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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1289/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3762/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Comune di Grazzanise - Piazzetta Montevergine 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 02820239010580806000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 604/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Resistente_1 riceveva in data 23.10.2023 sollecito di pagamento n. 2820239010580806000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Caserta, per l'omesso pagamento dell'IMU annualità 2013 già richiesto con la notifica della cartella prodromica la n.
02820200033765662000.
Avverso il predetto sollecito di pagamento la ricorrente proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Caserta, rubricato al numero di R.G. 1903/2024 assegnato alla sezione 11.
La ricorrente, a fondamento dell'impugnativa, eccepiva la mancata notifica proprio della cartella di pagamento n. 02820200033765662000 richiamata nel sollecito di pagamento impugnato nonché la conseguente prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste comprensive di sanzioni ed interessi.
Con atto di controdeduzioni si costituiva il Comune di Grazzanise, che resisteva alle avverse eccezioni deducendo l'infondatezza della eccezione proposta dal ricorrente.
Con la sentenza n. 4234/2024 depositata il 21.10.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Caserta rigettava totalmente il ricorso dichiarandolo infondato.
Tuttavia, pur rigettando tutte le eccezioni inammissibili del ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, con la sentenza de qua, compensava integralmente le spese di giudizio, non applicando il principio della soccombenza nella statuizione delle stesse e motivando tale decisione in quanto in precedenza l'ente impositore avesse riconosciuto l'inesistenza del presupposto impositivo.
Tanto premesso, il Comune di Grazzanise proponeva appello per la riforma parziale della sentenza n.
4234/2024 depositata in data 21.10.2024 (non notificata) nella parte in cui compensava le spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo l'accoglimento dell'appello principale e proponendo appello indicidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principale ed incidentale sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
La decisione è errata nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese che, seguendo il principio della soccombenza, avrebbero dovuto essere poste a carico del ricorrente soccombente.
Ebbene, come noto, con la sentenza che definisce la causa, il giudice deve pronunciarsi anche sulle spese che sono state sostenute durante il giudizio dalle parti.
Le principali disposizioni che si occupano della condanna alle spese sono gli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza.
Prevede subito dopo l'eccezione al principio generale, per il caso in cui il giudice ha formulato in corso di causa una proposta conciliativa, e una parte l'ha rifiutata senza giustificato motivo. In questo caso il principio di soccombenza trova una deroga parziale, e le spese legali dell'attività successiva alla proposta conciliativa sono poste a carico della parte che l'ha rifiutata, anche se fosse la parte vittoriosa. L'art. 92 c.p.c. stabilisce ulteriori deroghe al principio generale della soccombenza, consentendo al giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando sono eccessive o superflue, e quando la parte vittoriosa ha violato i doveri di lealtà e probità nel processo.
I commi 2 e 3 dello stesso articolo, si occupa della compensazione delle spese, ovvero del caso in cui ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. Il giudice può dunque decidere di compensare le spese tra le parti quando vi sia soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova, o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure, infine, nel caso di conciliazione della causa.
Nel caso de quo, il Giudice di Prime Cure rigettava il ricorso dichiarandolo infondato alla luce della documentazione prodotta dal Comune e, compensando le spese, applicava il principio della soccombenza.
Il giudice di prime cure compensava le spese in violazione dell'art. 92 , c. 2 e 3 , c.p.c. riportando la illogica ed inconferente motivazione dei “ giusti motivi “ in quanto per gli altri anni di imposta il presupposto impositivo sarebbe stato dichiarato inesistente dall'Ente impositore.
Di recente, la Corte di Cassazione , con la sentenza n. 26847/2023 ha affermato che la statuizione di compensazione delle spese, qualora non vi sia soccombenza reciproca, deve essere esplicitamente motivata da parte del giudicante.
La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la compensazione delle spese di lite, rappresenta un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata.
Il giudice, infatti non può limitarsi ad affermare apoditticamente che, tenuto conto della natura delle questioni, trattate sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite ma deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni in virtù di quanto disposto dall'art. 92 codice procedura civile
La sentenza de qua nulla ha motivato sulla compensazione delle spese processuali, violando anche il principio della soccombenza
Alla luce di quanto precede, questa Corte di Giustizia accoglie gli appelli principale ed incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie gli appelli e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti appellanti in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, oltre al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti appellanti in euro 1.100,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore del Comune di Grazzanise dichiaratosi antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3762/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Comune di Grazzanise - Piazzetta Montevergine 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 02820239010580806000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 604/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Resistente_1 riceveva in data 23.10.2023 sollecito di pagamento n. 2820239010580806000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Caserta, per l'omesso pagamento dell'IMU annualità 2013 già richiesto con la notifica della cartella prodromica la n.
02820200033765662000.
Avverso il predetto sollecito di pagamento la ricorrente proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Caserta, rubricato al numero di R.G. 1903/2024 assegnato alla sezione 11.
La ricorrente, a fondamento dell'impugnativa, eccepiva la mancata notifica proprio della cartella di pagamento n. 02820200033765662000 richiamata nel sollecito di pagamento impugnato nonché la conseguente prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste comprensive di sanzioni ed interessi.
Con atto di controdeduzioni si costituiva il Comune di Grazzanise, che resisteva alle avverse eccezioni deducendo l'infondatezza della eccezione proposta dal ricorrente.
Con la sentenza n. 4234/2024 depositata il 21.10.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Caserta rigettava totalmente il ricorso dichiarandolo infondato.
Tuttavia, pur rigettando tutte le eccezioni inammissibili del ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, con la sentenza de qua, compensava integralmente le spese di giudizio, non applicando il principio della soccombenza nella statuizione delle stesse e motivando tale decisione in quanto in precedenza l'ente impositore avesse riconosciuto l'inesistenza del presupposto impositivo.
Tanto premesso, il Comune di Grazzanise proponeva appello per la riforma parziale della sentenza n.
4234/2024 depositata in data 21.10.2024 (non notificata) nella parte in cui compensava le spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo l'accoglimento dell'appello principale e proponendo appello indicidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principale ed incidentale sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
La decisione è errata nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese che, seguendo il principio della soccombenza, avrebbero dovuto essere poste a carico del ricorrente soccombente.
Ebbene, come noto, con la sentenza che definisce la causa, il giudice deve pronunciarsi anche sulle spese che sono state sostenute durante il giudizio dalle parti.
Le principali disposizioni che si occupano della condanna alle spese sono gli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza.
Prevede subito dopo l'eccezione al principio generale, per il caso in cui il giudice ha formulato in corso di causa una proposta conciliativa, e una parte l'ha rifiutata senza giustificato motivo. In questo caso il principio di soccombenza trova una deroga parziale, e le spese legali dell'attività successiva alla proposta conciliativa sono poste a carico della parte che l'ha rifiutata, anche se fosse la parte vittoriosa. L'art. 92 c.p.c. stabilisce ulteriori deroghe al principio generale della soccombenza, consentendo al giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando sono eccessive o superflue, e quando la parte vittoriosa ha violato i doveri di lealtà e probità nel processo.
I commi 2 e 3 dello stesso articolo, si occupa della compensazione delle spese, ovvero del caso in cui ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. Il giudice può dunque decidere di compensare le spese tra le parti quando vi sia soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova, o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure, infine, nel caso di conciliazione della causa.
Nel caso de quo, il Giudice di Prime Cure rigettava il ricorso dichiarandolo infondato alla luce della documentazione prodotta dal Comune e, compensando le spese, applicava il principio della soccombenza.
Il giudice di prime cure compensava le spese in violazione dell'art. 92 , c. 2 e 3 , c.p.c. riportando la illogica ed inconferente motivazione dei “ giusti motivi “ in quanto per gli altri anni di imposta il presupposto impositivo sarebbe stato dichiarato inesistente dall'Ente impositore.
Di recente, la Corte di Cassazione , con la sentenza n. 26847/2023 ha affermato che la statuizione di compensazione delle spese, qualora non vi sia soccombenza reciproca, deve essere esplicitamente motivata da parte del giudicante.
La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la compensazione delle spese di lite, rappresenta un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata.
Il giudice, infatti non può limitarsi ad affermare apoditticamente che, tenuto conto della natura delle questioni, trattate sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite ma deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni in virtù di quanto disposto dall'art. 92 codice procedura civile
La sentenza de qua nulla ha motivato sulla compensazione delle spese processuali, violando anche il principio della soccombenza
Alla luce di quanto precede, questa Corte di Giustizia accoglie gli appelli principale ed incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie gli appelli e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti appellanti in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, oltre al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti appellanti in euro 1.100,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore del Comune di Grazzanise dichiaratosi antistatario.