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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/10/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 509/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 509/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
l'avv. Roma via Monte Santo n. 2, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA e C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti sito in Roma Lungotevere A. da Brescia n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(CF Controparte_2
(CF P.IVA_2 Controparte_3
); P.IVA_3
OPPOSTE CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio , CP_4 Controparte_2
e per introdurre il CP_2 Controparte_3
e i ex art. 617 c.p.c. intentato nella procedura esecutiva n. 187/2021 per contestare l'illegittimità dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato. Deduceva che il ge aveva respinto l'opposizione nella fase cautelare ma che tale provvedimento era erroneo in ragione: 1) dell'omessa audizione dell'esecutato, 2) della nullità del pignoramento, 3) della motivazione contraddittoria, 4) della violazione del diritto comunitario. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Ordine di Liberazione, emesso dal Giudice dell'Esecuzione di Civitavecchia in data 15.03.2022 nella procedura esecutiva n. R.G.E. 187/2021; - Per l'effetto, revocare l'Ordine di Liberazione, emesso dal Giudice dell'Esecuzione di Civitavecchia in data 15.03.2022 nella procedura esecutiva n. R.G.E. 187/2021”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che l'opposizione era infondata CP_4
e comunque era cessata ria del contendere in quanto il GE aveva accolto, in fase cautelare, altra opposizione esecutiva intentata in relazione alla notifica del precetto, così sospendendo la procedura esecutiva. Deduceva che la banca non aveva reclamato tale provvedimento e non aveva nemmeno introdotto il giudizio di merito, sicché la procedura esecutiva non era andata estinta a sola causa del debitore che invece aveva introdotto il giudizio di merito, causando l'attuale pendenza della procedura esecutiva, benché sospesa. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare cessata la matera del contendere con conseguente rigetto delle richieste avversarie per tutti i motivi dedotti in narrativa con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
3.Assengati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione.
4.E' pacifico che, seppure sospesa, è ancora pendente la procedura esecutiva, come anche il giudizio di merito della distinta opposizione esecutiva che ha dato luogo, nella fase cautelare, alla sospensione della esecuzione immobiliare. Pertanto, non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio. Non ricorrono nemmeno i presupposti per la sospensione del giudizio in quanto non vi è una situazione di pregiudizialità necessaria tra le due richiamate opposizioni pendenti.
5.Nel merito l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promossa contro l'ordine di liberazione è infondata. Infatti, dalla documentazione versata in atti risulta la regolare convocazione del debitore per l'udienza in esito alla quale è stato emesso l'ordine di liberazione. Risulta, altresì, documentalmente che il debitore ha impedito l'accesso nell'immobile pignorato. Il ge ha condivisibilmente evidenziato con motivazione da richiamarsi integralmente, in quanto in alcun modo inficiata dal motivo di doglianza dell'attore, che il profilo relativo alla nullità del pignoramento “è oggetto di altra opposizione ancora sub judice che sarà trattata in data 17 gennaio 2023 e che in caso di accoglimento dell'istanza di parte opponente comporterà la caducazione di tutti gli atti successivi compreso l'ordine di liberazione impugnato mentre nella presente opposizione è certamente tardivo non essendo stato fatto valere nel termine di giorni 20 dalla conoscenza legale dell'atto di pignoramento”. Infine, non si ravvisa la violazione del diritto comunitario in quanto, come già evidenziato dal GE, nella attuale disciplina relativa alla custodia dei beni pignorati ed all'ordine di liberazione il diritto del debitore alla abitazione è salvaguardato fino alla emissione del decreto di trasferimento alla sola condizione che il debitore non ponga in essere comportamenti ostativi allo sviluppo della procedura esecutiva, come, invece, è avvenuto nel caso in esame.
6.In conclusione, l'ordinanza del G.E. va integralmente confermata e deve rigettarsi l'opposizione agli atti esecutivi.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore indeterminabile della causa, della complessità e dell'attività processuale concretamente svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione;
-CONDANNA l pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
lite da liquidarsi nella so
[...]
compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 30.09.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 509/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
l'avv. Roma via Monte Santo n. 2, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA e C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti sito in Roma Lungotevere A. da Brescia n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(CF Controparte_2
(CF P.IVA_2 Controparte_3
); P.IVA_3
OPPOSTE CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio , CP_4 Controparte_2
e per introdurre il CP_2 Controparte_3
e i ex art. 617 c.p.c. intentato nella procedura esecutiva n. 187/2021 per contestare l'illegittimità dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato. Deduceva che il ge aveva respinto l'opposizione nella fase cautelare ma che tale provvedimento era erroneo in ragione: 1) dell'omessa audizione dell'esecutato, 2) della nullità del pignoramento, 3) della motivazione contraddittoria, 4) della violazione del diritto comunitario. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Ordine di Liberazione, emesso dal Giudice dell'Esecuzione di Civitavecchia in data 15.03.2022 nella procedura esecutiva n. R.G.E. 187/2021; - Per l'effetto, revocare l'Ordine di Liberazione, emesso dal Giudice dell'Esecuzione di Civitavecchia in data 15.03.2022 nella procedura esecutiva n. R.G.E. 187/2021”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che l'opposizione era infondata CP_4
e comunque era cessata ria del contendere in quanto il GE aveva accolto, in fase cautelare, altra opposizione esecutiva intentata in relazione alla notifica del precetto, così sospendendo la procedura esecutiva. Deduceva che la banca non aveva reclamato tale provvedimento e non aveva nemmeno introdotto il giudizio di merito, sicché la procedura esecutiva non era andata estinta a sola causa del debitore che invece aveva introdotto il giudizio di merito, causando l'attuale pendenza della procedura esecutiva, benché sospesa. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare cessata la matera del contendere con conseguente rigetto delle richieste avversarie per tutti i motivi dedotti in narrativa con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
3.Assengati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione.
4.E' pacifico che, seppure sospesa, è ancora pendente la procedura esecutiva, come anche il giudizio di merito della distinta opposizione esecutiva che ha dato luogo, nella fase cautelare, alla sospensione della esecuzione immobiliare. Pertanto, non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio. Non ricorrono nemmeno i presupposti per la sospensione del giudizio in quanto non vi è una situazione di pregiudizialità necessaria tra le due richiamate opposizioni pendenti.
5.Nel merito l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promossa contro l'ordine di liberazione è infondata. Infatti, dalla documentazione versata in atti risulta la regolare convocazione del debitore per l'udienza in esito alla quale è stato emesso l'ordine di liberazione. Risulta, altresì, documentalmente che il debitore ha impedito l'accesso nell'immobile pignorato. Il ge ha condivisibilmente evidenziato con motivazione da richiamarsi integralmente, in quanto in alcun modo inficiata dal motivo di doglianza dell'attore, che il profilo relativo alla nullità del pignoramento “è oggetto di altra opposizione ancora sub judice che sarà trattata in data 17 gennaio 2023 e che in caso di accoglimento dell'istanza di parte opponente comporterà la caducazione di tutti gli atti successivi compreso l'ordine di liberazione impugnato mentre nella presente opposizione è certamente tardivo non essendo stato fatto valere nel termine di giorni 20 dalla conoscenza legale dell'atto di pignoramento”. Infine, non si ravvisa la violazione del diritto comunitario in quanto, come già evidenziato dal GE, nella attuale disciplina relativa alla custodia dei beni pignorati ed all'ordine di liberazione il diritto del debitore alla abitazione è salvaguardato fino alla emissione del decreto di trasferimento alla sola condizione che il debitore non ponga in essere comportamenti ostativi allo sviluppo della procedura esecutiva, come, invece, è avvenuto nel caso in esame.
6.In conclusione, l'ordinanza del G.E. va integralmente confermata e deve rigettarsi l'opposizione agli atti esecutivi.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore indeterminabile della causa, della complessità e dell'attività processuale concretamente svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione;
-CONDANNA l pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
lite da liquidarsi nella so
[...]
compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 30.09.2025
Il giudice
Daniele Sodani