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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1658 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Via Valerio Villareale n. 6, domicilia.
APPELLANTE CONTRO
(fall. N. 175/2015), in persona del Curatore Controparte_1
Avv. rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Battista Coa, e presso il cui CP_2 studio, sito in Palermo, Piazzetta Bagnasco n. 7 è domiciliata
APPELLATA
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Fontana Controparte_3
APPELLATA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2018, la Controparte_1
(Fall. n. 175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo,
[...]
e l CP_3 Controparte_4
, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia e/o l'inopponibilità – nei confronti
[...] della procedura – del pagamento eseguito dall'Assessorato in favore della , tramite CP_3
Controparte_5
A fondamento della domanda, la Curatela rappresentava che la aveva intrapreso CP_3 un'esecuzione mobiliare nei confronti dello allora ancora in bonis, e CP_1 dell'Assessorato, quale terzo pignorato. La procedura si concludeva con l'ordinanza del 16 giugno 2015, con la quale il Giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione del credito fino alla concorrenza di € 12.316,05.
Poiché tale ordinanza non aveva trovato esecuzione, la avviava una nuova CP_3 procedura esecutiva, pignorando le somme detenute dall'Assessorato presso CP_5
tesoriere regionale. Con ordinanza del 26 aprile 2016, veniva quindi disposta
[...]
l'assegnazione della somma complessiva di € 14.607,30, di cui € 13.619,03 a titolo di capitale e la restante parte a titolo di spese. In esecuzione di tale ordinanza, il 6 maggio
2016 l'Assessorato provvedeva, tramite al pagamento in favore della . CP_5 CP_3
La Curatela sosteneva che tale pagamento doveva ritenersi inefficace ex art. 44 L.F., in quanto estintivo di un debito della fallita società, adempiuto da un terzo con denaro proprio ma comunque per conto della stessa, con conseguente obbligo restitutorio in capo al percettore. Veniva altresì evidenziata la responsabilità solidale dell'Assessorato, che aveva effettuato il pagamento nonostante fosse stato informato dalla Curatela dell'intervenuto fallimento. La Curatela, inoltre, osservava che il pagamento costituiva in ogni caso un atto anomalo di estinzione dell'obbligazione, lesivo del principio della par condicio creditorum, e quindi inefficace anche ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F.
2 Con sentenza n. 3574/2020, il Tribunale di Palermo accoglieva integralmente la domanda della Curatela, dichiarando l'inefficacia – nei suoi confronti – del pagamento effettuato e condannando i convenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il Tribunale accertava che la aveva incassato, dopo la dichiarazione di fallimento, CP_3 somme riconducibili alla società fallita, sebbene materialmente erogate tramite l'Assessorato
e Veniva sottolineato che la circostanza formale dell'intervento del tesoriere non CP_5 mutava la natura sostanziale del credito, riferibile allo . Pertanto, le somme, pur CP_1 corrisposte da un terzo, avevano estinto un debito della fallita, determinando una violazione della par condicio creditorum e configurando un pagamento preferenziale. Il Tribunale escludeva, infine, che l'ordinanza di assegnazione avesse efficacia scriminante, poiché provvedimenti di tale natura producono effetti traslativi solo “salvo esazione”, sicché, ai fini dell'opponibilità al fallimento, rileva il momento del pagamento e non la data dell'ordinanza.
Avverso tale sentenza proponeva appello l , articolando tre motivi di gravame. Parte_1
Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, l'appellante censura la condanna solidale alla restituzione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 44 L.F., in quanto l'azione, a suo dire, avrebbe potuto essere proposta esclusivamente nei confronti del creditore percettore ( ) e non anche nei confronti CP_3 del terzo esecutore del pagamento, che non aveva tratto alcun vantaggio patrimoniale dall'operazione. Inoltre, l'Assessorato sostiene che l'effetto traslativo del credito si fosse già perfezionato con l'ordinanza del 16 giugno 2015, emessa anteriormente al fallimento, e che la successiva ordinanza del 26 aprile 2016 avesse natura meramente confermativa.
Tali doglianze sono infondate.
È pacifico che la percepì le somme in base all'ordinanza del 26 aprile 2016, CP_3 emessa nell'ambito di una procedura esecutiva iniziata dopo la dichiarazione di fallimento
(dicembre 2015). Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, l'ordinanza di assegnazione non estingue di per sé il debito dell'esecutato, producendo effetti solo “salvo esazione”.
3 Pertanto, il momento giuridicamente rilevante è quello del pagamento e non la data dell'ordinanza (cfr. art. 2928 c.c.; Cass. 1611/2000; Cass. 14779/2016).
Ne consegue che il pagamento effettuato dall'Assessorato, quale terzo assegnato, successivamente alla dichiarazione di fallimento, ha violato il principio di “cristallizzazione” dei rapporti giuridici, con conseguente inefficacia ex art. 44 L.F.
Il pagamento ha infatti prodotto un duplice effetto estintivo: da un lato, ha estinto il debito del fallito verso la;
dall'altro, ha estinto il debito dell'Assessorato nei confronti del CP_3 fallito. In entrambi i casi, la normativa fallimentare imponeva che le somme fossero riversate alla Curatela.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 5994/2011; Cass. 10826/2020) ha chiarito che, dopo la dichiarazione di fallimento, il terzo deve adempiere esclusivamente in favore del curatore, essendo il fallito privo di poteri dispositivi.
Alla luce di ciò, la condanna solidale dell'Assessorato risulta corretta.
Parimenti, infondata è la tesi secondo cui l'ordinanza di assegnazione ne avrebbe imposto l'esecuzione vincolata: il terzo debitore, infatti, può opporsi ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione, facendo valere fatti sopravvenuti estintivi, come il fallimento del debitore esecutato (Cass.
11493/2015; Cass. 20310/2012).
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla , essa è stata correttamente CP_3 accolta: se l'Assessorato avesse tempestivamente dato esecuzione alla prima ordinanza del
2015, la vicenda non si sarebbe protratta sino al fallimento. Pertanto, il Tribunale ha giustamente ritenuto di doverla tenere indenne, salva la surrogazione nei diritti della stessa.
Con il terzo motivo di gravame, l contesta la condanna alle spese di lite, Parte_1 sostenendone la sproporzione rispetto alla natura documentale della causa.
Anche tale motivo è infondato, in quanto la liquidazione delle spese è avvenuta in conformità ai parametri normativi (D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 37/2018) e nel rispetto del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.
4 In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza n.
3574/2020 del Tribunale di Palermo. Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell , liquidate in € 3.900,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, l'appellante è altresì tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1.rigetta l'appello proposto dall Controparte_4
avverso la sentenza n. 3574 del 30 ottobre 2020 del
[...]
Tribunale di Palermo;
2.condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della di che si liquidano in Controparte_6 Controparte_3 complessivi € 3.900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3.dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Salvatore Fontana, dichiaratosi antistatario;
4.dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Camera di Consiglio, in data 31 ottobre 2024.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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