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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17890/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240235520700000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava - nei confronti dell'A.d.E.R. e della Regione Lazio - una cartella di pagamento notificata il 26.9.2024 di € 4.021,14, ai fini della tassa auto 2022 per vari veicoli, come elencato a pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo.
Parte ricorrente deduceva il difetto di titolo di proprietà per il veicolo con targa Targa_1 e la richiesta in eccesso (per il 50%), a causa di errati calcoli, per n. 13 veicoli strumentali per i quali spettava la riduzione della tassa al 50%, trattandosi di veicoli adibiti a noleggio (senza conducente) di rimessa. Lamentava
l'omessa notifica di atti prodromici. Allegava la cartella impugnata, la carta di circolazione dei vari veicoli strumentali e chiedeva la distrazione delle spese.
Si costituiva la Regione Lazio, che invocava l'art. 1, comma 85, della Legge della Regione Lazio n.
12/2011 che legittima la notifica della cartella quale primo atto della pretesa ai fini della tassa auto.
Nel merito, sosteneva che la vettura con targa Targa_1 sarebbe stata condotta in locazione dalla Società ricorrente con conseguente soggettività passiva ai fini del tributo di cui è causa ai sensi dell'art. 7, comma 3 quater, della Legge n. 99/2009, come modificato dal D.L. n. 104/2020, art. 107. Per i veicoli strumentali enumerava le ipotesi di esenzione secondo legge, dalle quali non risultava l'ipotesi invocata dalla parte ricorrente. Allegava visure tratte dalla piattaforma ACI-SINTA. Per il resto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'A.d.E.R., con difesa interna, invocava la rituale e tempestiva notifica della cartella opposta e per il resto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Parte ricorrente depositata documenti in data 23.12.2025.
Con memoria depositata l'8.1.2026, Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, ossia per l'annullamento della pretesa per il veicolo con targa Targa_1 e per l'annullamento del 50% del tributo per i veicoli strumentali. Allegava nota spese.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La cartella non doveva essere preceduta dalla notifica di atto di accertamento, ai sensi della Legge regionale del Lazio n. 12/2011, art. 1, comma 85.
La Parte ricorrente ha provato che il veicolo con targa Targa_1 non era di proprietà della stessa Società e il rapporto di leasing le era estraneo per il 2022. Infatti, come da documento n. 3 della Regione Lazio
(visura ACI) emerge che la proprietà di detto veicolo in capo alla ricorrente decorre dal 25.9.2024, per cui per il 2022 la pretesa risulta infondata. Ciò è confernato dall'all. 33 della Società ricorrente, depositata il
23.12.2025: da tale allegato risulta che locatario del veicolo era la Società_1
con scadenza della locazione il 17.3.2024 e l'intesatazione del veicolo era favore di Società_2 Società_2 spa. La tassa va quindi annullata con riferimento al citato veicolo.
Per la domanda di riduzione del 50% del tributo per gli altri n. 13 veicoli, la Società ricorrente ha provato la spettanza di tale riduzione ai sensi del Dpr n. 39/1953, Tariffa C, all. 3, punto 1, e successive modifiche, che concerne il noleggio senza conducente, come da carte di circolazione allegate in atti sub docc. da 2 a
14 allegate al ricorso introduttivo. Tale vantaggio fiscale compete a veicoli adibiti al trasporto di persone e adibite al trasporto promiscuo di persone e cose quali "autovetture da noleggio di rimessa" e la disponibilità dell'autorimessa è stato provato con contratto di locazione di autorimessa (doc. 34) e relativo pagamento di imposta di registro (doc. 35). L'ipotesi di riduzione del 50% risulta confermata da Cass. nn.
21048/2022 e 21045/2022. Anche tale domanda, consistente nella riduzione a metà della pretesa, va quindi accolta.
Il ricorso va accolto e le spese sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario della Parte ricorrente, e sono poste a carico della Regione Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio alle spese che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT da distrarsi.
Il Giudice Monocratico
ZI Cuppone
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17890/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240235520700000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava - nei confronti dell'A.d.E.R. e della Regione Lazio - una cartella di pagamento notificata il 26.9.2024 di € 4.021,14, ai fini della tassa auto 2022 per vari veicoli, come elencato a pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo.
Parte ricorrente deduceva il difetto di titolo di proprietà per il veicolo con targa Targa_1 e la richiesta in eccesso (per il 50%), a causa di errati calcoli, per n. 13 veicoli strumentali per i quali spettava la riduzione della tassa al 50%, trattandosi di veicoli adibiti a noleggio (senza conducente) di rimessa. Lamentava
l'omessa notifica di atti prodromici. Allegava la cartella impugnata, la carta di circolazione dei vari veicoli strumentali e chiedeva la distrazione delle spese.
Si costituiva la Regione Lazio, che invocava l'art. 1, comma 85, della Legge della Regione Lazio n.
12/2011 che legittima la notifica della cartella quale primo atto della pretesa ai fini della tassa auto.
Nel merito, sosteneva che la vettura con targa Targa_1 sarebbe stata condotta in locazione dalla Società ricorrente con conseguente soggettività passiva ai fini del tributo di cui è causa ai sensi dell'art. 7, comma 3 quater, della Legge n. 99/2009, come modificato dal D.L. n. 104/2020, art. 107. Per i veicoli strumentali enumerava le ipotesi di esenzione secondo legge, dalle quali non risultava l'ipotesi invocata dalla parte ricorrente. Allegava visure tratte dalla piattaforma ACI-SINTA. Per il resto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'A.d.E.R., con difesa interna, invocava la rituale e tempestiva notifica della cartella opposta e per il resto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Parte ricorrente depositata documenti in data 23.12.2025.
Con memoria depositata l'8.1.2026, Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, ossia per l'annullamento della pretesa per il veicolo con targa Targa_1 e per l'annullamento del 50% del tributo per i veicoli strumentali. Allegava nota spese.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La cartella non doveva essere preceduta dalla notifica di atto di accertamento, ai sensi della Legge regionale del Lazio n. 12/2011, art. 1, comma 85.
La Parte ricorrente ha provato che il veicolo con targa Targa_1 non era di proprietà della stessa Società e il rapporto di leasing le era estraneo per il 2022. Infatti, come da documento n. 3 della Regione Lazio
(visura ACI) emerge che la proprietà di detto veicolo in capo alla ricorrente decorre dal 25.9.2024, per cui per il 2022 la pretesa risulta infondata. Ciò è confernato dall'all. 33 della Società ricorrente, depositata il
23.12.2025: da tale allegato risulta che locatario del veicolo era la Società_1
con scadenza della locazione il 17.3.2024 e l'intesatazione del veicolo era favore di Società_2 Società_2 spa. La tassa va quindi annullata con riferimento al citato veicolo.
Per la domanda di riduzione del 50% del tributo per gli altri n. 13 veicoli, la Società ricorrente ha provato la spettanza di tale riduzione ai sensi del Dpr n. 39/1953, Tariffa C, all. 3, punto 1, e successive modifiche, che concerne il noleggio senza conducente, come da carte di circolazione allegate in atti sub docc. da 2 a
14 allegate al ricorso introduttivo. Tale vantaggio fiscale compete a veicoli adibiti al trasporto di persone e adibite al trasporto promiscuo di persone e cose quali "autovetture da noleggio di rimessa" e la disponibilità dell'autorimessa è stato provato con contratto di locazione di autorimessa (doc. 34) e relativo pagamento di imposta di registro (doc. 35). L'ipotesi di riduzione del 50% risulta confermata da Cass. nn.
21048/2022 e 21045/2022. Anche tale domanda, consistente nella riduzione a metà della pretesa, va quindi accolta.
Il ricorso va accolto e le spese sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario della Parte ricorrente, e sono poste a carico della Regione Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio alle spese che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT da distrarsi.
Il Giudice Monocratico
ZI Cuppone