Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1289
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento

    Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata l'eccezione di mancata notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione.

  • Accolto
    Violazione principio soccombenza e art. 92 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accogliendo la doglianza sulla compensazione delle spese di lite. Ha affermato che la compensazione delle spese, se non vi è soccombenza reciproca, deve essere esplicitamente motivata da parte del giudicante, pena la violazione di legge. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha motivato la compensazione in modo illogico e inconferente, limitandosi a richiamare precedenti decisioni dell'ente impositore relative ad altri anni di imposta.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    La Corte, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha condannato la parte appellata (contribuente) al pagamento delle spese di lite del primo grado.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    La Corte, accogliendo gli appelli, ha condannato la parte appellata (contribuente) al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1289
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1289
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo