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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1848/2020/CC, avverso la sentenza n. 2144/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 28 febbraio 2020, notificata il 4 marzo 2020,
TRA
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a San Gennaro ES (Na) in Via Ottaviano n. 69, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Martucci Schisa (C.F.: PEC: CodiceFiscale_1
, del foro di Napoli, come da procura speciale Email_1
ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede a Torino in Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Landolfi (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 10 settembre 2018, la società Parte_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il al fine di ivi
[...] Controparte_2
1 sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “- accertare e dichiarare che la società attrice ha diritto ad un ristoro per la grave lesione arrecata dal alla sua immagine e reputazione CP_2
professionale (oggetto di diritto costituzionalmente garantito), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043
c.c.; il tutto per i fatti e ragioni meglio esposti nella premessa in fatto e nelle considerazioni in diritto;
- per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dell'anzidetto danno, in misura da CP_2 determinarsi equitativamente e comunque non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre accessori di legge;
- accertare e dichiarare che la società attrice ha diritto ad un ristoro per i gravi danni patrimoniali - a titolo di mancato guadagno - derivati dal mancato conseguimento di finanziamenti verificatosi in dipendenza dell'illegittima segnalazione di insolvenza iscritta nella CAI;
il tutto per i fatti e ragioni meglio esposti nella premessa in fatto e nelle considerazioni in diritto;
- per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dell'anzidetto danno, in misura da CP_2 determinarsi equitativamente e comunque non inferiore ad € 70.000,00 (SETTANTAMILA/00) oltre accessori di legge;
Con vittoria di spese ed onorari e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”
A sostegno delle proprie domande, la società attrice allegava che: a) nel mese di giugno dell'anno 2017 il aveva erroneamente segnalato, a suo carico, alla Centrale Controparte_2
Rischi della Banca d'Italia lo sconfinamento “di tipo orizzontale” sulla sua linea di credito connessa al suo conto corrente bancario di cui era titolare presso tale istituto bancario;
b) tale erronea segnalazione, comunque, corretta ed annullata nel mese di dicembre dell'anno 2017, per avere la controparte preso atto il non essersi verificato alcuno sconfinamento da parte della società istante rispetto al suo conto corrente bancario in questione, aveva provocato a quest'ultima un danno non patrimoniale, ritenuto sussistente in re ipsa, alla propria immagine e reputazione professionale, quantificabile, in via equitativa, nella misura di almeno € 200.000,00, oltre all'ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, quantificabile equitativamente perlomeno in ragione di € 70.000,00, non essendo riuscita ad ottenere i finanziamenti richiesti, che le avrebbero consentito di acquistare autovetture usate che, rivendute, le avrebbero consentito tale guadagno;
c) in precedenza aveva promosso il ricorso cautelare ante causam, ex art. 700 c.p.c., finalizzato a conseguire l'immediato ordine di cancellazione di tale illegittima ed erronea segnalazione dalla Centrale Rischi della Banca
d'Italia, strumentale all'instaurando giudizio di merito, mirato a conseguire la declaratoria dell'illegittimità della condotta dell'istituto bancario segnalante, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di quest'ultimo rispetto al pregiudizio subito dalla società ricorrente, la condanna del primo al risarcimento dei danni patiti dalla seconda direttamente e/o indirettamente collegati ai fatti descritti;
d) il giudizio cautelare de quo era stato definito con l'ordinanza del 9 gennaio 2018 di cessazione della materia del contendere, avendo le parti reciprocamente dato atto dell'intervenuta
2 cancellazione nel mese di dicembre dell'anno 2017 della segnalazione in questione, oltre che di condanna dell'istituto bancario resistente, in base al principio di causalità e della virtuale soccombenza, al pagamento delle spese e dei compensi di tale procedimento.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 18 dicembre 2018, si costituiva in giudizio l' (GI , chiedendo che la domanda attrice fosse Controparte_1 Controparte_2
respinta, perché, a suo dire, prescritto il preteso diritto al risarcimento, così come ivi fatto valere, oltre che dichiarata inammissibile, improponibile ed infondata tale pretesa, formulando la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalla società attrice;
acquisita la relazione peritale-contabile depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2144/2020, pubblicata il 28 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente decideva: “1) Rigetta la domanda;
2) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica
d'ufficio; 3) Condanna la società attrice a rimborsare alle società convenute le spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuna in € 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti, decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) infondata la domanda di risarcimento del preteso danno non patrimoniale perché basata esclusivamente sull'errato presupposto che tale preteso danno fosse risarcibile “in re ipsa”, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità: “il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”;
b) non provato nel suo ammontare il preteso danno patrimoniale da lucro cessante.
4. - L'APPELLO.
4.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il giorno 8 giugno 2020, la società proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base un Parte_1 unico, articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- se del caso previa ammissione della prova testimoniale come più sopra articolata, accertare e dichiarare che la società appellante ha diritto ad un ristoro per la grave lesione arrecata da
[...]
alla sua immagine e reputazione professionale (oggetto di diritto costituzionalmente CP_3
garantito), il tutto per i fatti e ragioni meglio esposti nella premessa in fatto e nei motivi di appello;
- per l'effetto, condannare al risarcimento dell'anzidetto danno, in misura da Controparte_3
3 determinarsi equitativamente e comunque non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”
4.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 21 ottobre 2020, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 345 c.p.c., contestando Controparte_1
la fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la contestuale istanza di condanna della società appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
4.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 18 settembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 15 ottobre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 15 ottobre 2024, pubblicata e comunicata il 16 ottobre
2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'Istituto bancario appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
6. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 345 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, l'impugnazione va esaminata sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa dell'Istituto bancario appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., per avere la società appellante allegato in questa fase di avere GI provato la sussistenza del preteso danno non patrimoniale mediante la documentazione versata in atti, contrariamente a quanto allegato nel corso del primo grado del giudizio allorché aveva invocato tale voce di danno, avendo ivi dedotto che non fosse necessario provare alcunché sul punto, per aver ritenuto il danno de
4 quo sussistente in re ipsa, in conseguenza della mera ed erronea segnalazione negativa della sua denominazione sociale alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Tale eccezione è infondata e va disattesa, non potendosi ritenere che la società impugnante abbia proposto nel presente grado del giudizio una inammissibile domanda nuova, posto che anche in questa fase la stessa avanzava la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per la pretesa lesione alla sua immagine ed alla sua reputazione professionale, così come richiesto nel corso del primo grado del giudizio.
6. - ESAME DEL MOTIVO DEL GRAVAME
6.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione la società appellante censurava la sentenza gravata sotto il profilo del preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale, pur avendo dato atto dell'illegittimità della segnalazione della denominazione sociale di essa società istante presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, avrebbe, poi, erroneamente ritenuto che la proposta domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la pretesa patita lesione del diritto alla sua immagine ed alla sua reputazione professionale fosse infondata, per essere stata allegata da quest'ultima come sussistente in re ipsa in conseguenza della segnalazione negativa de qua, nonostante che dalla rituale produzione documentale in atti si potesse ricavare che proprio la segnalazione in questione avesse determinato la reiezione di plurime richieste di finanziamento anche da parte di altri Istituti bancari, in considerazione del giudizio d'inaffidabilità espresso dagli stessi sul conto della società attrice.
5.2. - Pur dovendo essere integrata la motivazione della decisione impugnata, nei termini qui di seguito indicati, il motivo di gravame risulta essere destituito di fondamento logico-giuridico, ritenendo la Corte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sia rimasta del tutto sfornita di prova, perché venivano proposte dalla società istante, oltre il termine di cristallizzazione del thema decidendum, le allegazioni circa la percezione da parte di terzi dell'illegittima segnalazione e delle conseguenze negative, in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta della figura imprenditoriale nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, di deterioramento delle relazioni commerciali, di effettivo discredito al buon nome dell'impresa, circostanze tutte che sarebbero dovute essere allegate entro la memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, non potendo trovare ingresso successivamente e nella presente fase di gravame.
Invero, in subiecta materia, coerentemente a quanto ritenuto dal primo giudice, sono consolidati i principi giurisprudenziali di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale, per
5 quanto in teoria risarcibile, non possa configurarsi in re ipsa, con conseguente obbligo del richiedente di pertinente allegazione e dimostrazione dello stesso con riferimento alla pretesa lesione dell'immagine e della reputazione della società. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/03/2015, n.
4443).
Secondo il giudice della funzione nomofilattica, infatti, il danno all'immagine ed alla reputazione per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 11/11/2008, n. 26972 e n. 26973) e, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19137; Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza,
28/03/2018, n. 7594; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza, 25/01/2017, n. 1931).
Pertanto, in caso d'illegittima segnalazione della banca alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia, l'imprenditore, individuale o collettivo, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può conseguire automaticamente il risarcimento del danno, ma deve provarlo.
Il danno, cioè, non è in re ipsa ma va provato. L'accertata violazione nell'utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente additato dalla banca non solleva il danneggiato dal dimostrare il danno alla sua immagine e reputazione e offrire mezzi di prova per quantificarlo.
Orbene, sotto questo profilo nulla veniva allegato entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui alla prima memoria, depositata il 20 dicembre 2018, ai sensi del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, essendosi sul punto la società attrice semplicemente limitata a reclamare, entro il detto termine, il danno non patrimoniale alla propria immagine e reputazione professionale, sussistente, a suo dire, in re ipsa, ritenendo la Corte: a) irrilevante la documentazione in precedenza prodotta ed allegata dalla società istante al fascicolo elettronico di primo grado all'atto della sua costituzione in giudizio, inerente alle tre note dei rispettivi Istituti bancari, con le quali questi ultimi avevano respinto le due richieste di finanziamento e quella d'affidamento del credito, avendo gli stessi escluso qualsivoglia valutazione di tali istanze “causa anomalia rilevata in C.R.”, senza che ivi fosse stata espressamente richiamata - quale fonte della riscontrata “anomalia” - la segnalazione erroneamente effettuata dal dovendosi, altresì, evidenziare che, nella specie, Controparte_2
la società attrice non argomentava nel libello introduttivo del giudizio le finalità della esibizione della documentazione in questione con riguardo alla sua domanda, determinando per il giudice l'impossibilità di compiuta valutazione delle risultanze probatorie e di tali documenti ai fini della decisione, coerentemente al seguente arresto giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa
6 esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 01/02/2008, n. 2435); b)
l'inammissibilità della prova testimoniale, così come articolata nella seconda memoria depositata il
4 febbraio 2019, ai sensi del richiamato comma 6 dell'art. 183 c.p.c., oltre che l'irrilevanza della documentazione ivi tardivamente richiamata ed allegata, in quanto riferite (la prova testimoniale e quella documentale) a circostanze fattuali dedotte dalla parte solo dopo lo spirare del termine delle preclusioni assertive e mai dedotte prima dello spirare di tali preclusioni, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, per la quale: “… è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte o comunque non sia risultante dagli atti di causa,
e che tale allegazione non solo è necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il "thema decidendum" ed il "thema probandum", ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 22/06/2007, n. 14581).
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, può senz'altro ritenersi che la mera allegazione del preteso danno non patrimoniale asseritamente sussistente in re ipsa, rimasta del tutto indimostrata da parte della società attrice, non fosse stata e non sia sufficiente a suffragare la tesi del pregiudizio subito all'immagine ed alla reputazione commerciale dell'impresa, peraltro, rimasta attiva ed operante, anche nel periodo - limitato a sei mesi - della segnalazione dello sconfinamento ovvero dell'utilizzo di somme eccedenti la provvista messale a disposizione dall'istituto bancario convenuto.
6. - CONCLUSIONI.
In ragione di quanto innanzi, rigettata l'istanza d'ammissione della prova testimoniale richiesta e non ammessa nel corso del primo grado del giudizio, perché articolata su circostanze fattuali dedotte dalla parte solo dopo lo spirare del termine delle preclusioni assertive e mai dedotte prima dello spirare di tali preclusioni, va respinto l'appello con la contestuale conferma della sentenza impugnata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.
7.1. - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico della società Parte_1
in favore dell' in applicazione del principio della soccombenza, nella
[...] Controparte_1 misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000.00),
7 delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
7.2. - La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della società dell'ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 2144/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
28 febbraio 2020, notificata il 4 marzo 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione, in favore dell' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo del Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 14 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1848/2020/CC, avverso la sentenza n. 2144/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 28 febbraio 2020, notificata il 4 marzo 2020,
TRA
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a San Gennaro ES (Na) in Via Ottaviano n. 69, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Martucci Schisa (C.F.: PEC: CodiceFiscale_1
, del foro di Napoli, come da procura speciale Email_1
ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede a Torino in Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Landolfi (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 10 settembre 2018, la società Parte_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il al fine di ivi
[...] Controparte_2
1 sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “- accertare e dichiarare che la società attrice ha diritto ad un ristoro per la grave lesione arrecata dal alla sua immagine e reputazione CP_2
professionale (oggetto di diritto costituzionalmente garantito), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043
c.c.; il tutto per i fatti e ragioni meglio esposti nella premessa in fatto e nelle considerazioni in diritto;
- per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dell'anzidetto danno, in misura da CP_2 determinarsi equitativamente e comunque non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre accessori di legge;
- accertare e dichiarare che la società attrice ha diritto ad un ristoro per i gravi danni patrimoniali - a titolo di mancato guadagno - derivati dal mancato conseguimento di finanziamenti verificatosi in dipendenza dell'illegittima segnalazione di insolvenza iscritta nella CAI;
il tutto per i fatti e ragioni meglio esposti nella premessa in fatto e nelle considerazioni in diritto;
- per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dell'anzidetto danno, in misura da CP_2 determinarsi equitativamente e comunque non inferiore ad € 70.000,00 (SETTANTAMILA/00) oltre accessori di legge;
Con vittoria di spese ed onorari e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”
A sostegno delle proprie domande, la società attrice allegava che: a) nel mese di giugno dell'anno 2017 il aveva erroneamente segnalato, a suo carico, alla Centrale Controparte_2
Rischi della Banca d'Italia lo sconfinamento “di tipo orizzontale” sulla sua linea di credito connessa al suo conto corrente bancario di cui era titolare presso tale istituto bancario;
b) tale erronea segnalazione, comunque, corretta ed annullata nel mese di dicembre dell'anno 2017, per avere la controparte preso atto il non essersi verificato alcuno sconfinamento da parte della società istante rispetto al suo conto corrente bancario in questione, aveva provocato a quest'ultima un danno non patrimoniale, ritenuto sussistente in re ipsa, alla propria immagine e reputazione professionale, quantificabile, in via equitativa, nella misura di almeno € 200.000,00, oltre all'ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, quantificabile equitativamente perlomeno in ragione di € 70.000,00, non essendo riuscita ad ottenere i finanziamenti richiesti, che le avrebbero consentito di acquistare autovetture usate che, rivendute, le avrebbero consentito tale guadagno;
c) in precedenza aveva promosso il ricorso cautelare ante causam, ex art. 700 c.p.c., finalizzato a conseguire l'immediato ordine di cancellazione di tale illegittima ed erronea segnalazione dalla Centrale Rischi della Banca
d'Italia, strumentale all'instaurando giudizio di merito, mirato a conseguire la declaratoria dell'illegittimità della condotta dell'istituto bancario segnalante, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di quest'ultimo rispetto al pregiudizio subito dalla società ricorrente, la condanna del primo al risarcimento dei danni patiti dalla seconda direttamente e/o indirettamente collegati ai fatti descritti;
d) il giudizio cautelare de quo era stato definito con l'ordinanza del 9 gennaio 2018 di cessazione della materia del contendere, avendo le parti reciprocamente dato atto dell'intervenuta
2 cancellazione nel mese di dicembre dell'anno 2017 della segnalazione in questione, oltre che di condanna dell'istituto bancario resistente, in base al principio di causalità e della virtuale soccombenza, al pagamento delle spese e dei compensi di tale procedimento.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 18 dicembre 2018, si costituiva in giudizio l' (GI , chiedendo che la domanda attrice fosse Controparte_1 Controparte_2
respinta, perché, a suo dire, prescritto il preteso diritto al risarcimento, così come ivi fatto valere, oltre che dichiarata inammissibile, improponibile ed infondata tale pretesa, formulando la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalla società attrice;
acquisita la relazione peritale-contabile depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2144/2020, pubblicata il 28 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente decideva: “1) Rigetta la domanda;
2) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica
d'ufficio; 3) Condanna la società attrice a rimborsare alle società convenute le spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuna in € 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti, decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) infondata la domanda di risarcimento del preteso danno non patrimoniale perché basata esclusivamente sull'errato presupposto che tale preteso danno fosse risarcibile “in re ipsa”, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità: “il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”;
b) non provato nel suo ammontare il preteso danno patrimoniale da lucro cessante.
4. - L'APPELLO.
4.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il giorno 8 giugno 2020, la società proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base un Parte_1 unico, articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- se del caso previa ammissione della prova testimoniale come più sopra articolata, accertare e dichiarare che la società appellante ha diritto ad un ristoro per la grave lesione arrecata da
[...]
alla sua immagine e reputazione professionale (oggetto di diritto costituzionalmente CP_3
garantito), il tutto per i fatti e ragioni meglio esposti nella premessa in fatto e nei motivi di appello;
- per l'effetto, condannare al risarcimento dell'anzidetto danno, in misura da Controparte_3
3 determinarsi equitativamente e comunque non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”
4.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 21 ottobre 2020, si costituiva in giudizio l'
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eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 345 c.p.c., contestando Controparte_1
la fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la contestuale istanza di condanna della società appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
4.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 18 settembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 15 ottobre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 15 ottobre 2024, pubblicata e comunicata il 16 ottobre
2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'Istituto bancario appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
6. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 345 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, l'impugnazione va esaminata sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa dell'Istituto bancario appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., per avere la società appellante allegato in questa fase di avere GI provato la sussistenza del preteso danno non patrimoniale mediante la documentazione versata in atti, contrariamente a quanto allegato nel corso del primo grado del giudizio allorché aveva invocato tale voce di danno, avendo ivi dedotto che non fosse necessario provare alcunché sul punto, per aver ritenuto il danno de
4 quo sussistente in re ipsa, in conseguenza della mera ed erronea segnalazione negativa della sua denominazione sociale alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Tale eccezione è infondata e va disattesa, non potendosi ritenere che la società impugnante abbia proposto nel presente grado del giudizio una inammissibile domanda nuova, posto che anche in questa fase la stessa avanzava la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per la pretesa lesione alla sua immagine ed alla sua reputazione professionale, così come richiesto nel corso del primo grado del giudizio.
6. - ESAME DEL MOTIVO DEL GRAVAME
6.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione la società appellante censurava la sentenza gravata sotto il profilo del preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale, pur avendo dato atto dell'illegittimità della segnalazione della denominazione sociale di essa società istante presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, avrebbe, poi, erroneamente ritenuto che la proposta domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la pretesa patita lesione del diritto alla sua immagine ed alla sua reputazione professionale fosse infondata, per essere stata allegata da quest'ultima come sussistente in re ipsa in conseguenza della segnalazione negativa de qua, nonostante che dalla rituale produzione documentale in atti si potesse ricavare che proprio la segnalazione in questione avesse determinato la reiezione di plurime richieste di finanziamento anche da parte di altri Istituti bancari, in considerazione del giudizio d'inaffidabilità espresso dagli stessi sul conto della società attrice.
5.2. - Pur dovendo essere integrata la motivazione della decisione impugnata, nei termini qui di seguito indicati, il motivo di gravame risulta essere destituito di fondamento logico-giuridico, ritenendo la Corte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sia rimasta del tutto sfornita di prova, perché venivano proposte dalla società istante, oltre il termine di cristallizzazione del thema decidendum, le allegazioni circa la percezione da parte di terzi dell'illegittima segnalazione e delle conseguenze negative, in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta della figura imprenditoriale nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, di deterioramento delle relazioni commerciali, di effettivo discredito al buon nome dell'impresa, circostanze tutte che sarebbero dovute essere allegate entro la memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, non potendo trovare ingresso successivamente e nella presente fase di gravame.
Invero, in subiecta materia, coerentemente a quanto ritenuto dal primo giudice, sono consolidati i principi giurisprudenziali di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale, per
5 quanto in teoria risarcibile, non possa configurarsi in re ipsa, con conseguente obbligo del richiedente di pertinente allegazione e dimostrazione dello stesso con riferimento alla pretesa lesione dell'immagine e della reputazione della società. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/03/2015, n.
4443).
Secondo il giudice della funzione nomofilattica, infatti, il danno all'immagine ed alla reputazione per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 11/11/2008, n. 26972 e n. 26973) e, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19137; Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza,
28/03/2018, n. 7594; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza, 25/01/2017, n. 1931).
Pertanto, in caso d'illegittima segnalazione della banca alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia, l'imprenditore, individuale o collettivo, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può conseguire automaticamente il risarcimento del danno, ma deve provarlo.
Il danno, cioè, non è in re ipsa ma va provato. L'accertata violazione nell'utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente additato dalla banca non solleva il danneggiato dal dimostrare il danno alla sua immagine e reputazione e offrire mezzi di prova per quantificarlo.
Orbene, sotto questo profilo nulla veniva allegato entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui alla prima memoria, depositata il 20 dicembre 2018, ai sensi del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, essendosi sul punto la società attrice semplicemente limitata a reclamare, entro il detto termine, il danno non patrimoniale alla propria immagine e reputazione professionale, sussistente, a suo dire, in re ipsa, ritenendo la Corte: a) irrilevante la documentazione in precedenza prodotta ed allegata dalla società istante al fascicolo elettronico di primo grado all'atto della sua costituzione in giudizio, inerente alle tre note dei rispettivi Istituti bancari, con le quali questi ultimi avevano respinto le due richieste di finanziamento e quella d'affidamento del credito, avendo gli stessi escluso qualsivoglia valutazione di tali istanze “causa anomalia rilevata in C.R.”, senza che ivi fosse stata espressamente richiamata - quale fonte della riscontrata “anomalia” - la segnalazione erroneamente effettuata dal dovendosi, altresì, evidenziare che, nella specie, Controparte_2
la società attrice non argomentava nel libello introduttivo del giudizio le finalità della esibizione della documentazione in questione con riguardo alla sua domanda, determinando per il giudice l'impossibilità di compiuta valutazione delle risultanze probatorie e di tali documenti ai fini della decisione, coerentemente al seguente arresto giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa
6 esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 01/02/2008, n. 2435); b)
l'inammissibilità della prova testimoniale, così come articolata nella seconda memoria depositata il
4 febbraio 2019, ai sensi del richiamato comma 6 dell'art. 183 c.p.c., oltre che l'irrilevanza della documentazione ivi tardivamente richiamata ed allegata, in quanto riferite (la prova testimoniale e quella documentale) a circostanze fattuali dedotte dalla parte solo dopo lo spirare del termine delle preclusioni assertive e mai dedotte prima dello spirare di tali preclusioni, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, per la quale: “… è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte o comunque non sia risultante dagli atti di causa,
e che tale allegazione non solo è necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il "thema decidendum" ed il "thema probandum", ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 22/06/2007, n. 14581).
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, può senz'altro ritenersi che la mera allegazione del preteso danno non patrimoniale asseritamente sussistente in re ipsa, rimasta del tutto indimostrata da parte della società attrice, non fosse stata e non sia sufficiente a suffragare la tesi del pregiudizio subito all'immagine ed alla reputazione commerciale dell'impresa, peraltro, rimasta attiva ed operante, anche nel periodo - limitato a sei mesi - della segnalazione dello sconfinamento ovvero dell'utilizzo di somme eccedenti la provvista messale a disposizione dall'istituto bancario convenuto.
6. - CONCLUSIONI.
In ragione di quanto innanzi, rigettata l'istanza d'ammissione della prova testimoniale richiesta e non ammessa nel corso del primo grado del giudizio, perché articolata su circostanze fattuali dedotte dalla parte solo dopo lo spirare del termine delle preclusioni assertive e mai dedotte prima dello spirare di tali preclusioni, va respinto l'appello con la contestuale conferma della sentenza impugnata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.
7.1. - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico della società Parte_1
in favore dell' in applicazione del principio della soccombenza, nella
[...] Controparte_1 misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000.00),
7 delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
7.2. - La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della società dell'ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 2144/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
28 febbraio 2020, notificata il 4 marzo 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione, in favore dell' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo del Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 14 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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