consistere nella sommatoria dei prelevamenti bancomat rilevati, nella somma delle erogazioni provenienti dalla madre della odierna ricorrente e nella esclusione delle movimentazioni bancarie recanti una causale avulsa dai criteri enunciati dal giudice nel quesito, senza dover esaminare le causali, le c.d. pezze d'appoggio e nemmeno riscontrare la corrispondenza tra voce di spesa ed effettivo impegno della somma e neppure effettuare alcuna valutazione critica delle stesse. Pertanto, con esame limitato alla sola consistenza e provenienza ed espungendo dal computo solo quelle manifestamente estranee.
Si ritiene che si tratti di un compito meramente esecutivo e meccanico che può
essere eseguito senza dispiego di particolari risorse professionali e in estrema velocità.
Altro non risulta dall'esame della nota competenze e spese depositata dal c.t.u.
17. Quanto alla valutazione della situazione economico-patrimoniale della signora si osserva che: Pt_1
- per le voci 1-2-3, non si può accogliere la doglianza dei ricorrenti sull'unicità delle stesse, perché non si tratta di una valutazione di natura patrimoniale ma di un raffronto, e comparazione, di una pluralità di movimentazioni bancarie e
12 di 21 finanziarie allo scopo di accertare la consistenza e l'andamento dei relativi conti.
Infatti, una ricostruzione delle movimentazioni bancarie e finanziarie anno per anno, si pone su un piano diverso dalla stima del valore di un bene in relazione al momento della sua valutazione. Non rientra nel concetto di valutazione di un patrimonio o anche di un singolo bene, attività più semplice, come nel caso di beni mobili o immobili.
Fermo quanto sopra detto, sembra corretta l'applicazione delle tabelle previste dall'art. 2) dell'allegato al D.M. 30.05.2002, e non dall'art. 3, trattandosi non di una realtà patrimoniale statica, ma di un articolato esame contabile. Occorre tuttavia evitare la duplicazione delle voci, e con ciò il c.d. “spacchettamento delle operazioni” e ciò si ottiene applicando al complessivo valore delle singole voci in esame, pari ad €
839.969,48, la tabella indicata dal c.t.u., a valori medi;
si ottiene così un onorario medio di € 7.686,35;
- per la voce 6 della medesima tabella concernente le spese documentate dello
, imputate pro quota a ciascuna delle parti, e per € 2.080,00 Controparte_2
alla si osserva che la scelta di avvalersi della collaborazione di uno studio Pt_1
di commercialisti che opera in ambito internazionale (con esperienza nelle ricerche economiche e finanziarie federali e cantonali in Svizzera) è scelta di opportunità di mezzi che rientra nella discrezionalità tecnica che il mandato del giudice conferisce al c.t.u. a ciò espressamente autorizzato.
Rientra peraltro nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli.
Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in
13 di 21 grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (vedi, per tutte: Cass. 1901/2010).
L'attività in esame, peraltro, doveva essere espletata necessariamente al di fuori dei confini dello Stato, il che rende logico e plausibile il ricorso ad un soggetto che operi in quel territorio.
Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice, (Cass. 16471/2009).
Trattandosi di un lavoro di ricerca di beni in Svizzera l'esito poteva essere, com'è
risultato, negativo, mentre, quanto all'effettivo svolgimento della relativa attività, fa fede la provenienza dal c.t.u, quale pubblico ufficiale, delle relative informazioni;
ciò che non può essere messo in dubbio in questa sede.2
L'attività di ricerca è stata comunque compiuta e i risultati sono stati utilizzati ai fini di rispondere al quesito e determinare i valori complessivi in discussione.
Allo stesso modo, non può accogliersi la doglianza dei ricorrenti relativa alla contestazione dell'utilità della second opinion sulla stima del patrimonio immobiliare dei coniugi resa dalla . Controparte_7
Si è, ancora una volta, nell'ambito della discrezionalità tecnica del c.t.u. che ha seguito le buone prassi in uso nel settore e pertanto andrà liquidato anche tale importo documentato, per € 2.000,00 (voce 8.1).
14 di 21 - Per le voci 7 e 8, il calcolo compiuto sui beni mobili e immobili della signora
- da considerarsi unitariamente come “patrimonio” della parte oggetto di Pt_1
indagine - andrà applicato al valore complessivo degli stessi, considerando come valore per il veicolo soltanto quello attuale (cioè, senza applicare alcuna ripetizione annuale) di € 33.000,00 e come valore del compendio immobiliare di via Ravizza €
1.400.000,00, per complessivi (mobiliare e immobiliare) € 1.433.000,00.
Dai parametri tabellari medi, ex art. 3 DM citato, l'onorario liquidabile al c.t.u risulta essere in questo caso pari a € 3.843,18.
18. I medesimi criteri sopra esposti andavano applicati al compendio economico-finanziario riconducibile al sig. : dunque, per le voci da 9) Parte_2
a 13) del valore complessivo di € 2.097.104,70 andrà applicata la tabella prevista dall'art. 2 del D.M. 30.05.2002, trattandosi di esame contabile delle movimentazioni bancarie e finanziarie, ai valori medi, ottenendo così un onorario di € 7.686,35.
Per la voce 6 concernente le spese documentate dello , pro Controparte_2
quota, per € 5.200,00 si richiama l'iter logico-argomentativo svolto sopra e pertanto andrà liquidato anche tale importo documentato, così come per la voce 16.1) e 17.1)
relativa alla second opinion resa dalla la cui spesa Controparte_7
ammonta ad € 8.000,00.
Per le voci 15), 16) e 17) il calcolo compiuto sui beni mobili e immobili di Pt_2
da considerarsi unitariamente quale “patrimonio” della parte, andrà
[...]
applicato al valore complessivo degli stessi, considerando come valore per veicoli e ciclomotore € 23.900,00 e come valore del compendio immobiliare di via Ravizza €
13.402.000,00, per complessivi € 13.425.000,00.
Dai parametri tabellari medi, ex art. 3 DM cit., l'onorario liquidabile è pari ad €
3.843,18.
15 di 21 Per le voci 18), 19) e 20) trattandosi di operazioni finanziarie (cessione di partecipazioni e operazioni di finanziamento) e di crediti (valutazione del credito) si dovrà applicare al valore complessivo di € 311.909,84 la tabella prevista dall'art. 2
del D.M. 30.05.2002, a valori medi, ottenendo così un onorario di € 6.232,94.
Il medesimo criterio andrà utilizzato per la voce 21) trattandosi di movimentazioni bancarie per un totale di € 10.684,58, si applicherà la tabella prevista dall'art. 2 del
D.M. 30.05.2002, ai valori medi, ottenendo così un onorario di € 669,86.
Sul complesso delle attività (comprendenti concettualmente tutti i beni e le risorse in grado di generare valore economico), come anche sui ricavi di cui alla voce 22),
esclusa la ripetizione anno per anno delle voci - va applicato l'art. 4 del D.M.
30.05.2002 in materia di bilancio, ai valori medi, sul totale delle attività di €
514.440,00 e su un unico totale dei ricavi lordi pari a € 990.737,00; si ottiene così un onorario di € 1.482,42.
In ultimo, andranno valutate come indagine unitaria le voci 23) e 24), in quanto si tratta di accertamenti retributivi/previdenziali le cui competenze vanno valutate complessivamente, non distintamente anno per anno, in coerenza col principio sopra enunciato.
Pertanto, in applicazione della tabella prevista dall'art. 10 del D.M. 30.05.2002 che prevede un compenso invariabile, che qui computiamo a valori medi, si otterrà un onorario di € 363,59.
In esito alla disamina che precede, il compenso complessivamente liquidabile ammonta ad € 49.087,87.
19. Va pertanto parzialmente accolta la conclusione principale di e la Pt_1
subordinata di laddove rimette al giudice di determinare anche Parte_2
diversamente l'importo dovuto alla c.t.u. dott.ssa , applicando la tabella CP_1
16 di 21 di cui al D.M. 30.05.2002, ai valori medi.
Entrambi i ricorrenti lamentano inoltre la violazione dell'art. 52, secondo comma,
DPR n. 115/2002, poiché la corte non ha ridotto l'onorario della c.t.u. di 1/3, ai sensi dell'art. citato, per il mancato rispetto dei termini di deposito della relazione peritale.
Precisano le parti che l'ultima proroga è stata concessa dal giudice in data 2
novembre 2023, solo dopo la scadenza dell'ultimo termine prescritto.
Tale motivo, da considerare unitariamente per entrambi i ricorrenti, non è fondato.
Con provvedimento del 2 novembre 2023 la corte ha infatti sanato il ritardo,
riconoscendo e giustificando implicitamente la complessità dell'incarico, laboriosità
della lettura e interpretazione dei dati acquisiti.
In particolare, l'effetto sanante del decreto di proroga consiste nel riconoscimento che la corte fa, sia pure all'esito delle operazioni, della necessità di prorogare il termine di deposito in relazione alle difficoltà sorte nell'espletamento dei lavori.
La corte col decreto di proroga fa constare che il mancato deposito era giustificato dalla impossibilità di procedere nelle operazioni peritali per indisponibilità della documentazione richiesta, per mancata collaborazione delle parti e per difficoltà
obiettive nel reperimento e nella elaborazione dei dati.
La corte con i provvedimenti di proroga ha prodotto un effetto sanante sulla irregolarità del deposito e conferendo la fiducia nelle operazioni del c.t.u., come dallo stesso condotte e articolate.
L'eventuale impugnazione del provvedimento di proroga poteva e doveva essere effettuata nell'ambito del procedimento a quo, mentre la manifesta acquiescenza a fronte della proroga non può che risolversi nel riconoscimento implicito della utilità
delle operazioni. Il che impedisce l'applicazione dell'art. 52 cit., essendo stata
17 di 21 riconosciuta dal giudice e non tempestivamente contestata dalle parti l'efficacia, la correttezza dell'iter processuale svoltosi in seno al sub-procedimento di consulenza.
Peraltro, la Cassazione definisce legittima, ma non obbligatoria la decurtazione di
1/3 dell'onorario liquidato, impregiudicata l'ipotesi di concessione di sanatoria dell'attività del c.t.u. ad opera del giudice che conceda la proroga con decorrenza dalla data di scadenza del precedente termine, come accaduto.
Per cui l'art. 52 disciplina l'ipotesi di deposito tardivo della c.t.u. senza concessione di espressa proroga delle attività peritali, che proseguono. D'altronde, in questi stessi termini si è espressa la Suprema Corte richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. civ. n. 24723/2023).
Per poter applicare la riduzione di un terzo occorre una valutazione negativa dell'operato del c.t.u. con riferimento al mancato rispetto dei termini cosa che, nel caso di specie, non si rinviene da parte del collegio che emise le proroghe con effetto sanante rispetto al termine stesso.
Ed infatti la corte fa decorrere la proroga dal momento della scadenza del precedente termine, come termine iniziale o come prorogato.
20. Con ulteriore motivo, il ricorrente contesta la mancata Pt_1
applicazione del principio previsto dall'art. 1 del D.M. in esame, secondo il quale
“…per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo…per la consulenza
tecnica al valore della controversia”.
Secondo la ricorrente, si doveva tener conto dello scaglione di valore indeterminato della controversia;
si dovrebbe quindi fare applicazione dello scaglione tra 26.000 e
260.000.
Il motivo non può essere accolto perché per valore della controversia, ai fini che qui interessano, esso va inteso quale valore reale accertato in sede di c.t.u.; questa è la
18 di 21 ratio legis perché quel valore funge da parametro reale della complessità degli accertamenti necessari a determinarlo.
Infatti, il legislatore ha fissato un tetto massimo di € 516.456,90 e agli atti di causa detto scaglione risulta ampiamente raggiunto e superato dai valori accertati dalla c.t.u., sicché la censura risulta destituita di fondamento.
21. Con un ultimo motivo, il ricorrente ha denunciato la Parte_2
violazione dall' art. 112 e ss. c.p.c., avendo la corte derogato ad una precisa richiesta della c.t.u. di detrarre dall'importo totale del compenso l'acconto dalla stessa ricevuto dalle parti all'inizio delle operazioni peritali di € 15.000,00 (oltre accessori di legge), nonché la violazione dell'art. 113 c.p.c. non essendo il provvedimento di liquidazione qualificabile come decisione secondo equità.
Il motivo è fondato e va accolto.
La stessa c.t.u. aveva chiesto nella nota spese la liquidazione del compenso con detrazione del fondo spese già versato.
Liquidando il compenso “al netto del fondo spese già versato” la corte non ha fatto integrale applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.
Pertanto, la somma in esame va detratta da quanto sopra individuato come compenso spettante al c.t.u che, pertanto, va inteso come compenso complessivo costituito dall'acconto e dal saldo.
22. Quanto alla domanda riconvenzionale della c.t.u., pur dovendosi ritenerla in astratto ammissibile, in quanto proposta sotto forma di riconvenzionale nell'ambito del ricorso tempestivamente introdotto dalla controparte, le ragioni che sostengono l'applicazione delle tabelle ai sensi del D.M. citato, nel valore medio, ne determinano il rigetto automatico della domanda riconvenzionale per contrasto logico con le stesse.
19 di 21 La domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla c.t.u., si osserva che essa non
è ammissibile;
non è questa la sede per la proposizione di una richiesta di risarcimento del danno, oggetto estraneo alla peculiare competenza assegnata dal legislatore al presidente.
Il ricorso, pertanto, va accolto negli anzidetti termini.
23. In ragione dell'esito del giudizio, del parziale accoglimento delle domande proposte, del rigetto delle domande riconvenzionali della resistente, le spese di lite vano compensate tra le parti per la metà e per la restante metà poste a carico della parte soccombente.
Tenuto conto del fatto che tecnicamente non si tratta di gravame (causa di secondo grado), ma di prima pronuncia in sede di giurisdizione contenziosa, va applicata la tabella forense in vigore per le cause introdotte successivamente al 23.10.2022 con applicazione del quarto scaglione, riferito al valore reale della controversia, con liquidazione delle fasi 1-2-4, peculiari del rito speciale (restando la terza fase assorbita) che determina la somma complessiva di € 6.946,00.
Pertanto, ridotta la somma indicata della metà per effetto della compensazione parziale, la resistente è condannata a pagare la somma di € 3.470,00 in favore di ciascuna delle controparti, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto da riunito al ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2
avverso il decreto di liquidazione del c.t.u n. 1133/2024 Corte d'appello di Milano,
sezione delle Persone, dei Minori della Famiglia, depositato e pubblicato in data
5.06.2024 nel proc. r.g.1240/2021, così provvede:
- in parziale riforma e integrazione del provvedimento gravato liquida al consulente
20 di 21 tecnico d'ufficio dott.ssa , nominata c.t.u. nel procedimento n. Controparte_1
1240/2021 RG l'importo di € 49.087,87, oltre accessori di legge (IVA, Cassa e rimborso spese) a titolo di competenze professionali, dal quale andrà detratto il fondo spese già versato e incassato di € 15.000,00. Conferma nel resto il provvedimento gravato.
- Rigetta le domande riconvenzionali.
- Condanna parte resistente a pagare a titolo di spese del presente giudizio la somma di €
3.470,00 in favore di ciascuna delle controparti, oltre accessori di legge.
Si comunichi alle parti e ai difensori.
Milano, 17.07.2025 Il giudice
Fabio Laurenzi
21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il c.t.u in quanto ausiliario del giudice ha la qualità di pubblico ufficiale;
la dichiarazione dello svolgimento di attività inerenti all'incarico fa fede fino a querela di falso. Argomentando ex pl. Cass. 5793/15
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
In composizione monocratica, nella persona del presidente dott. Fabio Laurenzi, ha pronunciato,
sul ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011,
proposto da:
( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Alessandro Simeone, Alessandra Bisi, Giovanna Stella ed elettivamente domiciliata in Milano via Pogdora 13, presso lo studio degli Avv.ti Alessandra Bisi e Giovanna
Stella. RICORRENTE
e autonomamente da:
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Valentina Piccolo e Roberto de' Sanna, elettivamente domiciliato in Milano,
p.zza Mondadori 4, presso lo Studio dell'Avv. R. de' Sanna. RICORRENTE
nei confronti di:
( nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
iscritta all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Milano, sezione civile n° 13392,
rappresentata e difesa dall'avv. A. L. Caimmi, con domicilio digitale all'indirizzo pec RESISTENTE Email_1
Oggetto: ricorso ex art. 170 dpr 115/02 – art 15 del D.L. 150/11 in opposizione al decreto di liquidazione c.t.u. n. 1133/2024 della corte d'appello di Milano, sezione delle Persone, dei Minori della Famiglia depositato e pubblicato in data 5.06.2024
nel proc. r.g.1240/2021
1 di 21 Sulle conclusioni delle parti a verbale rese all'udienza del 17.07.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1. con decreto di liquidazione c.t.u. n. 1133/2024 depositato il 5.06.2024 nel procedimento r.g.1240/2021 la corte d'Appello di Milano ha statuito come segue:
“liquida al consulente tecnico dott.ssa nominata nel procedimento n. Controparte_1
1240/21 R.G, euro 116.322,66 oltre accessori di legge (IVA, Cassa e rimborso spese), al netto
del fondo spese già versato. Pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in via
solidale, nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni”;
2. avverso il suddetto decreto, in data 3 luglio 2024, ha proposto ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 Parte_1
chiedendo di “
1. Liquidare, in accoglimento del primo motivo di ricorso il compenso del
C.T.U. nell'importo di € 4.908,46 oltre accessori di legge ed € 276,60 di spese documentate
(voce 25 dell'istanza di liquidazione); in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento
della conclusione sub 1 2. Liquidare il compenso del C.T.U. nell'importo ritenuto di
giustizia e in applicazione dei criteri di legge e comunque in un importo non superiore ad €
6.494,28, tenendo conto della riduzione di un terzo ex art. 52 DPR 115/02 oltre accessori di
legge ed € 276,60 di spese documentate (voce 25 dell'istanza di liquidazione); in via
ulteriormente subordinata, qualora il Giudice ritenesse dovuto per le voci
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14.5,21,22 un importo relativo a ogni singola annualità verificata
dal C.T.U.; 3. Liquidare il compenso del C.T.U. nell'importo ritenuto di giustizia e in
applicazione dei criteri di legge e comunque in un importo non superiore ad € 13.572,39
tenendo conto della riduzione di un terzo ex art. 52 DPR 115/02 oltre accessori di legge ed €
276,60 di spese documentate (voce 25 dell'istanza di liquidazione); In ogni caso 3. Applicare
alla liquidazione del compenso dovuto al C.T.U. la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 52
2 di 21 ultima parte DPR 115/2002. 4. Dichiarare che nulla è dovuto e comunque non liquidare gli
importi esposti dalla C.T.U. alle voci n. 6 (pro forma ), 8.1 e 17.1 (Pro Controparte_2
forma per le ragioni esposte in narrativa;
5. Condannare la C.T.U. alla CP_3
restituzione a favore di del 50% della differenza tra l'importo liquidato e Parte_1
quello già effettivamente versato anche a titolo di rimborso spese. Con vittoria di spese,
diritti e onorari in caso di opposizione o contestazione”;
3. nella medesima data ha proposto, altresì, ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115
del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 , chiedendo “1.- Parte_2
Previa, se del caso a seguito di separata istanza, sua sospensione ricorrendone i gravi motivi
richiesti dalla legge, revocare il decreto impugnato per tutti i motivi esposti. 2.- Di
conseguenza liquidare il compenso alla C.T.U. applicando i criteri di Controparte_1
legge evidenziati in narrativa del ricorso (artt. 3 e 29 D.M. 30 maggio 2002; 52 DPR n.
115/2002). 3.- Pertanto liquidare a favore della C.T.U. per tutte le Controparte_1
prestazioni descritte nella nota delle spese e competenze e nell'Allegato 1, entrambi agli atti,
l'importo di € 52.315,68 o quello, anche diverso, che sarà conteggiato/calcolato applicando la
tabella richiamata in narrativa, sempre utilizzando il valore medio. 4.- Ridurre in ogni caso
di un terzo, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, DPR n. 115/2002, l'importo degli onorari
che sarà liquidato alla C.T.U. (nel caso la liquidazione ammonti ad € Controparte_1
52.315,68 come da noi conteggiato, la somma si ridurrà di € 17.438,00), tenuto conto del
ritardo non giustificato della C.T.U. – dall'11 luglio al 2 novembre 2023 - nel depositare la
bozza della relazione rispetto al termine concessole con la terza proroga. 5.- Detrarre in ogni
caso dall'importo che sarà liquidato alla C.T.U. a titolo di compenso Controparte_1
l'acconto imponibile di € 15.000,00 dalla stessa ricevuto all'atto del conferimento
dell'incarico. In via Istruttoria -Ammettere se del caso C.T.U. per effettuare in applicazione
dell'art. 3 del DM 30 maggio 2002 il conteggio, prestazione per prestazione, degli
3 di 21 onorari/compensi spettanti alla C.T.U. Emilia CP_1
- Ammettere i seguenti capitoli di prova per interpello della C.T.U. e per Controparte_1
testi:
A) Vero che il 15 luglio 2023, il CTP di telefonava alla C.T.U., Parte_2
all'utenza del suo Studio 02.72022714, per avere notizie sul deposito della bozza di
relazione, il cui termine era scaduto l'11 luglio precedente.
B) Vero che alle telefonate rispondeva la segretaria della Studio della C.T.U., dicendo che la
dottoressa era impegnata e che lo avrebbe fatto richiamare.
C) Vero che la dott.ssa non richiamava il CTP di il quale il CP_1 Parte_2
giorno 16 luglio 2023 telefonava al CTP della parte per sapere se aveva notizie. Pt_1
D) Vero che il CTP di inviava alla C.T.U. la mail del 17 luglio 2023, che si Parte_2
esibisce al teste sub doc. 24, alla quale la C.T.U. non dava risposta.
Si indicano a testi su tutti i capitoli: Dott. Galleria San Babila n. 6/A, Testimone_1
Milano”;
4. stante l'identità soggettiva e oggettiva delle cause, con provvedimento del
25.07.2024, il presidente ha riunito quest'ultimo ricorso al precedente recante R.G.
1988/2024;
5. nel procedimento riunito si è costituita nei termini di legge la C.T.U.,
dott.ssa , così concludendo: “Si insiste perché l'Ill.ma Corte d'Appello adita, CP_1
ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa ogni statuizione ed accertamento
del caso, voglia così decidere:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE OPPOSITIVA
Respingere in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per tutte le
ragioni meglio indicate in narrativa, tutte le domande e le pretese a qualsiasi titolo avanzate
dai Ricorrenti e nei confronti della Dottoressa Emilia Parte_1 Parte_2
4 di 21 nella sua qualità di C.T.U. nel giudizio R 1240/2021 nonché, per tutte le CP_1
ragioni esposte, in parziale riforma del decreto di liquidazione della C.T.U n. cronol.
1133/2024 del 05/06/2024 nel Giudizio RG n. 1240/2021, quantificare nella misura
massima i compensi dovuti alla Dottoressa con applicazione delle Controparte_1
maggiorazioni richieste, provvedendo alla loro liquidazione in conformità alla NOTA
DELLE SPESE E COMPETENZE dalla stessa depositata nella causa citata (ist. N. 20 dep.
14.05.2024- Allegato 5) maggiorato di interessi legali dal dovuto al saldo. Con condanna al
risarcimento del contributo soggettivo del 17% dovuto sui compensi professionali
eventualmente incassati dopo il 31/12/2024, per le ragioni esposte in atti.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Respingere in quanto inammissibili e comunque
infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio indicate in narrativa tutte le
domande e le pretese a qualsiasi titolo avanzate dai Ricorrenti e Parte_1 [...]
nei confronti della Dottoressa nella sua qualità di C.T.U. Parte_2 Controparte_1
nel giudizio RG 1240/2021 per tutte le ragioni meglio dedotte in narrativa, nonché, per tutte
le ragioni esposte confermare integralmente il decreto di liquidazione c.t.u. n. cronol.
1133/2024 del 05/06/2024 nel Giudizio RG n. 1240/2021 con condanna alla corresponsione
degli interessi legali dal dovuto al saldo. Con condanna al risarcimento del contributo
soggettivo del 17% dovuto sui compensi professionali eventualmente incassati dopo il
31/12/2024, per le ragioni esposte in atti”;
6. con provvedimento del 9.8.2024, in parziale accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta ex art. 283 c.p.c. dalla ricorrente veniva sospesa Pt_1
l'esecutorietà provvisoria del decreto gravato fino alla concorrenza della metà del valore delle competenze ivi liquidate in favore del c.t.u., coi relativi accessori di legge, fino alla celebrazione della prima udienza;
7. all'udienza del 10 dicembre 2024 è stato assegnato alle parti un termine di
5 di 21 giorni 15 per prendere posizione sulla riconvenzionale avanzata dalla c.t.u;
8. con memoria del 27 dicembre 2024 rilevava Parte_1
l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla dott.ssa , insistendo per l'accoglimento delle conclusioni CP_1
formulate in ricorso e, in subordine, aderendo alle conclusioni del dott. Pt_2
con memoria depositata nella medesima data il dott. si
[...] Parte_2
riportava alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì di dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della c.t.u, per avere quest'ultima prestato acquiescenza tacita al decreto prima della sua impugnazione da parte del ricorrente e, in subordine, dichiararne l'infondatezza; nonché di “condannare la
dott.ssa alla rifusione delle anticipazioni e competenze del giudizio, Controparte_1
nonché a corrispondere il rimborso forfettario ex art. 15 D.M. n. 2014/55 e s.m.i., oltre oneri
accessori ed oltre tutte le successive occorrende” e “condannare la Dott.ssa
[...]
al risarcimento dei danni in favore del ricorrente , ai sensi CP_1 Parte_2
dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., stabilendo il risarcimento in misura pari alle spese
legali liquidate”;
9. all'udienza del 17 luglio 2025 le parti, dopo ampia discussione,
insistevano sull'accoglimento delle rispettive conclusioni, come esposte in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
Considerato che:
10. i ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
11. Il ricorrente ritiene che la corte, nel liquidare il compenso Parte_2
della c.t.u, avrebbe seguito in maniera pedissequa la tabella ed i conteggi predisposti dalla stessa, in tal modo violando la normativa di riferimento quanto
6 di 21 alla misura dei compensi stessi e determinando la liquidazione del compenso in misura esorbitante (motivi 1-2).
12. In particolare, la c.t.u nell'individuare i criteri di liquidazione del compenso non avrebbe tenuto conto: 1. dell'unitarietà dell'incarico affidato al consulente facendo reiterata applicazione della medesima voce tabellare per ciascuna operazione, invece di parametrare i compensi un accertamento unico e onnicomprensivo;
2. dell'onnicomprensività del compenso, cui avrebbe dovuto applicarsi un unico criterio tabellare per ciascuna prestazione effettuata.
Pertanto, a detta del ricorrente, la c.t.u avrebbe dovuto calcolare un compenso unitario per le operazioni svolte applicando unicamente il criterio previsto dall'art. 3 delle tabelle allegate al D.M. del 30.05.2002, con riferimento alla voce
“patrimonio”.
La ricorrente ha evidenziato, con i motivi 1-3-4 (assimilabili nel contenuto Pt_1
ai motivi di parte ), l'errata applicazione dei parametri previsti dalle Parte_2
tabelle allegate al D.M. del 30.05.2002 ai fini della liquidazione del compenso della c.t.u.
In particolare, ha censurato l'effetto moltiplicativo degli importi liquidati con autonomo riferimento a ciascuna annualità in esame, peraltro con erronea misura percentuale.
Entrambi i ricorrenti ritengono, poi, non meritevole di riconoscimento la liquidazione delle spese dell'agenzia immobiliare e dello studio di commercialisti che hanno coadiuvato la c.t.u nelle operazioni peritali.
Ritenuto che:
13. I motivi di ricorso sono ammissibili e nel merito parzialmente fondati,
secondo quanto si viene a dire.
7 di 21 La corte ha liquidato il compenso per la c.t.u., applicando i criteri dalla stessa elencati nella nota competenza e spese, senza tuttavia considerare la natura delle operazioni eseguite, con l'effetto di duplicare in alcuni casi i compensi dovuti per dette prestazioni.
In particolare, si osserva che al fine della liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico in applicazione dei criteri tabellari previsti dal D.M. 30.05.2002,
bisogna tenere conto non del dato meramente formale dell'unicità dell'incarico,
bensì delle finalità dell'accertamento richiesto al c.t.u.
Il quesito proposto dal giudice al consulente1 è finalizzato ad ottenere una 1 “Letti atti e documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna, autorizzato sin d'ora il CTU, con specifico riferimento al periodo intercorrente dalla data del divorzio (23.05.2016) fino alla attualità; -ad avvalersi di ausiliari e se del caso della polizia tributaria al fine di ottenere una cooperazione qualificata nell'espletamento dell'accertamento e delle indagini oggetto della nomina;
-ad accedere, anche previa eventuale acquisizione del consenso della parte interessata, al
-ad assumere tutte le informazioni ritenute opportune sia in Italia che all'estero - ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti - presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, Intermediari Finanziari, Società Fiduciarie, Società di Leasing per i contratti che dovessero emergere intestati alle parti, Società dove le parti sono soci e/o amministratori, Amministratori di Condominio degli stabili in cui hanno immobili di proprietà ovvero risiedono o altri enti ai quali, in base agli artt. 210, 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati;
-a verificare l'eventuale titolarità o semplice disponibilità materiale (anche quale delegato), di conti correnti, libretti di deposito, deposito titoli, carte di pagamento, carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate a conti correnti bancari intestati a vvero alle CP_5 IMPRESE E/O SOCIETÀ RICONDUCIBILI ALLE PARTI (perché soci e/o amministratori), invitando le parti a consegnare al Ctu copia completa (con evidenza di tutte operazioni effettuate e delle relative descrizioni) degli estratti conto mensili, trimestrali o annuali di tutti i rapporti di conti correnti, libretti di deposito, depositi titoli, carte di pagamento, carte di credito carte di debito, intestati e cointestati alle parti e/o comunque dalle parti posseduti e/o a disposizione, anche quale semplici delegati (limitatamente al periodo di osservazione) presso intermediari finanziari italiani o esteri;
-a compiere ogni altro accertamento ritenuto opportuno anche ai sensi degli articoli 492 bis c.p.c. e dell'art. 155 sexies c.p.c., presso qualsiasi ente pubblico o privato, in Italia e all'estero, nonché richiedere agli istituti di credito e/o intermediari finanziari le copie degli estratti conto (ivi compresi quelli delle carte di credito e/o di debito) e copia fronte/retro dei titoli che potrebbero risultare a seguito dell'analisi delle movimentazioni bancarie delle parti (anche su conti cointestati), per il quale fin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi - se del caso - della polizia Tributaria;
-ad esaminare i documenti, ritenuti rilevanti dallo stesso CTU ai fini dell'espletamento dell'incarico, che le parti in contraddittorio tra loro e col reciproco consenso, offrano in visione al consulente;
o in difetto acquisiti a mezzo della polizia tributaria;
-ad avvalersi, con particolare riferimento all' , di studi di consulenza legale e tributaria esteri, per l'individuazione di Parte_2 eventuali attività detenute all'estero, in particolare in Svizzera, anche con riferimento alla società (Svizzera) denominata e/o di giacenze presso fiduciarie e/o intermediari finanziari esteri (a titolo esemplificativo BSI), Controparte_6 nei cui confronti le Parti sono tenute a rilasciare formale consenso alla comunicazione al CTU dei relativi dati senza limitazione alcuna e senza possibilità di revoca dell'autorizzazione concessa per l'intera durata delle operazioni peritali;
considerato che
le dichiarazioni dei redditi dell' non sono state considerate attendibili per essere state Parte_2 rilevate "entrate sui conti correnti di dubbia provenienza"; -ad acquisire copia integrale delle dichiarazioni di successione ex D. Lgs. 346/90, delle relative dichiarazioni integrative e degli eventuali inventari anche alla luce delle acquisizioni a titolo successorio;
-ad avvalersi di consulenti tecnici (architetti o geometri) per procedere alla determinazione del
8 di 21 valutazione globale di voci di natura economico e patrimoniale che tuttavia sono distinte tra loro, benché concorrenti, allo scopo di valutare la complessiva capacità
economica, reddituale e patrimoniale di ciascuna delle parti, onde pervenire ad un giudizio di carattere obiettivo in ordine alla misura degli assegni in contestazione tra le parti (assegno di mantenimento dei figli spese ordinarie e straordinarie).
14. È necessario a questo punto scendere all'esame dei criteri tabellari di liquidazione applicabili alle singole voci in contestazione.
15. Nello specifico, si opina che laddove le operazione abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti si applicherà il cumulo dei compensi, laddove invece il quesito abbia richiesto l'espletamento di accertamenti accessori o ripetitivi,
omogenei, si opterà per l'unitarietà del compenso.
È da ritenere condivisibile la tesi proposta dai ricorrenti sulla erroneità dei criteri applicati dalla c.t.u. nel calcolare il compenso per l'espletamento dell'incarico affidato dalla corte.
plausibile valore di mercato degli immobili di proprietà delle parti;
-dica il CTU quale fosse la disponibilità economica, reddituale e patrimoniale di alla data del ricorso per divorzio e quale sia attualmente, ricostruendone Parte_2 l'evoluzione dal 2016, anno del ricorso per divorzio, ad oggi, tenendo conto delle partecipazioni societarie dello stesso
, della consistenza degli utili ricavabili, del valore degli immobili di proprietà del , della consistenza dei Parte_2 Pt_2 c/c bancari e postali, di eventuali conti/titoli di altri depositi bancari in Italia o all'estero intestati o cointestati al , di Pt_2 eventuali polizze di investimento, del valore dei mezzi di trasporto, di ogni tipo di sua proprietà; eventuali effettuati investimenti mobiliari e immobiliari;
-dica in particolare se le operazioni che hanno interessato le società partecipate dall' abbiano potuto consentire al predetto di disporre di somme di denaro non evidenziate per il tramite di Parte_2 operazioni societarie e commerciali;
-ACCERTI altresì le entrate, le condizioni economiche, il patrimonio di Pt_1
comprendendo nell'indagine i redditi e conti correnti, i titoli e le azioni anche se intestati a soggetti diversi, gli
[...] enti e/o istituti con personalità giuridica dei quali la Sig.ra risulti a qualsiasi titolo beneficiaria;
- riferisca ogni Pt_1 altro elemento utile ai fini della decisione -INDICHI inoltre, per il medesimo periodo, nei limiti di quanto risultante dalla documentazione in atti ovvero acquisita nel corso delle indagini, le SPESE MENSILI CONCRETAMENTE SOSTENUTE DALLE PARTI, distinguendo quelle per l'abitazione e connesse (utenze e servizi, spese condominiali, collaboratrici familiari ecc.); le spese di abbigliamento;
le spese per viaggi e ristoranti;
spese di intrattenimento;
spese per servizi di terzi - locazione di beni ecc. - spese per autovetture, veicoli di ogni genere;
spese di istruzione privata di particolare rilevanza ed altre;
mutui per l'abitazione ed altri finanziamenti specificandone la causale, la data di accensione e la data di futura estinzione;
spese mediche (limitatamente alla documentazione cartacea versata in atti dalle parti); spese per trasporti legati al lavoro e per altri motivi;
specificando altresì in quale misura ciascuna delle parti abbia sostenuto nel concreto tali oneri. Il Consulente è autorizzato a richiedere tutte le informazioni necessarie all'Anagrafe tributaria e finanziaria ai sensi dell'art. 492 bis e dell'art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile relative ai rapporti finanziari intestati e/o cointestati alle parti e/o riconducibili a Società o Enti di cui le parti sono soci o amministratori, e/o relative ai soggetti che risultano contitolari di conti cointestati con le parti e/o su cui è presente delega ad operare in favore delle parti. La Corte affida al CTU il compito di tentare la conciliazione delle parti ex art 198 e ss. c.p.c., redigendo in caso di esito positivo processo verbale sottoscritto dalle parti e dal CTU”.
9 di 21 Tuttavia, non può essere accolto neppure il criterio suggerito dagli stessi ricorrenti che prevede l'applicazione a tutte le voci esaminate dalla c.t.u. di un unico parametro tabellare, quello relativo al patrimonio, ai sensi dell'art. 3 DM cit.
Tale soluzione andrebbe infatti a ricondurre tutte le operazioni compiute dal consulente nell'alveo di un parametro unico (il patrimonio) in base al quale effettuare unico criterio (di calcolo), ai sensi del predetto art. 3.
Infatti, dall'esame dell'incarico assegnato dal collegio al c.t.u. si evince che esso prevede un doppio quesito perché i patrimoni da valutare sono due e non uno.
Inoltre, in entrambi i quesiti, si rinvengono richieste ulteriori rispetto alla mera valutazione del patrimonio ad una determinata data.
Si prende anzitutto in considerazione una realtà patrimoniale statica, definita appunto patrimonio, rimettendo al c.t.u. di valutare quanto risulta con riferimento a valori fissi e determinati.
Oltre ai detti quesiti il collegio richiede al c.t.u. ulteriori acquisizioni di dati, e relative elaborazioni: al c.t.u. è stata rimessa anche una valutazione di carattere dinamico dovendo egli discernere le entrate economiche di ciascuno dei coniugi e la loro incidenza sui due “patrimoni”, e ciò dovrà fare desumendole dall'esame di tutti movimenti bancari che si dimostrino congruenti con i parametri di indagine.
Ragioni tutte per cui non è applicabile il solo art. 3 del DM in parola.
Al proposito la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di liquidazione del compenso al
consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a
svolgere accertamenti plurimi nel contesto di una indagine sostanzialmente unitaria,
l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente
all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un
corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato
10 di 21 oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. civ. , Sez. 2, 13/6/2023, n.
16768; Cass. civ. , Sez. 2, 23/11/2021, n. 36292).
Inoltre: “Se vengono compiute più indagini tra loro autonome e indipendenti, il consulente
ha diritto a una remunerazione che deve tener conto del valore dei
singoli accertamenti realizzati, sicché è legittima la liquidazione degli onorari sommando
quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti mentre quando la pluralità
degli accertamenti non preclude l'omogeneità dell'oggetto della domanda posta dal giudice,
il consulente avrà diritto a un compenso che tenga conto del valore della controversia nella
sua complessità” (Cass. civ., Sez. 2, 4/01/2024, n. 214).
16. In applicazione dei criteri enunciati si ritiene che la ricostruzione della movimentazione bancaria, anno per anno, dal 2016 al 2022, non ha comportato un esame delle singole voci di spesa, ma è consistita nella mera indicazione del totale delle movimentazioni sui conti correnti riconducibili alle parti;
operazione che può
essere compiuta ed elaborata in semi-autonomia dall'elaboratore elettronico previo rilevamento (anch'esso meccanico in alcuni casi) degli addendi risultanti dagli estratti conto.
Né si può ritenere che ci sia stata una disamina di congruità operazione per operazione, ma il semplice computo degli addendi confluenti in un unico saldo finale.
Non si tratta di una autonoma valutazione per ciascun anno, ma della compilazione di una tabella di addendi, operazione più semplice che, peraltro, l'elaboratore elettronico può fare automaticamente in seguito alla scansione dei documenti contabili, se in tal modo programmato.
Ne consegue che ben può essere liquidato un compenso unico che abbia come parametro il totale degli addendi.
11 di 21 Nell'elaborato peritale il c.t.u. afferma che sono state individuate le spese rilevanti
(nei sensi di cui al quesito) desumendole dall'importo complessivo dei prelevamenti bancomat e dalle causali per erogazioni di somme disposte dalla madre della signora Pt_1
Non sembra che si tratti di argomento idoneo a mutare il rilievo della unicità delle operazioni svolte riguardo al complesso delle movimentazioni perché
l'individuazione per ciascuna annualità delle c.d. spese rilevanti (criterio che il c.t.u enuncia ma non definisce nelle sue articolazioni) non può che consistere nella sommatoria dei prelevamenti bancomat rilevati, nella somma delle erogazioni provenienti dalla madre della odierna ricorrente e nella esclusione delle movimentazioni bancarie recanti una causale avulsa dai criteri enunciati dal giudice nel quesito, senza dover esaminare le causali, le c.d. pezze d'appoggio e nemmeno riscontrare la corrispondenza tra voce di spesa ed effettivo impegno della somma e neppure effettuare alcuna valutazione critica delle stesse. Pertanto, con esame limitato alla sola consistenza e provenienza ed espungendo dal computo solo quelle manifestamente estranee.
Si ritiene che si tratti di un compito meramente esecutivo e meccanico che può
essere eseguito senza dispiego di particolari risorse professionali e in estrema velocità.
Altro non risulta dall'esame della nota competenze e spese depositata dal c.t.u.
17. Quanto alla valutazione della situazione economico-patrimoniale della signora si osserva che: Pt_1
- per le voci 1-2-3, non si può accogliere la doglianza dei ricorrenti sull'unicità delle stesse, perché non si tratta di una valutazione di natura patrimoniale ma di un raffronto, e comparazione, di una pluralità di movimentazioni bancarie e
12 di 21 finanziarie allo scopo di accertare la consistenza e l'andamento dei relativi conti.
Infatti, una ricostruzione delle movimentazioni bancarie e finanziarie anno per anno, si pone su un piano diverso dalla stima del valore di un bene in relazione al momento della sua valutazione. Non rientra nel concetto di valutazione di un patrimonio o anche di un singolo bene, attività più semplice, come nel caso di beni mobili o immobili.
Fermo quanto sopra detto, sembra corretta l'applicazione delle tabelle previste dall'art. 2) dell'allegato al D.M. 30.05.2002, e non dall'art. 3, trattandosi non di una realtà patrimoniale statica, ma di un articolato esame contabile. Occorre tuttavia evitare la duplicazione delle voci, e con ciò il c.d. “spacchettamento delle operazioni” e ciò si ottiene applicando al complessivo valore delle singole voci in esame, pari ad €
839.969,48, la tabella indicata dal c.t.u., a valori medi;
si ottiene così un onorario medio di € 7.686,35;
- per la voce 6 della medesima tabella concernente le spese documentate dello
, imputate pro quota a ciascuna delle parti, e per € 2.080,00 Controparte_2
alla si osserva che la scelta di avvalersi della collaborazione di uno studio Pt_1
di commercialisti che opera in ambito internazionale (con esperienza nelle ricerche economiche e finanziarie federali e cantonali in Svizzera) è scelta di opportunità di mezzi che rientra nella discrezionalità tecnica che il mandato del giudice conferisce al c.t.u. a ciò espressamente autorizzato.
Rientra peraltro nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli.
Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in
13 di 21 grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (vedi, per tutte: Cass. 1901/2010).
L'attività in esame, peraltro, doveva essere espletata necessariamente al di fuori dei confini dello Stato, il che rende logico e plausibile il ricorso ad un soggetto che operi in quel territorio.
Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice, (Cass. 16471/2009).
Trattandosi di un lavoro di ricerca di beni in Svizzera l'esito poteva essere, com'è
risultato, negativo, mentre, quanto all'effettivo svolgimento della relativa attività, fa fede la provenienza dal c.t.u, quale pubblico ufficiale, delle relative informazioni;
ciò che non può essere messo in dubbio in questa sede.2
L'attività di ricerca è stata comunque compiuta e i risultati sono stati utilizzati ai fini di rispondere al quesito e determinare i valori complessivi in discussione.
Allo stesso modo, non può accogliersi la doglianza dei ricorrenti relativa alla contestazione dell'utilità della second opinion sulla stima del patrimonio immobiliare dei coniugi resa dalla . Controparte_7
Si è, ancora una volta, nell'ambito della discrezionalità tecnica del c.t.u. che ha seguito le buone prassi in uso nel settore e pertanto andrà liquidato anche tale importo documentato, per € 2.000,00 (voce 8.1).
14 di 21 - Per le voci 7 e 8, il calcolo compiuto sui beni mobili e immobili della signora
- da considerarsi unitariamente come “patrimonio” della parte oggetto di Pt_1
indagine - andrà applicato al valore complessivo degli stessi, considerando come valore per il veicolo soltanto quello attuale (cioè, senza applicare alcuna ripetizione annuale) di € 33.000,00 e come valore del compendio immobiliare di via Ravizza €
1.400.000,00, per complessivi (mobiliare e immobiliare) € 1.433.000,00.
Dai parametri tabellari medi, ex art. 3 DM citato, l'onorario liquidabile al c.t.u risulta essere in questo caso pari a € 3.843,18.
18. I medesimi criteri sopra esposti andavano applicati al compendio economico-finanziario riconducibile al sig. : dunque, per le voci da 9) Parte_2
a 13) del valore complessivo di € 2.097.104,70 andrà applicata la tabella prevista dall'art. 2 del D.M. 30.05.2002, trattandosi di esame contabile delle movimentazioni bancarie e finanziarie, ai valori medi, ottenendo così un onorario di € 7.686,35.
Per la voce 6 concernente le spese documentate dello , pro Controparte_2
quota, per € 5.200,00 si richiama l'iter logico-argomentativo svolto sopra e pertanto andrà liquidato anche tale importo documentato, così come per la voce 16.1) e 17.1)
relativa alla second opinion resa dalla la cui spesa Controparte_7
ammonta ad € 8.000,00.
Per le voci 15), 16) e 17) il calcolo compiuto sui beni mobili e immobili di Pt_2
da considerarsi unitariamente quale “patrimonio” della parte, andrà
[...]
applicato al valore complessivo degli stessi, considerando come valore per veicoli e ciclomotore € 23.900,00 e come valore del compendio immobiliare di via Ravizza €
13.402.000,00, per complessivi € 13.425.000,00.
Dai parametri tabellari medi, ex art. 3 DM cit., l'onorario liquidabile è pari ad €
3.843,18.
15 di 21 Per le voci 18), 19) e 20) trattandosi di operazioni finanziarie (cessione di partecipazioni e operazioni di finanziamento) e di crediti (valutazione del credito) si dovrà applicare al valore complessivo di € 311.909,84 la tabella prevista dall'art. 2
del D.M. 30.05.2002, a valori medi, ottenendo così un onorario di € 6.232,94.
Il medesimo criterio andrà utilizzato per la voce 21) trattandosi di movimentazioni bancarie per un totale di € 10.684,58, si applicherà la tabella prevista dall'art. 2 del
D.M. 30.05.2002, ai valori medi, ottenendo così un onorario di € 669,86.
Sul complesso delle attività (comprendenti concettualmente tutti i beni e le risorse in grado di generare valore economico), come anche sui ricavi di cui alla voce 22),
esclusa la ripetizione anno per anno delle voci - va applicato l'art. 4 del D.M.
30.05.2002 in materia di bilancio, ai valori medi, sul totale delle attività di €
514.440,00 e su un unico totale dei ricavi lordi pari a € 990.737,00; si ottiene così un onorario di € 1.482,42.
In ultimo, andranno valutate come indagine unitaria le voci 23) e 24), in quanto si tratta di accertamenti retributivi/previdenziali le cui competenze vanno valutate complessivamente, non distintamente anno per anno, in coerenza col principio sopra enunciato.
Pertanto, in applicazione della tabella prevista dall'art. 10 del D.M. 30.05.2002 che prevede un compenso invariabile, che qui computiamo a valori medi, si otterrà un onorario di € 363,59.
In esito alla disamina che precede, il compenso complessivamente liquidabile ammonta ad € 49.087,87.
19. Va pertanto parzialmente accolta la conclusione principale di e la Pt_1
subordinata di laddove rimette al giudice di determinare anche Parte_2
diversamente l'importo dovuto alla c.t.u. dott.ssa , applicando la tabella CP_1
16 di 21 di cui al D.M. 30.05.2002, ai valori medi.
Entrambi i ricorrenti lamentano inoltre la violazione dell'art. 52, secondo comma,
DPR n. 115/2002, poiché la corte non ha ridotto l'onorario della c.t.u. di 1/3, ai sensi dell'art. citato, per il mancato rispetto dei termini di deposito della relazione peritale.
Precisano le parti che l'ultima proroga è stata concessa dal giudice in data 2
novembre 2023, solo dopo la scadenza dell'ultimo termine prescritto.
Tale motivo, da considerare unitariamente per entrambi i ricorrenti, non è fondato.
Con provvedimento del 2 novembre 2023 la corte ha infatti sanato il ritardo,
riconoscendo e giustificando implicitamente la complessità dell'incarico, laboriosità
della lettura e interpretazione dei dati acquisiti.
In particolare, l'effetto sanante del decreto di proroga consiste nel riconoscimento che la corte fa, sia pure all'esito delle operazioni, della necessità di prorogare il termine di deposito in relazione alle difficoltà sorte nell'espletamento dei lavori.
La corte col decreto di proroga fa constare che il mancato deposito era giustificato dalla impossibilità di procedere nelle operazioni peritali per indisponibilità della documentazione richiesta, per mancata collaborazione delle parti e per difficoltà
obiettive nel reperimento e nella elaborazione dei dati.
La corte con i provvedimenti di proroga ha prodotto un effetto sanante sulla irregolarità del deposito e conferendo la fiducia nelle operazioni del c.t.u., come dallo stesso condotte e articolate.
L'eventuale impugnazione del provvedimento di proroga poteva e doveva essere effettuata nell'ambito del procedimento a quo, mentre la manifesta acquiescenza a fronte della proroga non può che risolversi nel riconoscimento implicito della utilità
delle operazioni. Il che impedisce l'applicazione dell'art. 52 cit., essendo stata
17 di 21 riconosciuta dal giudice e non tempestivamente contestata dalle parti l'efficacia, la correttezza dell'iter processuale svoltosi in seno al sub-procedimento di consulenza.
Peraltro, la Cassazione definisce legittima, ma non obbligatoria la decurtazione di
1/3 dell'onorario liquidato, impregiudicata l'ipotesi di concessione di sanatoria dell'attività del c.t.u. ad opera del giudice che conceda la proroga con decorrenza dalla data di scadenza del precedente termine, come accaduto.
Per cui l'art. 52 disciplina l'ipotesi di deposito tardivo della c.t.u. senza concessione di espressa proroga delle attività peritali, che proseguono. D'altronde, in questi stessi termini si è espressa la Suprema Corte richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. civ. n. 24723/2023).
Per poter applicare la riduzione di un terzo occorre una valutazione negativa dell'operato del c.t.u. con riferimento al mancato rispetto dei termini cosa che, nel caso di specie, non si rinviene da parte del collegio che emise le proroghe con effetto sanante rispetto al termine stesso.
Ed infatti la corte fa decorrere la proroga dal momento della scadenza del precedente termine, come termine iniziale o come prorogato.
20. Con ulteriore motivo, il ricorrente contesta la mancata Pt_1
applicazione del principio previsto dall'art. 1 del D.M. in esame, secondo il quale
“…per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo…per la consulenza
tecnica al valore della controversia”.
Secondo la ricorrente, si doveva tener conto dello scaglione di valore indeterminato della controversia;
si dovrebbe quindi fare applicazione dello scaglione tra 26.000 e
260.000.
Il motivo non può essere accolto perché per valore della controversia, ai fini che qui interessano, esso va inteso quale valore reale accertato in sede di c.t.u.; questa è la
18 di 21 ratio legis perché quel valore funge da parametro reale della complessità degli accertamenti necessari a determinarlo.
Infatti, il legislatore ha fissato un tetto massimo di € 516.456,90 e agli atti di causa detto scaglione risulta ampiamente raggiunto e superato dai valori accertati dalla c.t.u., sicché la censura risulta destituita di fondamento.
21. Con un ultimo motivo, il ricorrente ha denunciato la Parte_2
violazione dall' art. 112 e ss. c.p.c., avendo la corte derogato ad una precisa richiesta della c.t.u. di detrarre dall'importo totale del compenso l'acconto dalla stessa ricevuto dalle parti all'inizio delle operazioni peritali di € 15.000,00 (oltre accessori di legge), nonché la violazione dell'art. 113 c.p.c. non essendo il provvedimento di liquidazione qualificabile come decisione secondo equità.
Il motivo è fondato e va accolto.
La stessa c.t.u. aveva chiesto nella nota spese la liquidazione del compenso con detrazione del fondo spese già versato.
Liquidando il compenso “al netto del fondo spese già versato” la corte non ha fatto integrale applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.
Pertanto, la somma in esame va detratta da quanto sopra individuato come compenso spettante al c.t.u che, pertanto, va inteso come compenso complessivo costituito dall'acconto e dal saldo.
22. Quanto alla domanda riconvenzionale della c.t.u., pur dovendosi ritenerla in astratto ammissibile, in quanto proposta sotto forma di riconvenzionale nell'ambito del ricorso tempestivamente introdotto dalla controparte, le ragioni che sostengono l'applicazione delle tabelle ai sensi del D.M. citato, nel valore medio, ne determinano il rigetto automatico della domanda riconvenzionale per contrasto logico con le stesse.
19 di 21 La domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla c.t.u., si osserva che essa non
è ammissibile;
non è questa la sede per la proposizione di una richiesta di risarcimento del danno, oggetto estraneo alla peculiare competenza assegnata dal legislatore al presidente.
Il ricorso, pertanto, va accolto negli anzidetti termini.
23. In ragione dell'esito del giudizio, del parziale accoglimento delle domande proposte, del rigetto delle domande riconvenzionali della resistente, le spese di lite vano compensate tra le parti per la metà e per la restante metà poste a carico della parte soccombente.
Tenuto conto del fatto che tecnicamente non si tratta di gravame (causa di secondo grado), ma di prima pronuncia in sede di giurisdizione contenziosa, va applicata la tabella forense in vigore per le cause introdotte successivamente al 23.10.2022 con applicazione del quarto scaglione, riferito al valore reale della controversia, con liquidazione delle fasi 1-2-4, peculiari del rito speciale (restando la terza fase assorbita) che determina la somma complessiva di € 6.946,00.
Pertanto, ridotta la somma indicata della metà per effetto della compensazione parziale, la resistente è condannata a pagare la somma di € 3.470,00 in favore di ciascuna delle controparti, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto da riunito al ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2
avverso il decreto di liquidazione del c.t.u n. 1133/2024 Corte d'appello di Milano,
sezione delle Persone, dei Minori della Famiglia, depositato e pubblicato in data
5.06.2024 nel proc. r.g.1240/2021, così provvede:
- in parziale riforma e integrazione del provvedimento gravato liquida al consulente
20 di 21 tecnico d'ufficio dott.ssa , nominata c.t.u. nel procedimento n. Controparte_1
1240/2021 RG l'importo di € 49.087,87, oltre accessori di legge (IVA, Cassa e rimborso spese) a titolo di competenze professionali, dal quale andrà detratto il fondo spese già versato e incassato di € 15.000,00. Conferma nel resto il provvedimento gravato.
- Rigetta le domande riconvenzionali.
- Condanna parte resistente a pagare a titolo di spese del presente giudizio la somma di €
3.470,00 in favore di ciascuna delle controparti, oltre accessori di legge.
Si comunichi alle parti e ai difensori.
Milano, 17.07.2025 Il giudice
Fabio Laurenzi
21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il c.t.u in quanto ausiliario del giudice ha la qualità di pubblico ufficiale;
la dichiarazione dello svolgimento di attività inerenti all'incarico fa fede fino a querela di falso. Argomentando ex pl. Cass. 5793/15